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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/05/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di BARI
Seconda Sezione Civile in persona dei magistrati
Filippo LABELLARTE presidente
Luciano GUAGLIONE consigliere
Paolo RIZZI consigliere, relatore ha pronunziato la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1644 del registro generale per gli affari contenziosi di secondo grado dell'anno 2022, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 29 novembre 2024 con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
( ), elett.te domiciliato in Bari, alla Parte_1 CodiceFiscale_1 via A. Quaranta n. 5/A, presso lo studio dell'avv. Nicola Abbinante che lo rappresenta e difende come da procura in calce l'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
( ) e ( CP_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2 [...]
), elett.te domiciliati in Bari, alla via G. Re David n. 1/E, presso lo studio C.F._3
degli avv.ti Maurizio Sportelli e Sebastiano Cicchelli che li rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATI oggetto: pagamento somme, appello avverso la sentenza n. 2212/2022, pronunciata dal
Tribunale di Bari il 6 settembre 2022, pubblicata il 13 settembre 2022.
Conclusioni
All'udienza del 29 novembre 2024 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni a mezzo delle note di trattazione scritta, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2212/2022, pronunciata il 6 settembre 2022 e pubblicata il successivo
13 settembre 2022, il Tribunale di Bari ha dichiarato risolto il contratto stipulato tra le parti, avente ad oggetto la realizzazione, da parte dell'attore titolare Parte_1 dell'impresa individuale denominata Infissi del Sud, di alcune porte, per inadempimento dello stesso;
condannato i convenuti e , in solido tra loro, CP_1 Controparte_2 al pagamento in favore del della somma di € 122,00, oltre accessori quale costo Pt_1 di smaltimento di un armadio;
condannato l'attore a rifondere la metà delle spese di lite in favore dei convenuti, compensato il residuo e posto a carico del le spese di Pt_1
c.t.u.
Avverso tale decisione ha proposto appello Parte_1
Con il primo motivo di gravame, ha contestato la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto sussistere il proprio grave inadempimento, dichiarando risolto così il contratto, e non già quello dei convenuti.
Con il secondo motivo di appello, il ha ritenuto erronea la sentenza alla luce dei Pt_1
principi dettati dagli artt. 1453 e 1455 c.c., atteso che le assunte modeste differenze poste in rilievo dal c.t.u. tra le porte commissionate e quelle realizzate non integrano i presupposti per l'attribuzione della responsabilità della risoluzione del contratto in capo all'appellante.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, perché attengono alla valutazione della condotta delle parti nell'esecuzione del contratto avente ad oggetto la realizzazione, da parte dell'impresa di ebanisteria del , di otto porte Pt_1
commissionategli dagli appellati.
Il primo giudice ha ritenuto l'appellante inadempiente posto che gli elementi di giudizio raccolti nel corso dell'istruttoria hanno condotto ad affermare che “non è dimostrata la competa rispondenza dell'opera realizzata all'immagine offerta né l'assenso dei convenuti rispetto alle modifiche apportate”.
Tanto a fronte della carenza di prova dell'inadempimento “della parte convenuta che ha rifiutato la sua prestazione a fronte della realizzazione dell'opera in maniera diversa rispetto agli accordi assunti”.
L'appello sul punto è fondato e deve essere accolto.
2 È pacifico e dimostrato che il e la commissionarono al la CP_1 CP_2 Pt_1
realizzazione di otto porte, da operarsi secondo un modello fotografico fornito dai committenti, allegato al fascicolo di primo grado dell'attore.
Il nel corso del suo interrogatorio formale, ha ammesso di avere consegnato CP_1
l'immagine fotografica al , circostanza poi riferita dai testi Pt_1 Testimone_1
(figlio dell'appellante, responsabile tecnico-commerciale dell'impresa paterna), Tes_2
e (figli degli appellati). Persona_1
Non risulta, invece, che le parti avessero convenuto che i serramenti dovessero essere realizzati in ogni parte in legno massello.
