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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 08/10/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Barbara Del Bono Presidente
Dr. Francesca Coccoli Consigliere
Dr. IA Fuina Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 283 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
, C.F.: , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce all'atto di citazione introduttivo del primo grado, dall'Avv. Antonio Volpe del Foro di Pescara, con studio in IA (PE), alla C.da Prato San Lorenzo n.22, C.F.:
, elettivamente domiciliato presso la casella di posta elettronica C.F._2 certificata del difensore: Email_1
- appellante –
CONTRO
( – già ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_1 rappresentante pro tempore, con sede in Venezia -Mestre, via Terraglio 63; giusta procura notarile ( già a seguito di mero Controparte_2 P.IVA_2 CP_3 cambio di denominazione sociale (doc. 3) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Venezia – Mestre, Via Terraglio n. 63, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco
SS (C.F. ), in virtù di procura generale alle liti rilasciata a rogito C.F._3 notarile (all. A), con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, v.lo S. Bernardino 5°;
- appellato -
1
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Pescara, n. 1277-2023, pubblicata in data 03.10.2023, su R.G. n. 3565-2022.
Conclusioni delle parti
Per l'appellante (come da atto di appello del 25.03.2024 e note conclusionali depositate il
19.02.2025 e note finali del 01.07.2025):
“In via principale
Previa dichiarazione di ammissibilità dell'opposizione tardiva al DI n.461/2022 per nullità della sua notifica e tempestiva proposizione, revocare per i motivi formulati in citazione e ribaditi in appello il predetto Decreto Ingiuntivo rigettando, nel contempo, anche la domanda di pagamento formulata dalla appellata. CP_4
In via subordinata
Previa dichiarazione di ammissibilità dell'opposizione tardiva al DI n.461/2022, accertare e dichiarare la nullità del TAEG convenuto nei contratti di finanziamento al consumo
n.16424528 e n.14398491 stipulati dall'opponente con la cedente AGOS AT PA, ed in applicazione dell'art. 124 TUB, 5° comma, lettera a), ante 2010, ricalcolare le somme effettivamente dovute da contenersi nei limiti del giusto e del dovuto.
Con condanna, in ogni caso, della , in persona del legale Controparte_5 rappresentante, al rimborso in favore dell'opponente delle spese e del compenso di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore il quale ha anticipato le spese e non riscosso il compenso”.
Per l'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta del 11.06.2024 e note conclusionali depositate il 10.02.2025 e note finali del 01.07.2025):
“In via preliminare:
1) Dichiarare inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., attesa la ragionevole probabilità di non essere accolto;
Nel merito:
2) Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado;
3) In via subordinata, accertare in ogni caso che è creditrice nei Controparte_1 confronti dell'appellante della somma di euro 6.708,56 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi di mora come liquidati in decreto fino al soddisfo, con condanna dell'appellante al pagamento;
2 4) In ulteriore subordine, confermare l'efficacia del precetto notificato da Controparte_1 nonché gli importi ivi indicati;
[...]
5) Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge (Iva e Cpa) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
Fatto e diritto
1.Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, iscritto a ruolo in data 27.09.2022,
l'opponente esponeva che in data 24/08/2022 gli veniva notificato, ai sensi Parte_1 dell'art. 140 cpc, l'atto di precetto intimante il pagamento della complessiva somma di
€.7.780,21 in favore della in forza del decreto ingiuntivo n.461/2022 Controparte_1 reso dal Tribunale di Pescara in favore di detta società in data 30/03/2022 (assunto) notificato al debitore in data 18/04/2022 ex art. 8 legge sulle notifiche e mezzo posta (l.nr. 890/86).
Assumeva l'istante l'irregolarità ai fini de quibus della predetta notifica del titolo, poiché all'indirizzo di IA, Via San Lorenzo n.22, non era stato mai residente o domiciliato ed inoltre, alla data della notificazione da parte dell'Ufficiale Giudiziario del 04/04/2022, egli era residente in [...] e, sino al 30/09/2020, era stato residente in [...], alla Contrada Prato San Lorenzo n.22.
