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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A all'esito della udienza a trattazione scritta dell'11-6-25, nel procedimento di reclamo ex art. 51 CCII, contrassegnato con il n. 1648/2025 V. G., pendente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, ed ivi residente a[...] quale ex C.F._1 liquidatore della Parte_2
(cancellata) con sede legale in Bacoli alla Via Madame de Stael n. 9, C.F.
e Partita Iva in persona del suo ex liquidatore, P.IVA_1 rappresentato e difeso, ai fini del presente atto, dagli avv.ti Maurizio
Napoli (C.F. – pec: e C.F._2 Email_1
Claudio Reale (C.F. pec: CodiceFiscale_3
, e con questi domiciliati in Email_2
Napoli alla Piazza Sannazaro n. 199/C, così come da procura agli atti
RECLAMANTE
E
(c.f. nata a [...] il Controparte_1 C.F._4
31.5.1972 e ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Viggiano (c.f. – C.F._5
elettivamente domiciliata Email_3 presso il suo studio in Napoli al Viale Gramsci n. 18, giusta procura speciale conferita in data 9 settembre 2024, agli atti.
RECLAMATA NONCHE'
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di Parte_2
C.F. e Partita Iva in persona del
[...] P.IVA_1
Curatore pro tempore dr. , nato a [...] il: Controparte_2
06/07/1952, C.F. con studio in Napoli al Centro C.F._6
Direzionale isola G1 pec: Email_4
RECLAMATA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
proponeva in data 10-1-2025 dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Napoli domanda di apertura della liquidazione giudiziale della società
[...]
. Parte_2
A fondamento di tale richiesta la ricorrente rappresentava di essere titolare di un diritto di credito, di natura pecuniaria, inadempiuto, nei confronti della resistente, pari ad euro 102.000,00.
Più nello specifico la ricorrente rappresentava che tale credito era la parte non corrisposta del prezzo pattuito fra la società e Parte_3 in cambio della cessione dell'azienda, avente ad Parte_2 oggetto l'attività di bar e ristorazione, esercitata in Napoli al corso Vittorio
Emanuele n. 484-486.
La ricorrente prospettava altresì che la era stata Parte_3 cancellata dal registro delle imprese e di essere, quindi, titolare del diritto di credito azionato perché socia accomandataria nella misura del 60% di tale società, alla quale era, quindi, succeduta nonché perché acquirente del restante 40% dall'altra socia, accomandante, in virtù di acquisto avvenuto con contratto del 17 aprile 2024.
Il Tribunale di Napoli pronunciava sentenza n. 47/2025 di apertura della procedura di liquidazione giudiziale a carico della Parte_2
.
[...]
, in qualità di ex Liquidatore della detta società, in Parte_1 data 14.4.2025 depositava reclamo ex art. 51 CC.II., chiedendo la revoca della detta sentenza di apertura di Liquidazione Giudiziale. Si costituiva in giudizio solo , che, nell'impugnare Controparte_1 tutto quanto ex adverso dedotto, eccepiva l'inammissibilità e in ogni caso l'infondatezza dei motivi dedotti a sostegno dell'avverso reclamo.
La parte reclamante pone a base della impugnazione in esame i seguenti motivi e sub profili di reclamo, formulati a fondamento dell'asserito difetto di legittimazione attiva della originaria ricorrente : Controparte_1
1) “proprio in virtù della scrittura privata e dei titoli cambiari posti alla base della domanda di liquidazione giudiziale, ) ha Controparte_1 richiesto ed ottenuto l'emissione da parte del Tribunale di Napoli del D.I.
