Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 21/02/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 700/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 20/02/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 20/02/2025 nella causa n. 700/2022 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 2249/2021, pubblicata in data 04/11/2021 e non notificata, resa in materia di “contratti e obbligazioni varie” e vertente tra C.F./P.IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. DE PALMA ANTONIO
- appellante - e
(C.F./P.IVA: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, col P.IVA_2 ministero/assistenza dell'avv. ORTOLANO FABRIZIO
- appellato - Conclusioni All'udienza del 20/02/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali
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conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, inammissibile, per le ragioni di cui in seguito, si ritiene l'appello così come proposto. Giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata rigettato l'opposizione proposta dall'odierno appellante
[...]
l decreto ingiuntivo n. 944/2016 emesso a favore della Parte_1
, e per l'effetto condannato la Controparte_1 [...] al pagamento della somma di € 832,84, oltre interessi e spese, Parte_1 nei confronti della Individuale per l'attività di ritiro e CP_1 Controparte_1 trasporto materiale di demolizione svolta per conto della ditta esecutrice
[...]
Parte_1
Da quanto precede, dunque, emerge la piena riconducibilità della pronuncia in esame al disposto dell'art. 113, 2° comma c.p.c., a mente del quale il giudice di pace decide secondo equità la causa il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile, nonché l'appellabilità della medesima sentenza esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia, in virtù dell'art. 339, 3° comma c.p.c. Secondo condivisa giurisprudenza, infatti, le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 cod. civ., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza dei principi superiori di diritto, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5287 del 03/04/2012). Ebbene, nessuna delle censure prospettate dall'odierno appellante appare sussumibile nell'ambito dei motivi d'appello di cui al richiamato art. 339, 3° comma c.p.c. che, introducendo un mezzo di impugnazione c.d. a critica vincolata, presuppone l'esplicita enunciazione delle norme procedimentali, costituzionali o
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comunitarie, ovvero dei principi regolatori della materia, assuntamente trasgrediti dal provvedimento impugnato. Più nel dettaglio, l'appellante lamenta testualmente: a) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. Omessa pronuncia sull'eccezione di disconoscimento ex art. 214 c.p.c., ritenendo che il giudice di pace non si sia pronunciato sul disconoscimento operato dal legale rappresentante della in Parte_1 merito alla sottoscrizione apposta sui documenti FIR esibiti da controparte, su cui risulta fondata la pretesa creditoria;
b) errata valutazione degli elementi di prova. Violazione art. 116 c.p.c. e art. 2697 c.c.- Revoca del decreto ingiuntivo opposto, avendo il giudice di pace […] omesso di valutare la concordanza di due circostanze non contestate decisive ai fini dell'esclusione di qualsivoglia condanna di pagamento nei confronti dell'appellato […] ovvero la contestazione delle somme portate nelle fatture ed il disconoscimento effettuato sul contenuto e sulla sottoscrizione del formulari esibiti in corso di causa, nonché c) sulla condanna alle spese di giudizio, stante l'infondatezza della pretesa azionata in prime cure. Nessuna delle predette doglianze, così come prospettate, dunque, appare autenticamente denunziare violazioni di norme procedimentali, costituzionali o comunitarie esplicitamente indicate, ovvero lamentare inosservanze di principi regolatori della materia e la relativa efficienza eziologica rispetto alla decisione adottata, con la conseguente impossibilità di considerare il gravame ritualmente proposto, considerato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui In tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3005 del 11/02/2014), da ultimo ribadito dalla pronuncia secondo cui In tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto. (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18064 del 06/06/2022). L'enunciazione dei motivi d'appello di cui all'art. 339, 3° comma c.p.c., del resto, rappresenta un autentico elemento costitutivo dell'atto di gravame, da valutarsi ai sensi dell'art. 342 c.p.c., con la conseguente necessità per l'appellante di motivare adeguatamente ciascun motivo anche nella parte costruttiva, illustrando al Giudice, unitamente al parametro violato, la rilevanza della relativa violazione e le modifiche da apportare alla decisione per ricondurla a norma. Sul punto, del resto, la Cassazione ha avuto a più riprese modo di precisare come, in tema di giudizio di equità, i principi informatori della materia non rappresentano una regola di giudizio, ma una limitazione del potere discrezionale nel
