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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/08/2025, n. 2849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2849 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. RG. 7404/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23 giugno 2025 da
1) Parte_1 nata il [...] in [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con le avvocatesse Anna Galizia Danovi, Paola Manzone e Paola Allegri presso le quali ha eletto domicilio e
2) Parte_2 nato il [...] in [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'avvocatessa Serena Maria Rozzoni presso la quale ha eletto domicilio i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Liscate (MI) in data 28 maggio 2011, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Liscate (MI) (Atto n. 3, parte 2, serie A, anno 2011), in separazione dei beni.
con i seguenti figli: , nato in data [...] a [...], e nata in data [...] a [...]_2
Milano, entrambi minorenni FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23 giugno 2025 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, in prospettiva, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
“1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
[...]
2. ordinare al Comune di Liscate (MI) e ogni altro Comune, cui il matrimonio è trascritto, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. omologare le seguenti condizioni:
4. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
5. i figli minori e sono affidati a entrambi i genitori che si impegnano ad assumere, Per_1 Per_2 di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli medesimi, tenendo conto della loro inclinazione naturale e della loro aspirazione. Si impegnano, inoltre, quando hanno i figli con sé, a comunicarsi sempre il proprio recapito, anche telefonico, così come gli eventuali spostamenti in altre località, rendendosi reperibili l'un l'altro e garantendo contatti quotidiani;
6. i figli continueranno a risiedere anche ai fini anagrafici nella casa coniugale sita in Liscate (MI), via Cavenaghi 2, insieme con la madre presso la quale saranno prevalentemente collocati;
per l'effetto, e per quanto rilevare possa, tale abitazione è definitivamente assegnata alla signora che ne è esclusiva proprietaria. Il padre provvederà a rilasciare la casa coniugale quanto Pt_1 prima, e comunque entro 30 giorni dal deposito del presente accordo, asportando i propri beni ed effetti personali;
7. il padre, salvo più ampio e migliore accordo con la madre, la quale si impegna a garantire le migliori frequentazioni, potrà tenere con sé i figli secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio (prelevandoli all'uscita da scuola/asilo/centro estivo o dall'abitazione materna;
in quest'ultimo caso verranno prelevati alle ore 18.30) sino alla domenica sera entro le ore 21 allorquando li accompagnerà presso la casa materna o verranno prelevati dalla madre, previo accordo dei genitori;
- nelle settimane che si concludono con il fine settimana paterno, per un giorno infrasettimanale (ovvero il lunedì, salvo diverso accordo) dal lunedì pomeriggio alle ore 18.30 al martedì con accompagnamento a scuola/asilo/centro estivo o in altro luogo concordato fra i genitori;
- nelle settimane che si concludono con il fine settimana materno, per due giorni infrasettimanali, dal mercoledì pomeriggio alle ore 18.30 prelevandoli presso l'abitazione materna al venerdì mattina, con accompagnamento a scuola/asilo/centro estivo o in altro luogo concordato fra i genitori. Al fine di garantire la continuità dei rapporti dei figli minori con entrambe le famiglie di origine e mantenere il più possibile inalterate le abitudini dei minori, i genitori concordano che e Per_1 Per_2 trascorrano del tempo con i nonni, paterni e materni e, in particolare, come già ora accade, stiano con i nonni paterni il lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola/asilo/centro estivo sino alle ore 18.30 o, se successivo, all'arrivo del genitore che li ha con sè, e con i nonni materni il martedì e il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola/asilo/centro estivo sino alle ore 18.30 o, se successivo, all'arrivo del genitore che li ha con sé. Resta inteso che, in caso di impossibilità dei nonni a tenere con sé i nipoti negli spazi indicati, i genitori si accorderanno per una diversa gestione dei figli;
