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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/06/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 232/2025 R.G. promossa da
( , rappresentata e difesa dall'avv. D'URZO Parte_1 C.F._1
MARIA LETIZIA ( ) e dall'avv. SANSO' CLAUDIO C.F._2
( ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, giusta C.F._3 procura in atti;
APPELLANTE contro
), rappresentato e difeso dall'avv. POLI CP_1 C.F._4
BENEDETTA , elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._5 difensore, giusta procura in atti;
APPELLATO con l'intervento del PG
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Parte appellante:
Conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo: “In accoglimento del presente gravame, contrariis reiectis, per i motivi suesposti accogliere l'appello ed in riforma parziale dell'impugnato decreto n. 1736/2024 dell'8 agosto 2024, così provvedendo:
- In riforma del capo “1” disposto l'affidamento del figlio minore a entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter c.c. In subordine che venga previsto l'affidamento monogenitoriale in favore della madre, sig.ra ; Parte_1
- In riforma del capo “2” regolamentare i tempi di permanenza del minore presso il padre secondo il calendario di visita meglio indicato in narrativa ed eliminando l'obbligo per la madre quando si recherà a casa dei nonni materni durante i fine settimana di propria spettanza, di rientrare a Firenze la domenica sera;
– In riforma dei capi “8 e 9“ prevedere che il contributo paterno in favore del piccolo
debba essere stabilito nell'importo non inferiore a € 1.000,00 mensili, oltre Per_1 al 70% delle spese straordinarie della minore, secondo il Protocollo d'intesa ratificato dal Tribunale di Firenze del 6 maggio 2011.
- In riforma dei capi “11” e “12” prevedere che le spese di lite del giudizio di primo grado e le spese di CTU siano poste per due terzi a carico del Sig. CP_1
Con vittoria di diritti, onorari e spese della presente procedura in favore dei procuratori antistatari.
Ferme le altre statuizioni qui non espressamente impugnate.
In via istruttoria:
a. ordinare alle parti, ai sensi dell'art. 473 bis n. 31 ultimo comma cpc, il deposito della documentazione prevista dall'art. 473 bis n. 12 cpc ossia: a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni;
b. Venga ordinata l'esibizione del contratto di compravendita per la cessione della ditta individuale (n. rep. 23854 del 2.8.23 prot. LU – 2023-68977) all'azienda di famiglia,
Manufatture il Faro srl.” Conclusioni rassegnate nell'istanza depositata in data 9.5.2025: “Si chiede in conclusione che la Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in via di assoluta urgenza ed adottando provvedimenti indifferibili autorizzi il minore l trasferimento Persona_2 da Firenze a Cava dè TI con facoltà di iscrizione del minore al secondo anno della scuola materna. Con vittoria di diritti e onorari.”
Parte appellata:
Conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione: “Chiede che l'Ill. Ma Corte d'
Appello di Firenze – Prima Sezione civile, per i motivi esposti in premessa Voglia: a) in rigetto dell'appello principale così come proposto dalla Sig. ra Parte_1 confermare il provvedimento n. cronologico 1736/2024 emesso dal Tribunale di Firenze il 8.08.2024 nel procedimento RG 12387-2021. in merito ai capi appellati in via principale n. 1 n. 2 n. 11 n. 12 che dovranno pertanto essere confermati, con vittoria di onorari e spese di giudizio;
b) accogliere l'appello incidentale proposto dal Sig. ed, in riforma CP_1 parziale del decreto n cronologico 1736/2024 emesso dal Tribunale di Firenze il
8.08.2024 nel procedimento RG 12387-2021, disporre:
1)In riforma del capo 3 stabilire la: “pariteticità dei tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori e che quindi possa trascorrere, con ciascuno dei genitori, Per_1 quindici giorni nel mese di Agosto consecutivi con il padre e quindici giorni consecutivi con la madre, da concordare e far definire per entrambi entro e non oltre il 30 Maggio di ciascun anno.”
2)In riforma del capo 4 stabilire che: “ trascorra le vacanze Natalizie Per_1 alternativamente dal 23 Dicembre al 31 Dicembre con un genitore e dal 31 Dicembre al
7 Gennaio con l'altro secondo la regola dell'alternanza “;
3) In riforma dei capi 8 e 9 stabilire che: “il padre corrisponda entro il 5 di ogni mese a
la somma di Euro 200,00 a titolo di mantenimento per il figlio Parte_1 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie, in denegata ipotesi il mantenimento diretto del figlio“
Il Tutto con vittoria di diritti, onorari e spese della presente procedura in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Ferme le statuizioni non espressamente impugnate.
In Via istruttoria si chiede: a) Ordinare alle parti il deposito delle ultime tre dichiarazione di redditi;
b ) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati;
c) gli estratti c/c dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni;
b) Venga ordinata a parte appellante principale , l' esibizione Pt_2 Parte_1 della documentazione attestante il prestito di Euro 115.000,00 elargitole dai genitori in epoca antecedente al 2023, nonché le movimentazioni bancarie dei c/c intestati per gli anni 2019 – 2020 -2021”
Conclusioni sull'istanza di provvedimenti indifferibili: “Voglia in via principale respingere
l' istanza di trasferimento di residenza anagrafica del minore a Firenze Persona_2
a Cava dei TI con facoltà di iscrizione del bambino al secondo anno della scuola materna perché infondata ed illegittima per i motivi esposti in premessa, opponendosi altresì all'iscrizione scolastica presso diverso istituto come richiesto e disporre, a parziale modifica delle conclusioni rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta del 8.5.2025 , qualora la Sig. ra intenda lei stessa trasferire la residenza a Cava Pt_1 dei TI per esigenze lavorative: 1) previa conferma dell'affidamento di Per_2 ai SS SS territorialmente competenti la modifica del regime di collocamento del
[...] minore stabilendolo prevalente presso il padre Sig con iscrizione del CP_1 figlio per il primo anno di scuola materna a Firenze, con richiesta di assegnazione della casa familiare sita in Firenze Via di Soffiano 23 in favore del padre stabilito collocatario ed attribuzione di un assegno di mantenimento in favore del genitore collocatario Sig.
a carico della Sig. ra richiesto nella misura di Euro CP_1 Parte_1
600,00 oltre a stabilire l' Assegno Unico Nazionale sempre in favore del padre collocatario. Con diversa e nuova regolamentazione del diritto di visita della madre, genitore non collocatario, nel rispetto del diritto alla bigenitorialità del minore. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. In via subordinata ed ulteriore, sempre qualora la
Sig. ra intenda lei stessa trasferire la residenza a Cava dei TI per esigenze Pt_1 lavorative, disporre 2) previa conferma dell' affidamento di ai SS SS Persona_2 territorialmente competenti la modifica del regime di collocamento del minore stabilendolo prevalente presso il padre Sig. presso la sua residenza in CP_1
San Miniato ( Pi) Via Rondoni con iscrizione del figlio per il primo anno di scuola materna
a Firenze, con richiesta di attribuzione di un assegno di mantenimento in favore del genitore collocatario Sig. a carico della Sig.ra richiesto CP_1 Parte_1 nella misura di Euro 600,00 oltre a stabilire l' Assegno Unico Nazionale sempre in favore del padre collocatario. Con diversa e nuova regolamentazione del diritto di visita della madre, genitore non collocatario, nel rispetto del diritto alla bigenitorialità del minore.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
P.G.: “Visti gli atti”
COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 29.9.2021, diva il Tribunale di Firenze al fine di ottenere CP_1 la regolamentazione del regime di affidamento, frequentazione e mantenimento del figlio nato l'[...] dalla relazione more uxorio con , Persona_2 Persona_3
a quel momento cessata a causa della intollerabilità della convivenza;
in particolare, chiedeva l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente del figlio presso la madre, la disciplina del proprio diritto di visita e la previsione del mantenimento diretto del minore da parte dei genitori, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
si costituiva, chiedendo l'affidamento condiviso del figlio Persona_3 Per_1 con collocamento prevalente del minore presso di sé, la disciplina della frequentazione padre-figlio e la previsione di un contributo mensile paterno per il mantenimento ordinario del minore pari a € 1.000,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale disponeva l'espletamento di una CTU psicologica a cura del Dott.
[...]
mirata ad accertare la capacità genitoriale di entrambe le parti e ad individuare Per_4 il migliore regime di collocamento e frequentazione per il minore;
con decreto del
26.10.2022, preso atto delle conclusioni peritali, veniva disposto l'espletamento di un periodo di monitoraggio da parte del CTU, da svolgersi in coordinamento con l' CP_2 di riferimento, per la durata di mesi sei;
stante il perdurare della conflittualità genitoriale, il minore veniva provvisoriamente affidato ai Servizi sociali e il monitoraggio veniva prorogato, anche per effetto di successivi provvedimenti, fino all'udienza del
3.7.2024, quando le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e il Tribunale si pronunciava definitivamente, con decreto del 23.7.2024 depositato l'8.8.2024, provvedendo come segue:
“1. dispone l'affidamento di (08/02/2021) ai SS. SS. territorialmente Persona_2 competenti, con collocamento prevalente presso la madre, sita in Firenze, via di Soffiano n. 23, con delega ai Servizi in ordine alle decisioni in ambito scolastico, sanitario, sportivo e ricreativo;
2. dispone che, durante il periodo scolastico, il padre possa tenere con sé il minore: la prima e la terza settimana del mese, il mercoledì dall'uscita dalla scuola (o dalle ore
10:30 nei periodi non scolastici) fino al giovedì quando lo riaccompagnerà a scuola (o dalla madre entro le ore 11:30 nei periodi non scolastici); la seconda e la quarta settimana, il martedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 10:30 nei periodi non scolastici) fino al mercoledì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola (o dalla madre entro le ore 11:30 nei periodi non scolastici) e il fine settimana dal venerdì, quando andrà a riprenderlo da scuola (o dalla madre alle ore 10:30 nei periodi non scolastici) fino al lunedì successivo, quando lo riaccompagnerà a scuola (o dalla madre entro le ore
11:30); i restanti periodi saranno trascorsi assieme alla madre, la quale avrà cura, quando si recherà a casa dei nonni materni durante i fine settimana di propria spettanza, di rientrare a Firenze la domenica sera;
3. dispone che, durante le vacanze estive, il minore trascorra nel mese di agosto gg.
15, anche consecutivi, con la madre e due periodi di gg. 5 consecutivi con il padre, intervallati da una settimana consecutiva di permanenza del minore presso la madre, con facoltà per il padre di far visita al bambino durante tale periodo, indicativamente il mercoledì dalle 16:30 alle 21:00;
4. dispone che, durante le festività natalizie, il minore trascorra con la madre il periodo che intercorre tra l'inizio delle vacanze scolastiche e il 1° gennaio di ogni anno, con facoltà per il padre di trascorrere con il figlio il giorno 24 dicembre o 25 dicembre, e che il minore trascorra con il padre il periodo dal 2 gennaio al 7 gennaio di ogni anno, quando il padre lo riporterà presso l'abitazione materna entro l'ora di cena;
all'esito di tale periodo tornerà in vigore il regime di frequentazione ordinaria;
5. dispone che il minore trascorra, durante le vacanze pasquali, gg. 3 con ciascun genitore, alternando annualmente il giorno di Pasqua e Pasquetta, fatti salvi diversi accordi tra le parti, e che lo stesso trascorra le altre festività nazionali con ciascun genitore, ad anni alterni;
6. invita entrambi i genitori a seguire un percorso di sostegno individuale alla genitorialità presso l di riferimento, cui viene dato mandato di organizzazione CP_2 di tale percorso;
7. dà mandato ai SS. SS. di riferimento di depositare ogni sei mesi una relazione di monitoraggio sul nucleo familiare al Giudice Tutelare competente per Parte_3
l'attività di vigilanza;
8. dispone che corrisponda, entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_1 Parte_1
la somma di e. 350,00 a titolo di mantenimento del figlio, rivalutabile
[...] annualmente in base agli indici ISTAT;
9. pone a carico di 'onere di provvedere nella misura del 60% alle spese CP_1 straordinarie necessarie per il minore e di il restante 40%, che Parte_1 dovranno essere individuate e concordate secondo i parametri previsti dalle Linee Guida del CNF del 2017;
10. assegna l'Assegno Unico Universale in via integrale a;
Parte_1
11. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
12. pone le spese di CTU, liquidate con decreto del 10/07/2024, nella misura della metà
a carico di ciascuna parte.”
