TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 06/05/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1009/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1009/2023 R.G., avente ad oggetto domanda di separazione e divorzio su domanda promossa congiuntamente da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
E
, , nata a [...] il [...] Parte_2 Parte_3 Pt_4
(C.F.: , entrambi elettivamente domiciliati a Leonforte in via Leopardi n. 17, C.F._2
presso lo studio dell'Avv. Salvatore Barbera (C.F.: ), che li rappresenta e C.F._3
difende giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 4 posta in decisione all'esito dell'udienza del giorno 26 febbraio 2025 sostituita, nel rispetto del disposto del vigente art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte in seno alle quali le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di insistere per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi indicate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno formulato ai sensi degli Parte_5 Parte_2 Parte_3 Pt_4
artt. 473-bis. 49 e 473-bis.51 c.p.c., domanda contestuale di separazione e divorzio congiunto, chiedendo di omologare le condizioni della loro separazione consensuale e pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile da loro contratto in data 26.08.2009 a Leonforte (En), trascritto nei registri di
Stato civile del predetto Comune, al n. 10, parte I, anno 2009, alle condizioni indicate in seno al ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il 03.10.2023.
I ricorrenti hanno precisato che dalla loro unione non sono nati figli.
Ciò premesso, va preliminarmente ritenuta l'ammissibilità del cumulo della domanda congiunta di separazione e divorzio (cfr. in tal senso Cass. ord. n. 28727 del 16.10.2023 pronunciata ai sensi dell'art. 363 bis, c.p.c., e già l'orientamento in tal senso espresso da alcuni Tribunali di merito, cfr. Trib. Terni del 22.06.2023).
Con sentenza n. 252/2024 pubblicata il 22/05/2024 dal Tribunale di Enna, è stata pronunciata la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. 1 coniugi di comune accordo hanno già diviso tutti i beni mobili, arredi e pertinenze comprensivi anche quelli della dimora sita in Leonforte via Papa Luciani n 29 e presso quest'ultima il Sig. Pt_5
continuerà a risiedere e dimorare.
3. Le parti rinunciano al mantenimento dichiarando altresì di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro. Inoltre, la Sig.ra si impegna altresì a rimborsare al Sig. le somme Pt_2 Pt_1
eventualmente richieste dal proprio paese d'origine a quest'ultimo avente ad oggetto la somme percepite dalla Sig.ra relativamente alle politiche di sostegno alle famiglie dall'ottobre 2022 Pt_2
ad oggi.
pagina 2 di 4
4. La Sig.ra si impegna entro 10 giorni dalla separazione a trasferire la propria residenza”, e Pt_2
con ordinanza di pari data è stata disposta la prosecuzione del giudizio per la decisione della domanda di divorzio.
All'udienza del giorno 26 febbraio 2025, sostituita dal deposito telematico di note contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti, i predetti coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di insistere nelle condizioni indicate nel ricorso introduttivo depositato il giorno 03 ottobre 2023, nel corpo del quale le stesse parti hanno chiesto che lo scioglimento del matrimonio civile venisse dichiarato alle condizioni di seguito trascritte: “1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Leonforte. 2.
Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Leonforte in via Papa
Giovanni n. 29 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze a favore del proprietario Parte_5
ove attualmente risiede.
3. Entrambe le parti rinunziano al mantenimento e dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra, atteso che hanno già diviso tutti i beni mobili, arredi e pertinenze, comprensivi anche quelli della dimora sita in Leonforte via Papa Luciani n 29. 4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto dalla legge, infatti, risulta dimostrato dalla sentenza di separazione personale dei coniugi n. 252/2024 pubblicata il 22/05/2024 già resa da questo Tribunale in seno a questo procedimento, mentre la protrazione di tale regime, per un periodo prescritto dalla legge, deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso e sopra riportate.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla pronuncia del divorzio.
pagina 3 di 4 Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'istanza come in atti proposta dai coniugi nato a [...] il [...] (C.F.: ), e Parte_1 C.F._1
, , nata a [...] il [...] Parte_2 Parte_3 Pt_4
(C.F.: , dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data C.F._2
26.08.2009 a Leonforte (En), trascritto nei registri di Stato civile del predetto Comune, al n. 10, parte I, anno 2009, alle condizioni indicate in seno al ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il giorno
03 ottobre 2023 e riportate in parte motiva.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025.
