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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 16/04/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
RG 286/ 2023
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 16/04/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giud forma Microsoft Te e ricorrente l'a agliocca;
per l'avv. CP_1
Trevisan; per l'avv. Cella;
per nessuno com Controparte_2
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 286/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ssa da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 all'avv. Salvatore Sagliocca, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura Controparte_4 vv.ti Roberto Dugo e Davide Trevisan, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio resistente
E CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_5 avv. Ilaria Cella, presso il cui studio è elettivamente domiciliata terza chiamata E NEL CONTRADDITTORIO CON
in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per procura generale alle liti del 22/03/2024, rep. n. 37875, racc. n. 7313, a rogito del Notaio di Fiumicino, ed elettivamente Persona_1 domiciliata a Gorizia, Piazza della Vittoria 1
terza chiamata dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio e note autorizzate. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20 ottobre 2023, , dipendente di Parte_1
(di seguito, per brevità, , dal 06.09.2021 Controparte_4 CP_1 al 14.04.2023 con inquadramento quale “operaio di area 3 – livello comune” Ccnl applicabile al rapporto, ha convenuto in giudizio la datrice di lavoro sostenendo: di aver lavorato, dall'assunzione fino al 22.11.2021, giorno in cui si sarebbe infortunato, con orario dalle 04.00 alle 16.00 dal lunedì al giovedì e, ininterrottamente, dalle 04.00 del venerdì fino alle 15.00 del sabato;
di essere stato adibito alla conduzione di imbarcazione a motore, attività complementari alla pesca (pasturazione, trasporto del pescato dalla imbarcazione a terra e viceversa, svuotamento delle reti e suddivisione del pescato per grammatura e distribuzione in apposite cassette), attività complementari alla caccia (accompagnamento dei clienti della società resistente nelle valli per l'esercizio dell'attività venatoria, recupero e trasporto dei cacciatori nella casa di caccia in
[...]
recupero della cacciagione caduta in valle con l'uso della imbarcazione e CP_1 del proprio cane) e manutenzioni varie (sfalcio dell'erba delle valle e della manutenzione della casa di caccia in;
CP_1 di aver concordato, quale compenso per l'attività svolta, il versamento della somma mensile netta di euro 1.500,00, importo che avrebbe percepito in parte con bonifico bancario, fino a concorrenza degli importi riportati nei prospetti paga, e in parte in contanti;
di essersi infortunato il 22.11.2021, quando, intento con un altro operario nello scarico, dall'imbarcazione alla terraferma, di un carico di pesce pesante circa 1,5 q.li, trascinato con la sola forza delle braccia, sarebbe «scivolato sullo stretto bordo in alluminio che delimita la banchina, privo di dispositivi antiscivolo e/o di rivestimento con materiale antisdrucciolo e bagnato dall'umido della notte e dalla pioggia insistente, cadendo all'indietro e battendo pesantemente la schiena al suolo» [p. 5 ricorso]; di essere quindi rimasto assente per infortunio per i periodi precisati in atti, finché con comunicazione del 19.04.2023, è stato licenziato per asserito giustificato motivo oggettivo;
di aver più volte stimolato la regolarizzazione della sua posizione presso l' senza giungere ad alcun apprezzabile esito se non la regolarizzazione della sua assunzione a tempo indeterminato dal 06.09.2021; che in considerazione dell'attività lavorativa svolta egli dovrebbe essere inquadrato all'interno dell'area 2 del contratto come operaio “qualificato super” o quanto meno “qualificato”; che in considerazione del superiore inquadramento e del superminimo concordato egli avrebbe avuto diritto a percepire l'importo di euro 43.253,55 ed euro 3.219,75 a titolo di t.f.r., mentre avrebbe percepito il solo minor importo di euro 15.125,78; che egli avrebbe inoltre diritto al pagamento della retribuzione per lavoro straordinario e notturno, da determinarsi mediante c.t.u.; che avrebbe diritto al risarcimento dei danni patiti a seguito dell'infortunio, ascrivibile alla responsabilità del datore di lavoro;
che il licenziamento intimatogli sarebbe illegittimo in quanto ritorsivo e comunque adottato in difetto di un effettivo giustificato motivo. Ha quindi concluso chiedendo di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 06.09.2021 e la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive, al risarcimento del danno derivante dall'infortunio e, stante l'illegittimità del licenziamento, alla reintegrazione nel posto di lavoro con condanna al pagamento dell'indennità di cui all'art. 2, d. lgs. n. 23 del 2015.
* 2. si è costituita in giudizio sostenendo: CP_1
che l'impugnazione del licenziamento sarebbe tardiva;
che non sarebbe mai intercorso alcun accordo per il versamento della retribuzione netta di euro 1.500,00 mensili o per il riconoscimento d'un superminimo a favore del ricorrente;
che il ricorso non preciserebbe in alcun modo l'articolazione della prestazione di lavoro straordinario;
che sarebbe del tutto generica anche l'allegazione dello svolgimento di mansioni superiori;
che la descrizione dell'evento infortunistico compiuta nel ricorso non sarebbe veritiera, ferma restando l'adozione di tutte le misure di prevenzione da parte della società. Ha perciò chiesto il rigetto delle domande e, in ogni caso, la chiamata in causa di per essere manlevata in caso di accoglimento delle pretese legate Controparte_2 all'infortunio.
* 3. si è costituita in giudizio precisando le eccezioni e i limiti di Controparte_2 polizza ed associandosi alle difese dell'assicurata.
* 4. Rilevato che il ricorrente ha chiesto la condanna del datore di lavoro, tra l'altro, al versamento dei contributi previdenziali, senza tuttavia convenire in giudizio l' ai sensi dell'art. 102 c.p.c. è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , il quale si è rimesso sugli accertamenti CP_6 relativi alle rivendicate differenze contributive.
* 5. Istruita documentalmente, mediante l'escussione di testimoni e previo svolgimento di c.t.u. contabile, la causa è stata discussa dai difensori delle parti. In sede di discussione, parte ricorrente ha rinunciato alle pretese attinenti al licenziamento, riportandosi per il resto ai propri scritti difensivi. e CP_1 si sono riportate alle rispettive conclusioni. L' non ha preso parte alla CP_2 discussione.
* 6. Così ricostruito l'iter processuale, va in primo luogo chiarito che non occorre provvedere sulla domanda del ricorrente tesa a vedere accertato che, ad onta dell'iniziale denuncia d'un rapporto a tempo determinato, tra le parti si è instaurato un rapporto a tempo indeterminato fin dal 06.09.2021. Invero, non v'è bisogno d'alcuna statuizione sul punto, dal momento che la società, ben prima dell'avvio del giudizio, aveva formalizzato l'assunzione a tempo indeterminato dal 06.09.2021 [cfr. doc. 2 e doc. 9 ricorrente]. CP_1
La domanda è perciò inammissibile per difetto d'interesse.
* 7.1. Passando alle ulteriori pretese azionate, va quindi respinta la domanda relativa alla rivendicazione di differenze retributive legate al presunto accordo per il riconoscimento a favore del lavoratore d'un superminimo, secondo una prassi per cui esso sarebbe stato pagato mediante il versamento di contanti, per quanto eccedente la cifra dovuta in base al prospetto paga e fino a concorrenza della somma mensile netta di euro 1.500,00. Egli, onerato della prova di un tale accordo, non l'ha infatti fornita e i testi escussi1 hanno riferito circostanze che depongono, in generale, per l'inesistenza d'una prassi societaria quale quella descritta dal ricorrente. Tes_1 dipendente della società, ha riferito che «presso la convenuta venivo pagato con bonifici. Non ho mai ricevuto importi in contanti non compresi nei prospetti paga». Analogamente,
anch'egli dipendente di ha riferito di essere Persona_2 CP_1
«pagato con bonifici bancari. Non ho mai ricevuto importi in contanti». Un altro dipendente, ha confermato di aver «sempre ricevuto la retribuzione Persona_3 mediante bonifico bancario. Non è mai capitato che mi venissero corrisposti importi in contanti non compresi nelle buste paga». In termini anche le dichiarazioni di un altro dipendente, «ricevo la retribuzione con bonifici. Non ho mai ricevuto Persona_4 contanti». Le rivendicazioni riferite al mancato riconoscimento di retribuzioni derivanti dall'accordo sul superminimo sono perciò destituite di fondamento.