Avverso tale decreto proponeva reclamo sulle conclusioni Parte_1 trascritte in epigrafe, impugnando i capi 1, 2, 8, 9 e 11. Deduceva i seguenti motivi:
I) Sul capo 1: Travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei documenti in atti – lettura acritica delle relazioni del consulente tecnico d'ufficio – erronea valutazione dell'interesse del minore - illogicità e contraddittorietà della motivazione – violazione degli artt. 337 bis e s.s. c.c.
Premetteva la reclamante che il Tribunale di Firenze aveva ritenuto congruo affidare definitivamente il minore ai Servizi sociali di Firenze, sulla scorta di Persona_2 quanto relazionato dal CTU Dott. il quale riferiva che: “i genitori, affiancati da Per_4 diverse figure sanitarie, sono riusciti a trovare accordi su alcune questioni inerenti il figlio, tuttavia permangono rigidità comunicative tali da non permetterci di ipotizzare un affidamento congiunto. Nel corso della CTU e dei quattro monitoraggi, non siamo stati in grado di trasformare il rapporto tra i genitori in una relazione accettabilmente collaborativa”, permanendo “nei due genitori visioni 'opposte' che non permettono una proficua collaborazione”.
La scelta a cui era pervenuto il Tribunale di Firenze sarebbe da censurare, poiché non terrebbe in debita considerazione il reale interesse del minore, assumendo acriticamente le conclusioni del CTU, che, lungi dall'essere imparziale, sarebbe stato il vero artefice dei conflitti genitoriali. In realtà il quadro familiare non avrebbe evidenziato delle significative criticità nei rapporti della triade, né tra i due genitori. Del resto, lo stesso CTU aveva evidenziato che entrambi i genitori avrebbero una buona (la madre)
o una sufficiente (il padre) capacità genitoriale. In realtà, il conflitto tra le parti sarebbe stato alimentato dal CTU, per il fatto che egli durante il lunghissimo monitoraggio aveva preteso di imporre le proprie decisioni sul diritto di visita del padre, dipingendo come ostativa la condotta della madre che, invece, aveva inteso soltanto esercitare i suoi legittimi diritti di critica e di difesa, senza che peraltro la medesima avesse mai ostacolato il rapporto padre-figlio, anzi avendolo agevolato, ad esempio consentendo per mesi al padre di frequentare il figlio presso l'abitazione materna. L'affidamento del minore ai Servizi sociali deriverebbe dunque esclusivamente dal fallimento della funzione conciliativa che il CTU si sarebbe assunto, senza espresso mandato del
Tribunale, che poi aveva finito per seguire in punto di affido le indicazioni del padre, con valenza principalmente sanzionatoria nei confronti della madre e con una soluzione che avrebbe esasperato il conflitto tra i genitori, tanto che esso era di recente culminato con una richiesta di intervento delle forze dell'ordine da parte della . La madre si era Pt_1 opposta alla richiesta del padre di collocamento paritario del figlio poiché il minore quando è stato introdotto il giudizio aveva allora solo sette mesi e si era opposta a che il medesimo fosse lasciato solo con la nonna paterna per i rischi connessi ai problemi di salute della stessa (bipolarismo derivante da una emorragia celebrale).
La reclamante lamentava come non solo avesse dovuto rinunciare al trasferimento a
Cava de' TI per motivi di lavoro (negato in corso di causa dal Tribunale, con provvedimento confermato in sede di reclamo alla Corte d'appello), ma come fossero stati anche aggravati i suoi spostamenti in Campania durante il fine settimana, poiché, su richiesta del padre che aveva lamentato un'eccessiva stanchezza del bambino, era stato disposto il rientro la domenica sera, anziché il lunedì mattina. Contestava che la mera conflittualità tra i genitori potesse giustificare l'affidamento del figlio ai Servizi sociali, tanto più non avendo il CTU neppure indicato l'ambito in cui i genitori non sarebbero stati in grado di assumere decisioni condivise per il figlio, avendo peraltro chiarito che in più occasioni essi si erano accordati tra di loro. Se mai, poi, ove si fosse ritenuto non confacente all'interesse del minore il regime dell'affido congiunto, il medesimo avrebbe dovuto essere affidato al genitore con una maggiore capacità genitoriale.
II) Sul capo 2 riguardante le modalità degli incontri padre/figlio - contraddittorietà e carenza di motivazione – violazione dell'interesse in concreto del minore.
Secondo la reclamante, non sarebbe comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal Tribunale di Firenze, suffragato da valutazioni errate del perito che con la prima relazione peritale aveva evidenziato che il padre non dovesse pernottare col minore, per poi introdurre rapidamente e senza verificare effettivamente l'ambientamento del minore, sia i pernotti nei weekend sia e soprattutto, quelli infrasettimanali. Il Tribunale aveva ritenuto “che quanto proposto in punto di frequentazione dalla andrebbe Pt_1 a creare un'eccessiva distanza del minore dalla figura paterna vanificando di fatto il raggiunto equilibrio dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore a tutela del suo diritto alla bigenitorialità”, ma in tal modo avrebbe tutelato non l'interesse del minore ma quello del padre. Tra l'altro quello proposto dalla era il calendario Pt_1 attuato dal 6.3.2024, indicato dal CTU appena tre mesi prima dell'emissione del provvedimento definitivo.
Lamentava l' che il minore sarebbe stanco e affaticato a causa dei continui viaggi Pt_4 da affrontare, essendogli stati sottratti momenti di riposto essenziali per un minore di soli 4 anni e andando a stravolgere il suo abituale stile di vita, senza tener conto che tra la casa paterna e quella materna nonché l'asilo nido frequentato dal figlio vi sono circa 45 Km di distanza, con un tempo di percorrenza tra andata e ritorno di circa 2 ore e mezza, essendo quindi costretto ad alzarsi all'alba quando dopo il pernottamento con il padre viene portato a scuola alle 8.30. Disagi tutti che potrebbero essere superati se il così come più volte affermato in corso di causa, avesse trovato un'abitazione a CP_1
Firenze anziché continuare a vivere con i propri genitori, a San Miniato. Dunque, secondo la reclamante, allo stato doveva essere eliminato il pernottamento infrasettimanale del minore presso il padre, mantenendo una vista infrasettimanale, ma solo fino alle ore 20.30.
III) Sui capi 8 e 9 sul contributo al mantenimento - Illegittimità per carenza e/o omessa istruttoria. Errata valutazione della documentazione economica. ll Tribunale avrebbe trattato in maniera diversa le posizioni economiche delle parti in quanto per la aveva valutato le movimentazioni del proprio conto corrente Pt_1 mentre ciò non era stato effettuato per il limitandosi alla sola analisi delle CP_1 dichiarazioni dei redditi. Difatti Tribunale aveva valorizzato alcuni bonifici effettuati dall' in favore dei propri genitori, che aveva ritenuto strumentali a dissimulare le Pt_1 sue effettive disponibilità economiche, nonostante essi fossero restituzioni di prestiti ricevuti negli anni passati (come da bonifici in suo favore anni 2011 e 2012), mentre aveva taciuto sulle movimentazioni bancarie del che aveva ricevuto bonifici per CP_1 oltre un milione di euro.
Inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto del fatto che il figlio vive sempre a casa della madre, che l'intera gestione del minore ricade sulla medesima, mentre il CP_1 vive presso i genitori e quindi non sostiene spese e che il 27.12.2023 la , dopo Pt_1 che non le è stata concessa l'autorizzazione a trasferirsi insieme al figlio minore nella regione Campania, era stata licenziata dalla società “CEPHEID” per la quale lavorava da due anni come “Virtual Account Manager”, per cui, a 47 anni, non soltanto si era trovata priva di dignità professionale, ma anche di entrate diverse dal canone di locazione di una casa di proprietà, per € 750,00, a fronte di propri oneri abitativi per € 1.050,00, tenuto conto che il 18.4.2025 era cessata l'erogazione dell'indennità Naspi, che era stata anche costretta a riscattare con anticipo la somma di circa € 17.000,00 dal fondo pensionistico complementare e che non aveva ancora trovato una nuova occupazione, essendo dunque costretta a ricorrere costantemente all'aiuto dei propri familiari. Il
invece, aveva acquistato un immobile di 130 mq con relativo box auto a San CP_1
Miniato, non abitato né messo a reddito nonostante il mutuo con rate di € 502,00 mensili, ed era anche riuscito a comprare, pochi giorni dopo il deposito del provvedimento di primo grado, una nuova autovettura. Egli, fino al 31.8.2023, era titolare di un'azienda con 13 dipendenti, che era stata ceduta ad un prezzo irrisorio alla
Manifatture Il Faro S.r.l. cioè l'azienda di famiglia dove era stato assunto nel settembre
2023, con uno stipendio mensile di € 1.700,00 per tredici mensilità. Peraltro, dall'estratto conto del risultavano entrate per oltre un milione di euro, di cui € CP_1
800.000 costituiti da bonifici provenienti dalla Manifattura Il Faro S.r.l., rendendo evidente che si era trattato di operazione effettuata al solo scopo di sottrarsi agli obblighi economici nei confronti del figlio. Peraltro, risultando dagli estratti conto cedole e versamenti a un fondo di investimento, era presumibile che costui avesse un conto titoli.
Tenuto conto che l'obbligo di mantenimento dei genitori non si esaurisce in quelli prettamente alimentari, il contributo del padre al mantenimento del minore avrebbe dovuto essere stabilito in misura non inferiore a € 1.000,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie.
IV) sul capo 11 che statuisce la soccombenza reciproca sulle spese di lite. Violazione di legge. Violazione dell'art. 91 c.p.c. E 92, secondo comma, c.p.c.
In proposito, il Tribunale avrebbe dovuto considerare la soccombenza del n punto CP_1 di mantenimento del figlio.
Si costituiva che chiedeva il rigetto del reclamo e proponeva reclamo CP_1 incidentale nei termini riportati in epigrafe. In particolare, chiedeva la conferma del provvedimento di cui al decreto n. 1736/2024 del Tribunale di Firenze per quanto concerne i capi 1, 2, 11 e 12, e proponeva appello incidentale quanto ai capi 3, 5, 8 e
9. Quanto all'appello principale, deduceva:
- L'inammissibilità e infondatezza del primo motivo, alla luce delle risultanze della
CTU e dei quattro monitoraggi svolti dal Dott. nonché alla luce Persona_4 dei rilievi di cui alle relazioni dei Servizi sociali competenti anche all'esito del giudizio di primo grado. Il provvedimento impugnato era, in tema di affido ai Servizi sociali, idoneo a salvaguardare il diritto del minore alla bigenitorialità onde far fronte alla perdurante conflittualità tra i genitori, poiché, in mancanza, verrebbe lasciata di fatto completa autonomia al potere decisionale della madre, nella convinzione di essere il genitore migliore. Del resto, la controparte aveva già proposto reclamo avverso il provvedimento provvisorio che aveva disposto l'affidamento del minore ai Servizi sociali, reclamo che era stato respinto.
L'impossibilità di operare scelte condivise per il minore aveva continuato a manifestarsi anche in seguito alla definizione del giudizio di primo grado (in merito alle festività natalizie, alle ferie estive, allo sport da far seguire al bambino e così via), rendendo dunque necessario il mantenimento dell'affido del figlio ai
Servizi sociali.
