Articolo 3 della Legge 28 dicembre 1950, n. 1110
Articolo 2Articolo 4
Versione
26 gennaio 1951
Art. 3.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.
Entrata in vigore il 26 gennaio 1951