7.2. Vanno del pari disattese le pretese formulate sull'assunto che il ricorrente avrebbe diritto ad essere inquadrato come operaio “qualificato super” o
“qualificato” Area 2 Ccnl, e non come semplice operaio Area 3. Va ricordato che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive ex art. 2103 c.c. «ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto» [Cass., n. 8025/2003]. In particolare, onde stabilire la fondatezza della domanda, «non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini» [Cass., n. 17896/2007]. Ciò posto, nel Cpl rilevante nel caso di specie gli operai “qualificati super” sono descritti come «i lavoratori in possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, che consentono loro di eseguire una o più mansioni di maggior complessità rispetto a quelle proprie degli operai qualificati». Tra i profili rilevanti negli allevamenti ittici o valli da pesca vengono in particolari menzionati i «conduttori di imbarcazioni a motore adibite alla raccolta, controllo, alimentazione e/o attività inerenti;
responsabili agli impianti di affumicatura del pesce;
addetti agli impianti di trasformazione». Lo stesso Cpl indica gli operai “qualificati” come quei lavoratori che sono «in possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, che consentono loro di eseguire una o più mansioni di produzione o di preparazione o di valorizzazione della produzione agricola stessa». Tra i profili rilevanti negli allevamenti ittici o valli da pesca vengono in particolari menzionati gli «addetti all'eviscerazione del pesce e alla trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti ittici;
guardiani notturni». Nel delineare, infine, la figura degli operai “comuni”, il Cpl si riferisce a «i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche non richiedenti specifici requisiti professionali. Sono comunque lavoratori comuni tutti coloro che non sono compresi nella categoria degli operai qualificati e specializzati e che comunque non siano addetti a lavori per i quali si richiedono requisiti e conoscenze tecniche tali da renderli assimilabili ai lavoratori di una delle predette categorie, ancorché nelle stesse espressamente non previsti». Tra i profili rilevanti negli allevamenti ittici o valli da pesca vengono in particolari menzionati gli «addetti al confezionamento, magazzinaggio etc;
addetti alle pulizie generiche». Si ritiene che nella verifica della fondatezza della pretesa assumano eminente rilievo le esemplificazioni contenute nelle declaratorie, così seguendo il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «ai fini della classificazione del personale ha rilievo preminente la considerazione degli specifici profili professionali, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale sulla base delle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, ordinandole in una scala gerarchica, e successivamente elaborano le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove» [Cass., n. 2972/2021]. Ciò posto, il ricorrente, a sostegno della sua pretesa, ha descritto le sue mansioni nei termini seguenti termini:
- conduzione di imbarcazione a motore,
- svolgimento di attività complementari alla pesca (pasturazione, trasporto del pescato dalla imbarcazione a terra e viceversa, svuotamento delle reti e suddivisione del pescato per grammatura e distribuzione in apposite cassette);
- attività complementari alla caccia (accompagnamento dei clienti della società resistente nelle valli per l'esercizio dell'attività venatoria, recupero e trasporto dei cacciatori nella casa di caccia in recupero della CP_1 cacciagione caduta in valle con l'uso della imbarcazione e del proprio cane);
- manutenzioni varie (sfalcio dell'erba delle valle e della manutenzione della casa di caccia in . CP_1
Tra le mansioni descritte, la conduzione dell'imbarcazione a motore è l'unica che risulti riconducibile ad un livello superiore a quello assegnatogli, visto che le altre non coincidono con alcuna delle ulteriori attività relative ai “qualificati super”
o ai “qualificati”. Anzi, le operazioni che il ricorrente ha sostenuto d'aver compiuto paiono del tutto comuni e assimilabili a quelle di magazzinaggio proprie dell'operaio comune. D'altra parte, anche a ritenere che parte delle attività che egli sostiene d'aver svolto siano proprie d'un livello superiore, e che dunque egli abbia svolto mansioni promiscue, va ricordato che «in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale» [Cass., n. 2969/2021]. Il ricorso, tuttavia, non contiene alcuna indicazione in merito alla prevalenza – né sul versante quantitativo, né su quello qualitativo – delle mansioni (vagamente) riconducibili al livello superiore. Ne deriva che la domanda, per come articolata, non contiene una descrizione di fatti che, se provati, condurrebbero al suo accoglimento. Detto altrimenti, il ricorso non descrive un compendio di fatti utili a fondare la pretesa, che pertanto, senza necessità d'approfondimenti ulteriori, va senz'altro respinta. 7.3. È parzialmente fondata la pretesa relativa al pagamento della retribuzione per il lavoro straordinario svolto. Il ricorrente ha sostenuto che, nel periodo dal 06.09.2021 fino al 22.11.2021, il suo orario di lavoro sarebbe stato, dal lunedì al giovedì, dalle 4.00 alle 16.00 e dalle 4.00 del venerdì alle 15.00 del sabato.
a sua volta, dopo aver precisato che le attività della caccia vengono CP_1 avviate ad ottobre, ha sostenuto che, nei giorni in cui il lavoro inizia alle 4.00, esso termina alle 13.00, con almeno due pause caffè collocate a scelta dei lavoratori e una pausa per tutti dalle 6.00 alle 7.00. Per il lavoro tra il venerdì e sabato, esso non sarebbe ininterrotto: si pernotta presso la casa di caccia di e i periodi CP_1 di riposo sarebbero rispettati. Al sabato, avviata la prestazione alle 4.00, il lavoro continua fino alle 7.00, quando, accompagnati i cacciatori, i lavoratori hanno a disposizione 3 ore e mezza per svolgere attività extralavorative. Rientrati con gli ospiti, i dipendenti svolgono le attività complementari e concludono la prestazione alle ore 14.00. Semplificando, sostiene che vi sia un orario di 8 ore CP_1
(4.00-6.00 e 7.00-13.00) e, per il sabato, di 6.5 ore (4.00-7.00 e 10.30-14.00).
7.3.1. L'istruttoria svolta, come anticipato, ha parzialmente dato conto delle allegazioni del ricorrente. ha riferito che «nel periodo invernale, ossia da agosto fino a fine Tes_1 gennaio, si iniziava a pasturare un'ora prima dell'alba, non c'era un orario preciso. Si lavorava per 45 minuti/1 ora. Con l'alba avevamo già finito. Si stava fermi fino alle 8.00 e si ricominciava. La sosta tra la pasturazione e le 8.00 aveva una durata variabile a seconda dell'orario dell'alba. Dalle 8.00 si andava avanti fino ad un orario imprecisato, mai oltre le 16.30 o le 17.00. Con la solita pausa caffè e la solita pausa pranzo. Questi orari venivano osservati dal lunedì al venerdì durante il periodo estivo. Nel periodo invernale il venerdì era più leggero, nel senso che non si svolgevano attività produttive ma si preparava la caccia per il sabato. L'orario rimaneva lo stesso ma il lavoro da svolgere era più leggero…Il venerdì, in vista della caccia del giorno dopo, si pernottava sull'isola. Al venerdì rimanevamo a disposizione. Le attività svolte dopo le 17.00 erano eventuali. Si stava coi cacciatori e si cenava tutti insieme. Per ragioni di praticità rimanevamo sull'isola, visto che al sabato si iniziava all'alba. Poteva capitare che ci si occupasse di qualche attività, non produttiva, dopo le 17.00 del venerdì, ma non c'era una regola, dipendeva dalle esigenze. Il venerdì andavamo a prendere i cacciatori dalla terraferma sull'isola. L'attività era compresa nell'orario di lavoro, se si sforava era per pochi minuti, per circa mezz'ora… Durante il sabato, in occasione della caccia, il tempo di lavoro era discontinuo. Era più il tempo che eravamo in pausa di quello lavorato. C'erano momenti in cui si lavorava molto e altri in cui si era in pausa. Forse ho esagerato a dire che eravamo più in pausa che a lavoro, ma sicuramente era un lavoro discontinuo. La caccia era praticata solo al sabato, alla mattina. Dall'alba fino alle 12.00 o poco prima. Era questo l'orario del sabato». Dunque, secondo questo teste, l'orario può essere così ricostruito: da lunedì al venerdì vi è un'ora di lavoro prima dell'alba, poi un'attività dalle 8.00 alle 16.30/17.00, con un'ora di pausa e pausa caffè; al sabato, il lavoro procede dall'alba fino alle 12.00, in modo discontinuo. ha riferito il proprio orario nei seguenti termini: «lavoro Persona_2 dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 fino alle 16.00. Questo è l'orario dal lunedì al venerdì. Io abito sul luogo di lavoro. Il sabato non è un giorno lavorativo. Quando c'è la caccia lavoro al sabato. In quel caso si inizia a lavorare dalle 4.00 fino alle 5.30. Portiamo i cacciatori. Siamo poi liberi finché non andiamo a prendere i cacciatori, verso le 9.30/10.00. In tutto si lavora un'altra ora o un'ora e mezza», con la precisazione che «la caccia viene svolta da ottobre a genaio. Da inizio ottobre a fine gennaio». precisato d'aver osservato gli stessi orari del ricorrente, ha Persona_3 riferito che «l'anno si divide in due parti: in un periodo c'è solo pesca, in un altro c'è pesca ma anche caccia. Nel primo periodo si lavorava dalle 8.00 alle 17.00, con pausa pranzo di un'ora circa e altre pause intermedie brevi per il caffè. Nel restante tempo, l'attività è svolta in maniera continuativa. Questo è l'orario dal lunedì al venerdì. Sabato e domenica usualmente non si lavora. Può capitare di andare a lavoro al sabato, ma solo se necessario e senza una regola fissa. Dalla terza settimana di settembre a fine gennaio si svolgono sia caccia che pesca. La caccia può capitare che venga svolta in giorni ulteriori rispetto al sabato, ma solitamente si fa di sabato. Dal lunedì al venerdì, in questo periodo, si inizia alle 4.00 in funzione della caccia: diamo da mangiare alle anatre. Dalle 4.00, per circa un'ora e mezza, si dà da mangiare all'animale. Poi si torna a dormire o comunque riposare e si rinizia alle 8.00, o a volte anche alle 7.00 o alle 7.30. Si va avanti fino alle 12.00. A quel punto è finita la giornata lavorativa, senza alcuna attività al pomeriggio. Il sabato, invece, è dedicato alla caccia vera e propria. Si inizia al mattino, dando da mangiare all'animale alle 4.00 per circa un'ora/un'ora e mezza. Si vanno a prendere i cacciatori e, dopo che questi sono portati sul luogo, si torna a riposare fino alle 8.00/8.30. Da quel momento si fanno piccoli lavori di manutenzione fino alle 9.30/10.00, quando si va a prendere i cacciatori. Alle 12.00 circa si mangia con i cacciatori e poi si va via. Non si può andare via prima perché siamo tutti insieme e si può rientrare solo in barca». La ricostruzione dell'orario emergente dalle parole dei testi non è univoca, ciò che pare debba giustificarsi non certo in ragione d'una loro inattendibilità, quanto della variabilità degli orari osservati e dalla discontinuità della prestazione. Valorizzando i dati emergenti da queste deposizioni, e considerando anche l'orario ammesso dal versante datoriale, si ritiene equilibrato individuare l'orario di lavoro per il periodo d'interesse nei seguenti termini: dal lunedì al venerdì, dalle ore 4.00 alle 6.00 e dalle ore 7.00 alle ore 13.00, e, al sabato, dalle ore 4.00 alle ore 7.00 e dalle ore 10.30 alle ore 14.00. 