1.1 Si costituiva l'opposta chiedendo, in via preliminare, dichiararsi inammissibile/improcedibile l'opposizione stante la tardività della stessa e per l'effetto dichiararsi definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
chiedeva il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, chiedeva rigettarsi ogni domanda dell'opponente e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertarsi che era creditrice nei confronti del sig. Controparte_1 dell'importo di € 6.708,56; con vittoria di spese e compensi professionali. Parte_1
1.2 Dopo la fase istruttoria e deposito memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e dopo discussione orale la causa veniva decisa ex art 281 sexies c.p.c., all'udienza del 03.10.2023.
1.3 Il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 1277-2023, pubblicata il 03.10.2023, così decideva:
“Dichiara l'inammissibilità della opposizione e per l'effetto conferma in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.461/2022 reso dal Tribunale di Pescara in data 30/03/2022 notificato al debitore in data 18/04/2022 ex art. 8 legge sulle notifiche e mezzo posta (l.nr. 890/86) e
l'efficacia del precetto notificato;
condanna l'opponente al pagamento delle spese
3 processuali in favore di parte opposta che liquida in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e cassa come per legge”.
A fondamento della decisione il primo giudice riteneva che , in tema di notificazione degli atti processuali, rilevava esclusivamente il luogo ove il debitore dimorasse di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo, potendo dar luogo a prova contraria (così Cass. civ. n. 10170 del 2016 e Cass. civ. n. 23521 del 2019).
Osservava che l'assunto esposto dalla difesa dell'opponente di non risiedere nel luogo in cui era stata effettuata la notifica era già smentito dalla confessione stragiudiziale documentata contenuta nel contratto intercorso con la controparte.
In detto contratto, infatti, l'opponente aveva stragiudizialmente confessato (ex art. 2735 primo co. e 2733 secondo co. c.c.) di essere residente proprio in “Via San Lorenzo 22 - 65010
IA (PE).
Argomentava ulteriormente che a riprova del fatto che l'effettiva residenza fosse collocabile in IA Via San Lorenzo 22 vi era la doppia attestazione dell'agente procedente alla notifica ex art. 8 cit., sia al momento del primo accesso sia alla consegna del CAD, circa l'esistenza della cassetta postale contenente il nominativo dell'odierno opponente e che tale attestazione faceva fede fino a querela di falso.
Rilevava ulteriormente che l'opposizione tardiva ex art 650 c.p.c. poteva essere sperimentata in quanto l'ingiunto dimostrasse di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore (Corte Cost. n.120/76) oppure perché, pur avendone avuto conoscenza, non avesse potuto proporre opposizione tempestiva per caso fortuito o forza maggiore e dunque che l'opponente tardivo doveva provare le vicende che gli avevano impedito la tempestiva opposizione e pertanto della mancata conoscenza del provvedimento, del fatto di averne acquisito cognizione solo quando non era più in grado di proporre un'opposizione tempestiva e del nesso di causalità tra il vizio della notificazione e la mancata tempestiva conoscenza del provvedimento .
Nel caso di specie invece, nel corso della prima udienza di comparizione, l'opponente verbalizzava solo che la società opposta aveva documentato la legittimazione della
[...]
solo in tale fase del processo e non nel ricorso monitorio. CP_2
Infine, le questioni afferenti il merito della pretesa, secondo il primo giudice, non potevano essere scrutinate in sede oppositiva ex art. 615 primo comma c.p.c.
L'opposizione veniva pertanto dichiara radicalmente inammissibile per tardività della relativa iniziativa ex art. 650 c.p.c..
La condanna alle spese di lite seguiva la soccombenza.
4 2. Nel proprio atto di appello contesta la decisione per i motivi di seguito Parte_1 indicati.
- “Violazione e falsa applicazione degli artt. 7-8, L. 20 novembre 1982, n. 890 e degli artt.
149 e 156, co. 3 c.p.c. nonché violazione del principio dell'onere della prova”.
L'appellante sul presupposto noto che la difformità tra la residenza emergente dalle risultanze anagrafiche e la residenza effettiva comporta che il certificato di residenza non è una prova certa ma che colui che ne ha interesse può dimostrare il contrario, deduce che dalla documentazione in atti (cfr. certificato di residenza storico;
carta di circolazione tg. Nume_1 carta di identità rilasciata l'08/11/2013) risultava che il Sig. non era mai Parte_1 stato residente in [...] di IA, bensì lo era stato in C.da Prato San
Lorenzo 22 di IA dal 03/03/2008 alla data del 30/09/2020.
