TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/05/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 21476/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE-
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice nel procedimento per separazione consensuale n. 21476/2024 V.G. promosso da c.f ), con l'avv. MARA BIAGGIO Parte_1 C.F._1
e c.f ), con l'avv. MARA BIAGGIO Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
1. “Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni consequenziale statuizione di legge e con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
2. Rinuncia reciproca ad ogni forma di concorso nel mantenimento;
3. Concedere l'assenso reciproco all'espatrio;
4. Spese legali compensate:
5. I coniugi manifestano l'intenzione di non impugnare l'emananda sentenza.”
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 25/04/1987 hanno contratto matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Castelletto (atto n. 23, parte II, serie A).
Con ricorso congiunto depositato il 7.11.2024 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/parti ammessa al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473 bis.51 c.p.c.:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 22/05/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE-
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice nel procedimento per separazione consensuale n. 21476/2024 V.G. promosso da c.f ), con l'avv. MARA BIAGGIO Parte_1 C.F._1
e c.f ), con l'avv. MARA BIAGGIO Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
1. “Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni consequenziale statuizione di legge e con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità al riguardo.
2. Rinuncia reciproca ad ogni forma di concorso nel mantenimento;
3. Concedere l'assenso reciproco all'espatrio;
4. Spese legali compensate:
5. I coniugi manifestano l'intenzione di non impugnare l'emananda sentenza.”
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 25/04/1987 hanno contratto matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Castelletto (atto n. 23, parte II, serie A).
Con ricorso congiunto depositato il 7.11.2024 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/parti ammessa al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473 bis.51 c.p.c.:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 22/05/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
2