7.3.2. Per calcolare l'importo dovuto è stata quindi disposta c.t.u. contabile, atta a rispondere al seguente quesito: «determini il CTU l'importo dei crediti retributivi maturati dalla parte ricorrente nei confronti della società resistente, nel periodo dal 06.09.2021 al 22.11.2021 a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, notturno, festivo e relativa incidenza su 13ma, 14ma e t.f.r., considerando
- la paga prevista per il livello d'inquadramento assegnato, come da prospetti paga;
- l'orario di lavoro dal lunedì al venerdì, dalle ore 4.00 alle 6.00 e dalle ore 7.00 alle ore 13.00, e, al sabato, dalle ore 4.00 alle ore 7.00 e dalle ore 10.30 alle ore 14.00. Consideri, nel far ciò, quanto previsto dall'art. 42 Ccnl per gli operai agricoli e florovivaisti in merito all'orario di lavoro notturno [doc. 25 ricorrente] e sottragga dal totale maturato quanto risulta corrisposto, per il periodo sopra precisato, in base ai prospetti paga» All'esito, considerando quanto percepito dal ricorrente nel periodo dal 06.09.2021 al 22.11.2021 – percezione pacifica, non essendo stata posta in discussione nel ricorso, dove invece se ne dà atto – è risultato in capo al ricorrente un credito per lavoro straordinario, notturno e per incidenza sul relativo t.f.r., pari ad euro 910,41. La società va quindi condannata a versare quest'importo e alla regolarizzazione contributiva conseguente, versando all' l'importo individuato dal c.t.u. di euro 394,00. 7.4. Nelle sue conclusioni, il ricorrente ha poi chiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso in relazione al licenziamento intimatogli. Essa, tuttavia, gli è stata pacificamente corrisposta, come si evince dal prospetto paga di aprile 2023 e dal corrispondente bonifico [cfr. docc. 3 e 4 . CP_1
7.5. Il ricorrente ha poi chiesto che la società venga condannata a versare i contributi previdenziali fino al termine del rapporto. Nel corpo dell'atto viene adombrata, senza particolari precisazioni, un'irregolarità contributiva fino al 31.01.2021 e la mancanza di versamenti dal 01.01.2022 al 31.03.2022 [p. 5 ricorso]. Sulla base di questa scheletrica descrizione, si è comunque fatto luogo a c.t.u. per verificare la correttezza dei versamenti, chiedendo all'esperta di verificare «eventuali differenze contributive con riferimento all'intera durata del rapporto intercorso, considerandone la natura a tempo indeterminato fin dal 06.09.2021, avendo cura, nel far ciò, di analizzare denunce e versamenti eseguiti nel corso del tempo da parte del datore di lavoro». Sul punto, il c.t.u. ha osservato che «raffrontando gli imponibili dichiarati all CP_3 dalla resistente con gli imponibili registrati sui cedolini paga, in base ai quali il ricorrente venne retribuito, è emerso che non sempre i due imponibili mensili coincidono, mentre, invece, dovrebbero. Nell'analisi condotta in sede peritale sono emerse infatti diverse criticità sia nella redazione dei cedolini paga sia nelle denunce contributive presentate dalla società resistente. Ad ogni buon conto, si è convenuto con i CCTTPP sulla necessità di ricostruire, mese per mese, la retribuzione lorda che sarebbe spettata nel caso di inquadramento del rapporto a tempo indeterminato sin dall'origine, tenendo anche conto dei periodi di assenza per infortunio e per malattia». In particolare, «gli imponibili non sempre corrispondono agli imponibili dichiarati sui cedolini paga in base ai quali il lavoratore venne retribuito. Le differenze sono sia a favore del lavoratore, sia a suo danno e di un tanto non si conosce la ragione». Il c.t.u. ha quindi ricostruito – con metodo accurato e al quale s'aderisce – le retribuzioni che sarebbero spettate considerando l'accordo collettivo applicabile, le ore lavorabili nel mese e le assenze del ricorrente, il tutto cercando «di seguire le poste retributive dichiarate a LUL e quindi non è stata eseguita una ricostruzione della retribuzione “asettica”. In particolare sono state riscontrate retribuzioni per due visite di idoneità, oltre che per ferie godute. Eseguita, non senza difficoltà, la ricostruzione delle retribuzioni richieste in quesito si è passati al confronto tra gli imponibili retributivi peritali con gli imponibili dichiarati dalla resistente come rilevati sulle denunce VdmaWeb (Visualizzazione Tariffazione Denunce Trimestrali Manodopera Agricola)» depositate dall' Si è quindi concluso, come già riferito, che «le differenze che sono emerse non sempre sono a vantaggio del ricorrente. Vi sono anche differenze negative, vale a dire imponibili dichiarati all superiori al dovuto e non se ne comprende la ragione». CP_3
Rinviando per il dettaglio ai file excel allegati alla relazione, sono derivate differenze contributive, relative all'intero rapporto di lavoro sviluppatosi dal
06.09.2021 al 19.04.2033, pari ad euro 2.181,00. La società va dunque condannata alla regolarizzazione contributiva versando il relativo importo all'
7.6. Il ricorrente, nel proprio atto introduttivo, ha sostenuto di non aver ricevuto la retribuzione per i mesi di febbraio e marzo 2023. L'esame di quei prospetti [cfr. doc. 3 riflette una retribuzione negativa, stante CP_1
l'«assenza non retribuita» del ricorrente. Egli, nel proprio ricorso, ha sostenuto d'essere stato assente per malattia per diversi periodi, tra cui quello dall'08.11.2022 al 09.03.2023. Al contrario, la società ha affermato che egli è stato assente fino al 07.01.2023. È da evidenziare che il ricorrente non ha depositato alcun certificato medico a copertura della sua assenza dopo il 07.01.2023. Egli, pertanto, non ha senz'altro maturato il diritto alla retribuzione per il mese di febbraio. Quanto al mese di marzo 2023, è vero che egli, con comunicazione dell'08.03.2023, ha posto a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative, segnalando al contempo che era stato giudicato inidoneo alla mansione specifica e che quindi era disponibile a svolgere diverse attività, con decorrenza dal successivo 10.03.2023 [cfr. doc. 46 ]. La società, da parte sua, ha Pt_1 prontamente risposto il 10.03.2023, segnalando che erano in corso valutazioni rispetto alla possibilità d'impiegarlo in diverse mansioni ed esonerandolo dal prestare attività lavorativa fino a successive comunicazioni. Nessuna successiva comunicazione risulta essere intercorsa, fino al successivo recesso del 19.04.2023. Detto che nessuna rivendicazione è stata formulata rispetto al mese di aprile 2023, è da ritenersi che il lavoratore, non avendo prestato alcuna attività lavorativa a causa di una inidoneità espressiva d'un'impossibilità ad eseguire la prestazione non imputabile al datore di lavoro, non ha nemmeno maturato il diritto a percepire la retribuzione, giusta il principio generale per cui il diritto di credito in questione presuppone la prestazione lavorativa [cfr. Cass., n. 4677/2006].
7.7. Va dunque respinta la pretesa in esame, così come vanno disattese le pretese che il ricorrente ha adombrato in corso di causa rispetto a crediti asseritamente insoddisfatti. Invero, dalla lettura del ricorso – davvero parco di indicazioni e non del tutto aderente al necessario canone della specificità – non è dato evincere puntuali pretese ulteriori rispetto a quelle già esaminate supra. In particolare, non può senz'altro farsi riferimento, in senso contrario, alla generica indicazione di una cifra rimontante ai conteggi allegati, se non altro perché le cifre ivi esposte non trovano riscontro in altrettante deduzioni che ne giustificano la pretese. Del pari irrilevanti eventuali altri documenti, nella misura in cui ad essi non si sono accompagnate deduzioni tese a sostenere ulteriori pretese. Invero, è noto che l'attività di allegazione e deduzione è attività propria del ricorso, mentre i documenti, quali prove precostituite, hanno la diversa funzione di suffragare le circostanze allegate, ma non anche di surrogare l'atto introduttivo nella prospettazione degli elementi di fatto da porre a sostegno della domanda. In altri termini, la parte, col proprio ricorso, è tenuta ad indicare i fatti a sostegno della domanda, indicando i documenti atti a confermarli, ma non può affidare a questi ultimi il compito, appannaggio dell'atto processuale, di porre in evidenza elementi non puntualmente allegati, specie se si considera che essi, in tal modo, potrebbero essere “recuperati” solo mediante un'indebita estrapolazione interpretativa da parte del giudice, che in questa guisa sarebbe eccentricamente chiamato a “ricostruire” le allegazioni delle parte a partire dal materiale probatorio, funzionale però non a consentire tale ricostruzione ma, piuttosto, “solo” a fornire la conferma istruttoria dei fatti dedotti. Non a caso, in ragione dell'estraneità del compendio documentale all'attività di allegazione, la giurisprudenza di legittimità suole affermare che “l'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c. o di proporre - ove occorra - querela di falso, restando in ogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice” [Cass., n. 6606/2016].