- Ugualmente inammissibile e infondato sarebbe il secondo motivo di appello avversario, poiché il CTU, a conclusione di tutti i monitoraggi e nella CTU definitiva, si era sempre espresso nel senso di aumentare i periodi di permanenza di con il padre in considerazione della sua prossima crescita, tanto più Per_1 che oggi ha quattro anni e non ci sono criticità nel suo pernottamento Per_1 presso la casa paterna. Ha precisato di aver cercato un'abitazione a Firenze ma di aver dovuto rinunciare per i maggiori costi rispetto a San Miniato, essendo stato posto in CIG e avendo dovuto acquistare una nuova auto per provvedere in sicurezza agli spostamenti del figlio. Peraltro, il minore, in occasione dei pernotti dal padre, era sempre apparso tranquillo all'ingresso a scuola e sempre puntuale per gli orari stabiliti, come attestato dalle maestre. La madre invece aveva sempre ostacolato i tentativi del CTU di consolidare la relazione padre e figlio, tanto che la stessa era arrivata a querelare il Dott. per frode processuale Per_4
e falsa perizia.
Quanto ai motivi di appello incidentale:
a) Il Tribunale avrebbe ingiustificatamente compresso il diritto di visita del padre nel periodo estivo, avendo anch'egli diritto a trascorrere con il minore un periodo continuativo di 15 giorni, come del resto suggerito dal CTU, in modo da consentirgli di organizzare adeguatamene le proprie ferie con il figlio.
b) La statuizione del Tribunale sarebbe errata anche dove non prevede che la regolamentazione del periodo Natalizio sia ad anni alterni, seppur equa in merito alla durata dei periodi stabiliti presso ciascun genitore. Infatti, il minore non potrebbe mai trascorrere con il padre il 26 dicembre come mai il 31 dicembre di ogni anno. Oltretutto, l'attuazione della previsione nella pratica diventerebbe impossibile, avendo la per due anni consecutivi, portato con sé Pt_1 Per_1
a Cava de' TI nel periodo intercorrente tra le vacanze scolastiche e il 2
Gennaio, con impossibilità per il di poter trascorrere il Natale con il figlio, CP_1 come pure previsto in alternanza con il 24 dicembre.
c) Il Tribunale, in sede di decisione definitiva, aveva aumentato il contributo posto a carico del padre per il mantenimento del figlio, provvisoriamente stabilito nella misura di € 200,00, nonostante le sue condizioni economiche fossero peggiorate a causa della CIG dal novembre 2023, per cui egli percepiva uno stipendio di circa
1350,00 /1400,00 euro, gravato della rata di mutuo ipotecario pari a € 502,00
e di quella per l' acquisto dell'auto pari a € 271,80 mensili, oltre alle spese delle utenze dell'abitazione acquistata dal e in cui egli risiede (diversamente da CP_1 quanto dedotto da controparte) ed oltre a circa € 200,00 per i costi del carburante necessario agli spostamenti del figlio. Correttamente il Tribunale aveva valorizzato i consistenti bonifici effettuati dalla in favore dei propri Pt_1 genitori. Peraltro, se è vero che il minore vive prevalentemente con la madre, era stata una sua scelta quella di abitare in una casa con un canone di locazione di oltre € 1.000,00 anziché in quella di proprietà, avendo oltretutto la titoli Pt_1 abilitanti e capacità professionale idonea a consentirle di reperire una confacente occupazione. Sta di fatto che la appellante, percependo la Naspi, avrebbe entrate nette di circa € 1.000,00 mensili, a fronte dei € 400,00 disponibili da parte del
I bonifici di € 800.000,00 sul conto corrente della ditta individuale ormai CP_1 cessata non costituivano entrate.
Considerato che
il nel mese di febbraio CP_1
2025 aveva dovuto corrispondere la somma di € 5.000,00 a titolo di arretrati in favore della , oltre ad aver sempre rimborsato le spese per la mensa Pt_1 scolastica del bambino e le spese per i medicinali da banco, benché spese ordinarie secondo quanto stabilito dalle Linee Guida del CNF del 2017, il contributo del padre al mantenimento del figlio doveva essere contenuto nella misura di € 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con istanza depositata in data 9.5.2025 la ha chiesto che, in via indifferibile, il Pt_1 minore sia autorizzato al trasferimento da Firenze a Cava de' TI Persona_2 con facoltà di iscrizione del minore al secondo anno della scuola materna.
Ha rappresentato che, non essendo stata autorizzata a trasferirsi in Campania con il figlio, era stata licenziata il 27.12.2023, dopo aver chiesto, prima, di prolungare il periodo transitorio di smart working e, poi, un'aspettativa per motivi familiari;
che il provvedimento di licenziamento era stato impugnato con giudizio avanti al giudice del lavoro del Tribunale di Milano;
che nel frattempo la si era attivata per reperire Pt_1 altre sistemazioni lavorative a Firenze, ma senza esiti positivi, per cui aveva vissuto con la sola Naspi, ormai cessata, e con l'aiuto economico della famiglia d'origine; che il giudizio dinanzi al Tribunale di Milano si era concluso con sentenza del 5.2.2025 che accertava l'illegittimità del trasferimento per ragioni discriminatorie, reintegrando la nella posizione lavorativa precedente;
che a seguito di trattative tra legali, Pt_1
l'azienda aveva infine inviato lettera 23.4.2025 che invita la a riprendere servizio Pt_1 entro trenta giorni con il ruolo “Territory Manager, Campania, Puglia, Basilicata”, che non prevede la possibilità di svolgimento in remoto;
che il minore è ben inserito nella famiglia di origine della madre e ha già un contesto amicale a Cava dei TI, mentre non ha nessuno a Firenze, visto che il padre vive a San Miniato nella Provincia di Pisa;
che la nuova occupazione lavorativa, senza vincoli di orario, le consentirebbe di prendersi cura del figlio, potendo contare anche sull'aiuto dei propri genitori e della sorella;
che, per compensare la minor frequenza degli incontri tra il figlio, il padre e i nonni paterni, si potrebbe ipotizzare una permanenza più lunga con il padre durante tutti i periodi di vacanza scolastica di privilegiando il prolungamento nei fine Per_1 settimana anche perché il minore non andrebbe a scuola di sabato, anche con onere della madre, a proprie spese, di accompagnare il figlio dal padre e poi riportarlo presso la propria abitazione, in uno dei due fine settimana di competenza paterna, l'altro dei quali potrebbe essere trascorso dal padre con il figlio raggiungendolo a Cava de' TI;
che d'altra parte, anche dalla CTU era emersa una maggiore competenza della madre sotto il profilo della consapevolezza che il proprio ruolo comporta;
che del resto, ove il minore fosse affidato al padre, comunque perderebbe il suo attuale contesto di riferimento, dovendosi trasferire da Firenze a San Miniato.
Instaurato il contraddittorio sulla predetta istanza, ha depositato note CP_1 scritte autorizzate opponendosi all'istanza della madre, sia perché in mancanza delle motivazioni della sentenza del giudice del lavoro di Milano non si comprenderebbe se il trasferimento della sede di lavoro in Campania sia o meno frutto di una libera scelta della (che dunque sfrutterebbe questa circostanza per ottenere di riavvicinarsi Pt_1 alla sua famiglia d'origine), sia perché contrario al principio di bigenitorialità, anche vista la condotta ostacolante della madre indicata come causa principiale della conflittualità delle parti e del conseguente affidamento del minore ai Servizi sociali, e al diritto del minore di continuare a vivere nell'ambiente in cui è cresciuto, stante anche l'adeguatezza del contesto familiare paterno, e chiedendo dunque accogliersi le conclusioni riportate in epigrafe, anche a modifica di quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 23.5.2025, sulle conclusioni delle parti come dai rispettivi atti difensivi, la causa è stata trattenuta in decisione.
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Preliminarmente, trattandosi di procedimento che è stato instaurato prima dell'entrata in vigore del D.lvo n. 149/2022, occorre ricordare che i provvedimenti in materia di affidamento, domiciliazione e frequentazione dei figli nati fuori del matrimonio, già di competenza del Tribunale per i Minorenni, hanno natura sostanziale di sentenza e pertanto il reclamo su di esso deve essere deciso in forma di sentenza (cfr. Cass,
21.3.11, n. 6319).
In via istruttoria, non paiono ammissibili e rilevanti le richieste istruttorie, già proposte nel giudizio di primo grado e ivi non ammesse, rinnovate dalle parti.
Nel merito, pare opportuno esaminare preliminarmente la domanda avanzata dalla di autorizzazione al trasferimento del minore da Firenze a Cava De' TI, Pt_1 dovendo la madre a breve prendere servizio in Campania sulla base di quanto comunicatole dall'azienda Cepheid in data 23.4.2025.
Benché tale provvedimento sia stato richiesto ai sensi dell'art. 473 bis.15 (cioè come provvedimento indifferibile che il giudice dell'appello può adottare in corso in causa ai sensi dell'art. 473 bis.34, terzo comma, c.p.c.), ritiene la Corte di poter provvedere su tale istanza definitivamente, poiché su di essa è stato instaurato il contraddittorio e dagli atti emergono elementi sufficienti al fine di decidere in modo non provvisorio.
Del resto, pacificamente, la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti, ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli (cfr. Cass. sez. 1, ord. n. 14830 del
14.6.2017).
Ciò premesso, occorre anzitutto tenere presente quanto più volte affermato dalla
Suprema Corte (cfr. Sent. n.18087/2016 e Ord. n. 21054/2022) circa il fatto che
"stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non coercibile opzione dell'individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale”, per modo che il giudice deve esclusivamente valutare se sia maggiormente funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario (Cass. n.9633/2015, Cass.
n.18087/2016, Cass. n.19455/2019. Cass. n.5604/2020).
Si osserva dunque, in primo luogo, che la scelta della madre di trasferirsi in Campania,
e nella specie a Cava de' TI, non appare affatto motivata soltanto dall'esigenza della medesima di riavvicinarsi alla propria famiglia di origine che ivi risiede, come pretende il bensì risulta necessitata da effettive esigenze di lavoro. Non vi sono infatti CP_1 elementi che consentano di affermare che la avrebbe potuto accedere Pt_4 nell'ambito dell'azienda Cepheid a posizioni lavorative tali da non richiedere il suo trasferimento di sede, come è comprovato dal fatto che il licenziamento della , Pt_4 annullato dal giudice del lavoro, fu disposto proprio in seguito ai tentativi della medesima di procrastinare il più possibile la presa di servizio in Campania. D'altra parte, la appellante ha comprovato, mediante copiosa documentazione, di essersi inutilmente attivata per trovare in Toscana un'occupazione confacente alla sua professionalità. Così come è pacifico che la medesima non gode più del trattamento NASPI, cessato nell'aprile
2025, non avendo altre risorse se non il canone di locazione di un bilocale di proprietà in Firenze, neppure sufficiente a sostenere i costi di locazione dell'abitazione in cui attualmente vive con il figlio.
Ciò premesso, si osserva come sia indubitabile che sinora la madre abbia costituito il principale punto di riferimento per il minore, che è sempre vissuto con lei, per cui l'improvvisa interruzione di tale consuetudine di vita avrebbe un impatto certamente negativo sul medesimo, che ha da poco compiuto i quattro anni.
La collocazione presso la madre a Cava de' TI del figlio, peraltro ancora in età prescolare, sembra dunque maggiormente confacente agli interessi del medesimo.
Oltretutto, egli andrà a vivere in un contesto ambientale e familiare ben conosciuto, visto che la madre già ve lo conduce nei fine settimana di sua competenza oltre che d'estate e in occasione delle principali festività.
Peraltro, è evidente che in caso di collocamento prevalente presso il padre il figlio subirebbe notevoli pregiudizi in quanto, oltre a perdere le sue abituali consuetudini di vita caratterizzate dalla quotidianità con la madre, si troverebbe costretto ad andare a vivere a San Miniato tuttavia continuando a frequentare la scuola materna a Firenze, dovendo quindi affrontare ogni giorno un viaggio di complessivi 90 km (45 km in andata e altrettanti al ritorno, certamente pesanti per un bimbo così piccolo, sia per l'orario di sveglia che per la distanza da coprire), oppure a trasferirsi in una scuola materna situata nel luogo di residenza paterno, dovendo dunque in ogni caso interrompere le relazioni amicali e scolastiche intessute a Firenze. D'altra parte, è da escludersi che possa essere assegnata al la casa familiare, di proprietà della madre e situata a Firenze, come CP_1 pure il padre ha richiesto: l'assegnazione della casa familiare, infatti, è preordinata a garantire alla prole la continuità dell'ambiente domestico, esigenza che nella fattispecie non sussiste rispetto all'immobile in questione, dove il minore ha vissuto soltanto nei suoi primissimi mesi di vita.
