Articolo 10 della Legge 15 dicembre 2011, n. 217
Articolo 9Articolo 11
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17 gennaio 2012
Art. 10. Qualita' delle acque destinate al consumo umano 1. All' articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 , la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori».
2. E' abrogata la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27 .
Note all'art. 10:
Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2001, n. 52, S.O., come modificato dalla presente legge:
"Art. 5. (Punti di rispetto della conformita').
1. I valori di parametro fissati nell'allegato I devono essere rispettati nei seguenti punti:
a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto di consegna ovvero, ove sconsigliabile per difficolta' tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto prossimo della rete di distribuzione rappresentativo e nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano (3);
b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna;
c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori.
d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell'impresa.
(Omissis).".
Entrata in vigore il 17 gennaio 2012
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