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Decreto 27 marzo 2025
Decreto 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, decreto 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 400302/2011
TRIBUNALE DI ANCONA
Ufficio del giudice tutelare
Il giudice tutelare, nel procedimento n. R.G. 400302/2011, vista l'istanza iscritta al Sub. 2 del presente fascicolo;
richiamato il decreto di questo giudice del 28.2.2025; visti i chiarimenti successivamente prodotti da parte istante e la documentazione prodotta;
rilevato che non è stata imputata all'amministratore alcuna negligenza ma che gli articoli 374 e 411 del codice civile sono chiari nel disporre che per accettare eredità devolute a persone beneficiarie di amministrazione di sostegno occorre la previa autorizzazione del giudice tutelare, assente in questo caso;
considerato che
l'accettazione espressa dell'eredità, pur non richiedendo formule sacramentali, è un negozio formale che richiede un atto pubblico o una scrittura privata;
considerato invece che l'accettazione tacita di eredità consiste in un semplice atto cui la legge attribuisce l'effetto dell'acquisto dell'eredità;
AUTORIZZA
l'amministratore di sostegno ad accettare, nell'interesse e per conto Controparte_1
dell'amministrata, l'eredità di puramente e semplicemente ove non Persona_1
emergano rilevanti debiti, autorizzandola altresì ad incassare le somme ereditate spettanti alla beneficiaria e a versarle sul conto corrente della stessa.
Provvedimento immediatamente esecutivo.
Si comunichi.
Ancona, 25 marzo 2025
Il giudice onorario
Leonardo Fava
TRIBUNALE DI ANCONA
Ufficio del giudice tutelare
Il giudice tutelare, nel procedimento n. R.G. 400302/2011, vista l'istanza iscritta al Sub. 2 del presente fascicolo;
richiamato il decreto di questo giudice del 28.2.2025; visti i chiarimenti successivamente prodotti da parte istante e la documentazione prodotta;
rilevato che non è stata imputata all'amministratore alcuna negligenza ma che gli articoli 374 e 411 del codice civile sono chiari nel disporre che per accettare eredità devolute a persone beneficiarie di amministrazione di sostegno occorre la previa autorizzazione del giudice tutelare, assente in questo caso;
considerato che
l'accettazione espressa dell'eredità, pur non richiedendo formule sacramentali, è un negozio formale che richiede un atto pubblico o una scrittura privata;
considerato invece che l'accettazione tacita di eredità consiste in un semplice atto cui la legge attribuisce l'effetto dell'acquisto dell'eredità;
AUTORIZZA
l'amministratore di sostegno ad accettare, nell'interesse e per conto Controparte_1
dell'amministrata, l'eredità di puramente e semplicemente ove non Persona_1
emergano rilevanti debiti, autorizzandola altresì ad incassare le somme ereditate spettanti alla beneficiaria e a versarle sul conto corrente della stessa.
Provvedimento immediatamente esecutivo.
Si comunichi.
Ancona, 25 marzo 2025
Il giudice onorario
Leonardo Fava