Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/05/2025, n. 2096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2096 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD- SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Rosa
Pacelli, ha pronunciato, all'esito della sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1563/2024 R.G. avente ad oggetto: indennizzo INAIL
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
Vincenzo Cerbone, presso il quale elettivamente domiciliato, come in atti
Ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
[...] dall'avv.to Carlo Maria Liguori, elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.02.2024, in riassunzione a seguito di ordinanza del
05.02.2024 con cui il Tribunale di Napoli dichiarava la propria incompetenza territoriale, il ricorrente in epigrafe esponeva quanto segue: di aver subito infortunio sul lavoro occorso in data 18.11.2021 e consistito in un trauma cranico causato dalla caduta di un sasso sul capo;
di essere stato trasportato al P.S. dell'ospedale di Procida e poi trasferito d'urgenza in elicottero presso il P.S. dell'ospedale di Pozzuoli, nonché infine ricoverato nel Reparto di Rianimazione dove restava in coma farmacologico fino al 14.12.2021 e successivamente trasferito nel
Reparto di Medicina dove rimaneva ricoverato fino al 23.12.2021; di essere stato dimesso con la seguente diagnosi: “postumi di trauma cranico con falda subdurale, ESA e focolai lacero- contusivi;
rima di frattura della squama temporo-frontle Dx, osso zigomatico Dx, sfenoide Dx,
“Clinic Center” sita a Napoli alla via Maria Bakunin, nella quale rimaneva per lo svolgimento del programma riabilitativo fino al 7.02.2022, data della sue dimissioni;
di aver ottenuto dall' con provvedimento del 13.12.2022 il riconoscimento per l'infortunio occorso, CP_1 protocollato al n. 518267143, di una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 10%; di aver proposto opposizione ex art. 104 D.P.R. 1124/65 in data 09.01.2023.
Tanto premesso, ha chiesto l'accertamento, previa consulenza tecnica, della sussistenza di postumi invalidanti in misura pari al 24% o nella misura minore o superiore accertate in giudizio, con conseguente condanna dell' alla corresponsione delle somme dovute, oltre CP_1
interessi legali e rivalutazione.
Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.
L' si costituiva in giudizio eccependo la correttezza della percentualizzazione CP_1
riconosciuta in sede amministrativa e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, espletata la consulenza tecnica d'ufficio, Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza dell'8 maggio 2025, ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, il Giudicante vi provvede con sentenza.
La domanda è procedibile, essendosi esaurito il prescritto iter amministrativo.
La pretesa è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Ai sensi dell'art. 13, co II D. L.gs n.38/2000, “in caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del CP_1
sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico”.
Posto che risulta provata per tabulas e incontestata la natura di infortunio sul lavoro del sinistro dedotto in ricorso, restando invece in contestazione il grado di menomazione psico-fisica riconosciuto dall' al , è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio. CP_1 Pt_1
Il consulente d'ufficio dr. (cfr. relazione peritale depositata in data 23.04.2025), Persona_1
espletate le necessarie indagini, esaminata la documentazione medica prodotta, ha riconosciuto il ricorrente come affetto da “Esiti di trauma cranico con falda sub-durale ed ESA. Rima di frattura della squama temporo-frontale dx, dell'osso zigomatico dx, dello sfenoide a dx, della parete laterale e inferiore dell'orbita dx;
Cicatrici cutanee al cuoio capelluto;
Ipoacusia Au
Dxi”.