La circostanza non emerge dalla riproduzione fotografica che avrebbe dovuto fungere da modello, di qualità modesta, come rilevato dal c.t.u., né dal mero richiamo alla porta
Garofoli 110 e (che sarebbe quella della foto), che non può dirsi con certezza Pt_2
menzionata dai committenti in occasione della stipulazione del contratto e che, comunque, se pure indicata al non sta a significare affatto, in modo univoco, la Pt_1
scelta per una prodotto di legno massello, pure perché non risulta agli atti che tale è la composizione del modello e che tanto sia stato puntualizzato all'artigiano o comunque allo stesso noto come qualità del manufatto ordinato.
I due figli dei committenti (che all'epoca dei fatti avevano, rispettivamente, 16 e 18 anni) hanno genericamente confermato i capitoli di prova articolati sul punto dai convenuti, ovvero che i genitori commissionarono porte in legno massello “ferma bugne all'interno a filo porta, mostrine e bugne sempre in legno massello” (capitolo 4 della memoria istruttoria) e tale circostanza è stata riferita pure dal teste , Testimone_3
tutti presenti allorchè fu richiesta la realizzazione delle porte, dopo che l'impresa che avrebbe dovuto eseguirle garantì che era in grado di provvedervi.
Secondo l'assunto degli appellati, poi, il fatto che la porta realizzata e mostrata dal era stata realizzata, in particolar modo quanto alle bugne, in “mdf impiallacciato” Pt_1 fu giustificato perché “non era possibile realizzare una bugna in legno massello di tale dimensione”, nel mentre il montaggio delle cornici ferma bugne a filo porta non poteva essere effettuato “per motivi tecnici afferenti alle attrezzature in dotazione alla ”. CP_3
Tanto troverebbe conferma nel fatto che l'appellante, dopo che l'opera fu rifiutata dai committenti, nella prima decade di agosto 2013, propose di praticare un notevole sconto sul prezzo convenuto di € 750,00, oltre IVA, per ciascuna porta.
L'assunto è confutato dalle prove espletate ad iniziativa del . Pt_1
3 In particolare, il figlio , che ha riferito che i committenti si erano recati quattro Tes_1
volte presso la falegnameria per verificare la progressione dei lavori delle porte, assecondando una esigenza discendente dal fatto che il modello era costituito da una fotografia, ha poi precisato che fu loro spiegata “la ragione tecnica del perché le bugne non potevano essere realizzate in legno massello, in quanto ove fossero state realizzate in quel modo, col tempo si sarebbero verificati fenomeni di fessurazione e possibile rottura”, sicché il e la prestarono il loro assenso alla prosecuzione delle CP_1 CP_2
lavorazioni, tornando ancora una volta, nella prima decade di agosto, quando le porte erano state completate e si trovavano nella camera antistante alla cabina di verniciatura.
Anche il teste , operario della Infissi del Sud, che aveva curato il Testimone_4
rapporto con i convenuti, ha ricordato che più volte costoro si recavano presso lo stabilimento e in quelle occasioni il teste gli mostrava i vari “stati di avanzamento” dei lavori seguendo “specificamente ciò che…richiedeva il cliente, realizzando quello che richiedeva il cliente”, che aveva poi visto le porte pronte e imballate.
L'effettuazione di diverse visite degli appellati presso la sede dell'impresa attorea è stata anche riscontrata dal teste che ha riferito di avere appreso Testimone_5 dall' che, volta per volta, veniva decisa la modalità di progressione delle porte Tes_4
perché era esso teste che si occupava, materialmente, della loro realizzazione.
Anche detto testimone ha affermato che in occasione dell'ultima vista, le porte si trovavano imballate nella stanza antistante la cabina di verniciatura.
Il primo giudice ha in sostanza escluso la rilevanza probatoria delle deposizioni dei testi indicati dal perché suoi dipendenti e uno di essi pure suo figlio. Pt_1
Tuttavia, come condivisibilmente dedotto con il gravame, il fatto che un testimone sia dipendente di una delle parti in causa non lo rende, per ciò solo, scarsamente attendibile
(cfr. Cass. 2013/n. 2075).
