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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/10/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Elvira Maltese Presidente Dott. Marcella Celesti Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 509/2022 R.G., avente ad oggetto: appello –assegno nucleo familiare in favore del coniuge superstite;
promossa da
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.ta NA DI giusta procura in atti –
Appellante contro
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv.ta Gaetana Angela Marchese – Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Caltagirone del 17.7.2020 titolare Parte_1 di pensione di reversibilità categoria SO n. 20088159 con decorrenza dal
09.05.2013, quale coniuge superstite, chiedeva il riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare ex 2, comma 8, della L. 153/88, ingiusta- mente negato dall'ente previdenziale, allegando di essere in possesso dei requi- siti di legge.
Nella resistenza dell'Istituto previdenziale, il Tribunale, disposta consulenza medico legale, con sentenza n. 226 del 7.12.2021 accoglieva parzialmente la domanda riconoscendo la ricorrente affetta da patologie tali da renderla sogget- to invalido grave al 100%, con permanente inabilità lavorativa, dal 30.9.2021;
R.G. 509_2022 2
dichiarava per l'effetto il diritto della a percepire l'assegno per il nucleo Pt_1 familiare con decorrenza dal 30.9.2021 e condannava l al pagamento in CP_1 favore della predetta dell'assegno per il nucleo familiare ex art. 2, comma 8, della L. 153/88 con la suddetta decorrenza, oltre accessori. Compensava tra le parti le spese di lite attesa l'accertata decorrenza del requisito sanitario.
Impugnava la sentenza con ricorso del 7.6.2022. Parte_1
Resisteva al gravame l . CP_1
Disposta consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo di gravame l'appellante critica la sentenza in ordine alla affermata decorrenza della prestazione, stabilita alla data della visita peritale del 30.9.2021, laddove invece le patologie alle quali è ancorata la prestazione dell'assegno per il nucleo familiare «erano già tutte presenti nei cinque anni antecedenti la domanda inoltrata il 28.03.2018, e fuor di dubbio erano già conclamate nel termine precedente la data della visita peritale».
Lamenta che il primo giudice ha acriticamente recepito le conclusioni del CTU, viceversa errate poiché prive di adeguata indagine in ordine al «momento di in- sorgenza dello stato invalidante».
Peraltro, sostiene, la stessa consulenza è contraddittoria, avendo riconosciuto la presenza di una patologia, la vasculopatia cronica, aggravatasi «a partire dagli ultimi anni» salvo escluderne gli effetti se non a partire dalla data della perizia.
2. Chiede, quindi, che venga accertata la sussistenza del requisito sanitario ex art. 2, comma 8, della L. 153/1998, «nei limiti della prescrizione dei cinque anni antecedenti la domanda inoltrata il 05.03.2018, o, in subordine, da data antecedente il 30 Settembre 2021».
2.1. L'appello è fondato nei limiti che seguono.
Il D.L. n. 69 del 1988, convertito nella L. n. 153 del 1988, all'art. 2, comma 8, in tema di assegni familiari prevede che “Il nucleo familiare può essere compo- sto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti
R.G. 509_2022 3
da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Il superamento dei 65 anni di età non può considerarsi come situazione che determina automaticamente
l'impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro”.
La norma che disciplina l'assegno per il nucleo familiare fa riferimento alla possibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro e dunque occorre accertare se non sussista effettivamente tale possibilità a causa di un difetto fisico o mentale del richiedente.
2.2. Il consulente tecnico nominato in questo grado del giudizio ha rilevato che
« l'appellante alla data di presentazione della domanda amministrativa, da un lato presentava un quadro patologico (esiti di laminectomia completa lombare per stenosi multimetamerica del canale spinale con claudicatio spinalis, esiti di emicolectomia destra per adenocarcinoma del colon) che, di per sé, era già di tale gravità da poterla considerare inabile;
inoltre, dall'altro aveva già rag- giunto e gran lunga superato i 65 anni di età (aveva 79 anni di età già all'epo- ca della domanda amministrativa). In conclusione, la presenza già all'epoca della domanda amministrativa, ossia marzo 2018, del seguente quadro patolo- gico ossia “Esiti di laminectomia completa lombare 9 per stenosi multimeta- merica del canale spinale con claudicatio spinalis. Esiti di emicolectomia de- stra per adenocarcinoma del colon. Incontinenza sfinterica urinaria in pre- gressa cistopessi con cistocele Cardiopatia ipertensiva”, congiunta al supera- mento del 65° anno di età, porta a ritenere che la appellante fosse da ritenersi un soggetto inabile a proficuo lavoro già dal marzo 2018 epoca di presenta- zione della domanda in sede amministrativa non potendosi riconoscere la de- correnza sin dal quinquennio precedente alla presentazione della domanda in quanto solo in epoca successiva si era manifestato il quadro patologico sopra descritto».
