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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/05/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE DELLA PERSONA DELLA FAMIGLIA E DEI MINORENNI
_________
composta dai magistrati dr Massimo Escher Presidente rel. Est.
dr Concetta Pappalardo Consigliere
dr Sabrina Giuseppina Lattanzio Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 69/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
nata a [...] in data [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. IEMMOLO ANGELA presso lo studio del quale in è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] in data [...] (c.f. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Sandro Portelli – c.f.
- ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo C.F._3
procuratore in Ragusa, via Aldo Licitra n.1
APPELLATO
*****
1 La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 24/04/2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Sentenza n. 1914/2023 pubbl. il 22/12/2023 nel procedimento iscritto al n. RG
4251/2019 il Tribunale di Ragusa ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e ha confermato la revoca Controparte_1 Parte_1 dell'assegno di mantenimento previsto in precedenza in favore della figlia;
ed Per_1
inoltre ha posto a carico di a titolo di contributo al mantenimento della Controparte_1
figlia , il versamento in favore di della complessiva somma di € 250,00, Per_2 Parte_2
in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
ha posto il pagamento delle spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi nella misura del
50% ciascuno;
ha rigettato la domanda di assegno divorzile avanzata da ha Parte_1
rigettato la domanda della di attribuzione della quota del trattamento di fine Pt_1
rapporto maturato e percepito dal compensando tra le parti le spese di lite. CP_1
Avverso detta sentenza, ha proposto appello, chiedendo che fosse Parte_1
riconosciuto l'assegno divorzile la quota di quota del trattamento di fine rapporto maturato dall'ex coniuge, e ciò per le ragioni di cui si darà conto in motivazione.
Costituitosi, ha resistito all'azione, chiedendo il rigetto di tutte le Controparte_1
pretese attoree.
Il Procuratore Generale, regolarmente avvisato, non ha depositato parere.
All'udienza del 24/04/2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la ha dato atto Pt_1
del raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia . Per_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, ha impugnato la sentenza del tribunale di Parte_1
Ragusa nella parte in cui non ha riconosciuto ad essa appellante il diritto all'assegno divorzile, e ciò a seguito di un'errata (in thesi) valutazione delle risultanze istruttorie, essendo emerso l'assiduo impegno di essa nell'attività agrituristica del marito. Pt_1
Lamenta che il tribunale ha omesso di valutare le disparità reddituali/patrimoniali tra i coniugi, l'inadeguatezza di mezzi dell'appellante e il contributo fornito all'epoca del
2 matrimonio, frutto di scelte condivise.
Tale motivo è stato resistito dall'appellato il quale ha difeso la decisione del primo giudice allorché ha evidenziato come la non abbia dimostrato di aver perso con Pt_1
l'impegno familiare occasioni di lavoro più favorevoli.
Ebbene in ordine al diritto all'assegno divorzile va premesso che per circa trent'anni la
Suprema Corte di cassazione è stata costante nel riconoscere all'assegno una funzione eminentemente assistenziale. L'assegno divorzile è stato interpretato come lo strumento attraverso il quale garantire al coniuge più debole il mantenimento dello stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (vedi Cassazione, Sezioni Unite, 29 novembre
1990 n. 11490).
Una prima revisione di questo orientamento si è avuta con Cassazione 10 maggio 2017, n.
11504. La Corte di cassazione, muovendo dalla premessa che il divorzio costituisca il frutto di una definitiva espressione della libertà della persona, le cui conseguenze economiche vengono liberamente accettate dai coniugi, ha reputato che l'accertamento dell'assegno divorzile non possa basarsi sul parametro del cosiddetto tenore di vita, bensì sul diverso parametro della “autosufficienza economica”. In questa prospettiva il diritto all'assegno viene inserito in una valutazione che guarda al coniuge richiedente come singolo individuo, indipendentemente dal rapporto matrimoniale. Solo in sede di determinazione del quantum il giudice può recuperare spazio ad una valutazione delle reciproche posizioni personali ed economiche di entrambi i coniugi.
Le successive oscillazioni della giurisprudenza di merito, tuttavia, hanno indotto le
Sezioni Unite ad intervenire con la sentenza volta a mitigare il rigore degli effetti connessi all'ordinanza 2017 chiarendo quali siano gli elementi che il giudice deve tenere in considerazione.