Neppure può assumersi che un teste sia inattendibile solo perché legato da vincoli di parentela o coniugali con le parti, soprattutto una volta caduto il divieto di testimoniale di cui all'art. 247 c.p.c. a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 248/1974, occorrendo la ricorrenza di ulteriori elementi dai quali desumere la perdita di credibilità
(cfr. Cass. 2023/n. 6001).
Nel caso di specie, non si ravvisano gli elementi utili a condurre alle conclusioni cui è giunto il Tribunale.
4 Le tre deposizioni sono tra di loro coerenti e non sono contraddette da alcun elemento estrinseco. Per altro, risultano anche obiettivamente credibili, essendo plausibile che un incarico diretto alla realizzazione di porte mostrate da una fotografia, neppure chiarissima nell'illustrare i materiali e i dettagli, proceda per gradi e sia connotata dalla sottoposizione degli esiti delle varie fasi ai committenti per la loro approvazione.
Per altro, se pure si voglia ammettere, in un primo momento, che sia stata fatta richiesta all'ebanista di porte interamente in legno massello (e che due ragazzi assai giovani e quasi adolescenti, quali i figli della coppia convenuta, abbiano potuto cogliere un simile dettaglio e comprenderlo nella sua pienezza), è verosimile che nella progressione delle opere si sia deciso di abbandonare tale materiale, per le bugne, alla luce della spiegazione offerta dal figlio del titolare dell'impresa, che ha rappresentato che le relative parti nel tempo avrebbero potuto rompersi. Non già perché il non disponesse delle Pt_1
strumentazioni necessarie.
A ben vedere, l'attendibilità dei testimoni si ricava proprio anche da elementi offerti dal nel corso dell'interpello. CP_1
Costui ha confermato di essersi recato più volte, in luglio, presso lo stabilimento attoreo con la moglie. In alcune occasioni anche con la figlia. Ha poi riferito che quando si rese conto del fatto che la prima porta realizzata non era in legno massello -a seguito di una differenza di colore rispetto alla restante parte del serramento- gli fu detto dall'appellante
“che non era possibile realizzare la bugna in legno massello e le cornici ferma bugna perché non era dotato della attrezzatura idonea per fare questo tipo di porte”.
La circostanza contrasta però con quanto dallo stesso appellato nella comparsa di costituzione e risposta, già sopra anticipato, ovvero che “non era possibile realizzare una bugna in legno massello di tale dimensione” mentre la indisponibilità di dotazione idonea riguardava solo il montaggio delle cornici ferma bugna a filo.
Si tratta di una discrasia tra quanto esposto in occasione della costituzione in giudizio e quanto dichiarato dalla parte in udienza di sicura rilevanza, perché tende a spiegare la vicenda negli stessi termini dedotti dal , ovvero circa il fatto che una bugna in Pt_1
massello non era tecnicamente consigliabile, sicché è da presumere che in questo caso l'artigiano non avrebbe assunto su di sé lo specifico compito di montare una porta con materiali che sapeva non essere idonei a garantire un buon risultato.
Non è neppure risolutiva, nel senso di ritenere pattuito sin dall'origine e quale caratteristica fondamentale delle porte l'utilizzo integrale del legno massello, la vicenda
5 riferita dai figli degli appellati relativa alla proposta del di praticare uno sconto Pt_1
sui manufatti, dopo il rifiuto dei genitori di riceverli, atteso che la generica conferma del relativo capitolo di prova (n. 14 della memoria istruttoria, che menziona una mera
“diversità dell'opera realizzata rispetto all'ordine”) non conduce a concludere che sia intervenuta l'ammissione dell'esistenza del vizio più rilevante (ai sensi degli artt. 1453 e
1455 c.c.), quale la differenza di materiale.