Posto che il trasferimento di un genitore a notevole distanza dal luogo di residenza dell'altro va a incidere inevitabilmente sull'esigenza del minore di mantenere con entrambi rapporti significativi, anche in termini temporali, si tratta dunque di regolamentare la frequentazione del genitore non prevalentemente collocatario in modo tale da compensare al massimo la minor frequenza delle visite al figlio, che peraltro nella fattispecie saranno agevolate dalla dichiarata disponibilità della madre ad accompagnare il minore dal CP_1
Andrà dunque disposto che il padre, salvo diversi accordi delle parti, veda il figlio il primo, terzo e quinto fine settimana di ogni mese, dal venerdì entro le ore 19.30 alla domenica alle ore 15.00 (dovendosi tener conto, negli orari, del tempo necessario agli spostamenti da Cava de' TI a San Miniato); nel primo e terzo fine settimana del mese sarà la madre ad accompagnare e a riprendere il figlio dal padre mentre nell'eventuale quinto fine settimana del mese sarà il padre a recarsi a Cava de' TI per stare con il figlio (in tal modo avendo anche l'opportunità di conoscere il nuovo contesto di vita del minore). Stante la tenera età del piccolo la Per_1 frequentazione del padre durante il periodo estivo sarà distribuito in tre settimane, di cui una a giugno, una a luglio ed una ad agosto, mentre la madre potrà stare con il figlio per due settimane anche consecutive;
a partire dal compimento del sesto anno di età, nel mese di agosto il padre potrà stare con il figlio per due settimane anche consecutive;
i periodi in questione dovranno essere concordati tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno (15 giugno per questo primo anno); in mancanza di accordo, il padre starà con il figlio l'ultima settimana di ciascuno dei tre mesi estivi (a partire dal sesto anno di età, le ultime due settimane di agosto) e spetteranno alla madre le prime due settimane di agosto.
Durante il periodo natalizio, il minore starà alternativamente con ciascuno dei genitori dal 24 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio (per questo primo anno, con il padre il primo periodo), mentre trascorrerà con il padre l'intero periodo delle vacanze pasquali. In occasione delle vacanze estive, natalizie e pasquali nei periodi di sua competenza sarà il padre ad andare a prendere il figlio a Cava de' TI mentre spetterà alla madre andarlo a riprendere.
Nel caso in cui il calendario della scuola frequentata dal minore dovesse prevedere ulteriori sospensioni dell'attività scolastica della durata di almeno quattro giorni, il figlio trascorrerà tali periodi con il padre, che andrà a prenderlo a Cava de' TI mentre spetterà alla madre andarlo a riprendere.
Sempre al fine di garantire rapporti significativi e continuativi con entrambi i genitori, essi potranno effettuare al figlio, quando non lo hanno con sé, una videochiamata giornaliera di durata non superiore a 15 minuti, nella fascia oraria che, in mancanza di diverso accordo tra le parti, va stabilita in quella tra le 19.30 e le 20.00.
Ciò posto, e passando ai motivi di appello principale e incidentale, si osserva quanto segue.
1. Il primo motivo dell'appello principale risulta fondato.
Il Tribunale ha fondato la propria decisione in punto di affidamento del minore ai Servizi sociali sulle considerazioni conclusive del CTU (relazione di ultimo monitoraggio depositata in data 30.6.2024), secondo cui “i genitori, affiancati da diverse figure sanitarie, sono riusciti a trovare accordi su alcune questioni inerenti il figlio, tuttavia permangono rigidità comunicative tali da non permetterci di ipotizzare un affidamento congiunto. Nel corso della CTU e dei quattro monitoraggi (compreso il presente), non siamo stati in grado di trasformare il rapporto tra i genitori in una relazione accettabilmente collaborativa”, permanendo “nei due genitori visioni 'opposte' che non permettono una proficua collaborazione”.
Dalla lettura degli elaborati peritali, tuttavia, non emergono elementi di particolare preoccupazione in relazione al minore, se non in termini di potenziale pregiudizio qualora la conflittualità tra le parti non dovesse mitigarsi. Si legge nella relazione di monitoraggio del 20.10.2023: “I colloqui avvenuti con lo scrivente e le CCTTPP, la dott.ssa (assistente sociale) non ha riferito preoccupazioni né da parte sua né da Per_5 parte degli Specialisti che hanno osservato il nucleo e/o il minore, circa la condizione psico-fisica di quest'ultimo. Sia la dott.ssa che la dott.ssa (psicologa) hanno Per_5 Tes_1 comunque evidenziato la presenza di un conflitto ancora in corso, ma verso la cui risoluzione entrambe le Parti stanno mostrando impegno e partecipazione.” Ancora, nella relazione di monitoraggio del febbraio 2024 si legge: “I riferiti dei genitori sullo stato psico-fisico del figlio dipingono il ritratto di un bambino in linea con lo sviluppo, che manifesta in certi momenti la sua tristezza e la sua rabbia in maniera congruente alla situazione, che ha migliorato le abilità linguistiche e, come il Collegio dei Consulenti ha avuto modo di osservare nell'incontro successivo, che interagisce positivamente con entrambi i genitori.”
Quanto alle relazioni dei Servizi sociali affidatari, da esse emerge, senz'altro, un'importante conflittualità dei genitori che li porta spesso a confrontarsi anche aspramente su questioni specifiche (la vaccinazione antinfluenzale del figlio, il passaggio dal nido alla scuola materna…) ma anche la capacità dei medesimi, certamente grazie anche al percorso di sostegno alla genitorialità predisposto il loro favore, di raggiungere infine un accordo su questioni importanti (ad esempio, la scelta dell'istituto scolastico cui iscrivere il minore nell'anno scolastico 2024/2025, cfr. relazione dell'8.2.2024).
Va peraltro ricordato che, come più volte affermato dalla giurisprudenza anche di legittimità, la conflittualità genitoriale non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso quando si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione solo ove essa si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/09/2016, n. 18559; cfr. anche Cassazione civile, sez. I, 29/03/2012, n.
51089).
Nella fattispecie, se può essere risultato opportuno affidare il minore ai Servizi sociali durante il lungo monitoraggio del CTU, nel corso del quale le parti hanno avuto l'opportunità di seguire i percorsi di sostegno alla genitorialità predisposti in loro favore almeno in parte alleggeriti della pressione derivante dalla loro conflittualità, non sembra che sia consono all'interesse del minore mantenere una tale previsione, perché essa deresponsabilizza le parti rispetto al proprio ruolo genitoriale, che comporta l'ineludibile necessità di confrontarsi civilmente per trovare un punto di incontro sulle questioni che riguardano il figlio, necessità della quale esse dovrebbero ormai aver assunto piena consapevolezza, visti i numerosi supporti attivati a tal fine. Il minore, d'altra parte, non sembra, per ora almeno, aver subito pregiudizi di rilievo dalla incapacità dei genitori di superare il conflitto che li contrappone, fermo restando che, qualora ciò dovesse verificarsi nel futuro, perseverando i genitori in una condotta inadeguata nella gestione dei loro contrasti, potrebbe nuovamente prospettarsi la necessità di adottare provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.
In conclusione, ritiene la Corte che, allo stato, sia conforme all'interesse del minore ripristinare l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in capo alle parti, rispetto alle quali è stata accertata idonea capacità genitoriale, fermo restando che esse potranno concordare in autonomia di essere di essere assistiti da un coordinatore genitoriale di loro scelta, che li aiuti a comporre le loro divergenze nelle scelte di maggiore importanza per il minore.
Sembra anche opportuno, vista la distanza geografica tra i luoghi di residenza dei genitori, prevedere che la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione sia gestita separatamente da ciascun genitore, nel tempo che avrà il figlio con sé, come consente il terzo comma dell'art. 337 ter c.c.
2. La decisione di autorizzare il trasferimento del minore con la madre a Cava de'
TI assorbe il secondo motivo dell'appello principale e il primo e secondo motivo dell'appello incidentale proposto dal Detta decisione comporta altresì il rigetto CP_1 delle domande dal medesimo avanzate in replica all'istanza proposta dalla in Pt_1 corso di causa.
3. Circa le questioni economiche, si osserva quanto segue.
Il contratto di lavoro della madre prevede un compenso annuo di oltre € 50.000 lordi, oltre ad alcuni incentivi. Deve peraltro presumersi che la medesima dovrà trovare una propria abitazione per sé e per il figlio a Cava dè TI, con costi abitativi quantomeno analoghi a quelli di cui è gravato il padre (onerato del pagamento delle rate del mutuo acceso per l'acquisito della sua abitazione a San Miniato). Considerando anche il canone di locazione che la riscuote dalla casa di proprietà a Firenze, si tratta, comunque, Pt_1 di entrate certamente superiori a quelle del padre, il quale, per effetto della CIG, riceve uno stipendio di circa € 1.400,00 netti mensili. Occorre tuttavia osservare che – se da un lato sembra da escludersi che i bonifici per circa € 800.000,00 ricevuti dal nel CP_1 periodo 2021/2023 dalla Manifattura Il Faro S.r.l., di cui ora egli è dipendente, rappresentino un'entrata effettiva, avendo il medesimo spiegato in udienza di aver aperto nel 2021 una ditta individuale, poi chiusa nel 2023, al solo scopo di aderire alla richiesta fattagli dalla Manifattura Il Faro S.r.l. per evitare di passare dal regime di impresa artigiana a quello di impresa industriale e quindi, deve intendersi, per ragioni di opportunità fiscale, per cui i bonifici in questione servivano a sostenere i costi dei dipendenti e gli altri correlati alla conduzione dell'azienda che il i era prestato ad CP_1 avviare – dall'altro tale operazione mostra l'evidente cointeressamento del nella CP_1
Manifattura Il Faro S.r.l., che vede nella propria compagine sociale familiari del medesimo, e ciò lascia presumere entrate superiori a quelle fiscalmente dichiarate, circostanza che del resto trova conferma nel recente acquisito di un'abitazione di 130 mq. e di una nuova autovettura. Considerato, altresì, che la sarà gravata di maggiori oneri di mantenimento Pt_1 diretto del figlio oltre che della maggior parte delle spese correlate al diritto di visita del padre, si ritiene in conclusione che il contributo del l mantenimento ordinario del CP_1 figlio vada determinato nell'importo di € 500,00 mensili.
Le spese straordinarie relative al minore graveranno su entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
L'Assegno Unico Universale spetterà integralmente alla madre, quale genitore prevalentemente collocatario.
4. In considerazione della particolare natura e dell'esito della causa sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. Resta perciò assorbito il quarto motivo di appello principale.
Va confermata la statuizione relativa alle spese di CTU, da porre a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M
. la Corte di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o difesa disattesa, in riforma del decreto del Tribunale di Firenze datato 23.7.2024:
1. dispone che il minore sia affidato congiuntamente a entrambi i Persona_2 genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
2. conseguentemente, autorizza il trasferimento del minore da Firenze a Cava dè
TI presso la nuova residenza materna e la sua iscrizione ad una scuola materna del luogo;
3. dispone che il diritto di visita dal padre sia articolato come segue, salvo diverso accordo tra le parti:
- il padre vedrà il figlio il primo, terzo e quinto fine settimana di ogni mese, dal venerdì entro le ore 19.30 alla domenica alle ore 15.00; nel primo e terzo fine settimana del mese sarà la madre ad accompagnare e riprendere il figlio dal padre mentre nell'eventuale quinto fine settimana del mese sarà il padre a recarsi a
Cava de' TI per stare con il figlio
- durante il periodo estivo, il padre starà con il figlio tre settimane, di cui una a giugno, una a luglio ed una ad agosto, mentre la madre potrà stare con il figlio per due settimane anche consecutive;
a partire dal compimento del sesto anno di età, nel mese di agosto il padre potrà stare con il figlio per due settimane anche consecutive;
i periodi in questione dovranno essere concordati tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno (15 giugno per questo primo anno); in mancanza di accordo, il padre starà con il figlio l'ultima settimana di ciascuno dei tre mesi estivi (a partire dal sesto anno di età, le ultime due settimane di agosto) e spetteranno alla madre le prime due settimane di agosto;
- durante il periodo natalizio, il minore starà alternativamente con ciascuno dei genitori dal 24 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio (per questo primo anno, con il padre il primo periodo), mentre trascorrerà con il padre l'intero periodo delle vacanze pasquali.