n. 2344/2021, con il quale è stato ingiunto alla di pagare alla Pt_2 sig.ra ed alla sig.ra la somma di € 88.000,00. Controparte_1 CP_3
La ha proposto opposizione avverso tale decreto ingiuntivo. Tale Pt_2 giudizio di opposizione, iscritto innanzi al Tribunale di Napoli al n. di RG
n. 12948/2021, si è concluso con la sentenza n. 1247/2024 pubbl. il
01/02/2024 con la quale il Tribunale di Napoli ha accolto l'opposizione proposta dalla Nello specifico, il Tribunale di Napoli, con la Pt_2 sentenza n. 1247/2024, pubblicata in data 01.02.2024, ha accolto l'eccezione di incompetenza sollevata dalla , “con conseguente Pt_2 necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale”. Con tale decisione il Tribunale di Napoli ha, quindi, accolto l'opposizione proposta dalla e conseguentemente revocato il Decreto Ingiuntivo Pt_2 opposto per nullità dello stesso. La sentenza n. 1247/2024 del Tribunale di Napoli è divenuta, peraltro, definitiva, atteso che la sig.ra CP_1 non ha riassunto il giudizio innanzi agli arbitri entro il termine di
[...] tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, che scadeva in data
03.11.2024 ai sensi dell'art. 819-quater c.p.c., rinunciando, quindi, al giudizio ed al credito, rinunciando, quindi, alla pretesa di credito promossa nei confronti della con il Decreto Ingiuntivo”. Pt_2
2) “La condotta processuale della sig.ra rivela chiaramente la volontà CP_1 di eludere la competenza arbitrale, strumentalizzando il procedimento per la liquidazione giudiziale. 3) “Male ha fatto il Tribunale di Napoli, nella sentenza impugnata, ad affermare che “può ritenersi dimostrata l'avvenuta successione del socio accomandatario nella titolarità del diritto di credito e Controparte_1 quindi la sua legittimazione attiva”; la cancellazione dal registro delle imprese in data 11.5.2018 della ha determinato la Parte_4 immediata estinzione e contestuale perenzione di ogni rapporto giuridico ad essa facente capo per effetto dell'applicazione, anche analogica, delle previsioni dell'art. 2495 c.c., applicabile anche alle società di persone
(Cassazione n. 2403/2009) in base al quale la cancellazione della società dal Registro delle Imprese determina la estinzione della stessa.; il presunto credito, per il quale agisce la sig.ra , è un Controparte_1 credito litigioso, una mera pretesa che per l'effetto non si trasferisce ai soci della società estinta ( ) ma di fatto con l'estinzione Parte_4 della , conseguente alla deliberata cancellazione dal Parte_4 registro imprese, si è determinata la rinuncia di tali pretesi crediti (Sezioni
Unite con la sentenza n. 6070/2013). La Corte di cassazione a Sezioni
Unite, con la sentenza n. 29108 del 18 dicembre 2020, ha cristallizzato il principio secondo cui “l'oggetto della successione dei soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, non si estende alle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né ai diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale).”
4) “La scrittura del 4.12.2017 non è un contratto definitivo perché: “non è stata redatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata, né tanto meno è stata registrata né trascritta al registro imprese;
la stessa è esclusa dal campo di applicazione IVA;
la comunicazione di cessazione dell'attività di bar esercitata in Napoli al Corso Vittorio Emanuele presentata al SUAP è, per sua natura, incompatibile con l'ipotesi di cessione d'azienda. La presentazione al SUAP di una pratica di cessazione dell'attività implica la dichiarazione della definitiva interruzione dell'esercizio dell'impresa e non è compatibile con la continuità operativa tipica del trasferimento d'azienda; tale contratto dopo la sottoscrizione non ha trovato esecuzione visto che l'azienda non è mai stata trasferita alla la predetta scrittura non ha mai avuto esecuzione dal Pt_2 momento che tra la società e la non è mai Parte_4 Pt_2 stato sottoscritto l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata di cui all'art. 2556 2° comma c.c. per il trasferimento dell'azienda”.
Il reclamo è infondato.