Fermo restando che il nel corso dell'interrogatorio formale, non ha fatto cenno CP_1 all'ascolto della telefonata in discussione da parte dei figli che, dal canto loro, nulla hanno detto circa la proposta del di far seguire alla conversazione un colloquio con un Pt_1
tecnico che avrebbe spiegato ai committenti il motivo per cui non erano realizzabili le bugne di legno.
In conclusione, lo svolgimento della vicenda come ricostruito attraverso le prove testimoniali di cui si è dato atto, portano a ritenere verosimile l'allegazione dell'appellante, non essendo emersi elementi diretti a dubitare della genuinità delle deposizioni, dipendenti dal semplice rapporto tra i testi e il , che tra l'altro Pt_1
dovrebbero pure condurre a giudicare inattendibili i testi indicati dagli appellati.
La corretta realizzazione dei serramenti si ricava pure dalla consulenza tecnica disposta dal primo giudice, che ha provveduto ad esaminare i beni e ad analizzarne uno di essi, dopo averne effettuato il taglio.
Va precisato che l'esame del consulente non è inficiato dal fatto che ha provveduto a sezionare solo una delle porte -attesa la sollecitazione dell'attore, che ha paventato in caso contrario il rischio di perdere l'intero lavoro fatto- posto che il c.t.u. non ha avanzato alcun dubbio circa il fatto che il manufatto da lui scelto sia rappresentativo di tutti i prodotti realizzati dal laboratorio di falegnameria.
Il tecnico ha messo in rilievo la scarsa qualità della fotografia diretta a fungere da modello e ha ritenuto l'opera nella sostanza bene eseguita, con la realizzazione delle bugne in mdf, materiale che si presta a essere lavorato come il legno massello ma più leggero, evitando le classiche sbriciolature degli altri materiali, ciò che ne garantisce una buona funzionalità e durabilità nel tempo oltre ad una buona resistenza alla pressione, ai graffi e agli urti ed è meno soggetto all'assorbimenti di umidità rispetto alle porte tradizioni in legno, non deformandosi. Nel caso di specie, per altro, il ha utilizzato Pt_1
un materiale mdf idrorepellente, solitamente impiegato per porte ed infissi esterni, dunque ancora più resistente all'acqua e all'umidità.
6 Ha anche aggiunto che “la valutazione della conformità è limitata ad una visione generale delle caratteristiche della porta, in quanto la foto allegata al fascicolo di parte convenuta è di bassa risoluzione, pertanto non rende visibili i dettagli e la tipologia di modanature che caratterizzano l'anta e le mostrine”. Modanature “che inquadrano le bugne” che “sembrano a pari rispetto al piano della struttura dell'anta” mentre in quelle realizzate dall'appellante “sono sopraelevate rispetto alla struttura dell'ante di 5 mm circa”.
Insomma, ha rilevato che le porte sono state eseguite, sono di buona qualità costruttiva e, forse, presentano una lieve difformità rispetto al modello che, però, non si può adeguatamente apprezzare perché la fotografia che costituisce il modello non è chiara.
D'altro canto, è ragionevole che il abbia eseguito tutte le porte, e non vi è motivo Pt_1
per ritenere che esse siano tra di loro diverse per tipologia e materiale (salvo per quello che si dirà oltre), posto che è naturale che il processo produttivo proceda in parallelo per ogni porta, così come per altro riferito dai testi attorei, che hanno affermato che le porte andavano avanti “insieme” ed erano volta per volta approvate dai committenti.
Ne discende che non può ravvisarsi alcun inadempimento colpevole a carico dell'appellante. Nel mentre questo è da attribuirsi ai convenuti, che non hanno inteso versare il corrispettivo convenuto, così incidendo un modo significativo sull'interesse del alla permanenza del vincolo negoziale. Pt_1
Quale ulteriore conseguenza dell'inadempimento vi è quella di risarcire il danno derivatone al contraente adempiente, tanto quello emergente quanto il lucro cessante.