- in occasione delle vacanze estive, natalizie e pasquali nei periodi di sua competenza sarà il padre ad andare a prendere il figlio a Cava de' TI mentre spetterà alla madre andarlo a riprendere;
- nel caso in cui il calendario della scuola frequentata dal minore dovesse prevedere ulteriori sospensioni dell'attività scolastica della durata di almeno quattro giorni, il figlio trascorrerà tali periodi con il padre, che andrà a prenderlo a Cava de'
TI mentre spetterà alla madre andarlo a riprendere;
4. entrambi i genitori potranno effettuare al figlio, quando non lo hanno con sé, una videochiamata giornaliera di durata non superiore a 15 minuti, nella fascia oraria che, in mancanza di diverso accordo tra le parti, va stabilita in quella tra le 19.30
e le 20.00;
5. dispone che corrisponda, entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_1
la somma di € 500,00 a titolo di mantenimento ordinario del Parte_1 figlio, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat;
6. dispone che le spese straordinarie relative al minore siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e siano regolate dai parametri previsti dalle Linee
Guida del CNF del 2017;
7. dispone che l'Assegno Unico Universale spetti in via integrale alla madre;
8. compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;
9. pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti, ciascuno nella misura della metà.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Firenze.
Così deciso in Firenze alla camera di consiglio del 26.5.2025
La cons. est. D.ssa Alessandra Guerrieri
La Presidente D.ssa Isabella Mariani Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni
SEZIONE PRIMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 232/2025 R.G. promossa da
( , rappresentata e difesa dall'avv. D'URZO Parte_1 C.F._1
MARIA LETIZIA ( ) e dall'avv. SANSO' CLAUDIO C.F._2
( ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, giusta C.F._3 procura in atti;
APPELLANTE contro
), rappresentato e difeso dall'avv. POLI CP_1 C.F._4
BENEDETTA , elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._5 difensore, giusta procura in atti;
APPELLATO con l'intervento del PG
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Parte appellante:
Conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo: “In accoglimento del presente gravame, contrariis reiectis, per i motivi suesposti accogliere l'appello ed in riforma parziale dell'impugnato decreto n. 1736/2024 dell'8 agosto 2024, così provvedendo:
- In riforma del capo “1” disposto l'affidamento del figlio minore a entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter c.c. In subordine che venga previsto l'affidamento monogenitoriale in favore della madre, sig.ra ; Parte_1
- In riforma del capo “2” regolamentare i tempi di permanenza del minore presso il padre secondo il calendario di visita meglio indicato in narrativa ed eliminando l'obbligo per la madre quando si recherà a casa dei nonni materni durante i fine settimana di propria spettanza, di rientrare a Firenze la domenica sera;
– In riforma dei capi “8 e 9“ prevedere che il contributo paterno in favore del piccolo
debba essere stabilito nell'importo non inferiore a € 1.000,00 mensili, oltre Per_1 al 70% delle spese straordinarie della minore, secondo il Protocollo d'intesa ratificato dal Tribunale di Firenze del 6 maggio 2011.
- In riforma dei capi “11” e “12” prevedere che le spese di lite del giudizio di primo grado e le spese di CTU siano poste per due terzi a carico del Sig. CP_1
Con vittoria di diritti, onorari e spese della presente procedura in favore dei procuratori antistatari.
Ferme le altre statuizioni qui non espressamente impugnate.
In via istruttoria:
a. ordinare alle parti, ai sensi dell'art. 473 bis n. 31 ultimo comma cpc, il deposito della documentazione prevista dall'art. 473 bis n. 12 cpc ossia: a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni;
b. Venga ordinata l'esibizione del contratto di compravendita per la cessione della ditta individuale (n. rep. 23854 del 2.8.23 prot. LU – 2023-68977) all'azienda di famiglia,
Manufatture il Faro srl.” Conclusioni rassegnate nell'istanza depositata in data 9.5.2025: “Si chiede in conclusione che la Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in via di assoluta urgenza ed adottando provvedimenti indifferibili autorizzi il minore l trasferimento Persona_2 da Firenze a Cava dè TI con facoltà di iscrizione del minore al secondo anno della scuola materna. Con vittoria di diritti e onorari.”
Parte appellata:
Conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione: “Chiede che l'Ill. Ma Corte d'
Appello di Firenze – Prima Sezione civile, per i motivi esposti in premessa Voglia: a) in rigetto dell'appello principale così come proposto dalla Sig. ra Parte_1 confermare il provvedimento n. cronologico 1736/2024 emesso dal Tribunale di Firenze il 8.08.2024 nel procedimento RG 12387-2021. in merito ai capi appellati in via principale n. 1 n. 2 n. 11 n. 12 che dovranno pertanto essere confermati, con vittoria di onorari e spese di giudizio;
b) accogliere l'appello incidentale proposto dal Sig. ed, in riforma CP_1 parziale del decreto n cronologico 1736/2024 emesso dal Tribunale di Firenze il
8.08.2024 nel procedimento RG 12387-2021, disporre:
1)In riforma del capo 3 stabilire la: “pariteticità dei tempi di permanenza presso ciascuno dei genitori e che quindi possa trascorrere, con ciascuno dei genitori, Per_1 quindici giorni nel mese di Agosto consecutivi con il padre e quindici giorni consecutivi con la madre, da concordare e far definire per entrambi entro e non oltre il 30 Maggio di ciascun anno.”
2)In riforma del capo 4 stabilire che: “ trascorra le vacanze Natalizie Per_1 alternativamente dal 23 Dicembre al 31 Dicembre con un genitore e dal 31 Dicembre al
7 Gennaio con l'altro secondo la regola dell'alternanza “;
3) In riforma dei capi 8 e 9 stabilire che: “il padre corrisponda entro il 5 di ogni mese a
la somma di Euro 200,00 a titolo di mantenimento per il figlio Parte_1 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie, in denegata ipotesi il mantenimento diretto del figlio“
Il Tutto con vittoria di diritti, onorari e spese della presente procedura in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Ferme le statuizioni non espressamente impugnate.
In Via istruttoria si chiede: a) Ordinare alle parti il deposito delle ultime tre dichiarazione di redditi;
b ) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati;
c) gli estratti c/c dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni;
b) Venga ordinata a parte appellante principale , l' esibizione Pt_2 Parte_1 della documentazione attestante il prestito di Euro 115.000,00 elargitole dai genitori in epoca antecedente al 2023, nonché le movimentazioni bancarie dei c/c intestati per gli anni 2019 – 2020 -2021”
Conclusioni sull'istanza di provvedimenti indifferibili: “Voglia in via principale respingere
l' istanza di trasferimento di residenza anagrafica del minore a Firenze Persona_2
a Cava dei TI con facoltà di iscrizione del bambino al secondo anno della scuola materna perché infondata ed illegittima per i motivi esposti in premessa, opponendosi altresì all'iscrizione scolastica presso diverso istituto come richiesto e disporre, a parziale modifica delle conclusioni rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta del 8.5.2025 , qualora la Sig. ra intenda lei stessa trasferire la residenza a Cava Pt_1 dei TI per esigenze lavorative: 1) previa conferma dell'affidamento di Per_2 ai SS SS territorialmente competenti la modifica del regime di collocamento del
[...] minore stabilendolo prevalente presso il padre Sig con iscrizione del CP_1 figlio per il primo anno di scuola materna a Firenze, con richiesta di assegnazione della casa familiare sita in Firenze Via di Soffiano 23 in favore del padre stabilito collocatario ed attribuzione di un assegno di mantenimento in favore del genitore collocatario Sig.
a carico della Sig. ra richiesto nella misura di Euro CP_1 Parte_1
600,00 oltre a stabilire l' Assegno Unico Nazionale sempre in favore del padre collocatario. Con diversa e nuova regolamentazione del diritto di visita della madre, genitore non collocatario, nel rispetto del diritto alla bigenitorialità del minore. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. In via subordinata ed ulteriore, sempre qualora la
Sig. ra intenda lei stessa trasferire la residenza a Cava dei TI per esigenze Pt_1 lavorative, disporre 2) previa conferma dell' affidamento di ai SS SS Persona_2 territorialmente competenti la modifica del regime di collocamento del minore stabilendolo prevalente presso il padre Sig. presso la sua residenza in CP_1
San Miniato ( Pi) Via Rondoni con iscrizione del figlio per il primo anno di scuola materna
a Firenze, con richiesta di attribuzione di un assegno di mantenimento in favore del genitore collocatario Sig. a carico della Sig.ra richiesto CP_1 Parte_1 nella misura di Euro 600,00 oltre a stabilire l' Assegno Unico Nazionale sempre in favore del padre collocatario. Con diversa e nuova regolamentazione del diritto di visita della madre, genitore non collocatario, nel rispetto del diritto alla bigenitorialità del minore.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
P.G.: “Visti gli atti”
COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 29.9.2021, diva il Tribunale di Firenze al fine di ottenere CP_1 la regolamentazione del regime di affidamento, frequentazione e mantenimento del figlio nato l'[...] dalla relazione more uxorio con , Persona_2 Persona_3
a quel momento cessata a causa della intollerabilità della convivenza;
in particolare, chiedeva l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente del figlio presso la madre, la disciplina del proprio diritto di visita e la previsione del mantenimento diretto del minore da parte dei genitori, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie.
si costituiva, chiedendo l'affidamento condiviso del figlio Persona_3 Per_1 con collocamento prevalente del minore presso di sé, la disciplina della frequentazione padre-figlio e la previsione di un contributo mensile paterno per il mantenimento ordinario del minore pari a € 1.000,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale disponeva l'espletamento di una CTU psicologica a cura del Dott.
[...]
mirata ad accertare la capacità genitoriale di entrambe le parti e ad individuare Per_4 il migliore regime di collocamento e frequentazione per il minore;
con decreto del
26.10.2022, preso atto delle conclusioni peritali, veniva disposto l'espletamento di un periodo di monitoraggio da parte del CTU, da svolgersi in coordinamento con l' CP_2 di riferimento, per la durata di mesi sei;
stante il perdurare della conflittualità genitoriale, il minore veniva provvisoriamente affidato ai Servizi sociali e il monitoraggio veniva prorogato, anche per effetto di successivi provvedimenti, fino all'udienza del
3.7.2024, quando le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e il Tribunale si pronunciava definitivamente, con decreto del 23.7.2024 depositato l'8.8.2024, provvedendo come segue:
“1. dispone l'affidamento di (08/02/2021) ai SS. SS. territorialmente Persona_2 competenti, con collocamento prevalente presso la madre, sita in Firenze, via di Soffiano n. 23, con delega ai Servizi in ordine alle decisioni in ambito scolastico, sanitario, sportivo e ricreativo;
2. dispone che, durante il periodo scolastico, il padre possa tenere con sé il minore: la prima e la terza settimana del mese, il mercoledì dall'uscita dalla scuola (o dalle ore
10:30 nei periodi non scolastici) fino al giovedì quando lo riaccompagnerà a scuola (o dalla madre entro le ore 11:30 nei periodi non scolastici); la seconda e la quarta settimana, il martedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 10:30 nei periodi non scolastici) fino al mercoledì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola (o dalla madre entro le ore 11:30 nei periodi non scolastici) e il fine settimana dal venerdì, quando andrà a riprenderlo da scuola (o dalla madre alle ore 10:30 nei periodi non scolastici) fino al lunedì successivo, quando lo riaccompagnerà a scuola (o dalla madre entro le ore
11:30); i restanti periodi saranno trascorsi assieme alla madre, la quale avrà cura, quando si recherà a casa dei nonni materni durante i fine settimana di propria spettanza, di rientrare a Firenze la domenica sera;
3. dispone che, durante le vacanze estive, il minore trascorra nel mese di agosto gg.