7.8. Ne deriva, a conclusione dell'esame delle pretese per differenze retributive e contributive, che il ricorrente ha maturato un credito retributivo pari ad euro 910,41. Sussiste poi una differenza contributiva complessivamente pari ad euro 2.575,00 (2.181,00+394,00). La società va dunque condannata a versare il primo importo al ricorrente e il secondo all' Con riguardo alla somma dovuta al lavoratore, su di essa vanno calcolati interessi e rivalutazione moneteria dal dovuto al saldo. Diversamente da quanto richiesto in ricorso, invece, non va applicato l'art. 1284, comma 4, c.c., non riferibile ai crediti di lavoro, stante la speciale disciplina prevista dall'art. 429 c.p.c.. Con riferimento invece agli importi dovuti all' benché l'Ente nelle proprie conclusioni abbia chiesto di quantificare l'importo dei contributi «e le relative sanzioni», non può farsi luogo a quest'ultima statuizione, non rientrando tra i poteri del giudice l'esercizio ex novo di siffatta potestà sanzionatoria, bensì l'eventuale sindacato sul suo corretto esercizio da parte del relativo titolare. * 8. La domanda relativa al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'infortunio sul lavoro va respinta perché non ha trovato conferma né la dinamica dell'evento descritta in ricorso, né la circostanza che esso abbia concretizzato il presunto rischio da scivolamento. Va premesso che «il contenuto dell'obbligo di sicurezza, previsto dall'art. 2087 c.c., non determina una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, essendo necessario che la sua condotta, commissiva od omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. Ne consegue che sono a carico del lavoratore, quale creditore dell'obbligo di sicurezza, gli oneri di allegazione circa la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo, del termine di scadenza e dell'inadempimento; nondimeno, l'individuazione delle misure di prevenzione che il datore avrebbe dovuto adottare e l'identificazione della condotta che nello specifico ne ha determinato la violazione deve essere modulata in relazione alle concrete circostanze e alla complessità o peculiarità della situazione che ha determinato l'esposizione al pericolo» [Cass., n. 29909/2021]. Ciò posto, il lavoratore ha così descritto l'evento: «all'incirca alle 8,00 della mattina del 22.11.2021, mentre assieme ad altro operaio stava scaricando dall'imbarcazione sulla terraferma un carico di pesce o “baia” colma fino all'orlo, pesante circa 1,5 q.li, trascinandola con la sola forza delle braccia, il ricorrente è scivolato sullo stretto bordo in alluminio che delimita la banchina, privo di dispositivi antiscivolo e/o di rivestimento con materiale antisdrucciolo e bagnato dall'umido della notte e dalla pioggia insistente, cadendo all'indietro e battendo pesantemente la schiena al suolo». In merito alle violazioni in materia antinfortunistica ascrivibili a e CP_1 che sarebbero causalmente rilevanti rispetto all'evento, il lavoratore ha indicato: «Prima dell'infortunio il ricorrente non ha ricevuto dalla datrice di lavoro presidi antinfortunistici di alcun tipo (per es. scarpe antiscivolo), né è stato invitato a seguire corsi di formazione, né ha ricevuto istruzioni sulle modalità da seguire per l'operazione di trasbordo del pescato dall'imbarcazione alla terraferma, né messo a conoscenza delle misure previste dal D.V.R.». In sostanza, il ricorrente sostiene che l'infortunio sia avvenuto a causa del suo scivolamento su una superficie insidiosa per la sua conformazione – uno stretto bordo – e resa ancor più pericolosa dalla scivolosità dovuta all'umidità notturna e alla pioggia insistente, abbinata alla mancanza di rivestimenti antisdrucciolo e a dispositivi utili a ridurre il rischio, quali apposite calzature.
8.1. A fronte di ciò, i testimoni oculari dell'evento, escussi nel corso del processo, non hanno minimamente confermato queste deduzioni. che al momento del fatto si trovava esattamente accanto al Persona_3 ricorrente, ha riferito che «svolgevamo attività di pesca. Una volta pescato il pesce, questo viene messo in una baia in plastica con le reti e il pesce. La baia viene sollevata in 4 persone. Di solito 2 sono in barca e 2 sono a terra. In quell'occasione, io e il ricorrente eravamo le due persone a terra e dovevamo alzare la baia per spostarla dalla barca sulla terraferma». Così descritte le attività svolte prima dell'evento, il teste ha quindi riferito di aver «sentito urlare e ho visto il ricorrente disteso per terra. Non ho capito cosa gli fosse successo, sebbene fosse accanto a me. Non ho capito cosa sia successo. Si è accasciato quando il carico era già stato messo a terra. In quel frangente, eravamo in 4 - i due prima presenti sull'imbarcazione e io e il ricorrente – e dovevamo alzare il carico per metterlo sul trattore. Nel momento in cui ci siamo accinti ad alzare la baia il ricorrente si è accasciato lamentando un dolore alla schiena. Il carico aveva un peso corrispondente a quello usuale. In 4 persone si poteva sollevare senza problemi. Il ricorrente si è seduto piano piano, ha iniziato a lamentare dolore e piano piano si è accasciato a terra. L'ho visto mentre scendeva a terra. Si è seduto e poi si è disteso, non si muoveva. Non ricordo se, in quel frangente, il ricorrente ha spiegato cosa gli fosse successo e le ragioni del suo dolore. Personalmente, assistendo alla scena, non capii i motivi dell'accaduto….Il mastello era già fuori dall'acqua ed era alzato di pochi centimetri. Eravamo già fuori dalla barca. Quando ci siamo resi conto dei problemi del ricorrente, abbiamo riadagiato il mastello a terra». Da questa deposizione non emerge minimamente che il ricorrente sia scivolato, né che il fatto sia riconducibile al concretizzarsi d'un rischio da scivolamento.
l'altro collega presente, ha riferito che egli stava operando a Persona_4 bordo dell'imbarcazione con mentre «a terra c'erano Controparte_8 Persona_3
e il ricorrente. Io e eravamo in barca. Tutti e quattro stavamo prendendo il CP_8 contenitore per metterlo a terra. Non ricordo se il contenitore fosse stato già messo a terra, ma mi pare di no. Mi pare che sia rimasto sulla barca. Eravamo intenti ad alzare il mastello. Nel mentre che stavamo alzando il ricorrente ha iniziato a lamentarsi dicendo che non stava bene e si è seduto per terra. Si è appoggiato per terra con le sue gambe. Per alzare il mastello si procede stando piegati. Il ricorrente anziché passare da quella posizione alla stazione eretta ha iniziato a lamentarsi e si è piegato sempre di più fino a sedersi…Gli abbiamo chiesto cosa fosse successo e lui rispose che aveva mal di schiena. Non ha spiegato cosa gli avesse causato il dolore. Per quello che ho visto, non ho capito che cosa abbia causato il problema». Anche questo testimone ha escluso in radice che il ricorrente sia scivolato.
8.2. Si deve quindi concludere che il ricorrente, onerato della prova del rischio e dell'evento che l'ha concretizzato, non ha fornito tale prova. È rimasto perciò indimostrato il fatto dedotto come fonte del danno risarcibile, ciò che conduce a rigettare la domanda.
8.3. Va in tal senso precisato che non è meritevole d'esplorazione l'ipotesi che l'evento sia riconducibile ad un eccessivo peso del carico sollevato. Il ricorrente non l'ha sostenuto e, a tal riguardo, non vale in senso opposto la generica considerazione per cui il datore di lavoro avrebbe dovuto predisporre adeguati presidi «per es….un sollevatore da utilizzare per il trasbordo di carichi pesanti», trattandosi di considerazione del tutto generica e, comunque, verosimilmente inconferente, visto che, stando a quanto riferito da «il carico aveva un peso corrispondente a Per_3 quello usuale. In 4 persone si poteva sollevare senza problemi». * 9. L'esito del giudizio e la peculiarità delle questioni di fatto coinvolte giustificano la compensazione integrale fra tutte le parti delle spese del giudizio. Considerando che la relazione peritale ha contribuito ad accertare un debito retributivo e contributivo in capo a le spese di c.t.u., liquidate come CP_1 da separato decreto, vanno poste in capo a quest'ultima società.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile la domanda del ricorrente tesa all'accertamento che tra egli e la datrice di lavoro si è instaurato un rapporto a tempo indeterminato fin dal 06.09.2021. condanna a pagare in favore di parte Controparte_4 ricorrente la somma di euro 910,41, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna a regolarizzare la posizione Controparte_4 contributiva del ricorrente, versando all'Inps la somma di euro 2.575,00, oltre accessori di legge;
respinge per il resto il ricorso e le ulteriori domande;
compensa integralmente tra tutte le parti le spese del giudizio;
pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, in capo a
[...]
Controparte_4
Gorizia, 16 aprile 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbale d'udienza dell'08.05.2024.
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 16/04/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giud forma Microsoft Te e ricorrente l'a agliocca;
per l'avv. CP_1
Trevisan; per l'avv. Cella;
per nessuno com Controparte_2
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 286/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ssa da:
, rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 all'avv. Salvatore Sagliocca, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura Controparte_4 vv.ti Roberto Dugo e Davide Trevisan, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio resistente
E CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_5 avv. Ilaria Cella, presso il cui studio è elettivamente domiciliata terza chiamata E NEL CONTRADDITTORIO CON
in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per procura generale alle liti del 22/03/2024, rep. n. 37875, racc. n. 7313, a rogito del Notaio di Fiumicino, ed elettivamente Persona_1 domiciliata a Gorizia, Piazza della Vittoria 1
terza chiamata dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio e note autorizzate. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20 ottobre 2023, , dipendente di Parte_1
(di seguito, per brevità, , dal 06.09.2021 Controparte_4 CP_1 al 14.04.2023 con inquadramento quale “operaio di area 3 – livello comune” Ccnl applicabile al rapporto, ha convenuto in giudizio la datrice di lavoro sostenendo: di aver lavorato, dall'assunzione fino al 22.11.2021, giorno in cui si sarebbe infortunato, con orario dalle 04.00 alle 16.00 dal lunedì al giovedì e, ininterrottamente, dalle 04.00 del venerdì fino alle 15.00 del sabato;
di essere stato adibito alla conduzione di imbarcazione a motore, attività complementari alla pesca (pasturazione, trasporto del pescato dalla imbarcazione a terra e viceversa, svuotamento delle reti e suddivisione del pescato per grammatura e distribuzione in apposite cassette), attività complementari alla caccia (accompagnamento dei clienti della società resistente nelle valli per l'esercizio dell'attività venatoria, recupero e trasporto dei cacciatori nella casa di caccia in
[...]
recupero della cacciagione caduta in valle con l'uso della imbarcazione e CP_1 del proprio cane) e manutenzioni varie (sfalcio dell'erba delle valle e della manutenzione della casa di caccia in;
CP_1 di aver concordato, quale compenso per l'attività svolta, il versamento della somma mensile netta di euro 1.500,00, importo che avrebbe percepito in parte con bonifico bancario, fino a concorrenza degli importi riportati nei prospetti paga, e in parte in contanti;
di essersi infortunato il 22.11.2021, quando, intento con un altro operario nello scarico, dall'imbarcazione alla terraferma, di un carico di pesce pesante circa 1,5 q.li, trascinato con la sola forza delle braccia, sarebbe «scivolato sullo stretto bordo in alluminio che delimita la banchina, privo di dispositivi antiscivolo e/o di rivestimento con materiale antisdrucciolo e bagnato dall'umido della notte e dalla pioggia insistente, cadendo all'indietro e battendo pesantemente la schiena al suolo» [p. 5 ricorso]; di essere quindi rimasto assente per infortunio per i periodi precisati in atti, finché con comunicazione del 19.04.2023, è stato licenziato per asserito giustificato motivo oggettivo;
di aver più volte stimolato la regolarizzazione della sua posizione presso l' senza giungere ad alcun apprezzabile esito se non la regolarizzazione della sua assunzione a tempo indeterminato dal 06.09.2021; che in considerazione dell'attività lavorativa svolta egli dovrebbe essere inquadrato all'interno dell'area 2 del contratto come operaio “qualificato super” o quanto meno “qualificato”; che in considerazione del superiore inquadramento e del superminimo concordato egli avrebbe avuto diritto a percepire l'importo di euro 43.253,55 ed euro 3.219,75 a titolo di t.f.r., mentre avrebbe percepito il solo minor importo di euro 15.125,78; che egli avrebbe inoltre diritto al pagamento della retribuzione per lavoro straordinario e notturno, da determinarsi mediante c.t.u.; che avrebbe diritto al risarcimento dei danni patiti a seguito dell'infortunio, ascrivibile alla responsabilità del datore di lavoro;
che il licenziamento intimatogli sarebbe illegittimo in quanto ritorsivo e comunque adottato in difetto di un effettivo giustificato motivo. Ha quindi concluso chiedendo di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 06.09.2021 e la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive, al risarcimento del danno derivante dall'infortunio e, stante l'illegittimità del licenziamento, alla reintegrazione nel posto di lavoro con condanna al pagamento dell'indennità di cui all'art. 2, d. lgs. n. 23 del 2015.
* 2. si è costituita in giudizio sostenendo: CP_1
che l'impugnazione del licenziamento sarebbe tardiva;
che non sarebbe mai intercorso alcun accordo per il versamento della retribuzione netta di euro 1.500,00 mensili o per il riconoscimento d'un superminimo a favore del ricorrente;
che il ricorso non preciserebbe in alcun modo l'articolazione della prestazione di lavoro straordinario;
che sarebbe del tutto generica anche l'allegazione dello svolgimento di mansioni superiori;
che la descrizione dell'evento infortunistico compiuta nel ricorso non sarebbe veritiera, ferma restando l'adozione di tutte le misure di prevenzione da parte della società. Ha perciò chiesto il rigetto delle domande e, in ogni caso, la chiamata in causa di per essere manlevata in caso di accoglimento delle pretese legate Controparte_2 all'infortunio.
* 3. si è costituita in giudizio precisando le eccezioni e i limiti di Controparte_2 polizza ed associandosi alle difese dell'assicurata.
* 4. Rilevato che il ricorrente ha chiesto la condanna del datore di lavoro, tra l'altro, al versamento dei contributi previdenziali, senza tuttavia convenire in giudizio l' ai sensi dell'art. 102 c.p.c. è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , il quale si è rimesso sugli accertamenti CP_6 relativi alle rivendicate differenze contributive.
* 5. Istruita documentalmente, mediante l'escussione di testimoni e previo svolgimento di c.t.u. contabile, la causa è stata discussa dai difensori delle parti. In sede di discussione, parte ricorrente ha rinunciato alle pretese attinenti al licenziamento, riportandosi per il resto ai propri scritti difensivi. e CP_1 si sono riportate alle rispettive conclusioni. L' non ha preso parte alla CP_2 discussione.
* 6. Così ricostruito l'iter processuale, va in primo luogo chiarito che non occorre provvedere sulla domanda del ricorrente tesa a vedere accertato che, ad onta dell'iniziale denuncia d'un rapporto a tempo determinato, tra le parti si è instaurato un rapporto a tempo indeterminato fin dal 06.09.2021. Invero, non v'è bisogno d'alcuna statuizione sul punto, dal momento che la società, ben prima dell'avvio del giudizio, aveva formalizzato l'assunzione a tempo indeterminato dal 06.09.2021 [cfr. doc. 2 e doc. 9 ricorrente]. CP_1
La domanda è perciò inammissibile per difetto d'interesse.
* 7.1. Passando alle ulteriori pretese azionate, va quindi respinta la domanda relativa alla rivendicazione di differenze retributive legate al presunto accordo per il riconoscimento a favore del lavoratore d'un superminimo, secondo una prassi per cui esso sarebbe stato pagato mediante il versamento di contanti, per quanto eccedente la cifra dovuta in base al prospetto paga e fino a concorrenza della somma mensile netta di euro 1.500,00. Egli, onerato della prova di un tale accordo, non l'ha infatti fornita e i testi escussi1 hanno riferito circostanze che depongono, in generale, per l'inesistenza d'una prassi societaria quale quella descritta dal ricorrente. Tes_1 dipendente della società, ha riferito che «presso la convenuta venivo pagato con bonifici. Non ho mai ricevuto importi in contanti non compresi nei prospetti paga». Analogamente,
anch'egli dipendente di ha riferito di essere Persona_2 CP_1
«pagato con bonifici bancari. Non ho mai ricevuto importi in contanti». Un altro dipendente, ha confermato di aver «sempre ricevuto la retribuzione Persona_3 mediante bonifico bancario. Non è mai capitato che mi venissero corrisposti importi in contanti non compresi nelle buste paga». In termini anche le dichiarazioni di un altro dipendente, «ricevo la retribuzione con bonifici. Non ho mai ricevuto Persona_4 contanti». Le rivendicazioni riferite al mancato riconoscimento di retribuzioni derivanti dall'accordo sul superminimo sono perciò destituite di fondamento.
7.2. Vanno del pari disattese le pretese formulate sull'assunto che il ricorrente avrebbe diritto ad essere inquadrato come operaio “qualificato super” o
“qualificato” Area 2 Ccnl, e non come semplice operaio Area 3. Va ricordato che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive ex art. 2103 c.c. «ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto» [Cass., n. 8025/2003]. In particolare, onde stabilire la fondatezza della domanda, «non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini» [Cass., n. 17896/2007]. Ciò posto, nel Cpl rilevante nel caso di specie gli operai “qualificati super” sono descritti come «i lavoratori in possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, che consentono loro di eseguire una o più mansioni di maggior complessità rispetto a quelle proprie degli operai qualificati». Tra i profili rilevanti negli allevamenti ittici o valli da pesca vengono in particolari menzionati i «conduttori di imbarcazioni a motore adibite alla raccolta, controllo, alimentazione e/o attività inerenti;
responsabili agli impianti di affumicatura del pesce;
addetti agli impianti di trasformazione». Lo stesso Cpl indica gli operai “qualificati” come quei lavoratori che sono «in possesso di specifiche conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, che consentono loro di eseguire una o più mansioni di produzione o di preparazione o di valorizzazione della produzione agricola stessa». Tra i profili rilevanti negli allevamenti ittici o valli da pesca vengono in particolari menzionati gli «addetti all'eviscerazione del pesce e alla trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti ittici;
guardiani notturni». Nel delineare, infine, la figura degli operai “comuni”, il Cpl si riferisce a «i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche non richiedenti specifici requisiti professionali. Sono comunque lavoratori comuni tutti coloro che non sono compresi nella categoria degli operai qualificati e specializzati e che comunque non siano addetti a lavori per i quali si richiedono requisiti e conoscenze tecniche tali da renderli assimilabili ai lavoratori di una delle predette categorie, ancorché nelle stesse espressamente non previsti». Tra i profili rilevanti negli allevamenti ittici o valli da pesca vengono in particolari menzionati gli «addetti al confezionamento, magazzinaggio etc;
addetti alle pulizie generiche». Si ritiene che nella verifica della fondatezza della pretesa assumano eminente rilievo le esemplificazioni contenute nelle declaratorie, così seguendo il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «ai fini della classificazione del personale ha rilievo preminente la considerazione degli specifici profili professionali, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale sulla base delle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, ordinandole in una scala gerarchica, e successivamente elaborano le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove» [Cass., n. 2972/2021]. Ciò posto, il ricorrente, a sostegno della sua pretesa, ha descritto le sue mansioni nei termini seguenti termini:
- conduzione di imbarcazione a motore,
- svolgimento di attività complementari alla pesca (pasturazione, trasporto del pescato dalla imbarcazione a terra e viceversa, svuotamento delle reti e suddivisione del pescato per grammatura e distribuzione in apposite cassette);
- attività complementari alla caccia (accompagnamento dei clienti della società resistente nelle valli per l'esercizio dell'attività venatoria, recupero e trasporto dei cacciatori nella casa di caccia in recupero della CP_1 cacciagione caduta in valle con l'uso della imbarcazione e del proprio cane);
- manutenzioni varie (sfalcio dell'erba delle valle e della manutenzione della casa di caccia in . CP_1
Tra le mansioni descritte, la conduzione dell'imbarcazione a motore è l'unica che risulti riconducibile ad un livello superiore a quello assegnatogli, visto che le altre non coincidono con alcuna delle ulteriori attività relative ai “qualificati super”
o ai “qualificati”. Anzi, le operazioni che il ricorrente ha sostenuto d'aver compiuto paiono del tutto comuni e assimilabili a quelle di magazzinaggio proprie dell'operaio comune. D'altra parte, anche a ritenere che parte delle attività che egli sostiene d'aver svolto siano proprie d'un livello superiore, e che dunque egli abbia svolto mansioni promiscue, va ricordato che «in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale» [Cass., n. 2969/2021]. Il ricorso, tuttavia, non contiene alcuna indicazione in merito alla prevalenza – né sul versante quantitativo, né su quello qualitativo – delle mansioni (vagamente) riconducibili al livello superiore. Ne deriva che la domanda, per come articolata, non contiene una descrizione di fatti che, se provati, condurrebbero al suo accoglimento. Detto altrimenti, il ricorso non descrive un compendio di fatti utili a fondare la pretesa, che pertanto, senza necessità d'approfondimenti ulteriori, va senz'altro respinta. 7.3. È parzialmente fondata la pretesa relativa al pagamento della retribuzione per il lavoro straordinario svolto. Il ricorrente ha sostenuto che, nel periodo dal 06.09.2021 fino al 22.11.2021, il suo orario di lavoro sarebbe stato, dal lunedì al giovedì, dalle 4.00 alle 16.00 e dalle 4.00 del venerdì alle 15.00 del sabato.
a sua volta, dopo aver precisato che le attività della caccia vengono CP_1 avviate ad ottobre, ha sostenuto che, nei giorni in cui il lavoro inizia alle 4.00, esso termina alle 13.00, con almeno due pause caffè collocate a scelta dei lavoratori e una pausa per tutti dalle 6.00 alle 7.00. Per il lavoro tra il venerdì e sabato, esso non sarebbe ininterrotto: si pernotta presso la casa di caccia di e i periodi CP_1 di riposo sarebbero rispettati. Al sabato, avviata la prestazione alle 4.00, il lavoro continua fino alle 7.00, quando, accompagnati i cacciatori, i lavoratori hanno a disposizione 3 ore e mezza per svolgere attività extralavorative. Rientrati con gli ospiti, i dipendenti svolgono le attività complementari e concludono la prestazione alle ore 14.00. Semplificando, sostiene che vi sia un orario di 8 ore CP_1
(4.00-6.00 e 7.00-13.00) e, per il sabato, di 6.5 ore (4.00-7.00 e 10.30-14.00).
7.3.1. L'istruttoria svolta, come anticipato, ha parzialmente dato conto delle allegazioni del ricorrente. ha riferito che «nel periodo invernale, ossia da agosto fino a fine Tes_1 gennaio, si iniziava a pasturare un'ora prima dell'alba, non c'era un orario preciso. Si lavorava per 45 minuti/1 ora. Con l'alba avevamo già finito. Si stava fermi fino alle 8.00 e si ricominciava. La sosta tra la pasturazione e le 8.00 aveva una durata variabile a seconda dell'orario dell'alba. Dalle 8.00 si andava avanti fino ad un orario imprecisato, mai oltre le 16.30 o le 17.00. Con la solita pausa caffè e la solita pausa pranzo. Questi orari venivano osservati dal lunedì al venerdì durante il periodo estivo. Nel periodo invernale il venerdì era più leggero, nel senso che non si svolgevano attività produttive ma si preparava la caccia per il sabato. L'orario rimaneva lo stesso ma il lavoro da svolgere era più leggero…Il venerdì, in vista della caccia del giorno dopo, si pernottava sull'isola. Al venerdì rimanevamo a disposizione. Le attività svolte dopo le 17.00 erano eventuali. Si stava coi cacciatori e si cenava tutti insieme. Per ragioni di praticità rimanevamo sull'isola, visto che al sabato si iniziava all'alba. Poteva capitare che ci si occupasse di qualche attività, non produttiva, dopo le 17.00 del venerdì, ma non c'era una regola, dipendeva dalle esigenze. Il venerdì andavamo a prendere i cacciatori dalla terraferma sull'isola. L'attività era compresa nell'orario di lavoro, se si sforava era per pochi minuti, per circa mezz'ora… Durante il sabato, in occasione della caccia, il tempo di lavoro era discontinuo. Era più il tempo che eravamo in pausa di quello lavorato. C'erano momenti in cui si lavorava molto e altri in cui si era in pausa. Forse ho esagerato a dire che eravamo più in pausa che a lavoro, ma sicuramente era un lavoro discontinuo. La caccia era praticata solo al sabato, alla mattina. Dall'alba fino alle 12.00 o poco prima. Era questo l'orario del sabato». Dunque, secondo questo teste, l'orario può essere così ricostruito: da lunedì al venerdì vi è un'ora di lavoro prima dell'alba, poi un'attività dalle 8.00 alle 16.30/17.00, con un'ora di pausa e pausa caffè; al sabato, il lavoro procede dall'alba fino alle 12.00, in modo discontinuo. ha riferito il proprio orario nei seguenti termini: «lavoro Persona_2 dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 fino alle 16.00. Questo è l'orario dal lunedì al venerdì. Io abito sul luogo di lavoro. Il sabato non è un giorno lavorativo. Quando c'è la caccia lavoro al sabato. In quel caso si inizia a lavorare dalle 4.00 fino alle 5.30. Portiamo i cacciatori. Siamo poi liberi finché non andiamo a prendere i cacciatori, verso le 9.30/10.00. In tutto si lavora un'altra ora o un'ora e mezza», con la precisazione che «la caccia viene svolta da ottobre a genaio. Da inizio ottobre a fine gennaio». precisato d'aver osservato gli stessi orari del ricorrente, ha Persona_3 riferito che «l'anno si divide in due parti: in un periodo c'è solo pesca, in un altro c'è pesca ma anche caccia. Nel primo periodo si lavorava dalle 8.00 alle 17.00, con pausa pranzo di un'ora circa e altre pause intermedie brevi per il caffè. Nel restante tempo, l'attività è svolta in maniera continuativa. Questo è l'orario dal lunedì al venerdì. Sabato e domenica usualmente non si lavora. Può capitare di andare a lavoro al sabato, ma solo se necessario e senza una regola fissa. Dalla terza settimana di settembre a fine gennaio si svolgono sia caccia che pesca. La caccia può capitare che venga svolta in giorni ulteriori rispetto al sabato, ma solitamente si fa di sabato. Dal lunedì al venerdì, in questo periodo, si inizia alle 4.00 in funzione della caccia: diamo da mangiare alle anatre. Dalle 4.00, per circa un'ora e mezza, si dà da mangiare all'animale. Poi si torna a dormire o comunque riposare e si rinizia alle 8.00, o a volte anche alle 7.00 o alle 7.30. Si va avanti fino alle 12.00. A quel punto è finita la giornata lavorativa, senza alcuna attività al pomeriggio. Il sabato, invece, è dedicato alla caccia vera e propria. Si inizia al mattino, dando da mangiare all'animale alle 4.00 per circa un'ora/un'ora e mezza. Si vanno a prendere i cacciatori e, dopo che questi sono portati sul luogo, si torna a riposare fino alle 8.00/8.30. Da quel momento si fanno piccoli lavori di manutenzione fino alle 9.30/10.00, quando si va a prendere i cacciatori. Alle 12.00 circa si mangia con i cacciatori e poi si va via. Non si può andare via prima perché siamo tutti insieme e si può rientrare solo in barca». La ricostruzione dell'orario emergente dalle parole dei testi non è univoca, ciò che pare debba giustificarsi non certo in ragione d'una loro inattendibilità, quanto della variabilità degli orari osservati e dalla discontinuità della prestazione. Valorizzando i dati emergenti da queste deposizioni, e considerando anche l'orario ammesso dal versante datoriale, si ritiene equilibrato individuare l'orario di lavoro per il periodo d'interesse nei seguenti termini: dal lunedì al venerdì, dalle ore 4.00 alle 6.00 e dalle ore 7.00 alle ore 13.00, e, al sabato, dalle ore 4.00 alle ore 7.00 e dalle ore 10.30 alle ore 14.00. 7.3.2. Per calcolare l'importo dovuto è stata quindi disposta c.t.u. contabile, atta a rispondere al seguente quesito: «determini il CTU l'importo dei crediti retributivi maturati dalla parte ricorrente nei confronti della società resistente, nel periodo dal 06.09.2021 al 22.11.2021 a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, notturno, festivo e relativa incidenza su 13ma, 14ma e t.f.r., considerando
- la paga prevista per il livello d'inquadramento assegnato, come da prospetti paga;
- l'orario di lavoro dal lunedì al venerdì, dalle ore 4.00 alle 6.00 e dalle ore 7.00 alle ore 13.00, e, al sabato, dalle ore 4.00 alle ore 7.00 e dalle ore 10.30 alle ore 14.00. Consideri, nel far ciò, quanto previsto dall'art. 42 Ccnl per gli operai agricoli e florovivaisti in merito all'orario di lavoro notturno [doc. 25 ricorrente] e sottragga dal totale maturato quanto risulta corrisposto, per il periodo sopra precisato, in base ai prospetti paga» All'esito, considerando quanto percepito dal ricorrente nel periodo dal 06.09.2021 al 22.11.2021 – percezione pacifica, non essendo stata posta in discussione nel ricorso, dove invece se ne dà atto – è risultato in capo al ricorrente un credito per lavoro straordinario, notturno e per incidenza sul relativo t.f.r., pari ad euro 910,41. La società va quindi condannata a versare quest'importo e alla regolarizzazione contributiva conseguente, versando all' l'importo individuato dal c.t.u. di euro 394,00. 7.4. Nelle sue conclusioni, il ricorrente ha poi chiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso in relazione al licenziamento intimatogli. Essa, tuttavia, gli è stata pacificamente corrisposta, come si evince dal prospetto paga di aprile 2023 e dal corrispondente bonifico [cfr. docc. 3 e 4 . CP_1
7.5. Il ricorrente ha poi chiesto che la società venga condannata a versare i contributi previdenziali fino al termine del rapporto. Nel corpo dell'atto viene adombrata, senza particolari precisazioni, un'irregolarità contributiva fino al 31.01.2021 e la mancanza di versamenti dal 01.01.2022 al 31.03.2022 [p. 5 ricorso]. Sulla base di questa scheletrica descrizione, si è comunque fatto luogo a c.t.u. per verificare la correttezza dei versamenti, chiedendo all'esperta di verificare «eventuali differenze contributive con riferimento all'intera durata del rapporto intercorso, considerandone la natura a tempo indeterminato fin dal 06.09.2021, avendo cura, nel far ciò, di analizzare denunce e versamenti eseguiti nel corso del tempo da parte del datore di lavoro». Sul punto, il c.t.u. ha osservato che «raffrontando gli imponibili dichiarati all CP_3 dalla resistente con gli imponibili registrati sui cedolini paga, in base ai quali il ricorrente venne retribuito, è emerso che non sempre i due imponibili mensili coincidono, mentre, invece, dovrebbero. Nell'analisi condotta in sede peritale sono emerse infatti diverse criticità sia nella redazione dei cedolini paga sia nelle denunce contributive presentate dalla società resistente. Ad ogni buon conto, si è convenuto con i CCTTPP sulla necessità di ricostruire, mese per mese, la retribuzione lorda che sarebbe spettata nel caso di inquadramento del rapporto a tempo indeterminato sin dall'origine, tenendo anche conto dei periodi di assenza per infortunio e per malattia». In particolare, «gli imponibili non sempre corrispondono agli imponibili dichiarati sui cedolini paga in base ai quali il lavoratore venne retribuito. Le differenze sono sia a favore del lavoratore, sia a suo danno e di un tanto non si conosce la ragione». Il c.t.u. ha quindi ricostruito – con metodo accurato e al quale s'aderisce – le retribuzioni che sarebbero spettate considerando l'accordo collettivo applicabile, le ore lavorabili nel mese e le assenze del ricorrente, il tutto cercando «di seguire le poste retributive dichiarate a LUL e quindi non è stata eseguita una ricostruzione della retribuzione “asettica”. In particolare sono state riscontrate retribuzioni per due visite di idoneità, oltre che per ferie godute. Eseguita, non senza difficoltà, la ricostruzione delle retribuzioni richieste in quesito si è passati al confronto tra gli imponibili retributivi peritali con gli imponibili dichiarati dalla resistente come rilevati sulle denunce VdmaWeb (Visualizzazione Tariffazione Denunce Trimestrali Manodopera Agricola)» depositate dall' Si è quindi concluso, come già riferito, che «le differenze che sono emerse non sempre sono a vantaggio del ricorrente. Vi sono anche differenze negative, vale a dire imponibili dichiarati all superiori al dovuto e non se ne comprende la ragione». CP_3
Rinviando per il dettaglio ai file excel allegati alla relazione, sono derivate differenze contributive, relative all'intero rapporto di lavoro sviluppatosi dal
06.09.2021 al 19.04.2033, pari ad euro 2.181,00. La società va dunque condannata alla regolarizzazione contributiva versando il relativo importo all'
7.6. Il ricorrente, nel proprio atto introduttivo, ha sostenuto di non aver ricevuto la retribuzione per i mesi di febbraio e marzo 2023. L'esame di quei prospetti [cfr. doc. 3 riflette una retribuzione negativa, stante CP_1
l'«assenza non retribuita» del ricorrente. Egli, nel proprio ricorso, ha sostenuto d'essere stato assente per malattia per diversi periodi, tra cui quello dall'08.11.2022 al 09.03.2023. Al contrario, la società ha affermato che egli è stato assente fino al 07.01.2023. È da evidenziare che il ricorrente non ha depositato alcun certificato medico a copertura della sua assenza dopo il 07.01.2023. Egli, pertanto, non ha senz'altro maturato il diritto alla retribuzione per il mese di febbraio. Quanto al mese di marzo 2023, è vero che egli, con comunicazione dell'08.03.2023, ha posto a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative, segnalando al contempo che era stato giudicato inidoneo alla mansione specifica e che quindi era disponibile a svolgere diverse attività, con decorrenza dal successivo 10.03.2023 [cfr. doc. 46 ]. La società, da parte sua, ha Pt_1 prontamente risposto il 10.03.2023, segnalando che erano in corso valutazioni rispetto alla possibilità d'impiegarlo in diverse mansioni ed esonerandolo dal prestare attività lavorativa fino a successive comunicazioni. Nessuna successiva comunicazione risulta essere intercorsa, fino al successivo recesso del 19.04.2023. Detto che nessuna rivendicazione è stata formulata rispetto al mese di aprile 2023, è da ritenersi che il lavoratore, non avendo prestato alcuna attività lavorativa a causa di una inidoneità espressiva d'un'impossibilità ad eseguire la prestazione non imputabile al datore di lavoro, non ha nemmeno maturato il diritto a percepire la retribuzione, giusta il principio generale per cui il diritto di credito in questione presuppone la prestazione lavorativa [cfr. Cass., n. 4677/2006].
7.7. Va dunque respinta la pretesa in esame, così come vanno disattese le pretese che il ricorrente ha adombrato in corso di causa rispetto a crediti asseritamente insoddisfatti. Invero, dalla lettura del ricorso – davvero parco di indicazioni e non del tutto aderente al necessario canone della specificità – non è dato evincere puntuali pretese ulteriori rispetto a quelle già esaminate supra. In particolare, non può senz'altro farsi riferimento, in senso contrario, alla generica indicazione di una cifra rimontante ai conteggi allegati, se non altro perché le cifre ivi esposte non trovano riscontro in altrettante deduzioni che ne giustificano la pretese. Del pari irrilevanti eventuali altri documenti, nella misura in cui ad essi non si sono accompagnate deduzioni tese a sostenere ulteriori pretese. Invero, è noto che l'attività di allegazione e deduzione è attività propria del ricorso, mentre i documenti, quali prove precostituite, hanno la diversa funzione di suffragare le circostanze allegate, ma non anche di surrogare l'atto introduttivo nella prospettazione degli elementi di fatto da porre a sostegno della domanda. In altri termini, la parte, col proprio ricorso, è tenuta ad indicare i fatti a sostegno della domanda, indicando i documenti atti a confermarli, ma non può affidare a questi ultimi il compito, appannaggio dell'atto processuale, di porre in evidenza elementi non puntualmente allegati, specie se si considera che essi, in tal modo, potrebbero essere “recuperati” solo mediante un'indebita estrapolazione interpretativa da parte del giudice, che in questa guisa sarebbe eccentricamente chiamato a “ricostruire” le allegazioni delle parte a partire dal materiale probatorio, funzionale però non a consentire tale ricostruzione ma, piuttosto, “solo” a fornire la conferma istruttoria dei fatti dedotti. Non a caso, in ragione dell'estraneità del compendio documentale all'attività di allegazione, la giurisprudenza di legittimità suole affermare che “l'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c. o di proporre - ove occorra - querela di falso, restando in ogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice” [Cass., n. 6606/2016].
7.8. Ne deriva, a conclusione dell'esame delle pretese per differenze retributive e contributive, che il ricorrente ha maturato un credito retributivo pari ad euro 910,41. Sussiste poi una differenza contributiva complessivamente pari ad euro 2.575,00 (2.181,00+394,00). La società va dunque condannata a versare il primo importo al ricorrente e il secondo all' Con riguardo alla somma dovuta al lavoratore, su di essa vanno calcolati interessi e rivalutazione moneteria dal dovuto al saldo. Diversamente da quanto richiesto in ricorso, invece, non va applicato l'art. 1284, comma 4, c.c., non riferibile ai crediti di lavoro, stante la speciale disciplina prevista dall'art. 429 c.p.c.. Con riferimento invece agli importi dovuti all' benché l'Ente nelle proprie conclusioni abbia chiesto di quantificare l'importo dei contributi «e le relative sanzioni», non può farsi luogo a quest'ultima statuizione, non rientrando tra i poteri del giudice l'esercizio ex novo di siffatta potestà sanzionatoria, bensì l'eventuale sindacato sul suo corretto esercizio da parte del relativo titolare. * 8. La domanda relativa al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'infortunio sul lavoro va respinta perché non ha trovato conferma né la dinamica dell'evento descritta in ricorso, né la circostanza che esso abbia concretizzato il presunto rischio da scivolamento. Va premesso che «il contenuto dell'obbligo di sicurezza, previsto dall'art. 2087 c.c., non determina una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, essendo necessario che la sua condotta, commissiva od omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. Ne consegue che sono a carico del lavoratore, quale creditore dell'obbligo di sicurezza, gli oneri di allegazione circa la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo, del termine di scadenza e dell'inadempimento; nondimeno, l'individuazione delle misure di prevenzione che il datore avrebbe dovuto adottare e l'identificazione della condotta che nello specifico ne ha determinato la violazione deve essere modulata in relazione alle concrete circostanze e alla complessità o peculiarità della situazione che ha determinato l'esposizione al pericolo» [Cass., n. 29909/2021]. Ciò posto, il lavoratore ha così descritto l'evento: «all'incirca alle 8,00 della mattina del 22.11.2021, mentre assieme ad altro operaio stava scaricando dall'imbarcazione sulla terraferma un carico di pesce o “baia” colma fino all'orlo, pesante circa 1,5 q.li, trascinandola con la sola forza delle braccia, il ricorrente è scivolato sullo stretto bordo in alluminio che delimita la banchina, privo di dispositivi antiscivolo e/o di rivestimento con materiale antisdrucciolo e bagnato dall'umido della notte e dalla pioggia insistente, cadendo all'indietro e battendo pesantemente la schiena al suolo». In merito alle violazioni in materia antinfortunistica ascrivibili a e CP_1 che sarebbero causalmente rilevanti rispetto all'evento, il lavoratore ha indicato: «Prima dell'infortunio il ricorrente non ha ricevuto dalla datrice di lavoro presidi antinfortunistici di alcun tipo (per es. scarpe antiscivolo), né è stato invitato a seguire corsi di formazione, né ha ricevuto istruzioni sulle modalità da seguire per l'operazione di trasbordo del pescato dall'imbarcazione alla terraferma, né messo a conoscenza delle misure previste dal D.V.R.». In sostanza, il ricorrente sostiene che l'infortunio sia avvenuto a causa del suo scivolamento su una superficie insidiosa per la sua conformazione – uno stretto bordo – e resa ancor più pericolosa dalla scivolosità dovuta all'umidità notturna e alla pioggia insistente, abbinata alla mancanza di rivestimenti antisdrucciolo e a dispositivi utili a ridurre il rischio, quali apposite calzature.
8.1. A fronte di ciò, i testimoni oculari dell'evento, escussi nel corso del processo, non hanno minimamente confermato queste deduzioni. che al momento del fatto si trovava esattamente accanto al Persona_3 ricorrente, ha riferito che «svolgevamo attività di pesca. Una volta pescato il pesce, questo viene messo in una baia in plastica con le reti e il pesce. La baia viene sollevata in 4 persone. Di solito 2 sono in barca e 2 sono a terra. In quell'occasione, io e il ricorrente eravamo le due persone a terra e dovevamo alzare la baia per spostarla dalla barca sulla terraferma». Così descritte le attività svolte prima dell'evento, il teste ha quindi riferito di aver «sentito urlare e ho visto il ricorrente disteso per terra. Non ho capito cosa gli fosse successo, sebbene fosse accanto a me. Non ho capito cosa sia successo. Si è accasciato quando il carico era già stato messo a terra. In quel frangente, eravamo in 4 - i due prima presenti sull'imbarcazione e io e il ricorrente – e dovevamo alzare il carico per metterlo sul trattore. Nel momento in cui ci siamo accinti ad alzare la baia il ricorrente si è accasciato lamentando un dolore alla schiena. Il carico aveva un peso corrispondente a quello usuale. In 4 persone si poteva sollevare senza problemi. Il ricorrente si è seduto piano piano, ha iniziato a lamentare dolore e piano piano si è accasciato a terra. L'ho visto mentre scendeva a terra. Si è seduto e poi si è disteso, non si muoveva. Non ricordo se, in quel frangente, il ricorrente ha spiegato cosa gli fosse successo e le ragioni del suo dolore. Personalmente, assistendo alla scena, non capii i motivi dell'accaduto….Il mastello era già fuori dall'acqua ed era alzato di pochi centimetri. Eravamo già fuori dalla barca. Quando ci siamo resi conto dei problemi del ricorrente, abbiamo riadagiato il mastello a terra». Da questa deposizione non emerge minimamente che il ricorrente sia scivolato, né che il fatto sia riconducibile al concretizzarsi d'un rischio da scivolamento.
l'altro collega presente, ha riferito che egli stava operando a Persona_4 bordo dell'imbarcazione con mentre «a terra c'erano Controparte_8 Persona_3
e il ricorrente. Io e eravamo in barca. Tutti e quattro stavamo prendendo il CP_8 contenitore per metterlo a terra. Non ricordo se il contenitore fosse stato già messo a terra, ma mi pare di no. Mi pare che sia rimasto sulla barca. Eravamo intenti ad alzare il mastello. Nel mentre che stavamo alzando il ricorrente ha iniziato a lamentarsi dicendo che non stava bene e si è seduto per terra. Si è appoggiato per terra con le sue gambe. Per alzare il mastello si procede stando piegati. Il ricorrente anziché passare da quella posizione alla stazione eretta ha iniziato a lamentarsi e si è piegato sempre di più fino a sedersi…Gli abbiamo chiesto cosa fosse successo e lui rispose che aveva mal di schiena. Non ha spiegato cosa gli avesse causato il dolore. Per quello che ho visto, non ho capito che cosa abbia causato il problema». Anche questo testimone ha escluso in radice che il ricorrente sia scivolato.
8.2. Si deve quindi concludere che il ricorrente, onerato della prova del rischio e dell'evento che l'ha concretizzato, non ha fornito tale prova. È rimasto perciò indimostrato il fatto dedotto come fonte del danno risarcibile, ciò che conduce a rigettare la domanda.
8.3. Va in tal senso precisato che non è meritevole d'esplorazione l'ipotesi che l'evento sia riconducibile ad un eccessivo peso del carico sollevato. Il ricorrente non l'ha sostenuto e, a tal riguardo, non vale in senso opposto la generica considerazione per cui il datore di lavoro avrebbe dovuto predisporre adeguati presidi «per es….un sollevatore da utilizzare per il trasbordo di carichi pesanti», trattandosi di considerazione del tutto generica e, comunque, verosimilmente inconferente, visto che, stando a quanto riferito da «il carico aveva un peso corrispondente a Per_3 quello usuale. In 4 persone si poteva sollevare senza problemi». * 9. L'esito del giudizio e la peculiarità delle questioni di fatto coinvolte giustificano la compensazione integrale fra tutte le parti delle spese del giudizio. Considerando che la relazione peritale ha contribuito ad accertare un debito retributivo e contributivo in capo a le spese di c.t.u., liquidate come CP_1 da separato decreto, vanno poste in capo a quest'ultima società.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile la domanda del ricorrente tesa all'accertamento che tra egli e la datrice di lavoro si è instaurato un rapporto a tempo indeterminato fin dal 06.09.2021. condanna a pagare in favore di parte Controparte_4 ricorrente la somma di euro 910,41, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna a regolarizzare la posizione Controparte_4 contributiva del ricorrente, versando all'Inps la somma di euro 2.575,00, oltre accessori di legge;
respinge per il resto il ricorso e le ulteriori domande;
compensa integralmente tra tutte le parti le spese del giudizio;
pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, in capo a
[...]
Controparte_4
Gorizia, 16 aprile 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbale d'udienza dell'08.05.2024.