Si osserva: la mancata riassunzione del giudizio a seguito di una dichiarazione di incompetenza del giudice determina soltanto, in rito, la mera estinzione dello stesso e quindi essa non assume alcuna rilevanza quale eventuale rinuncia del diritto sostanziale originariamente fatto valere in giudizio;
non risultano elementi certi per ritenere sussistente una condotta processuale abusiva della odierna parte reclamata per Controparte_1 aver proposto il ricorso per la dichiarazione giudiziale della reclamante eventualmente soltanto in via strumentale rispetto all'accertamento in sede arbitrale del proprio vantato credito;
il credito posto dalla odierna reclamata a base del Controparte_1 suddetto ricorso non deve essere qualificato come “mera pretesa” della cancellata società , bensì quale credito certo, liquido ed Parte_3 esigibile, in quanto fondato su un incontestato contratto scritto di cessione di azienda stipulato con la odierna reclamante, per cui non deve ritenersi che la prima abbia con la propria cancellazione dal registro delle imprese rinunciato allo stesso;
la eventuale esclusione della detta cessione di azienda dal campo di applicazione IVA, in quanto eventualmente da qualificarsi come cessione di beni aziendali, costituisce un profilo meramente fiscale che non assume alcuna rilevanza sotto il profilo della eventuale qualificazione del contratto di cessione de quo come contratto preliminare, contrariamente alla chiara volontà delle relative parti, emergente dal contratto medesimo, di determinare in via immediata il relativo trasferimento, a prescindere dalla eventuale non esecuzione dello stesso attraverso la consegna dei relativi beni e attività e a prescindere anche dalla stipulazione in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, in quanto il contratto di cessione di azienda deve avere solo forma scritta, peraltro, soltanto ad probationem ex art. 2556 c.c.; infine, si rileva che la presentazione al SUAP della pratica di cessazione dell'attività assume una rilevanza meramente amministrativa, di per sé non incompatibile con l'avvenuto trasferimento dell' azienda.
Dunque, il reclamo deve essere rigettato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Deve infine darsi atto che, avuto riguardo all'epoca dell'introduzione del presente giudizio d'appello, ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo da parte della parte reclamante a titolo di contributo unificato dovuto per l'impugnazione ai sensi all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
• rigetta il reclamo proposto da nato a [...] il Parte_1
20.02.1954, C.F. , ed ivi residente a[...]
Giordano 51 quale ex liquidatore della Parte_2
(cancellata) con sede legale in Bacoli alla Via Madame
[...] de Stael n. 9, C.F. e Partita Iva in persona del suo ex P.IVA_1 liquidatore;
• condanna la parte reclamante alla refusione in favore della parte reclamata costituita delle spese di lite, che si liquidano nella somma di euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA se dovute, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv.
Antonio Viggiano;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R.
115/02 nei riguardi della parte reclamante.
Così deciso nella camera di consiglio del 25-6-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco dott. Fulvio Dacomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A all'esito della udienza a trattazione scritta dell'11-6-25, nel procedimento di reclamo ex art. 51 CCII, contrassegnato con il n. 1648/2025 V. G., pendente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, ed ivi residente a[...] quale ex C.F._1 liquidatore della Parte_2
(cancellata) con sede legale in Bacoli alla Via Madame de Stael n. 9, C.F.
e Partita Iva in persona del suo ex liquidatore, P.IVA_1 rappresentato e difeso, ai fini del presente atto, dagli avv.ti Maurizio
Napoli (C.F. – pec: e C.F._2 Email_1
Claudio Reale (C.F. pec: CodiceFiscale_3
, e con questi domiciliati in Email_2
Napoli alla Piazza Sannazaro n. 199/C, così come da procura agli atti
RECLAMANTE
E
(c.f. nata a [...] il Controparte_1 C.F._4
31.5.1972 e ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Viggiano (c.f. – C.F._5
elettivamente domiciliata Email_3 presso il suo studio in Napoli al Viale Gramsci n. 18, giusta procura speciale conferita in data 9 settembre 2024, agli atti.
RECLAMATA NONCHE'
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE di Parte_2
C.F. e Partita Iva in persona del
[...] P.IVA_1
Curatore pro tempore dr. , nato a [...] il: Controparte_2
06/07/1952, C.F. con studio in Napoli al Centro C.F._6
Direzionale isola G1 pec: Email_4
RECLAMATA CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
proponeva in data 10-1-2025 dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Napoli domanda di apertura della liquidazione giudiziale della società
[...]
. Parte_2
A fondamento di tale richiesta la ricorrente rappresentava di essere titolare di un diritto di credito, di natura pecuniaria, inadempiuto, nei confronti della resistente, pari ad euro 102.000,00.
Più nello specifico la ricorrente rappresentava che tale credito era la parte non corrisposta del prezzo pattuito fra la società e Parte_3 in cambio della cessione dell'azienda, avente ad Parte_2 oggetto l'attività di bar e ristorazione, esercitata in Napoli al corso Vittorio
Emanuele n. 484-486.