- per la metà delle vacanze natalizie cioè dal 25 dicembre (ore 11) al 31 dicembre (ore 15) oppure dal 31 dicembre (alle ore 15) al 6 gennaio (alle ore 18.30), alternandosi i genitori di anno in anno tra il primo e il secondo periodo e con l'accordo che il genitore che ha con sé i figli per il secondo periodo li terrà con sé anche il giorno del 24 dicembre;
- per le intere vacanze di Pasqua o di carnevale/settimana bianca, alternandosi di anno in anno con la madre;
- per tre settimane durante il periodo estivo, di cui due settimane anche consecutive durante il mese di agosto (da sabato a sabato), da concordare entro il 30 maggio di ogni anno e facendo in modo che anche la madre possa trascorrere due settimane consecutive nel mese di agosto;
resta inoltre inteso che nei mesi di giugno (dopo la fine dell'anno scolastico) e luglio i figli potranno frequentare campus estivi, previamente concordati, o essere affidati a parenti di entrambi i genitori per soggiorni anche fuori Liscate, previo assenso di entrambi i genitori, organizzandosi per garantire in ogni caso l'alternanza dei fini settimana;
In ordine alla gestione della prole, i genitori concordano che a decorrere dal mese di luglio 2025 e sino a fine agosto 2025 non verrà data rigorosa attuazione all'alternanza fra i genitori sopra descritta, fatta eccezione per i periodi di ferie estive 2025 che le parti hanno già concordato;
a far data dal 01.09.2025 i genitori si atterrano al diritto di visita sopra esposto;
8. il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 700,00 mensili (€ 350,00 per ciascuno di essi) entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2025; tale contributo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT annuale (indice base luglio 2025; prima rivalutazione luglio 2026);
9. i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” così come indicate e secondo le modalità di concertazione, richiesta e rimborso previste dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. In merito alle spese extra assegno, inoltre, le parti espressamente prevedono che:
- restano sin d'ora condivise e continueranno a essere sostenute dai genitori i costi per il percorso logopedico attualmente seguito da , che proseguirà secondo le indicazioni di chi lo ha in Per_1 cura;
- le spese per il tempo prolungato, il pre-scuola e il dopo-scuola rientrano tra le spese che richiedono il preventivo accordo (per il prossimo anno scolastico i genitori hanno già concordato che non usufruiranno di tali servizi); le spese per Grest, per centri ricreativi estivi e per campus sportivi estivi non richiederanno preventivo accordo se organizzati da Comune e/o dall'Oratorio; se, invece, organizzati da enti privati la relativa spesa dovrà essere preventivamente concordata fra i genitori (dando che, per la corrente estate, i genitori hanno già concordato l'attività presso la Cascina Pezzoli di Treviglio);
10. l'assegno unico universale per i figli sarà suddiviso nella misura del 50% ciascuno tra i genitori che provvederanno a concordare direttamente tra di loro le modalità pratiche per espletare la richiesta e la relativa suddivisione;
11. in relazione ai conti correnti cointestati e relativi investimenti appoggiati sui conti, le parti prevedono quanto segue: a) entro il termine di 30 giorni dal deposito del presente ricorso, le parti provvederanno a dividere e, se a tal fine necessario, a liquidare il patrimonio mobiliare cointestato in portfolio titoli attualmente investito presso ES NP (deposito amministrato n. 08029/3100/05189280; controvalore all' 11 giugno 2025 pari a € 27.172,60). Le parti concordano che la liquidazione/attribuzione dell'investimento avverrà per l'importo di € 20.000,00 al signor Parte_2
e di € 7.000,00 alla signora con l'intesa che qualora al momento dell'operazione il Pt_1 controvalore fosse inferiore a quello oggi indicato sarà comunque garantito alla signora un Pt_1 importo non inferiore ad € 7.000,00. A tal fine e nel termine indicato, le parti si recheranno insieme presso la filiale dando incarico al gestore di riferimento di procedere come concordato con la previsione che quanto di spettanza di ciascun coniuge sarà versato su conto corrente personale che ciascuna parte provvederà a indicare;