Le Sezioni Unite 2018/18287 interpretano l'articolo 5 l. div. chiarendo che l'accertamento della inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente prescritto ai fini del riconoscimento dell'an debeatur deve aver luogo mediante una complessiva ponderazione dell'intera storia familiare in relazione al contesto specifico, e mediante una valutazione comparativa delle condizioni economiche o patrimoniali delle parti che tenga conto anche del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e
3 alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto, tutto ciò in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà .
La valutazione dell'adeguatezza dei mezzi e delle incapacità di procurarseli per ragioni oggettive – affermano le sezioni unite - deve aver luogo verificando se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate in costanza di matrimonio, con il sacrificio di aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante della famiglia.
In Cass. SS. UU. 18287/2028 si legge: “l'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio dalla scelta legislativa, non casuale, di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro”.
Ciò significa che laddove risultino i sacrifici operati da uno dei coniugi a vantaggio della
4 famiglia e/o dell'altro coniuge bisognerà altresì tenere conto della condizione concreta in cui lo stesso si trovi alla fine del matrimonio e quindi dell'età dello stesso e della conformazione del mercato del lavoro, e ciò per considerare le effettive potenzialità professionali e reddituali residuate.
Tanto premesso può affermarsi che in base all'attuale orientamento, che questa corte di merito condivide, occorre che la parte che domandi l'assegno divorzile
1. alleghi e quindi provi che sussiste lo squilibrio economico;
2. alleghi e quindi provi che tale disparità non è superabile con uno sforzo di attivazione (“incapacità del coniuge richiedente di procurarsi i mezzi di sostentamento per ragioni oggettive”), e quindi che essa richiedente si sia attivata concretamente per trovare un'occupazione;
3. alleghi e quindi provi che lo squilibrio sia anche frutto del suo sacrificio (aver rinunciato alle proprie capacità reddituali con conseguente onere di allegazione prova l'impegno profuso, i sacrifici, le rinunce, gli affidamenti riposti nel progetto di vita;
impegno e rinunce che hanno influito negativamente sulla costruzione del percorso professionale-reddituale);
4. alleghi e quindi provi che la disparità economica è riconducibile a scelte di conduzione di vita familiare adottate di comune accordo e quindi condivise.
Quanto alla distribuzione dell'onere della prova si veda tra tante Cassazione Civile, Sez. I,
17 aprile 2019, n. 10781, ord. - Pres. Valitutti - Est. Lamorgese -: “Tanto premesso, il suddetto criterio perequativo – compensativo viene in rilievo nei casi in cui vi sia la prova
– di cui è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato - che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte comuni di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio individuale e comune, condizioni queste che, nella specie, la ricorrente non ha dimostrato né dedotto nel giudizio di merito.”
Orbene, nel caso concreto è incontroverso è quindi certo quanto segue:
che i coniugi e hanno contratto matrimonio il 14/08/1998; Controparte_1 Parte_1 5 dalla unione sono nate due figlie, ossia nel 1990 e nel 2000; Per_1 Per_2
che oggi entrambe maggiorenni sono autonome economicamente (vedasi quanto alla figlia più piccola l'allegazione in tal senso della all'udienza di precisazione delle Pt_1
conclusioni);
che la crisi è iniziata quanto meno nel 2008, anno di inizio del procedimento separativo, conclusosi nel giugno del 2011
che oggi 56enne – lavora part time presso uno studio odontoiatrico ed ha Parte_3
reddito mensile di 500 euro con 13 e 14 mensilità e non risulta proprietaria di beni immobili ed è anzi gravata di spese per la locazione della casa dove abita;
che già in forze presso la guardia di Finanza, oggi è in pensione, ha un Controparte_1
reddito loro alluo di 26.564,58, gravato da imposte per euro 4.649,36, ed è comproprietario con i fratelli di immobili (22 ettari di terreno a Ispica c.da Cozzo
Catalano, ove insiste l'agglomerato di caseggiati cat.D/10 ristrutturati e messi a reddito in costanza di matrimonio;
nudo propr. appezzamenti di terrieri c.da Pantano, c.da Marina di
