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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 26/05/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 34/2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Eugenia Perri;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Domenico Sirianni;
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento di figli minori.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso di aver intrattenuto una convivenza more uxorio con Parte_1 [...] dall'aprile 2015 sino al mese di settembre 2022, dalla quale sono nate in Crotone CP_1
le figlie il 12.11.2015, e il 26.11.2018; che sono sorte incomprensioni e Per_1 Per_2
disaccordi tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza – ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
assegnare la casa coniugale alla madre;
porre a proprio carico un
1 assegno per il mantenimento delle figlie minori pari ad € 400 mensili oltre compartecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%, nonché autorizzare la resistente a formulare presso l'INPS domanda di riconoscimento dell'assegno unico per i figli;
regolamentarsi le frequentazioni tra il padre e le figlie minori nei termini di cui al ricorso. ha resistito alle avverse deduzioni, chiedendo regolamentarsi le condizioni Controparte_1
di affidamento e mantenimento delle figlie minori nei termini indicati nella memoria di costituzione.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Deve essere disposto l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, non ravvisandosi ragioni per derogare al regime ordinario.
Le minori devono essere collocate presso la madre, non sussistendo motivi per modificare l'attuale assetto di fatto.
La casa familiare deve essere assegnata alla ricorrente affinché vi abiti con le minori.
Quanto alle frequentazioni tra il padre e le minori, può essere recepito l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 14.03.2024, non ravvisandosi ragioni di segno contrario. Pertanto, secondo quanto concordato dalle parti, “il padre potrà vedere entrambe le bambine tre pomeriggi nel corso della settimana, andando a far loro visita a casa quando uscirà dal lavoro, con preavviso alla madre di qualche ora. A settimane alterne potrà vedere e tenere con sé le minori dalle 18 del sabato sino alle 20.30 della domenica, compreso il pernottamento. Le minori trascorreranno al Vigilia di Natale e il giorno di Natale con un genitore, il 31 dicembre e il 1 gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni;
il giorno di
Pasqua con un genitore, il giorno di Pasquetta con l'altro genitore, ad anni alterni;
trascorreranno con il padre un periodo di 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordare tra le parti”.
Quanto alle statuizioni di carattere economico, si prende atto della rinuncia del alla Parte_1
percezione della propria quota di assegno unico universale che pertanto verrà percepito al
100% dalla . CP_1
Ciò posto – avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti e alle presumibili esigenze delle minori, correlate alla loro età; tenuto conto che il ricorrente svolge attualmente attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time, inquadrato con la qualifica di operaio, percependo uno stipendio mensile di circa € 850,00; tenuto conto dei tempi di
2 permanenza delle minori presso ciascun genitore e del concorrente obbligo di mantenimento gravante sulla ricorrente – si reputa equo determinare il contributo al mantenimento della minore a carico del convenuto, genitore non collocatario, nella misura complessiva di €
400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, per il mantenimento delle figlie minori, oltre al 50% delle spese straordinarie, da concordare preventivamente, salvo i casi di urgenza, e da documentare.
La richiesta formulata dalla resistente durante l'udienza del 19.12.2024, finalizzata ad ottenere una pronuncia che ponga il canone di locazione dell'abitazione ove abita con i minori interamente o in parte a carico dell'attore, questa va dichiarata inammissibile in quanto il contributo del padre a tale spesa deve intendersi compreso nell'assegno di mantenimento ordinario.
Considerato il parziale accordo raggiunto dalle parti e la natura degli interessi coinvolti, si ritiene sussistano giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre in Strongoli Marina, al Viale Nave Petrarca, n.