b) al netto di quanto previsto sub a) e a conclusione della operazione, le parti provvederanno a chiudere il conto corrente cointestato n. 08029/1000/00016736 presso ES NP previa suddivisione al 50% ciascuno della liquidità depositata che sarà accreditata sul conto corrente personale che ciascuna parte provvederà a indicare: c) entro il termine di 30 giorni dal deposito del presente ricorso, le parti provvederanno a chiudere il conto corrente cointestato n. IBAN [...] presso la Banca Rurale BCC Carate Brianza – filiale di Treviglio Sud, previa suddivisione al 50% ciascuno della liquidità depositata che sarà accreditata sul conto corrente personale che ciascuna parte provvederà a indicare. Resta inteso che sino alla fine del mese di giugno 2025 compreso, gli accrediti delle parti e la gestione delle spese familiari, incluse quelle relative alla casa coniugale, proseguiranno come sino ad oggi accaduto. A far tempo dal mese di luglio 2025, mese da cui avranno attuazione i presenti accordi e verrà corrisposto il contributo mensile relativo al mantenimento dei figli, le spese relative alla casa coniugale saranno sostenute dalla signora e ciascun coniuge provvederà a versare le Pt_1 proprie entrate (a qualsiasi titolo percepite) su conto corrente personale;
12. le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e, con l'esatto adempimento di quanto sopra previsto, dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo, ragione o causa derivante o meno dal matrimonio;
13. le parti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza;
14. spese legali compensate al definitivo. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 II c.p.c. Inoltre, le parti hanno depositato in data 11 luglio 2025 le dichiarazioni integrative relative alla loro condizione patrimoniali, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023, pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate. La decisione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Liscate (MI) in data 28
[...] maggio 2011, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Liscate (MI) (Atto n. 3, parte 2, serie A, anno 2011);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) spese di lite differite al definitivo;
6) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Liscate e altri comuni ove il matrimonio è trascritto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dott. Valentina Di Peppe. Così deciso in Milano, il 16.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23 giugno 2025 da
1) Parte_1 nata il [...] in [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con le avvocatesse Anna Galizia Danovi, Paola Manzone e Paola Allegri presso le quali ha eletto domicilio e
2) Parte_2 nato il [...] in [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'avvocatessa Serena Maria Rozzoni presso la quale ha eletto domicilio i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Liscate (MI) in data 28 maggio 2011, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Liscate (MI) (Atto n. 3, parte 2, serie A, anno 2011), in separazione dei beni.
con i seguenti figli: , nato in data [...] a [...], e nata in data [...] a [...]_2
Milano, entrambi minorenni FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23 giugno 2025 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, in prospettiva, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni:
“1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
[...]
2. ordinare al Comune di Liscate (MI) e ogni altro Comune, cui il matrimonio è trascritto, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. omologare le seguenti condizioni:
4. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
5. i figli minori e sono affidati a entrambi i genitori che si impegnano ad assumere, Per_1 Per_2 di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli medesimi, tenendo conto della loro inclinazione naturale e della loro aspirazione. Si impegnano, inoltre, quando hanno i figli con sé, a comunicarsi sempre il proprio recapito, anche telefonico, così come gli eventuali spostamenti in altre località, rendendosi reperibili l'un l'altro e garantendo contatti quotidiani;
6. i figli continueranno a risiedere anche ai fini anagrafici nella casa coniugale sita in Liscate (MI), via Cavenaghi 2, insieme con la madre presso la quale saranno prevalentemente collocati;
per l'effetto, e per quanto rilevare possa, tale abitazione è definitivamente assegnata alla signora che ne è esclusiva proprietaria. Il padre provvederà a rilasciare la casa coniugale quanto Pt_1 prima, e comunque entro 30 giorni dal deposito del presente accordo, asportando i propri beni ed effetti personali;