La ricorrente prospettava altresì che la era stata Parte_3 cancellata dal registro delle imprese e di essere, quindi, titolare del diritto di credito azionato perché socia accomandataria nella misura del 60% di tale società, alla quale era, quindi, succeduta nonché perché acquirente del restante 40% dall'altra socia, accomandante, in virtù di acquisto avvenuto con contratto del 17 aprile 2024.
Il Tribunale di Napoli pronunciava sentenza n. 47/2025 di apertura della procedura di liquidazione giudiziale a carico della Parte_2
.
[...]
, in qualità di ex Liquidatore della detta società, in Parte_1 data 14.4.2025 depositava reclamo ex art. 51 CC.II., chiedendo la revoca della detta sentenza di apertura di Liquidazione Giudiziale. Si costituiva in giudizio solo , che, nell'impugnare Controparte_1 tutto quanto ex adverso dedotto, eccepiva l'inammissibilità e in ogni caso l'infondatezza dei motivi dedotti a sostegno dell'avverso reclamo.
La parte reclamante pone a base della impugnazione in esame i seguenti motivi e sub profili di reclamo, formulati a fondamento dell'asserito difetto di legittimazione attiva della originaria ricorrente : Controparte_1
1) “proprio in virtù della scrittura privata e dei titoli cambiari posti alla base della domanda di liquidazione giudiziale, ) ha Controparte_1 richiesto ed ottenuto l'emissione da parte del Tribunale di Napoli del D.I.
n. 2344/2021, con il quale è stato ingiunto alla di pagare alla Pt_2 sig.ra ed alla sig.ra la somma di € 88.000,00. Controparte_1 CP_3
La ha proposto opposizione avverso tale decreto ingiuntivo. Tale Pt_2 giudizio di opposizione, iscritto innanzi al Tribunale di Napoli al n. di RG
n. 12948/2021, si è concluso con la sentenza n. 1247/2024 pubbl. il
01/02/2024 con la quale il Tribunale di Napoli ha accolto l'opposizione proposta dalla Nello specifico, il Tribunale di Napoli, con la Pt_2 sentenza n. 1247/2024, pubblicata in data 01.02.2024, ha accolto l'eccezione di incompetenza sollevata dalla , “con conseguente Pt_2 necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale”. Con tale decisione il Tribunale di Napoli ha, quindi, accolto l'opposizione proposta dalla e conseguentemente revocato il Decreto Ingiuntivo Pt_2 opposto per nullità dello stesso. La sentenza n. 1247/2024 del Tribunale di Napoli è divenuta, peraltro, definitiva, atteso che la sig.ra CP_1 non ha riassunto il giudizio innanzi agli arbitri entro il termine di
[...] tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, che scadeva in data
03.11.2024 ai sensi dell'art. 819-quater c.p.c., rinunciando, quindi, al giudizio ed al credito, rinunciando, quindi, alla pretesa di credito promossa nei confronti della con il Decreto Ingiuntivo”. Pt_2
2) “La condotta processuale della sig.ra rivela chiaramente la volontà CP_1 di eludere la competenza arbitrale, strumentalizzando il procedimento per la liquidazione giudiziale. 3) “Male ha fatto il Tribunale di Napoli, nella sentenza impugnata, ad affermare che “può ritenersi dimostrata l'avvenuta successione del socio accomandatario nella titolarità del diritto di credito e Controparte_1 quindi la sua legittimazione attiva”; la cancellazione dal registro delle imprese in data 11.5.2018 della ha determinato la Parte_4 immediata estinzione e contestuale perenzione di ogni rapporto giuridico ad essa facente capo per effetto dell'applicazione, anche analogica, delle previsioni dell'art. 2495 c.c., applicabile anche alle società di persone
(Cassazione n. 2403/2009) in base al quale la cancellazione della società dal Registro delle Imprese determina la estinzione della stessa.; il presunto credito, per il quale agisce la sig.ra , è un Controparte_1 credito litigioso, una mera pretesa che per l'effetto non si trasferisce ai soci della società estinta ( ) ma di fatto con l'estinzione Parte_4 della , conseguente alla deliberata cancellazione dal Parte_4 registro imprese, si è determinata la rinuncia di tali pretesi crediti (Sezioni
Unite con la sentenza n. 6070/2013). La Corte di cassazione a Sezioni
Unite, con la sentenza n. 29108 del 18 dicembre 2020, ha cristallizzato il principio secondo cui “l'oggetto della successione dei soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, non si estende alle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né ai diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale).”