15, anche consecutivi, con la madre e due periodi di gg. 5 consecutivi con il padre, intervallati da una settimana consecutiva di permanenza del minore presso la madre, con facoltà per il padre di far visita al bambino durante tale periodo, indicativamente il mercoledì dalle 16:30 alle 21:00;
4. dispone che, durante le festività natalizie, il minore trascorra con la madre il periodo che intercorre tra l'inizio delle vacanze scolastiche e il 1° gennaio di ogni anno, con facoltà per il padre di trascorrere con il figlio il giorno 24 dicembre o 25 dicembre, e che il minore trascorra con il padre il periodo dal 2 gennaio al 7 gennaio di ogni anno, quando il padre lo riporterà presso l'abitazione materna entro l'ora di cena;
all'esito di tale periodo tornerà in vigore il regime di frequentazione ordinaria;
5. dispone che il minore trascorra, durante le vacanze pasquali, gg. 3 con ciascun genitore, alternando annualmente il giorno di Pasqua e Pasquetta, fatti salvi diversi accordi tra le parti, e che lo stesso trascorra le altre festività nazionali con ciascun genitore, ad anni alterni;
6. invita entrambi i genitori a seguire un percorso di sostegno individuale alla genitorialità presso l di riferimento, cui viene dato mandato di organizzazione CP_2 di tale percorso;
7. dà mandato ai SS. SS. di riferimento di depositare ogni sei mesi una relazione di monitoraggio sul nucleo familiare al Giudice Tutelare competente per Parte_3
l'attività di vigilanza;
8. dispone che corrisponda, entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_1 Parte_1
la somma di e. 350,00 a titolo di mantenimento del figlio, rivalutabile
[...] annualmente in base agli indici ISTAT;
9. pone a carico di 'onere di provvedere nella misura del 60% alle spese CP_1 straordinarie necessarie per il minore e di il restante 40%, che Parte_1 dovranno essere individuate e concordate secondo i parametri previsti dalle Linee Guida del CNF del 2017;
10. assegna l'Assegno Unico Universale in via integrale a;
Parte_1
11. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
12. pone le spese di CTU, liquidate con decreto del 10/07/2024, nella misura della metà
a carico di ciascuna parte.”
Avverso tale decreto proponeva reclamo sulle conclusioni Parte_1 trascritte in epigrafe, impugnando i capi 1, 2, 8, 9 e 11. Deduceva i seguenti motivi:
I) Sul capo 1: Travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei documenti in atti – lettura acritica delle relazioni del consulente tecnico d'ufficio – erronea valutazione dell'interesse del minore - illogicità e contraddittorietà della motivazione – violazione degli artt. 337 bis e s.s. c.c.
Premetteva la reclamante che il Tribunale di Firenze aveva ritenuto congruo affidare definitivamente il minore ai Servizi sociali di Firenze, sulla scorta di Persona_2 quanto relazionato dal CTU Dott. il quale riferiva che: “i genitori, affiancati da Per_4 diverse figure sanitarie, sono riusciti a trovare accordi su alcune questioni inerenti il figlio, tuttavia permangono rigidità comunicative tali da non permetterci di ipotizzare un affidamento congiunto. Nel corso della CTU e dei quattro monitoraggi, non siamo stati in grado di trasformare il rapporto tra i genitori in una relazione accettabilmente collaborativa”, permanendo “nei due genitori visioni 'opposte' che non permettono una proficua collaborazione”.
La scelta a cui era pervenuto il Tribunale di Firenze sarebbe da censurare, poiché non terrebbe in debita considerazione il reale interesse del minore, assumendo acriticamente le conclusioni del CTU, che, lungi dall'essere imparziale, sarebbe stato il vero artefice dei conflitti genitoriali. In realtà il quadro familiare non avrebbe evidenziato delle significative criticità nei rapporti della triade, né tra i due genitori. Del resto, lo stesso CTU aveva evidenziato che entrambi i genitori avrebbero una buona (la madre)
o una sufficiente (il padre) capacità genitoriale. In realtà, il conflitto tra le parti sarebbe stato alimentato dal CTU, per il fatto che egli durante il lunghissimo monitoraggio aveva preteso di imporre le proprie decisioni sul diritto di visita del padre, dipingendo come ostativa la condotta della madre che, invece, aveva inteso soltanto esercitare i suoi legittimi diritti di critica e di difesa, senza che peraltro la medesima avesse mai ostacolato il rapporto padre-figlio, anzi avendolo agevolato, ad esempio consentendo per mesi al padre di frequentare il figlio presso l'abitazione materna. L'affidamento del minore ai Servizi sociali deriverebbe dunque esclusivamente dal fallimento della funzione conciliativa che il CTU si sarebbe assunto, senza espresso mandato del
Tribunale, che poi aveva finito per seguire in punto di affido le indicazioni del padre, con valenza principalmente sanzionatoria nei confronti della madre e con una soluzione che avrebbe esasperato il conflitto tra i genitori, tanto che esso era di recente culminato con una richiesta di intervento delle forze dell'ordine da parte della . La madre si era Pt_1 opposta alla richiesta del padre di collocamento paritario del figlio poiché il minore quando è stato introdotto il giudizio aveva allora solo sette mesi e si era opposta a che il medesimo fosse lasciato solo con la nonna paterna per i rischi connessi ai problemi di salute della stessa (bipolarismo derivante da una emorragia celebrale).
La reclamante lamentava come non solo avesse dovuto rinunciare al trasferimento a
Cava de' TI per motivi di lavoro (negato in corso di causa dal Tribunale, con provvedimento confermato in sede di reclamo alla Corte d'appello), ma come fossero stati anche aggravati i suoi spostamenti in Campania durante il fine settimana, poiché, su richiesta del padre che aveva lamentato un'eccessiva stanchezza del bambino, era stato disposto il rientro la domenica sera, anziché il lunedì mattina. Contestava che la mera conflittualità tra i genitori potesse giustificare l'affidamento del figlio ai Servizi sociali, tanto più non avendo il CTU neppure indicato l'ambito in cui i genitori non sarebbero stati in grado di assumere decisioni condivise per il figlio, avendo peraltro chiarito che in più occasioni essi si erano accordati tra di loro. Se mai, poi, ove si fosse ritenuto non confacente all'interesse del minore il regime dell'affido congiunto, il medesimo avrebbe dovuto essere affidato al genitore con una maggiore capacità genitoriale.
II) Sul capo 2 riguardante le modalità degli incontri padre/figlio - contraddittorietà e carenza di motivazione – violazione dell'interesse in concreto del minore.
Secondo la reclamante, non sarebbe comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal Tribunale di Firenze, suffragato da valutazioni errate del perito che con la prima relazione peritale aveva evidenziato che il padre non dovesse pernottare col minore, per poi introdurre rapidamente e senza verificare effettivamente l'ambientamento del minore, sia i pernotti nei weekend sia e soprattutto, quelli infrasettimanali. Il Tribunale aveva ritenuto “che quanto proposto in punto di frequentazione dalla andrebbe Pt_1 a creare un'eccessiva distanza del minore dalla figura paterna vanificando di fatto il raggiunto equilibrio dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore a tutela del suo diritto alla bigenitorialità”, ma in tal modo avrebbe tutelato non l'interesse del minore ma quello del padre. Tra l'altro quello proposto dalla era il calendario Pt_1 attuato dal 6.3.2024, indicato dal CTU appena tre mesi prima dell'emissione del provvedimento definitivo.
Lamentava l' che il minore sarebbe stanco e affaticato a causa dei continui viaggi Pt_4 da affrontare, essendogli stati sottratti momenti di riposto essenziali per un minore di soli 4 anni e andando a stravolgere il suo abituale stile di vita, senza tener conto che tra la casa paterna e quella materna nonché l'asilo nido frequentato dal figlio vi sono circa 45 Km di distanza, con un tempo di percorrenza tra andata e ritorno di circa 2 ore e mezza, essendo quindi costretto ad alzarsi all'alba quando dopo il pernottamento con il padre viene portato a scuola alle 8.30. Disagi tutti che potrebbero essere superati se il così come più volte affermato in corso di causa, avesse trovato un'abitazione a CP_1
Firenze anziché continuare a vivere con i propri genitori, a San Miniato. Dunque, secondo la reclamante, allo stato doveva essere eliminato il pernottamento infrasettimanale del minore presso il padre, mantenendo una vista infrasettimanale, ma solo fino alle ore 20.30.
III) Sui capi 8 e 9 sul contributo al mantenimento - Illegittimità per carenza e/o omessa istruttoria. Errata valutazione della documentazione economica. ll Tribunale avrebbe trattato in maniera diversa le posizioni economiche delle parti in quanto per la aveva valutato le movimentazioni del proprio conto corrente Pt_1 mentre ciò non era stato effettuato per il limitandosi alla sola analisi delle CP_1 dichiarazioni dei redditi. Difatti Tribunale aveva valorizzato alcuni bonifici effettuati dall' in favore dei propri genitori, che aveva ritenuto strumentali a dissimulare le Pt_1 sue effettive disponibilità economiche, nonostante essi fossero restituzioni di prestiti ricevuti negli anni passati (come da bonifici in suo favore anni 2011 e 2012), mentre aveva taciuto sulle movimentazioni bancarie del che aveva ricevuto bonifici per CP_1 oltre un milione di euro.
Inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto del fatto che il figlio vive sempre a casa della madre, che l'intera gestione del minore ricade sulla medesima, mentre il CP_1 vive presso i genitori e quindi non sostiene spese e che il 27.12.2023 la , dopo Pt_1 che non le è stata concessa l'autorizzazione a trasferirsi insieme al figlio minore nella regione Campania, era stata licenziata dalla società “CEPHEID” per la quale lavorava da due anni come “Virtual Account Manager”, per cui, a 47 anni, non soltanto si era trovata priva di dignità professionale, ma anche di entrate diverse dal canone di locazione di una casa di proprietà, per € 750,00, a fronte di propri oneri abitativi per € 1.050,00, tenuto conto che il 18.4.2025 era cessata l'erogazione dell'indennità Naspi, che era stata anche costretta a riscattare con anticipo la somma di circa € 17.000,00 dal fondo pensionistico complementare e che non aveva ancora trovato una nuova occupazione, essendo dunque costretta a ricorrere costantemente all'aiuto dei propri familiari. Il
invece, aveva acquistato un immobile di 130 mq con relativo box auto a San CP_1
Miniato, non abitato né messo a reddito nonostante il mutuo con rate di € 502,00 mensili, ed era anche riuscito a comprare, pochi giorni dopo il deposito del provvedimento di primo grado, una nuova autovettura. Egli, fino al 31.8.2023, era titolare di un'azienda con 13 dipendenti, che era stata ceduta ad un prezzo irrisorio alla
Manifatture Il Faro S.r.l. cioè l'azienda di famiglia dove era stato assunto nel settembre
2023, con uno stipendio mensile di € 1.700,00 per tredici mensilità. Peraltro, dall'estratto conto del risultavano entrate per oltre un milione di euro, di cui € CP_1
800.000 costituiti da bonifici provenienti dalla Manifattura Il Faro S.r.l., rendendo evidente che si era trattato di operazione effettuata al solo scopo di sottrarsi agli obblighi economici nei confronti del figlio. Peraltro, risultando dagli estratti conto cedole e versamenti a un fondo di investimento, era presumibile che costui avesse un conto titoli.
Tenuto conto che l'obbligo di mantenimento dei genitori non si esaurisce in quelli prettamente alimentari, il contributo del padre al mantenimento del minore avrebbe dovuto essere stabilito in misura non inferiore a € 1.000,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie.