7. il padre, salvo più ampio e migliore accordo con la madre, la quale si impegna a garantire le migliori frequentazioni, potrà tenere con sé i figli secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio (prelevandoli all'uscita da scuola/asilo/centro estivo o dall'abitazione materna;
in quest'ultimo caso verranno prelevati alle ore 18.30) sino alla domenica sera entro le ore 21 allorquando li accompagnerà presso la casa materna o verranno prelevati dalla madre, previo accordo dei genitori;
- nelle settimane che si concludono con il fine settimana paterno, per un giorno infrasettimanale (ovvero il lunedì, salvo diverso accordo) dal lunedì pomeriggio alle ore 18.30 al martedì con accompagnamento a scuola/asilo/centro estivo o in altro luogo concordato fra i genitori;
- nelle settimane che si concludono con il fine settimana materno, per due giorni infrasettimanali, dal mercoledì pomeriggio alle ore 18.30 prelevandoli presso l'abitazione materna al venerdì mattina, con accompagnamento a scuola/asilo/centro estivo o in altro luogo concordato fra i genitori. Al fine di garantire la continuità dei rapporti dei figli minori con entrambe le famiglie di origine e mantenere il più possibile inalterate le abitudini dei minori, i genitori concordano che e Per_1 Per_2 trascorrano del tempo con i nonni, paterni e materni e, in particolare, come già ora accade, stiano con i nonni paterni il lunedì pomeriggio dall'uscita da scuola/asilo/centro estivo sino alle ore 18.30 o, se successivo, all'arrivo del genitore che li ha con sè, e con i nonni materni il martedì e il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola/asilo/centro estivo sino alle ore 18.30 o, se successivo, all'arrivo del genitore che li ha con sé. Resta inteso che, in caso di impossibilità dei nonni a tenere con sé i nipoti negli spazi indicati, i genitori si accorderanno per una diversa gestione dei figli;
- per la metà delle vacanze natalizie cioè dal 25 dicembre (ore 11) al 31 dicembre (ore 15) oppure dal 31 dicembre (alle ore 15) al 6 gennaio (alle ore 18.30), alternandosi i genitori di anno in anno tra il primo e il secondo periodo e con l'accordo che il genitore che ha con sé i figli per il secondo periodo li terrà con sé anche il giorno del 24 dicembre;
- per le intere vacanze di Pasqua o di carnevale/settimana bianca, alternandosi di anno in anno con la madre;
- per tre settimane durante il periodo estivo, di cui due settimane anche consecutive durante il mese di agosto (da sabato a sabato), da concordare entro il 30 maggio di ogni anno e facendo in modo che anche la madre possa trascorrere due settimane consecutive nel mese di agosto;
resta inoltre inteso che nei mesi di giugno (dopo la fine dell'anno scolastico) e luglio i figli potranno frequentare campus estivi, previamente concordati, o essere affidati a parenti di entrambi i genitori per soggiorni anche fuori Liscate, previo assenso di entrambi i genitori, organizzandosi per garantire in ogni caso l'alternanza dei fini settimana;
In ordine alla gestione della prole, i genitori concordano che a decorrere dal mese di luglio 2025 e sino a fine agosto 2025 non verrà data rigorosa attuazione all'alternanza fra i genitori sopra descritta, fatta eccezione per i periodi di ferie estive 2025 che le parti hanno già concordato;
a far data dal 01.09.2025 i genitori si atterrano al diritto di visita sopra esposto;
8. il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 700,00 mensili (€ 350,00 per ciascuno di essi) entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2025; tale contributo sarà soggetto a rivalutazione ISTAT annuale (indice base luglio 2025; prima rivalutazione luglio 2026);
9. i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” così come indicate e secondo le modalità di concertazione, richiesta e rimborso previste dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. In merito alle spese extra assegno, inoltre, le parti espressamente prevedono che:
- restano sin d'ora condivise e continueranno a essere sostenute dai genitori i costi per il percorso logopedico attualmente seguito da , che proseguirà secondo le indicazioni di chi lo ha in Per_1 cura;