Tanto che l'unico atto effettivamente ricevuto dal ossia l'atto di precetto, veniva Pt_1 notificato il 24/08/2022, in Pescara, alla Via Vella 43, mentre Via San Lorenzo n.22 di
IA non era stato mai luogo di residenza, né di dimora o domicilio dell'opponente.
L'appellante censura pertanto quanto affermato nella impugnata sentenza ( pag. 4) evidenziando che: a) nel contratto di finanziamento n. n.16424528.4 del 25/08/2009 (doc. 3 monitorio) l'opponente veniva identificato con la carta di identità rilasciata dal Comune di
Pescara ove il luogo di residenza era in Pescara Via dei Sanniti n.9; b) nel contratto di finanziamento U03FP (cfr. doc. n.10 monitorio) risalente al 2008, veniva indicato in
IA alla Via Dei Sanniti n.9 nonostante fosse identificato con la patente scd Numero_1 che indicava la residenza in Pescara. Detti vizi erano entrambi imputabili al mero errore del venditore/finanziatore nel compilare i due moduli contrattuali. Nella carta di circolazione di motoveicolo, il luogo di residenza del era in Contrada Prato San Lorenzo n.22 di Pt_1
IA.
Argomentava come la ed il primo giudice a seguire, avevano allora ritenuto di CP_5 individuare in uno dei due contratti predisposti dai venditori/finanziatori e risalenti ad oltre 10 anni dai fatti di causa, la confessione stragiudiziale di una fantomatica residenza di fatto, in un luogo con il quale il non aveva relazione alcuna. Parte_1
L'appellante comunque aveva documentato fotograficamente l'apparenza di Via San Lorenzo
22 dove effettivamente esisteva una famiglia ribadendo di non appartenere Persona_1
a detto nucleo familiare ma di essere stato residente, come era stato provato in giudizio, in
IA alla C.da Prato San Lorenzo n.22 ma solo dal 03/03/2008 al 30/09/2020 quando si era trasferito in Pescara, alla Via Vella n.43.
5 Pertanto ribadisce l'ammissibilità dell'opposizione tardiva , negata dal giudice di prime cure, venendo in discussione un'ipotesi di nullità della notificazione del D.I..
-“Esclusione della necessità di proporre querela di falso”.
Per tale versante contesta la decisione nella parte in cui ha ritenuto necessaria la proposizione di querela di falso per contrastare la dichiarazione con cui l'ufficiale giudiziario afferma di non aver trovato nessuno all'indirizzo indicato dal mittente, trattandosi di attestazione che non postula alcun accertamento sull'effettiva residenza del destinatario, poichè quando il postino legge un nome su una cassetta postale si tratta di nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza ma esse sono superabili con qualsiasi mezzo senza necessità di ricorrere alla querela di falso
- “Erronea e falsa applicazione dell'art. 650 cpc”.
Con tale motivo lamenta l'erroneità della statuizione nella parte in cui ha ritenuto non provate le vicende che hanno impedito la tempestiva conoscenza del d.i., e del nesso di causalità tra il vizio della notificazione e la mancata tempestiva conoscenza del provvedimento e ribadisce di aver dedotto sin dall'originaria citazione di aver avuto conoscenza del D.I. solo all'atto della regolare notifica del precetto oltre ad aver documentato di non avere alcuna attinenza con il luogo collocato in Via San Lorenzo n.22 risultando dalla cassetta delle lettere ivi apposta, come da fotografie prodotte, che ivi non era riportato alcun nome.
-“Riproposizione dei motivi di merito in opposizione al DI n.461/2022 ed alla domanda di pagamento”.
Con tale motivo ripropone, con effetto devolutivo, i motivi di opposizione già formulati in primo grado ossia:
a) Carenza di legittimazione attiva della (già ovvero Controparte_1 CP_1 carenza di prova della sua legittimazione.
La banca opposta ha provato, ma solo nella fase di opposizione tardiva, la sua legittimazione alla domanda di pagamento per cui il DI opposto andrà revocato.
b) Difetto di legittimazione ad processum della ovvero carenza di Controparte_2 prova della legittimazione ad agire in giudizio.