IV) sul capo 11 che statuisce la soccombenza reciproca sulle spese di lite. Violazione di legge. Violazione dell'art. 91 c.p.c. E 92, secondo comma, c.p.c.
In proposito, il Tribunale avrebbe dovuto considerare la soccombenza del n punto CP_1 di mantenimento del figlio.
Si costituiva che chiedeva il rigetto del reclamo e proponeva reclamo CP_1 incidentale nei termini riportati in epigrafe. In particolare, chiedeva la conferma del provvedimento di cui al decreto n. 1736/2024 del Tribunale di Firenze per quanto concerne i capi 1, 2, 11 e 12, e proponeva appello incidentale quanto ai capi 3, 5, 8 e
9. Quanto all'appello principale, deduceva:
- L'inammissibilità e infondatezza del primo motivo, alla luce delle risultanze della
CTU e dei quattro monitoraggi svolti dal Dott. nonché alla luce Persona_4 dei rilievi di cui alle relazioni dei Servizi sociali competenti anche all'esito del giudizio di primo grado. Il provvedimento impugnato era, in tema di affido ai Servizi sociali, idoneo a salvaguardare il diritto del minore alla bigenitorialità onde far fronte alla perdurante conflittualità tra i genitori, poiché, in mancanza, verrebbe lasciata di fatto completa autonomia al potere decisionale della madre, nella convinzione di essere il genitore migliore. Del resto, la controparte aveva già proposto reclamo avverso il provvedimento provvisorio che aveva disposto l'affidamento del minore ai Servizi sociali, reclamo che era stato respinto.
L'impossibilità di operare scelte condivise per il minore aveva continuato a manifestarsi anche in seguito alla definizione del giudizio di primo grado (in merito alle festività natalizie, alle ferie estive, allo sport da far seguire al bambino e così via), rendendo dunque necessario il mantenimento dell'affido del figlio ai
Servizi sociali.
- Ugualmente inammissibile e infondato sarebbe il secondo motivo di appello avversario, poiché il CTU, a conclusione di tutti i monitoraggi e nella CTU definitiva, si era sempre espresso nel senso di aumentare i periodi di permanenza di con il padre in considerazione della sua prossima crescita, tanto più Per_1 che oggi ha quattro anni e non ci sono criticità nel suo pernottamento Per_1 presso la casa paterna. Ha precisato di aver cercato un'abitazione a Firenze ma di aver dovuto rinunciare per i maggiori costi rispetto a San Miniato, essendo stato posto in CIG e avendo dovuto acquistare una nuova auto per provvedere in sicurezza agli spostamenti del figlio. Peraltro, il minore, in occasione dei pernotti dal padre, era sempre apparso tranquillo all'ingresso a scuola e sempre puntuale per gli orari stabiliti, come attestato dalle maestre. La madre invece aveva sempre ostacolato i tentativi del CTU di consolidare la relazione padre e figlio, tanto che la stessa era arrivata a querelare il Dott. per frode processuale Per_4
e falsa perizia.
Quanto ai motivi di appello incidentale:
a) Il Tribunale avrebbe ingiustificatamente compresso il diritto di visita del padre nel periodo estivo, avendo anch'egli diritto a trascorrere con il minore un periodo continuativo di 15 giorni, come del resto suggerito dal CTU, in modo da consentirgli di organizzare adeguatamene le proprie ferie con il figlio.
b) La statuizione del Tribunale sarebbe errata anche dove non prevede che la regolamentazione del periodo Natalizio sia ad anni alterni, seppur equa in merito alla durata dei periodi stabiliti presso ciascun genitore. Infatti, il minore non potrebbe mai trascorrere con il padre il 26 dicembre come mai il 31 dicembre di ogni anno. Oltretutto, l'attuazione della previsione nella pratica diventerebbe impossibile, avendo la per due anni consecutivi, portato con sé Pt_1 Per_1
a Cava de' TI nel periodo intercorrente tra le vacanze scolastiche e il 2
Gennaio, con impossibilità per il di poter trascorrere il Natale con il figlio, CP_1 come pure previsto in alternanza con il 24 dicembre.
c) Il Tribunale, in sede di decisione definitiva, aveva aumentato il contributo posto a carico del padre per il mantenimento del figlio, provvisoriamente stabilito nella misura di € 200,00, nonostante le sue condizioni economiche fossero peggiorate a causa della CIG dal novembre 2023, per cui egli percepiva uno stipendio di circa
1350,00 /1400,00 euro, gravato della rata di mutuo ipotecario pari a € 502,00
e di quella per l' acquisto dell'auto pari a € 271,80 mensili, oltre alle spese delle utenze dell'abitazione acquistata dal e in cui egli risiede (diversamente da CP_1 quanto dedotto da controparte) ed oltre a circa € 200,00 per i costi del carburante necessario agli spostamenti del figlio. Correttamente il Tribunale aveva valorizzato i consistenti bonifici effettuati dalla in favore dei propri Pt_1 genitori. Peraltro, se è vero che il minore vive prevalentemente con la madre, era stata una sua scelta quella di abitare in una casa con un canone di locazione di oltre € 1.000,00 anziché in quella di proprietà, avendo oltretutto la titoli Pt_1 abilitanti e capacità professionale idonea a consentirle di reperire una confacente occupazione. Sta di fatto che la appellante, percependo la Naspi, avrebbe entrate nette di circa € 1.000,00 mensili, a fronte dei € 400,00 disponibili da parte del
I bonifici di € 800.000,00 sul conto corrente della ditta individuale ormai CP_1 cessata non costituivano entrate.
Considerato che
il nel mese di febbraio CP_1
2025 aveva dovuto corrispondere la somma di € 5.000,00 a titolo di arretrati in favore della , oltre ad aver sempre rimborsato le spese per la mensa Pt_1 scolastica del bambino e le spese per i medicinali da banco, benché spese ordinarie secondo quanto stabilito dalle Linee Guida del CNF del 2017, il contributo del padre al mantenimento del figlio doveva essere contenuto nella misura di € 200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con istanza depositata in data 9.5.2025 la ha chiesto che, in via indifferibile, il Pt_1 minore sia autorizzato al trasferimento da Firenze a Cava de' TI Persona_2 con facoltà di iscrizione del minore al secondo anno della scuola materna.
Ha rappresentato che, non essendo stata autorizzata a trasferirsi in Campania con il figlio, era stata licenziata il 27.12.2023, dopo aver chiesto, prima, di prolungare il periodo transitorio di smart working e, poi, un'aspettativa per motivi familiari;
che il provvedimento di licenziamento era stato impugnato con giudizio avanti al giudice del lavoro del Tribunale di Milano;
che nel frattempo la si era attivata per reperire Pt_1 altre sistemazioni lavorative a Firenze, ma senza esiti positivi, per cui aveva vissuto con la sola Naspi, ormai cessata, e con l'aiuto economico della famiglia d'origine; che il giudizio dinanzi al Tribunale di Milano si era concluso con sentenza del 5.2.2025 che accertava l'illegittimità del trasferimento per ragioni discriminatorie, reintegrando la nella posizione lavorativa precedente;
che a seguito di trattative tra legali, Pt_1
l'azienda aveva infine inviato lettera 23.4.2025 che invita la a riprendere servizio Pt_1 entro trenta giorni con il ruolo “Territory Manager, Campania, Puglia, Basilicata”, che non prevede la possibilità di svolgimento in remoto;
che il minore è ben inserito nella famiglia di origine della madre e ha già un contesto amicale a Cava dei TI, mentre non ha nessuno a Firenze, visto che il padre vive a San Miniato nella Provincia di Pisa;
che la nuova occupazione lavorativa, senza vincoli di orario, le consentirebbe di prendersi cura del figlio, potendo contare anche sull'aiuto dei propri genitori e della sorella;
che, per compensare la minor frequenza degli incontri tra il figlio, il padre e i nonni paterni, si potrebbe ipotizzare una permanenza più lunga con il padre durante tutti i periodi di vacanza scolastica di privilegiando il prolungamento nei fine Per_1 settimana anche perché il minore non andrebbe a scuola di sabato, anche con onere della madre, a proprie spese, di accompagnare il figlio dal padre e poi riportarlo presso la propria abitazione, in uno dei due fine settimana di competenza paterna, l'altro dei quali potrebbe essere trascorso dal padre con il figlio raggiungendolo a Cava de' TI;
che d'altra parte, anche dalla CTU era emersa una maggiore competenza della madre sotto il profilo della consapevolezza che il proprio ruolo comporta;
che del resto, ove il minore fosse affidato al padre, comunque perderebbe il suo attuale contesto di riferimento, dovendosi trasferire da Firenze a San Miniato.
Instaurato il contraddittorio sulla predetta istanza, ha depositato note CP_1 scritte autorizzate opponendosi all'istanza della madre, sia perché in mancanza delle motivazioni della sentenza del giudice del lavoro di Milano non si comprenderebbe se il trasferimento della sede di lavoro in Campania sia o meno frutto di una libera scelta della (che dunque sfrutterebbe questa circostanza per ottenere di riavvicinarsi Pt_1 alla sua famiglia d'origine), sia perché contrario al principio di bigenitorialità, anche vista la condotta ostacolante della madre indicata come causa principiale della conflittualità delle parti e del conseguente affidamento del minore ai Servizi sociali, e al diritto del minore di continuare a vivere nell'ambiente in cui è cresciuto, stante anche l'adeguatezza del contesto familiare paterno, e chiedendo dunque accogliersi le conclusioni riportate in epigrafe, anche a modifica di quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 23.5.2025, sulle conclusioni delle parti come dai rispettivi atti difensivi, la causa è stata trattenuta in decisione.
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Preliminarmente, trattandosi di procedimento che è stato instaurato prima dell'entrata in vigore del D.lvo n. 149/2022, occorre ricordare che i provvedimenti in materia di affidamento, domiciliazione e frequentazione dei figli nati fuori del matrimonio, già di competenza del Tribunale per i Minorenni, hanno natura sostanziale di sentenza e pertanto il reclamo su di esso deve essere deciso in forma di sentenza (cfr. Cass,
21.3.11, n. 6319).
In via istruttoria, non paiono ammissibili e rilevanti le richieste istruttorie, già proposte nel giudizio di primo grado e ivi non ammesse, rinnovate dalle parti.
Nel merito, pare opportuno esaminare preliminarmente la domanda avanzata dalla di autorizzazione al trasferimento del minore da Firenze a Cava De' TI, Pt_1 dovendo la madre a breve prendere servizio in Campania sulla base di quanto comunicatole dall'azienda Cepheid in data 23.4.2025.
Benché tale provvedimento sia stato richiesto ai sensi dell'art. 473 bis.15 (cioè come provvedimento indifferibile che il giudice dell'appello può adottare in corso in causa ai sensi dell'art. 473 bis.34, terzo comma, c.p.c.), ritiene la Corte di poter provvedere su tale istanza definitivamente, poiché su di essa è stato instaurato il contraddittorio e dagli atti emergono elementi sufficienti al fine di decidere in modo non provvisorio.
Del resto, pacificamente, la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti, ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli (cfr. Cass. sez. 1, ord. n. 14830 del
14.6.2017).
Ciò premesso, occorre anzitutto tenere presente quanto più volte affermato dalla
Suprema Corte (cfr. Sent. n.18087/2016 e Ord. n. 21054/2022) circa il fatto che
"stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non coercibile opzione dell'individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale”, per modo che il giudice deve esclusivamente valutare se sia maggiormente funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario (Cass. n.9633/2015, Cass.
n.18087/2016, Cass. n.19455/2019. Cass. n.5604/2020).