- le spese per il tempo prolungato, il pre-scuola e il dopo-scuola rientrano tra le spese che richiedono il preventivo accordo (per il prossimo anno scolastico i genitori hanno già concordato che non usufruiranno di tali servizi); le spese per Grest, per centri ricreativi estivi e per campus sportivi estivi non richiederanno preventivo accordo se organizzati da Comune e/o dall'Oratorio; se, invece, organizzati da enti privati la relativa spesa dovrà essere preventivamente concordata fra i genitori (dando che, per la corrente estate, i genitori hanno già concordato l'attività presso la Cascina Pezzoli di Treviglio);
10. l'assegno unico universale per i figli sarà suddiviso nella misura del 50% ciascuno tra i genitori che provvederanno a concordare direttamente tra di loro le modalità pratiche per espletare la richiesta e la relativa suddivisione;
11. in relazione ai conti correnti cointestati e relativi investimenti appoggiati sui conti, le parti prevedono quanto segue: a) entro il termine di 30 giorni dal deposito del presente ricorso, le parti provvederanno a dividere e, se a tal fine necessario, a liquidare il patrimonio mobiliare cointestato in portfolio titoli attualmente investito presso ES NP (deposito amministrato n. 08029/3100/05189280; controvalore all' 11 giugno 2025 pari a € 27.172,60). Le parti concordano che la liquidazione/attribuzione dell'investimento avverrà per l'importo di € 20.000,00 al signor Parte_2
e di € 7.000,00 alla signora con l'intesa che qualora al momento dell'operazione il Pt_1 controvalore fosse inferiore a quello oggi indicato sarà comunque garantito alla signora un Pt_1 importo non inferiore ad € 7.000,00. A tal fine e nel termine indicato, le parti si recheranno insieme presso la filiale dando incarico al gestore di riferimento di procedere come concordato con la previsione che quanto di spettanza di ciascun coniuge sarà versato su conto corrente personale che ciascuna parte provvederà a indicare;
b) al netto di quanto previsto sub a) e a conclusione della operazione, le parti provvederanno a chiudere il conto corrente cointestato n. 08029/1000/00016736 presso ES NP previa suddivisione al 50% ciascuno della liquidità depositata che sarà accreditata sul conto corrente personale che ciascuna parte provvederà a indicare: c) entro il termine di 30 giorni dal deposito del presente ricorso, le parti provvederanno a chiudere il conto corrente cointestato n. IBAN [...] presso la Banca Rurale BCC Carate Brianza – filiale di Treviglio Sud, previa suddivisione al 50% ciascuno della liquidità depositata che sarà accreditata sul conto corrente personale che ciascuna parte provvederà a indicare. Resta inteso che sino alla fine del mese di giugno 2025 compreso, gli accrediti delle parti e la gestione delle spese familiari, incluse quelle relative alla casa coniugale, proseguiranno come sino ad oggi accaduto. A far tempo dal mese di luglio 2025, mese da cui avranno attuazione i presenti accordi e verrà corrisposto il contributo mensile relativo al mantenimento dei figli, le spese relative alla casa coniugale saranno sostenute dalla signora e ciascun coniuge provvederà a versare le Pt_1 proprie entrate (a qualsiasi titolo percepite) su conto corrente personale;
12. le parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e, con l'esatto adempimento di quanto sopra previsto, dichiarano di non avere nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo, ragione o causa derivante o meno dal matrimonio;
13. le parti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza;
14. spese legali compensate al definitivo. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 II c.p.c. Inoltre, le parti hanno depositato in data 11 luglio 2025 le dichiarazioni integrative relative alla loro condizione patrimoniali, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023, pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate. La decisione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Liscate (MI) in data 28
[...] maggio 2011, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Liscate (MI) (Atto n. 3, parte 2, serie A, anno 2011);
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) spese di lite differite al definitivo;
6) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Liscate e altri comuni ove il matrimonio è trascritto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dott. Valentina Di Peppe. Così deciso in Milano, il 16.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG