CA
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/05/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliere
- Ivana Acacia Consigliere Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 251/2020 R.G. e vertente tra
(P.IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del rappresentante legale pro tempore (CF ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
Rocco Biasi (CF – pec: C.F._2 Email_1
-appellante- nei confronti di
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, di seguito anche solo ”, con l'Avv. Ernesto Capobianco (CF CP_2
– pec: C.F._3 Email_2
-appellato-
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palmi, in data 11.02.2020, nella controversia iscritta al n. 1151/2017 del Ruolo Procedimenti Sommari di cognizione ex art. 702 bis
c.p.c. e comunicata in data 12.02.2020.
* * * Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.01.2025 (con ordinanza di assunzione in decisione datata 21.01.2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DI DIRITTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente depositato presso la cancelleria del Tribunale di Palmi, la società conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
Controparte_1
La società ricorrente rappresentava di essere stata cliente della Banca Carical - Cassa di Risparmio di
Calabria e di Lucania S.p.a., Filiale di Taurianova, successivamente divenuta Controparte_3
ora e di aver intrattenuto con la stessa una relazione Controparte_4
bancaria, caratterizzata da un rapporto di C/C n. 741, aperto in data 02/11/1995, con apertura di credito in conto corrente poi chiuso nel 2014.
Rappresentava di aver riscontrato irregolarità di calcolo negli addebiti registrati a titolo di interessi passivi, spese e commissioni, e, pertanto, conferiva incarico alla società per Controparte_5 la redazione di una perizia di ricalcolo del conto al fine di verificare l'applicazione contra legem di spese varie, di interessi anatocistici e l'usurarietà dei tassi di interesse praticati. In tale perizia si riscontrava che le somme pretese dalla convenuta a titolo di interessi passivi ed a diverso titolo, CP_2
superavano il c.d. tasso soglia.
In ragione di ciò parte ricorrente chiedeva:
(1) in via principale, l'integrale ripetizione/restituzione della somma di € 27.379,65 (di cui €
13.681,68 dovuti per usura oggettiva, € 13.678,94 dovuti per usura soggettiva, € 19,03 per addebiti illegittimi di anatocismo calcolati nei soli trimestri non in Usura Soggettiva) e, conseguentemente, rideterminare, alla data del 09.07.2014, il saldo di conto corrente in euro € 27.403,45 anziché € 23,80 come indicato dalla banca;
(2) in via subordinata, e, nella sola ipotesi di non applicazione della Legge n. 108/96, riconoscere che l'odierna parte attrice è creditrice della banca convenuta della somma di € 26.682,78, con conseguente condanna di ripetizione e rettifica del saldo del conto corrente alla data del 9.07.2014, nonché riconoscere e accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra- legali, anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
(3) statuire che l'istituto avverso ha agito in spregio della L. 108/96, perpetrando il reato di usura e statuire che la ora con la propria condotta contra legem, Controparte_3 Controparte_4 abbia commesso il reato di usura oggettiva e soggettiva, così come contemplati dall'art. 644 c.p.;
(4) condannare, in via risarcitoria, sia per il danno patrimoniale che per quello non patrimoniale, in ragione della nullità dei rapporti intercorsi ed in virtù dell'applicazione di tassi usurari, l'istituto di credito al pagamento della somma di somma di € 41.105,17, di cui € 27.403,45 a titolo di risarcimento danno patrimoniale e € 13.701,72 a titolo di risarcimento danni non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa in una misura pari alla metà del danno patrimoniale;
(5) applicare all'istituto di credito convenuto le sanzioni previste dalla legge in caso di mancata adesione alla mediazione, senza giustificato motivo;
(6) condannare la convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite, oltre CP_2
accessori di legge o, in via del tutto subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda attorea, disporre la compensazione delle spese di giudizio.
In data 07.10.2017 si costituiva in giudizio la convenuta, la quale chiedeva che la domanda di CP_2 parte ricorrente fosse dichiarata infondata e, per l'effetto, integralmente rigettata. In particolare, la eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito vantato dalla società ricorrente, trattandosi di CP_2
conto corrente affidato e costituendo alcune delle rimesse operate dal correntista rimesse di tipo solutorio.
All'esito del giudizio di prime cure, istruito con le produzioni documentali delle parti e con l'espletamento di approfondimento peritale tecnico-contabile, veniva emessa l'ordinanza qui gravata nella quale il giudice di prime cure rigettava il ricorso proposto e condannava
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare a Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite liquidate Controparte_1 in € 3.972,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge e ponendo a carico della società ricorrente le spese di C.T.U.