Il giudice rel./est. Il presidente dott. Rosario Vacirca dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1009/2023 R.G., avente ad oggetto domanda di separazione e divorzio su domanda promossa congiuntamente da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
E
, , nata a [...] il [...] Parte_2 Parte_3 Pt_4
(C.F.: , entrambi elettivamente domiciliati a Leonforte in via Leopardi n. 17, C.F._2
presso lo studio dell'Avv. Salvatore Barbera (C.F.: ), che li rappresenta e C.F._3
difende giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 4 posta in decisione all'esito dell'udienza del giorno 26 febbraio 2025 sostituita, nel rispetto del disposto del vigente art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte in seno alle quali le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di insistere per l'accoglimento del ricorso alle condizioni ivi indicate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno formulato ai sensi degli Parte_5 Parte_2 Parte_3 Pt_4
artt. 473-bis. 49 e 473-bis.51 c.p.c., domanda contestuale di separazione e divorzio congiunto, chiedendo di omologare le condizioni della loro separazione consensuale e pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile da loro contratto in data 26.08.2009 a Leonforte (En), trascritto nei registri di
Stato civile del predetto Comune, al n. 10, parte I, anno 2009, alle condizioni indicate in seno al ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il 03.10.2023.
I ricorrenti hanno precisato che dalla loro unione non sono nati figli.
Ciò premesso, va preliminarmente ritenuta l'ammissibilità del cumulo della domanda congiunta di separazione e divorzio (cfr. in tal senso Cass. ord. n. 28727 del 16.10.2023 pronunciata ai sensi dell'art. 363 bis, c.p.c., e già l'orientamento in tal senso espresso da alcuni Tribunali di merito, cfr. Trib. Terni del 22.06.2023).
Con sentenza n. 252/2024 pubblicata il 22/05/2024 dal Tribunale di Enna, è stata pronunciata la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. 1 coniugi di comune accordo hanno già diviso tutti i beni mobili, arredi e pertinenze comprensivi anche quelli della dimora sita in Leonforte via Papa Luciani n 29 e presso quest'ultima il Sig. Pt_5
continuerà a risiedere e dimorare.
3. Le parti rinunciano al mantenimento dichiarando altresì di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro. Inoltre, la Sig.ra si impegna altresì a rimborsare al Sig. le somme Pt_2 Pt_1
eventualmente richieste dal proprio paese d'origine a quest'ultimo avente ad oggetto la somme percepite dalla Sig.ra relativamente alle politiche di sostegno alle famiglie dall'ottobre 2022 Pt_2
ad oggi.
pagina 2 di 4
4. La Sig.ra si impegna entro 10 giorni dalla separazione a trasferire la propria residenza”, e Pt_2
con ordinanza di pari data è stata disposta la prosecuzione del giudizio per la decisione della domanda di divorzio.
All'udienza del giorno 26 febbraio 2025, sostituita dal deposito telematico di note contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti, i predetti coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di insistere nelle condizioni indicate nel ricorso introduttivo depositato il giorno 03 ottobre 2023, nel corpo del quale le stesse parti hanno chiesto che lo scioglimento del matrimonio civile venisse dichiarato alle condizioni di seguito trascritte: “1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Leonforte. 2.
Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Leonforte in via Papa
Giovanni n. 29 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze a favore del proprietario Parte_5
ove attualmente risiede.
3. Entrambe le parti rinunziano al mantenimento e dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra, atteso che hanno già diviso tutti i beni mobili, arredi e pertinenze, comprensivi anche quelli della dimora sita in Leonforte via Papa Luciani n 29. 4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto dalla legge, infatti, risulta dimostrato dalla sentenza di separazione personale dei coniugi n. 252/2024 pubblicata il 22/05/2024 già resa da questo Tribunale in seno a questo procedimento, mentre la protrazione di tale regime, per un periodo prescritto dalla legge, deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate in ricorso e sopra riportate.
Il Pubblico Ministero non si è opposto alla pronuncia del divorzio.
pagina 3 di 4 Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'istanza come in atti proposta dai coniugi nato a [...] il [...] (C.F.: ), e Parte_1 C.F._1
, , nata a [...] il [...] Parte_2 Parte_3 Pt_4
(C.F.: , dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data C.F._2
26.08.2009 a Leonforte (En), trascritto nei registri di Stato civile del predetto Comune, al n. 10, parte I, anno 2009, alle condizioni indicate in seno al ricorso congiuntamente sottoscritto e depositato il giorno
03 ottobre 2023 e riportate in parte motiva.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto suddetto e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025.
Il giudice rel./est. Il presidente dott. Rosario Vacirca dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
pagina 4 di 4