Marza e c.da Cugno, due immobili a Ispica e pieno proprietario di terreni f.16,
(informative G.d.F.2014 e visure in atti)
Tanto premesso, è certo che sussiste lo squilibrio economico tra le parti essendo invece controverso l'altro presupposto, ossia che lo squilibrio sia anche frutto del sacrificio della ed ancora che tale squilibrio non sia superabile con il normale impegno. Pt_1
In definitiva, invero, manca la prova dei presupposti di cui ai punti 3 e 4 di cui in premessa. In primo luogo, per non aver essa provato che l'attività di agriturismo Pt_1
presso la quale la stessa per circa dieci anni ha prestato attività lavorativa(per lo più presso la collegata pizzeria) non retribuita fosse del marito, circostanza, questa, contestata dal il quale ha affermato trattarsi di attività di cui erano titolare i due CP_1
fratelli (essendo invero pacifico che il oggi in pensione, era forze alla Guardia di CP_1
Finanza). In secondo luogo, perché, ove così fosse (anche ove fosse provato – ma non lo
è- la riconducibilità dell'impresa agrituristica al coniuge) , sarebbe un impegno da inquadrare nell'ambito di un'impresa familiare, un impegno di per sé neutro ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, mancando la prova ed ancor prima la deduzione:
a) che a seguito di ciò la appellante abbia perso migliori e più favorevoli occasioni di
6 lavoro;
b) che tale impegno abbia portato ad un incremento del patrimonio dell'ex coniuge;
ossia che i beni immobili del di cui si legge nella visura prodotta siano CP_1
stati acquisiti in costanza di matrimonio per effetto anche del contributo della . Al Pt_1
riguardo gli elementi di prova invocati dalla non appaiono invero decisivi, non Pt_1
essendo sufficiente la prova di aver lavorato presso l'agriturismo dei fratelli del CP_1
né la circostanza di aver apposto delle firme a non meglio precisati contratti di mutuo.
L'appellante al riguardo riporta le seguenti dichiarazioni testimoniali:
(sorella dell'appellato, sentita a prova contraria sui capp a1), a2),a3), Testimone_1
del ricorrente, al primo risponde: e' vero, forse anche oltre al 1995; sul secondo: “E' vero, l'attività è stata chiusa per ampliamento della struttura dal 1998 a data che non so precisare (in quel periodo ero io titolare) poi non me ne sono più occupata”; al terzo
:”fino a quando mi sono occupata dell'attività la sig.ra collaborava come Pt_1 familiare, preciso che c'erano vari dipendenti, due cuochi, camerieri, pizzaiolo ecc, AdR: in quegli anni ero presente, ci passavo le estati con le mie figlie. Nel 1998 l'attività era gestita da un amico di famiglia ma io ero presente”.
(padre della resistente), quanto ai lavori presso l'agriturismo: “E' vero, Persona_3
posso dirlo perché in quel periodo anch'io ho fatto qualche lavoretto a tempo perso presso l'agriturismo (potatura di alberi ecc), mia figlia faceva tutto ciò che mi è stato elencato, in quel periodo non Firmato c'è stata chiusura dell'agriturismo per ristrutturazione, mia figlia ci lavorava tutto l'anno; “so' che c'erano dei mutui, e mia figlia, stando a quanto mi diceva, metteva delle firme, ma non so a cosa venivano destinate le somme, posso aggiungere che la famiglia ha sempre vissuto in case in affitto fino a tutt'ora. ADR: ha precisato “tutte le decisioni sull'agriturismo le prendeva il fratello grande, poi deceduto, ”; ai capp. 3),4) (se il vive in uno Persona_4 CP_1 degli immobili ristrutturati) ha risposto: “è vero, ho sentito anche i figli di S_
, TI di dire ciò, preciso che l'immobile dove stanno fa parte di un
[...] CP_1 agglomerato di immobili ristrutturati che appartengono a tutta la famiglia;
al CP_1
cap 5) (se la sig.ra e figlia vivono in affitto) ha risposto: “E' vero”. Pt_1 Per_2
(madre della resistente) ha risposto affermativamente ai capp 2),3),4), Testimone_2
5). Al cap. 2) (mutui e proventi reinvestiti nella ristrutturazione dei fabbricati dell'agriturismo) ha precisato: “lo so in quanto venivano spesso a trovarci e dalle 7 discussioni che si facevano con entrambi veniva fuori che tutte le entrate compresi i mutui che mia figlia ha firmato, erano in comunione e venivano destinati alla ristrutturazione o sistemazione degli immobili della famiglia del la famiglia invece viveva in CP_1 affitto”