Nello specifico, ha osservato: “Come emerge dalla documentazione clinica ospedaliera disponibile, a seguito dell'infortunio lavorativo di cui è causa, il periziato riportò un politrauma con trauma cranico complicato da emorragia subaracnoidea con fratture ossee craniche multiple. […] emerge con immediatezza che nel caso in esame la lesione realizzò un impegno anatomo-clinico di media entità, giacché vi fu un contemporaneo interessamento del piano osseo (peraltro anche esteso) e delle soggiacenti strutture encefaliche per produzione di focolai lacero-contusivi. A quest'ultimo proposito va specificato che allo stato attuale residuano esiti malacici in regione cortico-sottocorticale frontale dx, temporo-polare dx e temporale sx. In più va specificato che il periziato ha assunto e assume tuttora terapia con PR (riferito 300 mgr x 2) al fine di prevenire l'insorgenza di crisi epilettiche, possibili a seguito di traumi cranici, come quelli occorso al ricorrente e betaistina dicloridrato per la concomitante sindrome vertiginosa. Tutto ciò depone per un discreto trauma cranico iniziale produttivo di lesioni di un certo rilievo anatomico, fortunatamente a minore espressività neurologica. Ai fini della valutazione dei postumi residuati va osservato che la permanenza a distanza di tempo di alterazioni psichiche funzionali dopo un trauma cranico può essere in rapporto con la più disparata gamma di violenza contusiva, pur essendovi, normalmente, una certa proporzionale corrispondenza tra l'entità di questa e la gravità dei disturbi presentati. La sindrome del traumatizzato cranico risente di una predisposizione psichica con notevole influenza dell'ambiente, del lavoro e di interessi (Ciampolini). Essa è caratterizzata abitualmente da cefalea, vertigini, sensazioni di disequilibrio, acufeni, scotomi scintillanti, fugaci annebbiamenti della vista, nausea, vomito, disturbi neurovegetativi (specie a carico dell'apparato cardiovascolare), astenia muscolare generalizzata, facile esauribilità nel lavoro mentale, accentuazione della reattività sensoriale ed emotiva, tendenza alla depressione ed al malumore. L'osservazione psicologico-comportamentale e l'esame clinico approfondito hanno permesso di raccogliere i soggetti che ne sono affetti in tre gruppi (Bini): a) quelli in cui la sindrome è legata direttamente alle conseguenze organiche dell'avvenimento traumatico;
b) quelli in cui la sintomatologia è legata al valore psico-traumatizzante dell'accadimento medesimo;
c) quelli in cui la sindrome è espressione di una reazione da scopo, connessa, cioè, alla rappresentazione del vantaggio che il soggetto potrebbe trarre dall'apparire malato in conseguenza del fatto traumatico. Le tre forme in questione sono meglio note come, rispettivamente, sindrome neuroasteniforme fisiogena, sindrome psicogena emotiva o immediata e sindrome psicogena mediata, legata al risarcimento o sinistrorsi. La sindrome neuroasteniforme fisiogena viene oggi convenzionalmente e con unanime accordo denominata sindrome soggettiva post-traumatica o sindrome post-concussiva o sindrome soggettiva dei Per_ craniolesi (di et Al.: La sindrome soggettiva post-traumatica. Revisione dell'inquadramento clinico e dei profili medico-legali. Zacchia, 8, 161, 1990). Nel caso del ricorrente si verificò il 18.11.2021 un trauma cranico di significative proporzioni, produttivo di una sindrome commotiva e di apprezzabili alterazioni, sulla base di lesioni lacero-contusive cerebrali con correlati fatti edematosi. Residuano disturbi la cui attendibilità va recepita, sia per gli aspetti qualitativi dei disturbi, sia in relazione al suddetto consistente trauma cranico, che ne giustifica una genesi fisiogena. Tali disturbi, per la loro vivacità sintomatologica, inficiano in misura non particolarmente accentuata l'efficienza psichica del soggetto. Non sono stati riscontrati iposmia (attenuazione del senso dell'olfatto) con ipogeusia (diminuzione del senso del gusto), disturbi, comunque, a carattere soggettivo. E' da considerare che già