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determinare la regola equitativa del caso concreto, giacché il risultato della scelta operata dal giudice, pur potendo non coincidere con quello raggiunto dal legislatore, dovrà necessariamente rispettare i principi ai quali questi si è ispirato nel disciplinare la materia. Pertanto, il ricorso che denunci la violazione di un principio informatore della materia deve con chiarezza indicare specificamente quale sia il principio violato, e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che - non essendo oggettivizzati in norme - devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione (Cass., Sez. III, 19/10/2021, n. 28934; Cass., Sez. III, 19/10/2021, n. 29935; nonché in precedenza, in ordine cronologico, cfr. Cass., Sez. 2, ord. 9/11/2020, n. 25020; Cass., Sez. 6, ord. 25/01/2018, n. 1932; Cass., Sez. 6, ord. 23/03/2017, n. 7500; Cass., sez. 3, 7/03/2017, n. 5627; Cass., Sez. 3, 21/06/2016, n. 12735; Cass., sez. I, 27/07/2015, n. 15678; Cass., Sez. 6, ord. 3/11/2014, n. 23333; Cass., Sez. 6, ord. 11/02/2014 n. 3005; Cass., Sez. II, 9-4- 2010, n. 8466; Cass., 10/01/2007, n. 284). A ben guardare, d'altronde, la sentenza appellata risulta basata (esclusivamente) su documentazione diversa ed ulteriore rispetto a quella di cui al lamentato disconoscimento (v. testualmente sentenza in atti: Dall'istruttoria svolta ed in specie dalla documentazione prodotta risulta sufficientemente provato il credito vantato dalla parte opposta. ha depositato Controparte_1 fattura n. 30 dell'11/11/2015, copia del rapporto relativo al materiale di demolizione, copia del registro Iva fatture di vendita dell'anno 2015, copia della dichiarazione di autenticazione del rag. . La parte opponente non Persona_1 ha fornito prova di fatti estintivi del diritto di credito. Va sottolineato che la parte opponente non si è presentata all'udienza di comparizione personale delle parti), disconoscimento che, tra l'altro, non ha interessato la totalità dei FIR esibiti da controparte (ma solo due di tre), né tantomeno risulta avere intaccato l'ulteriore documentazione comunque ritenuta sufficiente ai fini della decisione. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, non rientra nell'ambito dell'inosservanza delle norme sul procedimento la valutazione di attendibilità di una prova testimoniale, ovvero, più in generale, delle risultanze probatorie acquisite, ivi compresa la mancata ammissione di una prova dedotta, per essere sufficienti le risultanze processuali già aliunde acquisite (v. Cass. Sez. 2, 19/08/2011, n. 17437). Alla stregua di quanto precede, dunque, inammissibile deve dichiararsi l'appello così come proposto, con il conseguente assorbimento di ogni altra doglianza, istanza, deduzione od eccezione rispettivamente dalle parti in causa articolata, anche in punto di intempestività dell'appello proposto, non essendo stata fornita prova dell'effettiva notifica della sentenza appellata, in applicazione
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del principio della "ragione più liquida", il quale imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). Sulle spese Quanto alle spese, la declaratoria di inammissibilità dell'appello impone la condanna di parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese del presente giudizio, liquidate in applicazione delle tabelle vigenti, tenuto conto del valore (fino a € 1.100,00), della natura e della complessità (non notevole) della controversia, nonché del numero (ristretto), dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate. La declaratoria di inammissibilità dell'appello impone, altresì, di dare atto nel presente provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, a mente del quale: quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 2249/2021, pubblicata in data 04/11/2021, emessa nei confronti di , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, respinta o comunque assorbita ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: dichiara inammissibile l'appello così come proposto, confermando la sentenza gravata;
condanna parte appellante, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore di parte appellata, CP_1
6 Tribunale di Avellino n. 700/2022 R.G. Affari Civili Contenziosi
INDIVIDUALE in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, delle spese del giudizio, liquidate in € 332,00 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi attesta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, così come inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, ratione temporis applicabile al procedimento in esame, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 21/02/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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