Il giudice di prime cure rigettata la domanda di parte attrice per difetto di prova ex art. 2697 c.c.
considerato che
mancava in atti documentazione idonea alla ricostruzione attendibile dei rapporti di dare-avere tra le parti sulla scorta delle contestazioni operate dall'attore, considerato che il ctu aveva ricostruito il rapporto contrattuale principalmente sulla scorta degli estratti scalari del conto corrente, disponendo solo di estratti conto per sei semestri su complessivi sedici anni di rapporto. Avverso tale ordinanza proponeva appello la società Parte_1
innanzi alla presente Corte, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
In particolare, contestava con il primo motivo di appello il rigetto del ricorso per difetto di prova della domanda.
Evidenziava la sufficienza della produzione documentale, avendo il consulente avuto a disposizione del suo elaborato peritale copia del contratto di conto corrente, copia delle aperture di credito operanti sul conto, estratti per movimenti dalla data dello 01/10/2010 al 31/12/2010; dalla data dello
01/10/2013 al 31/12/2013; dalla data dello 01/01/2014 al 11/07/2014, conti a scalare dal 31/03/1998 al 30/06/1998 e dal 31/12/98 al 11/07/2014.
Evidenziava l'attendibilità della ricostruzione sintetica dei movimenti operata dal consulente e pertanto con il secondo motivo di appello contestava l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto non attendibile la consulenza espletata discostandosi dalla stessa. Osservava che la CTU ha rideterminato il saldo con decorrenza non dalla data di apertura del conto, ma dal 31/03/1998 fino al
09/07/2014, come chiesto dall'attrice e cioè a decorrere dalla data del primo degli estratti prodotti, partendo dal primo saldo negativo come richiesto dall'attore stesso, pur avendo prospettato l'ipotesi del saldo zero neppure richiesta da parte attrice. Contestava l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione sollevata dalla banca, tenuto conto del fatto che, trattandosi di eccezione in senso stretto, competeva alla stessa fornire la prova giudiziale, invero non fornita, della natura solutoria delle rimesse in conto corrente.
Infine con il terzo motivo di appello contestava la condanna di parte attrice al pagamento delle spese reputando che, per effetto dell'andamento del giudizio, le stesse andassero più correttamente compensate, attesa l'esistenza accertata dal ctu delle illegittimità contestate e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca.
Con comparsa del 23.10.2020 si costituiva in questo grado la contestando le avverse CP_2 prospettazioni ed eccependo l'infondatezza del gravame.
Con provvedimento collegiale del 30.12.20 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
A seguito di vari rinvii, con provvedimento collegiale del 21.01.2025 il giudizio di gravame veniva definitivamente assegnato a sentenza sulle conclusioni precisate dalle parti e con concessione alle stesse dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico- giuridico.
L'appello deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate. II. In proposito i primi due motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente in quanto giuridicamente e logicamente connessi, afferendo tutti alla consistenza dell'onere della prova dell'odierna società appellante e al relativo adempimento.
Tali motivi di appello, ad avviso dell'odierno collegio giudicante, risultano parimenti infondati.
Al riguardo va rammentato, preliminarmente, che il Tribunale ha rigettato la domanda di ripetizione dell'indebito formulata dall'odierna società appellante ai sensi dell'art. 2033 c.c., ritenendo non adempiuto l'onere della prova su quest'ultima gravante, non avendo questa prodotto la serie integrale degli estratti conto relativi a tutto il periodo di svolgimento del rapporto di conto corrente con apertura di credito.
Invero, con riferimento al tema della consistenza dell'onere della prova del correntista/attore nell'ambito del giudizio di ripetizione dell'indebito attivato nei confronti della l'odierno CP_2 collegio giudicante è ben consapevole dell'esistenza dell'orientamento autorevolmente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, che esclude che il cliente sia onerato dalla produzione in giudizio della serie integrale della documentazione contabile relativa all'intero svolgimento del rapporto bancario, come chiarito dalla seguente massima, a mente della quale: “in tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti” (Cass.
n. 22290/2023).
Nondimeno ritiene il collegio che di dovere comunque disattendere nel caso in esame la domanda attorea come già fatto dal giudice di prime cure.
Si osservi infatti che come evidenziato dal consulente nell'elaborato peritale, oltre ai contratti risultano estratti conto per soli sei semestri su sedici anni (64 trimestri) di rapporto, e la consulenza si è avvalsa degli scalari prodotti dal 31/03/1998 al 30/06/1998 e dal 31/12/98 al 11/07/2014.