6, assegnando la casa familiare alla madre affinché vi abiti con le minori e regolamentando le modalità e i tempi di frequentazione tra le minori ed il padre come in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1 entro il giorno dieci di ogni mese, la somma mensile complessiva di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, oltre all'obbligo di compartecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per le minori;
- prende atto della rinuncia di alla percezione della propria quota di Parte_1
assegno unico universale che verrà quindi percepito al 100% da Controparte_1
- dichiara inammissibili le ulteriori domande;
- dispone l'integrale compensazione delle spese processuali.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 22.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 34/2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Eugenia Perri;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Domenico Sirianni;
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento di figli minori.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso di aver intrattenuto una convivenza more uxorio con Parte_1 [...] dall'aprile 2015 sino al mese di settembre 2022, dalla quale sono nate in Crotone CP_1
le figlie il 12.11.2015, e il 26.11.2018; che sono sorte incomprensioni e Per_1 Per_2
disaccordi tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza – ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
assegnare la casa coniugale alla madre;
porre a proprio carico un
1 assegno per il mantenimento delle figlie minori pari ad € 400 mensili oltre compartecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%, nonché autorizzare la resistente a formulare presso l'INPS domanda di riconoscimento dell'assegno unico per i figli;
regolamentarsi le frequentazioni tra il padre e le figlie minori nei termini di cui al ricorso. ha resistito alle avverse deduzioni, chiedendo regolamentarsi le condizioni Controparte_1
di affidamento e mantenimento delle figlie minori nei termini indicati nella memoria di costituzione.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Deve essere disposto l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, non ravvisandosi ragioni per derogare al regime ordinario.
Le minori devono essere collocate presso la madre, non sussistendo motivi per modificare l'attuale assetto di fatto.
La casa familiare deve essere assegnata alla ricorrente affinché vi abiti con le minori.
Quanto alle frequentazioni tra il padre e le minori, può essere recepito l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 14.03.2024, non ravvisandosi ragioni di segno contrario. Pertanto, secondo quanto concordato dalle parti, “il padre potrà vedere entrambe le bambine tre pomeriggi nel corso della settimana, andando a far loro visita a casa quando uscirà dal lavoro, con preavviso alla madre di qualche ora. A settimane alterne potrà vedere e tenere con sé le minori dalle 18 del sabato sino alle 20.30 della domenica, compreso il pernottamento. Le minori trascorreranno al Vigilia di Natale e il giorno di Natale con un genitore, il 31 dicembre e il 1 gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni;
il giorno di
Pasqua con un genitore, il giorno di Pasquetta con l'altro genitore, ad anni alterni;
trascorreranno con il padre un periodo di 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordare tra le parti”.
Quanto alle statuizioni di carattere economico, si prende atto della rinuncia del alla Parte_1
percezione della propria quota di assegno unico universale che pertanto verrà percepito al
100% dalla . CP_1
Ciò posto – avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti e alle presumibili esigenze delle minori, correlate alla loro età; tenuto conto che il ricorrente svolge attualmente attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time, inquadrato con la qualifica di operaio, percependo uno stipendio mensile di circa € 850,00; tenuto conto dei tempi di
2 permanenza delle minori presso ciascun genitore e del concorrente obbligo di mantenimento gravante sulla ricorrente – si reputa equo determinare il contributo al mantenimento della minore a carico del convenuto, genitore non collocatario, nella misura complessiva di €
400,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, per il mantenimento delle figlie minori, oltre al 50% delle spese straordinarie, da concordare preventivamente, salvo i casi di urgenza, e da documentare.
La richiesta formulata dalla resistente durante l'udienza del 19.12.2024, finalizzata ad ottenere una pronuncia che ponga il canone di locazione dell'abitazione ove abita con i minori interamente o in parte a carico dell'attore, questa va dichiarata inammissibile in quanto il contributo del padre a tale spesa deve intendersi compreso nell'assegno di mantenimento ordinario.
Considerato il parziale accordo raggiunto dalle parti e la natura degli interessi coinvolti, si ritiene sussistano giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre in Strongoli Marina, al Viale Nave Petrarca, n.
6, assegnando la casa familiare alla madre affinché vi abiti con le minori e regolamentando le modalità e i tempi di frequentazione tra le minori ed il padre come in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1 entro il giorno dieci di ogni mese, la somma mensile complessiva di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, oltre all'obbligo di compartecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per le minori;
- prende atto della rinuncia di alla percezione della propria quota di Parte_1
assegno unico universale che verrà quindi percepito al 100% da Controparte_1
- dichiara inammissibili le ulteriori domande;
- dispone l'integrale compensazione delle spese processuali.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 22.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
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