15.12.2022 vengono attestati “modesti esiti di pregresso trauma cranico” confermati dalla valutazione neurologica del 15.11.2024. Può condividersi l'ipotesi di inquadramento del CTP nella voce tabellare 182 al 4%. Per quanto concerne la residua sindrome vertiginosa può riconoscersi una percentuale del 3%. Ipoacusia. Interessa l'orecchio di destra correlato alle lesioni traumatiche ed è di tipo misto, mentre a sinistra si riscontra un'ipoacusia neurosensoriale. In tal caso il danno è localizzato a livello delle vie centrali di trasmissione del segnale nervoso. La perdita di udito interessa sia le frequenze della voce parlata che sono quelle tra i 250 Hz ed i 1.000 Hz con un deficit medio intorno ai 15 dB. E' noto che soglia audiometrica tende progressivamente, con il passare degli anni, a ridursi per cui la normalità uditiva richiede una correlazione con l'età: deve essere intesa come giudizio di assenza di patologie diverse dalla socio/presbiacusia e non alla funzione uditiva in assoluto, che ne può risultare, comunque, compromessa. Nel caso in esame l'età è di 58 anni in cui la perdita di udito da socio/presbioacusia è intorno ai 20 dB o come altri autori sostengono intorno al 15%. Ne consegue in ogni caso la sua non considerazione. L'ipoacusia mista, invece, ha una componente conduttiva e una neurosensoriale. Ciò significa che sia l'orecchio esterno che quello interno hanno subito danni. L'orecchio esterno non riesce ad inviare il suono all'orecchio interno in modo corretto, e l'orecchio interno non riesce ad elaborare il suono da inviare al cervello. La componente neurosensoriale dell'ipoacusia mista (orecchio interno) è di solito permanente, ma la componente conduttiva (orecchio esterno) potrebbe non esserlo. La tabella valutativa considera la sordità completa unilaterale con percentuale del 12% che va ridotta proporzionalmente al 4%. Contestualmente si ricorda che il DM 12.07.2000 detta che gli acufeni rientrano nella valutazione del danno ipoacusico tabellato e non danno luogo ad indennizzo qualora concorrano nella loro forma ordinaria. Solo nell'eventualità che non si associno a un'ipoacusia possono valutarsi documentando la loro eccezionale persistenza a distanza di uno o due anni dal trauma. Trattasi di esiti al cuoio capelluto oramai CP_2
stabilizzati a decorso abbastanza regolare coperti dal capillizio ed una alla base del collo maggiormente esposta. Parametri valutativi: senso estetico, fisico ossia i caratteri dell'immagine percepita costituita da forma, contorno, colore, espressione, movimento e senso simbolico cioè l'interpretazione che varia da persona a persona. Pregiudizio estetico: la menomazione è limitata ad alterazione anatomica circoscritta, che non altera le fattezze e l'espressività del soggetto. Tenuto conto delle motivazioni esposte, delle sedi visibile, del pregiudizio fisionomico (non compromette l'aspetto morfo funzionale del volto e non sono deturpanti) non sussistendo danno fisiognomico in quanto non realizza un pregiudizio della funzione estetica globale, si condivide l'inquadramento proposto dal CTP alla voce 36 con una valutazione complessiva del 2%”.
Il ctu ha concluso, pertanto, riconoscendo un danno biologico complessivo del 12%.
Parte ricorrente ha, poi, inviato al ctu osservazioni alla bozza della relazione peritale, rappresentando quanto segue: “Tale valutazione appare estremamente punitiva per l'assicurato in quanto il CTU che pure descrive il trauma cranico subito dal come “discreto trauma Pt_1
cranico iniziale produttivo di lesioni di un certo rilievo anatomico, fortunatamente a minore espressività neurologica”, nonostante abbia evidenziato che “nel caso in esame la lesione realizzò un impegno anatomo-clinico di media entità, giacché vi fu un contemporaneo interessamento del piano osseo (peraltro anche esteso) e delle soggiacenti strutture encefaliche per produzione di focolai lacero-contusivi” e nonostante abbia, infine rilevato che “allo stato attuale residuano esiti malacici in regione cortico-sottocorticale frontale dx, temporo-polare dx e temporale sx. In più va specificato che il periziato ha assunto e assume tuttora terapia con PR (riferito 300 mgr x 2) al fine di prevenire l'insorgenza di crisi epilettiche, possibili a seguito di traumi cranici, come quelli occorso al ricorrente” ometta poi qualsiasi valutazione dei rilevanti esiti anatomici ossei (fratture craniche multiple) e parenchimali (focolai glio- malacici a sedi multiple), meritevoli di valutazione autonoma rispetto agli esiti funzionali. Tra
l'altro anche la “emi-ipostenia destra” pure rilevata dal CTU appare meritevole di valutazione, con criterio analogico-comparativo, facendo riferimento alla fattispecie codificata nella Tabelle di legge con n. 151 (“emiparesi con minimo deficit di forza e sfumati segni piramidali”). Si confida che il CTU, riesaminata la bozza di relazione medico-legale inviata, possa ri-esaminare i punti sopra-emarginati e, rivedendo la valutazione espressa, condividere la valutazione espressa dal sottoscritto nella relazione del 12.04.2023”.
Per_ Il dott. ha, quindi, fornito risposta alle osservazioni appena citate, parzialmente rivedendo la propria valutazione.