È evidente che una simile produzione documentale non consente di ricostruire in modo attendibile e certo i rapporti di dare/avere tra le parti, considerato che l'uso degli scalari non è nel caso in esame, funzionale a colmare i vuoti relativi ai periodi non coperti dagli estratti conto prodotti;
piuttosto sono gli estratti conto nel caso in esame a fungere da raccordo per gli scalari relativi al periodo ricostruito.
Sostiene la Cassazione nella sentenza citata che “L'enunciato principio di diritto afferma quindi come, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto (Cass. n. 11543-2019; Cass. n. 9526-2019). La prova dei movimenti del conto può, pertanto, desumersi aliunde (Cass. n. 29190-
2020), avvalendosi eventualmente dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio, che devono fornire indicazioni certe e complete nei termini sopra illustrati (Cass. n. 20621-2021). Ne deriva che la valutazione del materiale probatorio presente è attività riservata al giudizio del merito, senza che possa intervenire un sindacato e controllo da parte di questa Corte.”.
È evidente che il caso in esame presenta dei profili di peculiarità che giustificano la valutazione di inattendibilità.
Il consulente, infatti, riferisce di avere ricostruito il conto corrente espungendo le dedotte illegittimità esclusivamente facendo impiego degli scalari in cui vengono registrati con la medesima valuta i movimenti per somma algebrica, considerato che il correntista ha prodotto solo sei estratti conto su un periodo di sedici anni di rapporto (p.13 ctu in atti: Si precisa che ci si è attenuto alla documentazione presente effettuando tutti calcoli e gli elaborati sulla base degli scalari, quindi sui numeri debitori elaborati dalla banca utilizzati al fine di rispondere al quesito posto.) E infatti riferisce quanto alla data di addebito/accredito delle diverse voci di operazione di non aver potuto rispondere al quesito in ordine alle valute in modo puntuale, giusto la mancanza documentale sulla quale verificare il riscontro delle eventuali pattuizioni contrattuali sulle varie date della movimentazione di Dare/Avere. (p.20 Ctu in atti).
E se non appare decisiva l'impossibilità, pure evidenziata dal ctu, di distinguere tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, considerato che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in presenza di una eccezione di prescrizione in conti correnti affidati, è onere della provare la CP_2
natura solutoria della rimessa, presumendosi tutte le richieste di tipo ripristinatorio della provvista fino a prova contraria (Cass. n. 4518.14; Cass. Sezioni Unite n. 24418/10 e Cass. Sezioni Unite n.
15895/19) senz'altro rilevante è il metodo di indagine seguito dal consulente che, proprio per l'esiguità degli estratti conto presenti, fonda la ricostruzione del conto sugli scalari in via quasi esclusiva, rendendo ad avviso del collegio, del tutto inaffidabile la ricostruzione operata, in quanto non sufficientemente riscontrata.
La ricostruzione del saldo non può essere effettuata avendo riguardo ai soli riassunti scalari che costituiscono meri documenti riepilogativi del calcolo delle competenze che vengono contabilizzate sul conto corrente. Il riassunto a scalare contiene infatti la sequenza dei soli saldi positivi e negativi ottenuta raggruppando tutte le operazioni con uguale valuta, sicché dalla loro sequenza non è dato desumere l'importo capitale per il giorno esatto di valuta, elemento che è invece possibile estrapolare avendo a disposizione anche gli estratti conto completi o quantomeno in misura consistente del rapporto;
senza questi ultimi documenti quantomeno in buona parte, dunque, l'accertamento giudiziale dell'esatto dare/avere tra le parti risulta effettuato attraverso il ricorso a criteri ricostruttivi che appaiono approssimativi ed induttivi, non compatibili con le esigenze di esattezza e certezza matematica necessarie alla sentenza di un giudizio contenzioso.
III. Parimenti infondato è il terzo motivo di appello considerato che proprio l'insufficiente produzione documentale contestata dalla rendeva sin dall'inizio infondata la domanda di CP_2
ripetizione proposta.
IV. SPESE DI LITE
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo sulla base delle disposizioni del D.M. 55/2014 e del D.M. 147/2022, avendo riguardo alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello per domande comprese nello scaglione da
€ 26.000,01 a 52.000,00, alle fasi espletate e alla necessità di procedere agli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, in ragione del limitato numero di attività svolte e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate, tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 251/2020 R.G., avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Locri, in data 11.02.2020, emessa a definizione del proc.
n. 1151/2017 del Ruolo Procedimenti Sommari di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. e comunicata in data 12.02.2020, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata di euro 4996,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cassa.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, ai fini del versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio del 16.05.2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott.ssa Ivana Acacia dott.ssa Patrizia Morabito