Le valutazioni del consulente, peraltro nemmeno oggetto di rilievi delle parti, sono condivise dal collegio in quanto esenti da vizi logici e adeguatamente mo- tivate.
R.G. 509_2022 4
2.3. Conformemente alle conclusioni rassegnate dal CTU, va pertanto dichiara- to il diritto dell'appellante alla prestazione richiesta con decorrenza dalla do- manda amministrativa e l va condannato a corrispondere alla CP_1 Pt_1
l'assegno per il nucleo familiare ex 2, comma 8, della L. 153/88 dal 1° aprile
2018, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dal 121° gior- no dalla domanda al soddisfo.
3. Le spese di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo in relazione al va- lore della causa, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell'avv.
NA DI che ha reso la dichiarazione di cui all'art.93 c.p.c.
4. Le spese di CTU come separatamente liquidate vanno poste a carico dell . CP_1
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto dell'appellante all'assegno per il nucleo familiare ex 2, comma 8, della L.
153/88 a far tempo dal 1° aprile 2018 e, per l'effetto, condanna l a corri- CP_1 spondere la suddetta prestazione con la medesima decorrenza, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dal 121° giorno dalla domanda al soddisfo;
condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida per il primo grado CP_1 in € 2.540,00 e per il presente grado in € 2.906,00 oltre rimborso spese generali
(15%), CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del difensore.
Così deciso in Catania, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 9 ot- tobre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Elvira Maltese
R.G. 509_2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Elvira Maltese Presidente Dott. Marcella Celesti Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 509/2022 R.G., avente ad oggetto: appello –assegno nucleo familiare in favore del coniuge superstite;
promossa da
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.ta NA DI giusta procura in atti –
Appellante contro
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv.ta Gaetana Angela Marchese – Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Caltagirone del 17.7.2020 titolare Parte_1 di pensione di reversibilità categoria SO n. 20088159 con decorrenza dal
09.05.2013, quale coniuge superstite, chiedeva il riconoscimento del diritto all'assegno per il nucleo familiare ex 2, comma 8, della L. 153/88, ingiusta- mente negato dall'ente previdenziale, allegando di essere in possesso dei requi- siti di legge.
Nella resistenza dell'Istituto previdenziale, il Tribunale, disposta consulenza medico legale, con sentenza n. 226 del 7.12.2021 accoglieva parzialmente la domanda riconoscendo la ricorrente affetta da patologie tali da renderla sogget- to invalido grave al 100%, con permanente inabilità lavorativa, dal 30.9.2021;
R.G. 509_2022 2
dichiarava per l'effetto il diritto della a percepire l'assegno per il nucleo Pt_1 familiare con decorrenza dal 30.9.2021 e condannava l al pagamento in CP_1 favore della predetta dell'assegno per il nucleo familiare ex art. 2, comma 8, della L. 153/88 con la suddetta decorrenza, oltre accessori. Compensava tra le parti le spese di lite attesa l'accertata decorrenza del requisito sanitario.
Impugnava la sentenza con ricorso del 7.6.2022. Parte_1
Resisteva al gravame l . CP_1
Disposta consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo di gravame l'appellante critica la sentenza in ordine alla affermata decorrenza della prestazione, stabilita alla data della visita peritale del 30.9.2021, laddove invece le patologie alle quali è ancorata la prestazione dell'assegno per il nucleo familiare «erano già tutte presenti nei cinque anni antecedenti la domanda inoltrata il 28.03.2018, e fuor di dubbio erano già conclamate nel termine precedente la data della visita peritale».