Agli atti non vi è prova del conferimento del potere di agire giudizialmente alla
[...]
in rappresentanza della presunta creditrice . CP_2 Controparte_1
La alla data del 09/12/2020 di stesura del mandato per atto pubblico Controparte_1 non poteva assolutamente conferire alcun mandato alla in quanto Controparte_2 incorporante la stessa giusta deliberazione assunta nell'assemblea straordinaria del
20/04/2020.
6 c) Assenza ovvero insufficienza in atti della prova del credito domandato.
I residuali crediti di cui al D.I. n.641/2022 sarebbero stati ceduti dalla GO AT PA alla e da questa alla e questi ammonterebbero rispettivamente ad Parte_2 CP_5
CP_
€.135,39 (cfr. doc. 08 estratto conto) e ad €. 6.573,17.
La non inoltrava al debitore alcuna comunicazione relativa all'intervenuta Parte_2 cessione dei crediti né questi potevano essere individuati dalla Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco di crediti ex art. 58 TUB.
d) Prescrizione dei crediti domandati.
Le cessioni realizzate dalla GO AT PA in favore della e decorrente dal Parte_2
20/01/2011 e con il n.14398491, con risoluzione del contratto al 29/10/2011, erano crediti prescritti ex art. 2943 c.c. per l'inutile decorso del termine decennale;
né detto termine veniva mai validamente interrotto.
e) Nullità per indeterminatezza della clausola del TAN e del TAEG convenuto in entrambi i contratti di finanziamento al consumo nn.16424528 e 14398491 . Necessario ricalcolo del dovuto. Nel contratto di finanziamento al consumo n.1439891 veniva formalmente convenuto un TAN pari al 6,90% con un TAEG/ISC dell'8,19%; rielaborando i calcoli ed includendovi anche le spese dell'incasso il TAN si era rilevato pari al 11,368% mentre il TAEG era stato individuato pari al 16,109%.
La convenzione relativa agli interessi ex art.1284 terzo comma, cod.civ., che è norma imperativa, deve avere forma scritta ed un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse (Cass. 12276/2010).
È nulla la clausola contrattuale relativa per cui dovrà applicarsi l'art. 124 T.U.B. che al comma 5 lettera a) prevede che il TAEG si determina al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali che nel finanziamento n.14398491 equivale ad un TAEG del 3,88% (anno
2007).
Analoga motivazione vale per il contratto n.16424528 che, in luogo del TAEG convenuto dell'11,01%, ha visto di fatto applicato un TAEG del 19,478% per cui, a detto contratto, stante la nullità della clausola sul tasso degli interessi, andrà applicato per il TAEG dello 0.74%, tasso minimo dei BOT annuali per il 2009.
- Erronea decisione sulle spese del giudizio.
L'opposizione proposta dall'appellante doveva essere dichiarata ammissibile con spese di lite a carico di parte avversa.
3. L'appellata nella sua comparsa di costituzione ha contestato l'ammissibilità del gravame e la sua fondatezza, prendendo posizione su tutti i motivi di impugnazione.
7 4. Sulle conclusioni come in epigrafe riportate, la causa è stata trattenuta a decisione, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. all'esito dell'udienza del 08.07.2025.
5. In via preliminare, non può essere accolta la richiesta di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis, co. 1 c.p.c. e art. 342 c.p.c. per i seguenti motivi.
Sotto il primo profilo si rileva infatti che l'appello a prescindere dalla sua effettiva fondatezza o meno non può dirsi, alla strega di quanto rappresentato, inammissibile o manifestamente infondato ai sensi della nuova formulazione dell'art. 348 bis c.1 c.pc. né, passando al secondo profilo, la giurisprudenza riferita all'art. 342 c.p.c. richiede che la volontà della parte di impugnare la sentenza di primo grado sia espressa con formule sacramentali, all'uopo essendo sufficiente l'esposizione delle ragioni dell'impugnazione, in modo tale da consentire al giudice di identificare i punti gravanti, nonché le ragioni di fatto e di diritto a sostegno dell'appello (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017).
Nella fattispecie risulta evidente l'esposizione dei fatti;
gli aspetti funzionalmente utili per cogliere la vicenda sottostante al ricorso;
le questioni ed i punti della sentenza di primo grado contestati, con le relative doglianze. (cfr. Cass., 11 marzo 2011, n. 5836, espressamente valorizzata, in motivazione, da Cass., S.U., n. 5698 del 2012; Cass., S.U., n. 5698 del 2012, cit.; nello stesso senso, dopo tale pronuncia, cfr.: Cass. 8 luglio 2014, n. 15478; Cass., 28 giugno 2018, n. 17036; cfr Cass. n. 1935/2020).