In proposito, va precisato che il e la non possono essere condannati a CP_1 CP_2
versare il prezzo delle porte, perché ciò presupporrebbe una domanda di adempimento del contratto, con consegna delle porte.
Né vi sono elementi per concludere che il danno è proprio pari al prezzo delle porte.
Tenuto conto del fatto che secondo il c.t.u. il valore di mercato di ogni porta è di € 650
a porta e che i manufatti sono rimasti nella disponibilità dell'artigiano, la Corte stima equo attribuire al per ciascun serramento la somma di € 400,00, diretta a Pt_1
remunerare la perdita del materiale di produzione, posto che non può stabilirsi con certezza che saranno ceduti a terzi, ed il mancato guadagno, stimabile in una percentuale variabile tra il 5 ed il 10% del prezzo di vendita.
Andrà risarcito per intero, però, il prezzo della porta tagliata, perché ormai integralmente perduta, mentre alcuna somma spetta per le due porte realizzate con vetrate e non con
7 bugne in legno, non essendo emerso che facciamo parte della commissione per cui è causa.
Sicché, nel complesso, gli appellati dovranno versare la somma di € 2.650,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Va accolto anche il terzo motivo di appello, relativo all'erronea liquidazione della somma necessaria per lo smaltimento di un armadio.
Gli appellati non hanno gravato la decisione nella parte in cui ha affermato la sussistenza del credito del e, quindi, l'effettiva pattuizione tra le parti dello smaltimento di un Pt_1
armadio del e della dopo che non era andato a buon fine il tentativo di CP_1 CP_2
sostituzione delle ante.
Il Tribunale ha accordato al falegname la somma di € 122,00 a tale titolo.
Tuttavia, il teste che, come si è visto, non è risultato inattendibile in difetto di Pt_1
elementi specifici diversi dalla relazione con l'attore, ha dichiarato che le parti stabilirono che il costo complessivo per la distruzione del mobile era di € 600,00, evidentemente non limitato al solo costo vivo dello smaltimento, oggetto di fattura, tenuto anche conto del fatto che esso era stato smontato dall'abitazione degli appellati e trasportato in falegnameria e poi al luogo di smaltimento.
In conclusione, il credito spettante all'appellante, detratto l'importo di € 122,00, ammonta a complessivi € 3.128,00.
La riforma della sentenza impugnata comporta la revisione del capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite, oggetto di uno specifico motivo di gravame.
È noto che in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. 2022/n.
32061, a Sezioni Unite).
Le spese del doppio grado di giudizio andranno quindi poste integralmente a carico degli appellati, secondo il principio della soccombenza, e liquidate in dispositivo in relazione
8 al valore della lite, desunto dall'ammontare della condanna in relazione, secondo i valori medi di cui al d.m. 147/2022.
Per il giudizio di appello saranno liquidate le fasi di studio, introduttiva e decisionale, atteso che l'istante non ha chiesto l'attribuzione del compenso per la fase trattazione/istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sull'appello proposto avverso la Parte_1
sentenza n. 2212/2022, pronunciata dal Tribunale di Bari il 6 settembre 2022, pubblicata il 13 settembre 2022, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
• Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il contratto per cui è causa risolto per colpa di e;
CP_1 Controparte_2
• Condanna e in solido tra loro, al pagamento in CP_1 Controparte_2 favore di della complessiva somma di € 3.250,00, oltre interessi Parte_1
legali dalla domanda al soddisfo;
• Condanna e , in solido tra loro, alla rifusione delle CP_1 Controparte_2
spese di lite del doppio grado di giudizio in favore di che liquida, Parte_1 quanto al primo grado, in € 299,50 per spese ed € 2.550,00 per compenso di avvocato,
e, quanto al presente grado, in € 382,50 per spese ed € 1.923,00 per compenso di avvocato, tutte oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
• Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico degli appellati.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, addì 23 aprile 2025
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
Paolo RIZZI Filippo LABELLARTE
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