In particolare, ha osservato: “È da premettere che in medicina legale vanno valutati gli esiti delle lesioni subite e dei postumi e/o menomazioni che realizzano senza alcun intento
“penalizzante”. Negli esiti del trauma cranico sono stati presi in esame aspetti di tipo psichico e di tipo vertiginoso (non considerati dall' ) che all'esame obiettivo sono risultati CP_1
“modesti” valutazione confortata dalla consulenza neurologica del 15.11.2024, a distanza di un triennio dall'evento lesivo e, quindi, stabilizzati, non suscettibili di variazioni significative.
A pagina 8 dell'elaborato peritale è stata chiarita la frequente mancanza di parallelismo fra la gravità del trauma cranico e l'importanza delle lesioni neurologiche e delle loro conseguenze.
Quanto all'assunzione di terapia con valproatro (lo stesso CTP ammette “riferito” 300 mgr. X
2) pur non negandola occorre dire che nella documentazione disponibile non risulta alcuna determinazione del livello ematico farmacologico (procedura abituale, peridica), né risultano provvedimenti limitativi assunti dal Medico Competente di presumibile adozione in caso di assunzione di tale farmaco e del tipo di lavoro svolto dal ricorrente. Per quanto concerne le fratture craniche occorre considerare alcuni aspetti: si è trattato di rime di fratture composte
(cfr. E.N. 19.11.2021 e successivi) in cui le due parti di osso rimangono nella loro sede anatomica senza perdere il loro allineamento come avviene in caso di frattura scomposta.
Dalla documentazione clinica disponibile son si evincono conseguenze legate a tali esiti fratturativi, distinti da quelli descritti. Altro rilievo concerne la “emi-ipostenia destra” ipotizzata con valutazione all'8% voce 151. Orbene, la menzionata voce (nella sua interezza) esige l'emiparesi, ossia la paralisi parziale di una metà del corpo (emisoma), mentre nel caso in discussione si è in presenza di una sfumata ipostenia, ossia una condizione medica caratterizzata da una diminuzione della forza muscolare, che può essere localizzata o generalizzata. Si ritiene di poter accoglier in parte le osservazioni di parte ricorrente riconoscendo una percentuale del 2% per la sfumata ipostenia. Infine, è da reiterare quanto espresso a pagina 12: la valutazione finale come somma aritmetica sarebbe del 15% che non può essere riconosciuta come tale secondo il D.M. 12.07.2000, ma in applicazione allo stesso del 14%”.
Il consulente ha, pertanto, concluso per il riconoscimento di una percentuale di riduzione dell'attitudine lavorativa del 14%.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico risultano chiare ed esaustive, sorrette da precise e dettagliate argomentazioni di carattere scientifico, nonché conformi alla normativa vigente, per cui meritano di essere condivise anche alla luce delle risultanze dell'esame obiettivo.
Parte ricorrente, d'altro canto, non ha svolto contestazioni specifiche nelle note sostitutive d'udienza, limitandosi a domandare la convocazione del ctu a chiarimenti non avendo lo stesso riconosciuto il grado di menomazione richiesto.
L' va, pertanto, condannato al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo in CP_1
capitale corrispondente al grado di invalidità riportato e pari al 14%, con decorrenza dal
18.11.2021, oltre interessi come per legge. Da tale somma andrà detratto quanto già percepito a titolo di indennizzo in capitale corrispondente al grado di invalidità accertato dall' e pari CP_1
al 10%.
Le spese di lite possono essere compensate nella misura di ½ stante il parziale accoglimento della domanda e per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico dell' , tenuto conto della natura, del valore e della bassa complessità CP_1
della controversia.
Le spese della CTU si liquidano come da separato decreto a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro - nella persona del giudice dott.ssa Rosa Pacelli, definitivamente pronunziando, respinta ogni domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) In parziale accoglimento del ricorso dichiara il diritto del ricorrente all'indennizzo per menomazione dell'integrità psicofisica pari al 14% a decorrere dal 18.11.2021 e, per l'effetto, condanna l' a liquidare detto indennizzo in capitale nella misura fissata CP_1 dalla “tabella indennizzo danno biologico” approvata con D.M. 12.7.2000, oltre interessi legali dalla data di maturazione al soddisfo, detratta la somma eventualmente già percepita dall' a titolo di indennizzo in capitale corrispondente al grado di invalidità accertato CP_1
pari al 10%;
b) Condanna l' al pagamento nei confronti del ricorrente delle spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 1.650,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione al difensore antistatario;
c) Pone le spese di consulenza, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Manda la cancelleria per le comunicazioni.
Aversa, 09.05.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rosa Pacelli