(cognata del ricorrente, moglie del defunto fratello ) Persona_5 Persona_4 all'udienza del 16.12.22 sul cap. 1) delle memorie 183 n 2 di parte resistente, ha dichiarato:“… ho cominciato a frequentare , fratello di nel Persona_4 CP_1
1995,quando mi sono recata in c.da Cozzo Catalano, dove si stava ristrutturando
l'azienda, ho visto la sig.ra che aiutava “passando cementite negli infissi”, mi Pt_1
disse che dava una mano in agriturismo nell'interesse del marito che era fuori per lavoro… quando si è aperto anche il ristorante (credo 1996) la vedevo che svolgeva con assiduità.., poteva mancare solo qualche sera, le attività che mi sono state lette. Ciò fino alla chiusura del ristorante 1999 circa, poi c'è stato uno stop per ulteriore Parte ristrutturazione e si passò all'attività di ricezione, diventò e la ristorazione continuava, in quel periodo eravamo in tanti a collaborare, tra cui io, la sig.ra e i Pt_1
suoi genitori, non c'era , Ciò (collaboravamo) anche durante la Testimone_1
ristrutturazione”; ADR: l'agriturismo poteva stare aperto tutto l'anno, nei fatti funzionava se c'erano prenotazioni, come durante le feste. Comunque l'attività era prevalentemente estiva, oltre ad essere ristorante era anche pizzeria. La sig.ra non Pt_1 abitava in campagna”
Sennonché, come si diceva, le dichiarazioni testimoniali nulla dicono circa il fatto che la a causa del suo lavoro di allora abbia per ciò solo rinunciato a più remunerative Pt_1
condizioni di lavoro, che la porterebbero oggi ad aver un reddito maggiore, e nulla dicono circa il fatto che lo squilibrio economico (che certamente esiste) si frutto non già del fatto che il marito sia stato in forze alla Guardia di finanza bensì alla collaborazione dell'appellante nell'azienda dei fratelli del CP_1
Peraltro, in favore del rigetto dell'appello milita un altro aspetto: la mancata prova da parte della appellata di aver profuso tutto lo sforzo esigibile per rimuovere il divario economico esistente: la prova che sussiste un'“incapacità del coniuge richiedente di procurarsi i mezzi di sostentamento per ragioni oggettive”. Al riguardo è provato che la lavora part-time presso uno studio odontoiatrico, e ciò (il tempo parziale) deve Pt_1
8 ritenersi non per motivi di forza maggiore (le figlie sono ormai maggiorenni ed autonome) ma per sua scelta (situazione di occupazione, questa, che porta a negare l'assegno divorzile in funzione meramente assistenziale).
I dati fattuali sopra indicati appaiono al collegio quindi decisivi per denegare l'assegno divorzile, altri essendo gli elementi che avrebbero potuto indurre a ritenere (in presenza della prova del contributo trainante) la sussistenza dei sacrifici e delle rinunce nonché la sussistenza di una disparità economica non più superabile.
Al rigetto del motivo d'appello volto al riconoscimento dell'assegno divorzile segue de plano il rigetto del motivo d'appello volto ad ottenere una quota parte del trattamento di fine rapporto.
Va invece tenuto conto (modifica delle condizioni) che nel corso del giudizio l'appellante ha dato atto che della sopraggiunta indipendenza economica della figlia , con Per_2
conseguente revoca del diritto al mantenimento per la stessa a far data dal primo giorno del mese di gennaio 2025 (vedi dichiarazione di in atti). Parte_5
In ragione del rigetto dell'appello e dell'esito complessivo del giudizio, le spese processuali del presente grado vanno poste a carico della in favore del e Pt_1 CP_1
sono liquidate come in dispositivo, ferma restando per il primo grado la compensazione operata dal tribunale.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Catania, Sezione Famiglia, Persona e Minorenni, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 69/2024 R.G., rigetta l'appello proposto da Pt_1
nei confronti
[...] Controparte_1
Dà atto della modifica delle condizioni del divorzio, eliminando l'assegno di mantenimento per la figlia già disposto dal tribunale a carico di Per_2 [...]
ciò con decorrenza dall'1/1/2025 CP_1
Condanna al pagamento delle spese processuali di secondo grado in Parte_1
favore della parte appellata, spese che liquida in euro 2058 per la fase di studio, euro 1418 per la fase introduttiva, euro 1735 per la fase di decisione oltre iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del Così deciso in Catania, nella Camera
9 di Consiglio della Corte, il 30/04/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
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