4) “La scrittura del 4.12.2017 non è un contratto definitivo perché: “non è stata redatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata, né tanto meno è stata registrata né trascritta al registro imprese;
la stessa è esclusa dal campo di applicazione IVA;
la comunicazione di cessazione dell'attività di bar esercitata in Napoli al Corso Vittorio Emanuele presentata al SUAP è, per sua natura, incompatibile con l'ipotesi di cessione d'azienda. La presentazione al SUAP di una pratica di cessazione dell'attività implica la dichiarazione della definitiva interruzione dell'esercizio dell'impresa e non è compatibile con la continuità operativa tipica del trasferimento d'azienda; tale contratto dopo la sottoscrizione non ha trovato esecuzione visto che l'azienda non è mai stata trasferita alla la predetta scrittura non ha mai avuto esecuzione dal Pt_2 momento che tra la società e la non è mai Parte_4 Pt_2 stato sottoscritto l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata di cui all'art. 2556 2° comma c.c. per il trasferimento dell'azienda”.
Il reclamo è infondato.
Si osserva: la mancata riassunzione del giudizio a seguito di una dichiarazione di incompetenza del giudice determina soltanto, in rito, la mera estinzione dello stesso e quindi essa non assume alcuna rilevanza quale eventuale rinuncia del diritto sostanziale originariamente fatto valere in giudizio;
non risultano elementi certi per ritenere sussistente una condotta processuale abusiva della odierna parte reclamata per Controparte_1 aver proposto il ricorso per la dichiarazione giudiziale della reclamante eventualmente soltanto in via strumentale rispetto all'accertamento in sede arbitrale del proprio vantato credito;
il credito posto dalla odierna reclamata a base del Controparte_1 suddetto ricorso non deve essere qualificato come “mera pretesa” della cancellata società , bensì quale credito certo, liquido ed Parte_3 esigibile, in quanto fondato su un incontestato contratto scritto di cessione di azienda stipulato con la odierna reclamante, per cui non deve ritenersi che la prima abbia con la propria cancellazione dal registro delle imprese rinunciato allo stesso;
la eventuale esclusione della detta cessione di azienda dal campo di applicazione IVA, in quanto eventualmente da qualificarsi come cessione di beni aziendali, costituisce un profilo meramente fiscale che non assume alcuna rilevanza sotto il profilo della eventuale qualificazione del contratto di cessione de quo come contratto preliminare, contrariamente alla chiara volontà delle relative parti, emergente dal contratto medesimo, di determinare in via immediata il relativo trasferimento, a prescindere dalla eventuale non esecuzione dello stesso attraverso la consegna dei relativi beni e attività e a prescindere anche dalla stipulazione in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, in quanto il contratto di cessione di azienda deve avere solo forma scritta, peraltro, soltanto ad probationem ex art. 2556 c.c.; infine, si rileva che la presentazione al SUAP della pratica di cessazione dell'attività assume una rilevanza meramente amministrativa, di per sé non incompatibile con l'avvenuto trasferimento dell' azienda.
Dunque, il reclamo deve essere rigettato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Deve infine darsi atto che, avuto riguardo all'epoca dell'introduzione del presente giudizio d'appello, ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo da parte della parte reclamante a titolo di contributo unificato dovuto per l'impugnazione ai sensi all'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
• rigetta il reclamo proposto da nato a [...] il Parte_1
20.02.1954, C.F. , ed ivi residente a[...]
Giordano 51 quale ex liquidatore della Parte_2
(cancellata) con sede legale in Bacoli alla Via Madame
[...] de Stael n. 9, C.F. e Partita Iva in persona del suo ex P.IVA_1 liquidatore;
• condanna la parte reclamante alla refusione in favore della parte reclamata costituita delle spese di lite, che si liquidano nella somma di euro 3.500,00 per compensi, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA se dovute, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv.
Antonio Viggiano;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R.
115/02 nei riguardi della parte reclamante.
Così deciso nella camera di consiglio del 25-6-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco dott. Fulvio Dacomo