Decreto 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, decreto 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.sa Antonia Schiattarella,
ha pronunciato il seguente
DECRETO INGIUNTIVO
Letto il ricorso che precede e ritenuta accogliibile la domanda;
Visti gli artt. 633 e ss. c.p.c.
dato atto che la parte nei cui confronti è proposta la domanda è indicata quale un consumatore;
dato atto che è stato adito il foro del consumatore dato atto che sono state esaminate le clausole del contratto posto a fondamento del ricorso rilevanti in considerazione dell'oggetto della domanda, ed in particolare quelle relative al pagamento ed agli interessi moratori;
dato atto che le citate clausole non hanno carattere abusivo come indicato nel ricorso e nella documentazione integrativa anche in considerazione della circostanza che non sono pattuiti interessi moratori;
INGIUNGE
A , identificata e domiciliata come in atti di pagare al Parte_1 ricorrente, nel termine di 40 gg. dalla notifica del presente decreto, la somma di euro
1.524,00 per la causale di cui al ricorso, oltre gli interessi sulle somme dovute a titolo di canoni ex art. 1284 I comma c.c. dalla scadenza dei singoli canoni alla data di deposito del ricorso (20.02.2025) ed ex art. 1284 IV comma c.c. dalla data di deposito del ricorso al soddisfo, sulle ulteriore somme ingiunte ex art. 1284 IV comma c.c. dalla data di deposito del ricorso al soddisfo nonché le spese della procedura che liquida in euro 76,00 per esborsi ed euro 473,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale ed oltre accessori come per legge, con attribuzione ai procuratori costituti;
con espresso avvertimento che entro il predetto termine può essere fatta opposizione con l'assistenza di un difensore e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata e il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere il carattere abusivo delle clausole indicate in motivazione.
Ischia 16/03/2025