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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/06/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
n.4483/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.4483/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del 09 giugno 2025 e vertente
T R A
, c.fisc. elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DEMESTRI CARLO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
C O N T R O
, c.fisc. elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'avv. PASANINI ARMANDO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
CONCLUSIONI
All'udienza del 09 giugno 2025 i procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione della presenza in udienza.
Visto del P.M. in data 03 dicembre 2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 31 ottobre 2024, rappresentava di Parte_1
avere intrattenuto una convivenza more uxorio con , dalla quale nascevano il CP_1 Per_1
02 novembre 2020 e il 25 luglio 2022. Rappresentava che il rapporto tra le parti si era Per_2 n.4483/2024 R.G.
affievolito e che dal mese di giugno 2024 il resistente si era allontanato dalla casa familiare, disinteressandosi dei figli minori. Chiedeva, pertanto, che i figli fossero affidati in via esclusiva alla stessa e che fosse previsto un contributo al mantenimento dei figli a carico del in misura non CP_1 inferiore ad € 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio).
Il Giudice delegato, con decreto del 08 novembre 2024, fissava la udienza ex art. 473bis.21 cpc.
Con comparsa depositata in data 18 marzo 2025 si costituiva , il quale depositava un CP_1
accordo intervenuto nelle more del giudizio tra le parti.
Rimessa la causa al Collegio, veniva rilevava una contraddizione nell'accordo, in quanto le parti avevano chiesto per un vero l'omologazione dell'affido condiviso dei figli e, al contempo,
l'esclusività delle scelte della madre nelle decisioni più importanti nell'interesse dei figli. Pertanto, giudicato l'accordo inidoneo all'omologazione, la causa veniva rimessa sul ruolo.
Le parti, per l'udienza del 09 giugno 2025, con note di trattazione scritta depositate in sostituzione della presenza in udienza depositavano l'accordo rivisto conformemente alle indicazioni fornite dal
Collegio. Ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione dell'accordo intervenuto tra le parti.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni dell'accordo con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni previste dall'accordo agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione dell'accordo intervenuto tra le parti, non risultando lo stesso in contrasto né con norme imperative, né con l'interesse dei minori.
Nulla deve disporsi sulle spese atteso che, stante l'accordo raggiunto, non è ravvisabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 31 ottobre Parte_1
2024 nei confronti di , in esito all'accordo raggiunto, così provvede: CP_1
1) omologa l'accordo intervenuto tra , nata a [...] il [...] Parte_1
e , nato a [...] il [...] allegato alle note depositate in data CP_1
07 giugno 2025;
2) Nulla sulle spese. n.4483/2024 R.G.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale dell'11.06.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott. Francesca Di Pietro quale funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.4483/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del 09 giugno 2025 e vertente
T R A
, c.fisc. elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DEMESTRI CARLO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
C O N T R O
, c.fisc. elettivamente domiciliato presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'avv. PASANINI ARMANDO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
CONCLUSIONI
All'udienza del 09 giugno 2025 i procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione della presenza in udienza.
Visto del P.M. in data 03 dicembre 2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 31 ottobre 2024, rappresentava di Parte_1
avere intrattenuto una convivenza more uxorio con , dalla quale nascevano il CP_1 Per_1
02 novembre 2020 e il 25 luglio 2022. Rappresentava che il rapporto tra le parti si era Per_2 n.4483/2024 R.G.
affievolito e che dal mese di giugno 2024 il resistente si era allontanato dalla casa familiare, disinteressandosi dei figli minori. Chiedeva, pertanto, che i figli fossero affidati in via esclusiva alla stessa e che fosse previsto un contributo al mantenimento dei figli a carico del in misura non CP_1 inferiore ad € 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio).
Il Giudice delegato, con decreto del 08 novembre 2024, fissava la udienza ex art. 473bis.21 cpc.
Con comparsa depositata in data 18 marzo 2025 si costituiva , il quale depositava un CP_1
accordo intervenuto nelle more del giudizio tra le parti.
Rimessa la causa al Collegio, veniva rilevava una contraddizione nell'accordo, in quanto le parti avevano chiesto per un vero l'omologazione dell'affido condiviso dei figli e, al contempo,
l'esclusività delle scelte della madre nelle decisioni più importanti nell'interesse dei figli. Pertanto, giudicato l'accordo inidoneo all'omologazione, la causa veniva rimessa sul ruolo.
Le parti, per l'udienza del 09 giugno 2025, con note di trattazione scritta depositate in sostituzione della presenza in udienza depositavano l'accordo rivisto conformemente alle indicazioni fornite dal
Collegio. Ritenuta matura per la decisione, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione dell'accordo intervenuto tra le parti.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni dell'accordo con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni previste dall'accordo agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione dell'accordo intervenuto tra le parti, non risultando lo stesso in contrasto né con norme imperative, né con l'interesse dei minori.
Nulla deve disporsi sulle spese atteso che, stante l'accordo raggiunto, non è ravvisabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 31 ottobre Parte_1
2024 nei confronti di , in esito all'accordo raggiunto, così provvede: CP_1
1) omologa l'accordo intervenuto tra , nata a [...] il [...] Parte_1
e , nato a [...] il [...] allegato alle note depositate in data CP_1
07 giugno 2025;
2) Nulla sulle spese. n.4483/2024 R.G.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale dell'11.06.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott. Francesca Di Pietro quale funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina.