TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/10/2025, n. 3850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3850 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI NI
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 7677/2023 R.G., avente ad oggetto: Altre ipotesi
PROMOSSA DA
, cod. fisc. , con il patrocinio dell'Avv.to MARLETTA Controparte_1 P.IVA_1
IN MARTA,
RICORRENTE
CONTRO
, con il Patrocinio dell'Avv.to SPAMPINATO CARMELO, CP_2 elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA NI, 57 SAN
OR DI NI
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi del'art. 127 ter
c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto del tenore semplificato e della natura del presente provvedimento,
tutti gli atti di causa possono intendersi qui integralmente richiamati.
Nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, la quale, secondo l'orientamento consolidato del Supremo Collegio, si verifica allorquando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto tra le parti, per essere sopravvenute nel TRIBUNALE DI NI
Seconda Sezione Civile – Lavoro
corso del procedimento circostanze nuove (cfr., ex multis, Cass.4079/84; Cass.
3970/78), ovvero allorquando, pur sopravvivendo formalmente un contrasto o comunque una domanda di parte, sono tuttavia intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronunzia (cfr.
Cass. 3279/79; Cass 1264/78).
Nel caso di specie, come si desume dagli atti di causa e dallo stesso verbale di udienza del 19.4.2024, il pagamento del credito ingiunto, in corso di causa, è avvenuto,
nei confronti della società finanziaria, sicché la materia può reputarsi cessata.
Per quanto riguarda le spese, queste possono compensarsi, tenuto conto, da un canto,
delle oscillazioni giurisprudenziali in punto di legittimazione attiva del lavoratore in casi analoghi e, dall'altro, della buona fede con la quale lo stesso ha iniziato l'azione monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
COMPENSA le spese processuali.
Così deciso, in Catania, 28/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
Pagina 2
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI NI
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 7677/2023 R.G., avente ad oggetto: Altre ipotesi
PROMOSSA DA
, cod. fisc. , con il patrocinio dell'Avv.to MARLETTA Controparte_1 P.IVA_1
IN MARTA,
RICORRENTE
CONTRO
, con il Patrocinio dell'Avv.to SPAMPINATO CARMELO, CP_2 elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA NI, 57 SAN
OR DI NI
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi del'art. 127 ter
c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto del tenore semplificato e della natura del presente provvedimento,
tutti gli atti di causa possono intendersi qui integralmente richiamati.
Nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, la quale, secondo l'orientamento consolidato del Supremo Collegio, si verifica allorquando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto tra le parti, per essere sopravvenute nel TRIBUNALE DI NI
Seconda Sezione Civile – Lavoro
corso del procedimento circostanze nuove (cfr., ex multis, Cass.4079/84; Cass.
3970/78), ovvero allorquando, pur sopravvivendo formalmente un contrasto o comunque una domanda di parte, sono tuttavia intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronunzia (cfr.
Cass. 3279/79; Cass 1264/78).
Nel caso di specie, come si desume dagli atti di causa e dallo stesso verbale di udienza del 19.4.2024, il pagamento del credito ingiunto, in corso di causa, è avvenuto,
nei confronti della società finanziaria, sicché la materia può reputarsi cessata.
Per quanto riguarda le spese, queste possono compensarsi, tenuto conto, da un canto,
delle oscillazioni giurisprudenziali in punto di legittimazione attiva del lavoratore in casi analoghi e, dall'altro, della buona fede con la quale lo stesso ha iniziato l'azione monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
COMPENSA le spese processuali.
Così deciso, in Catania, 28/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
Pagina 2