Quindi l'impugnazione non può essere dichiarata inammissibile.
5.1 Nel merito l'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Con portata assorbente sulle ulteriori censure sollevate e dato atto che pacificamente la proposta opposizione è stata formulata ex art. 650 c.p.c. la decisione impugnata è corretta e condivisibile nella parte in cui riconosce la tardività dell'opposizione sul presupposto della validità della notifica del D.I. effettuata dalla attuale appellata nei confronti del Pt_1 all'indirizzo da questi comunicato nel più recente dei due contratti di finanziamento stipulati tra le parti.
Si rileva infatti dal testo del contratto del 2009 che il ha indicato quale proprio Pt_1 indirizzo di residenza (effettiva) quello in Via San Lorenzo 22 di IA e che egli si è peraltro impegnato a garantire la veridicità delle dichiarazioni rese ed a comunicare cambiamenti.
E' stato pertanto lo stesso a dichiarare di risiedere presso detto indirizzo senza che Pt_1 risulti aver mai comunicato eventuali cambi di residenza all'altro contraente.
Inoltre del tutto irrilevanti sono gli indirizzi indicati nei documenti di identità che, in quanto emessi in data antecedente alla stipula dei contratti, ben possono individuare altri e diversi
8 indirizzi del soggetto cui si riferiscono dovendo e potendo la parte contrattuale interessata ad effettuare comunicazioni, far riferimento solo alle indicazioni offerte dalla sua controparte, come avvenuto nella fattispecie.
Né, anche alla luce della inesistenza dell'indirizzo riportato nel primo contratto di finanziamento del 2008 (IA -e non Pescara- Via dei Sanniti 9 ), sarebbe stato possibile notificare il decreto ingiuntivo a tale indirizzo sempre indicato dal Pt_1
La notifica è stata dunque correttamente effettuata all'unico indirizzo, valido ed esistente, comunicato dallo stesso Pt_1
Parimenti corretta è la decisione nella parte in cui ha dato atto della rilevanza a tal fine anche della attestazione resa dall'agente procedente alla notifica ex art. 8 cit. che, sia al momento del primo accesso sia al momento della consegna della cd CAD, aveva attestato l'esistenza della cassetta postale contenente il nominativo dell'odierno opponente.
E' ben vero infatti che detta attestazione per quanto inidonea a dar conto dell'effettiva residenza dell'attuale appellante ha tuttavia dato atto di un elemento di fatto accertato direttamente in quanto rientrante nella sfera di percezione sensoriale dell'agente notificatore -
e come tale contestabile solo con la querela di falso- che sulla cassetta delle lettere corrispondente all'indirizzo di Via San Lorenzo 22 di IA fosse indicato il nominativo di . Parte_1
A dimostrare il contrario comunque è del tutto inadatta tanto la documentazione attestante la residenza anagrafica quanto la documentazione fotografica prodotta in primo grado dall'appellante, sia perché non contenente alcuna indicazione della via a cui si riferisce, sia perché non è noto quando sia stata formata e dunque la sua rispondenza allo stato dei luoghi come presentatisi al momento dell'accesso dell'agente notificatore.
Conclusivamente non avendo il offerto convincente prova della sua effettiva residenza, Pt_1 diversa da quella da lui stesso comunicata in sede di stipula del secondo contratto e presso la quale è stato notificato il decreto ingiuntivo, l'opposizione correttamente è stata dichiarata inammissibile con conseguente rigetto dell'appello.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo ad esclusione della fase istruttoria non svoltasi, seguono la soccombenza.
Trova infine applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n.
115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
9
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, contro la sentenza n. 1277-2023, resa dal Tribunale di Pescara, pubblicata Parte_1 il 03.10.2023, nei confronti di (già ), in persona Controparte_1 CP_1 del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
• Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
• Condanna l'appellante alle spese di lite sostenute dalla parte appellata che liquida in complessivi € 3.966,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e
C.P.A come per legge.
• Dichiara che parte appellante è tenuto al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta in data 23.09.2025.
Il Consigliere relatore
Dr. IA Fuina
Il Presidente
Dr. Barbara Del Bono
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