Lamenta che il primo giudice ha acriticamente recepito le conclusioni del CTU, viceversa errate poiché prive di adeguata indagine in ordine al «momento di in- sorgenza dello stato invalidante».
Peraltro, sostiene, la stessa consulenza è contraddittoria, avendo riconosciuto la presenza di una patologia, la vasculopatia cronica, aggravatasi «a partire dagli ultimi anni» salvo escluderne gli effetti se non a partire dalla data della perizia.
2. Chiede, quindi, che venga accertata la sussistenza del requisito sanitario ex art. 2, comma 8, della L. 153/1998, «nei limiti della prescrizione dei cinque anni antecedenti la domanda inoltrata il 05.03.2018, o, in subordine, da data antecedente il 30 Settembre 2021».
2.1. L'appello è fondato nei limiti che seguono.
Il D.L. n. 69 del 1988, convertito nella L. n. 153 del 1988, all'art. 2, comma 8, in tema di assegni familiari prevede che “Il nucleo familiare può essere compo- sto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti
R.G. 509_2022 3
da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Il superamento dei 65 anni di età non può considerarsi come situazione che determina automaticamente
l'impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro”.
La norma che disciplina l'assegno per il nucleo familiare fa riferimento alla possibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro e dunque occorre accertare se non sussista effettivamente tale possibilità a causa di un difetto fisico o mentale del richiedente.
2.2. Il consulente tecnico nominato in questo grado del giudizio ha rilevato che
« l'appellante alla data di presentazione della domanda amministrativa, da un lato presentava un quadro patologico (esiti di laminectomia completa lombare per stenosi multimetamerica del canale spinale con claudicatio spinalis, esiti di emicolectomia destra per adenocarcinoma del colon) che, di per sé, era già di tale gravità da poterla considerare inabile;
inoltre, dall'altro aveva già rag- giunto e gran lunga superato i 65 anni di età (aveva 79 anni di età già all'epo- ca della domanda amministrativa). In conclusione, la presenza già all'epoca della domanda amministrativa, ossia marzo 2018, del seguente quadro patolo- gico ossia “Esiti di laminectomia completa lombare 9 per stenosi multimeta- merica del canale spinale con claudicatio spinalis. Esiti di emicolectomia de- stra per adenocarcinoma del colon. Incontinenza sfinterica urinaria in pre- gressa cistopessi con cistocele Cardiopatia ipertensiva”, congiunta al supera- mento del 65° anno di età, porta a ritenere che la appellante fosse da ritenersi un soggetto inabile a proficuo lavoro già dal marzo 2018 epoca di presenta- zione della domanda in sede amministrativa non potendosi riconoscere la de- correnza sin dal quinquennio precedente alla presentazione della domanda in quanto solo in epoca successiva si era manifestato il quadro patologico sopra descritto».
Le valutazioni del consulente, peraltro nemmeno oggetto di rilievi delle parti, sono condivise dal collegio in quanto esenti da vizi logici e adeguatamente mo- tivate.
R.G. 509_2022 4
2.3. Conformemente alle conclusioni rassegnate dal CTU, va pertanto dichiara- to il diritto dell'appellante alla prestazione richiesta con decorrenza dalla do- manda amministrativa e l va condannato a corrispondere alla CP_1 Pt_1
l'assegno per il nucleo familiare ex 2, comma 8, della L. 153/88 dal 1° aprile
2018, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dal 121° gior- no dalla domanda al soddisfo.
3. Le spese di entrambi i gradi, liquidate come in dispositivo in relazione al va- lore della causa, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell'avv.
NA DI che ha reso la dichiarazione di cui all'art.93 c.p.c.
4. Le spese di CTU come separatamente liquidate vanno poste a carico dell . CP_1
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto dell'appellante all'assegno per il nucleo familiare ex 2, comma 8, della L.
153/88 a far tempo dal 1° aprile 2018 e, per l'effetto, condanna l a corri- CP_1 spondere la suddetta prestazione con la medesima decorrenza, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione dal 121° giorno dalla domanda al soddisfo;
condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida per il primo grado CP_1 in € 2.540,00 e per il presente grado in € 2.906,00 oltre rimborso spese generali
(15%), CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del difensore.
Così deciso in Catania, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 9 ot- tobre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Elvira Maltese
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