Si osserva dunque, in primo luogo, che la scelta della madre di trasferirsi in Campania,
e nella specie a Cava de' TI, non appare affatto motivata soltanto dall'esigenza della medesima di riavvicinarsi alla propria famiglia di origine che ivi risiede, come pretende il bensì risulta necessitata da effettive esigenze di lavoro. Non vi sono infatti CP_1 elementi che consentano di affermare che la avrebbe potuto accedere Pt_4 nell'ambito dell'azienda Cepheid a posizioni lavorative tali da non richiedere il suo trasferimento di sede, come è comprovato dal fatto che il licenziamento della , Pt_4 annullato dal giudice del lavoro, fu disposto proprio in seguito ai tentativi della medesima di procrastinare il più possibile la presa di servizio in Campania. D'altra parte, la appellante ha comprovato, mediante copiosa documentazione, di essersi inutilmente attivata per trovare in Toscana un'occupazione confacente alla sua professionalità. Così come è pacifico che la medesima non gode più del trattamento NASPI, cessato nell'aprile
2025, non avendo altre risorse se non il canone di locazione di un bilocale di proprietà in Firenze, neppure sufficiente a sostenere i costi di locazione dell'abitazione in cui attualmente vive con il figlio.
Ciò premesso, si osserva come sia indubitabile che sinora la madre abbia costituito il principale punto di riferimento per il minore, che è sempre vissuto con lei, per cui l'improvvisa interruzione di tale consuetudine di vita avrebbe un impatto certamente negativo sul medesimo, che ha da poco compiuto i quattro anni.
La collocazione presso la madre a Cava de' TI del figlio, peraltro ancora in età prescolare, sembra dunque maggiormente confacente agli interessi del medesimo.
Oltretutto, egli andrà a vivere in un contesto ambientale e familiare ben conosciuto, visto che la madre già ve lo conduce nei fine settimana di sua competenza oltre che d'estate e in occasione delle principali festività.
Peraltro, è evidente che in caso di collocamento prevalente presso il padre il figlio subirebbe notevoli pregiudizi in quanto, oltre a perdere le sue abituali consuetudini di vita caratterizzate dalla quotidianità con la madre, si troverebbe costretto ad andare a vivere a San Miniato tuttavia continuando a frequentare la scuola materna a Firenze, dovendo quindi affrontare ogni giorno un viaggio di complessivi 90 km (45 km in andata e altrettanti al ritorno, certamente pesanti per un bimbo così piccolo, sia per l'orario di sveglia che per la distanza da coprire), oppure a trasferirsi in una scuola materna situata nel luogo di residenza paterno, dovendo dunque in ogni caso interrompere le relazioni amicali e scolastiche intessute a Firenze. D'altra parte, è da escludersi che possa essere assegnata al la casa familiare, di proprietà della madre e situata a Firenze, come CP_1 pure il padre ha richiesto: l'assegnazione della casa familiare, infatti, è preordinata a garantire alla prole la continuità dell'ambiente domestico, esigenza che nella fattispecie non sussiste rispetto all'immobile in questione, dove il minore ha vissuto soltanto nei suoi primissimi mesi di vita.
Posto che il trasferimento di un genitore a notevole distanza dal luogo di residenza dell'altro va a incidere inevitabilmente sull'esigenza del minore di mantenere con entrambi rapporti significativi, anche in termini temporali, si tratta dunque di regolamentare la frequentazione del genitore non prevalentemente collocatario in modo tale da compensare al massimo la minor frequenza delle visite al figlio, che peraltro nella fattispecie saranno agevolate dalla dichiarata disponibilità della madre ad accompagnare il minore dal CP_1
Andrà dunque disposto che il padre, salvo diversi accordi delle parti, veda il figlio il primo, terzo e quinto fine settimana di ogni mese, dal venerdì entro le ore 19.30 alla domenica alle ore 15.00 (dovendosi tener conto, negli orari, del tempo necessario agli spostamenti da Cava de' TI a San Miniato); nel primo e terzo fine settimana del mese sarà la madre ad accompagnare e a riprendere il figlio dal padre mentre nell'eventuale quinto fine settimana del mese sarà il padre a recarsi a Cava de' TI per stare con il figlio (in tal modo avendo anche l'opportunità di conoscere il nuovo contesto di vita del minore). Stante la tenera età del piccolo la Per_1 frequentazione del padre durante il periodo estivo sarà distribuito in tre settimane, di cui una a giugno, una a luglio ed una ad agosto, mentre la madre potrà stare con il figlio per due settimane anche consecutive;
a partire dal compimento del sesto anno di età, nel mese di agosto il padre potrà stare con il figlio per due settimane anche consecutive;
i periodi in questione dovranno essere concordati tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno (15 giugno per questo primo anno); in mancanza di accordo, il padre starà con il figlio l'ultima settimana di ciascuno dei tre mesi estivi (a partire dal sesto anno di età, le ultime due settimane di agosto) e spetteranno alla madre le prime due settimane di agosto.
Durante il periodo natalizio, il minore starà alternativamente con ciascuno dei genitori dal 24 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio (per questo primo anno, con il padre il primo periodo), mentre trascorrerà con il padre l'intero periodo delle vacanze pasquali. In occasione delle vacanze estive, natalizie e pasquali nei periodi di sua competenza sarà il padre ad andare a prendere il figlio a Cava de' TI mentre spetterà alla madre andarlo a riprendere.
Nel caso in cui il calendario della scuola frequentata dal minore dovesse prevedere ulteriori sospensioni dell'attività scolastica della durata di almeno quattro giorni, il figlio trascorrerà tali periodi con il padre, che andrà a prenderlo a Cava de' TI mentre spetterà alla madre andarlo a riprendere.
Sempre al fine di garantire rapporti significativi e continuativi con entrambi i genitori, essi potranno effettuare al figlio, quando non lo hanno con sé, una videochiamata giornaliera di durata non superiore a 15 minuti, nella fascia oraria che, in mancanza di diverso accordo tra le parti, va stabilita in quella tra le 19.30 e le 20.00.
Ciò posto, e passando ai motivi di appello principale e incidentale, si osserva quanto segue.
1. Il primo motivo dell'appello principale risulta fondato.
Il Tribunale ha fondato la propria decisione in punto di affidamento del minore ai Servizi sociali sulle considerazioni conclusive del CTU (relazione di ultimo monitoraggio depositata in data 30.6.2024), secondo cui “i genitori, affiancati da diverse figure sanitarie, sono riusciti a trovare accordi su alcune questioni inerenti il figlio, tuttavia permangono rigidità comunicative tali da non permetterci di ipotizzare un affidamento congiunto. Nel corso della CTU e dei quattro monitoraggi (compreso il presente), non siamo stati in grado di trasformare il rapporto tra i genitori in una relazione accettabilmente collaborativa”, permanendo “nei due genitori visioni 'opposte' che non permettono una proficua collaborazione”.
Dalla lettura degli elaborati peritali, tuttavia, non emergono elementi di particolare preoccupazione in relazione al minore, se non in termini di potenziale pregiudizio qualora la conflittualità tra le parti non dovesse mitigarsi. Si legge nella relazione di monitoraggio del 20.10.2023: “I colloqui avvenuti con lo scrivente e le CCTTPP, la dott.ssa (assistente sociale) non ha riferito preoccupazioni né da parte sua né da Per_5 parte degli Specialisti che hanno osservato il nucleo e/o il minore, circa la condizione psico-fisica di quest'ultimo. Sia la dott.ssa che la dott.ssa (psicologa) hanno Per_5 Tes_1 comunque evidenziato la presenza di un conflitto ancora in corso, ma verso la cui risoluzione entrambe le Parti stanno mostrando impegno e partecipazione.” Ancora, nella relazione di monitoraggio del febbraio 2024 si legge: “I riferiti dei genitori sullo stato psico-fisico del figlio dipingono il ritratto di un bambino in linea con lo sviluppo, che manifesta in certi momenti la sua tristezza e la sua rabbia in maniera congruente alla situazione, che ha migliorato le abilità linguistiche e, come il Collegio dei Consulenti ha avuto modo di osservare nell'incontro successivo, che interagisce positivamente con entrambi i genitori.”
Quanto alle relazioni dei Servizi sociali affidatari, da esse emerge, senz'altro, un'importante conflittualità dei genitori che li porta spesso a confrontarsi anche aspramente su questioni specifiche (la vaccinazione antinfluenzale del figlio, il passaggio dal nido alla scuola materna…) ma anche la capacità dei medesimi, certamente grazie anche al percorso di sostegno alla genitorialità predisposto il loro favore, di raggiungere infine un accordo su questioni importanti (ad esempio, la scelta dell'istituto scolastico cui iscrivere il minore nell'anno scolastico 2024/2025, cfr. relazione dell'8.2.2024).
Va peraltro ricordato che, come più volte affermato dalla giurisprudenza anche di legittimità, la conflittualità genitoriale non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso quando si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione solo ove essa si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/09/2016, n. 18559; cfr. anche Cassazione civile, sez. I, 29/03/2012, n.
51089).
Nella fattispecie, se può essere risultato opportuno affidare il minore ai Servizi sociali durante il lungo monitoraggio del CTU, nel corso del quale le parti hanno avuto l'opportunità di seguire i percorsi di sostegno alla genitorialità predisposti in loro favore almeno in parte alleggeriti della pressione derivante dalla loro conflittualità, non sembra che sia consono all'interesse del minore mantenere una tale previsione, perché essa deresponsabilizza le parti rispetto al proprio ruolo genitoriale, che comporta l'ineludibile necessità di confrontarsi civilmente per trovare un punto di incontro sulle questioni che riguardano il figlio, necessità della quale esse dovrebbero ormai aver assunto piena consapevolezza, visti i numerosi supporti attivati a tal fine. Il minore, d'altra parte, non sembra, per ora almeno, aver subito pregiudizi di rilievo dalla incapacità dei genitori di superare il conflitto che li contrappone, fermo restando che, qualora ciò dovesse verificarsi nel futuro, perseverando i genitori in una condotta inadeguata nella gestione dei loro contrasti, potrebbe nuovamente prospettarsi la necessità di adottare provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.
In conclusione, ritiene la Corte che, allo stato, sia conforme all'interesse del minore ripristinare l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in capo alle parti, rispetto alle quali è stata accertata idonea capacità genitoriale, fermo restando che esse potranno concordare in autonomia di essere di essere assistiti da un coordinatore genitoriale di loro scelta, che li aiuti a comporre le loro divergenze nelle scelte di maggiore importanza per il minore.
Sembra anche opportuno, vista la distanza geografica tra i luoghi di residenza dei genitori, prevedere che la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione sia gestita separatamente da ciascun genitore, nel tempo che avrà il figlio con sé, come consente il terzo comma dell'art. 337 ter c.c.
2. La decisione di autorizzare il trasferimento del minore con la madre a Cava de'
TI assorbe il secondo motivo dell'appello principale e il primo e secondo motivo dell'appello incidentale proposto dal Detta decisione comporta altresì il rigetto CP_1 delle domande dal medesimo avanzate in replica all'istanza proposta dalla in Pt_1 corso di causa.
3. Circa le questioni economiche, si osserva quanto segue.
Il contratto di lavoro della madre prevede un compenso annuo di oltre € 50.000 lordi, oltre ad alcuni incentivi. Deve peraltro presumersi che la medesima dovrà trovare una propria abitazione per sé e per il figlio a Cava dè TI, con costi abitativi quantomeno analoghi a quelli di cui è gravato il padre (onerato del pagamento delle rate del mutuo acceso per l'acquisito della sua abitazione a San Miniato). Considerando anche il canone di locazione che la riscuote dalla casa di proprietà a Firenze, si tratta, comunque, Pt_1 di entrate certamente superiori a quelle del padre, il quale, per effetto della CIG, riceve uno stipendio di circa € 1.400,00 netti mensili. Occorre tuttavia osservare che – se da un lato sembra da escludersi che i bonifici per circa € 800.000,00 ricevuti dal nel CP_1 periodo 2021/2023 dalla Manifattura Il Faro S.r.l., di cui ora egli è dipendente, rappresentino un'entrata effettiva, avendo il medesimo spiegato in udienza di aver aperto nel 2021 una ditta individuale, poi chiusa nel 2023, al solo scopo di aderire alla richiesta fattagli dalla Manifattura Il Faro S.r.l. per evitare di passare dal regime di impresa artigiana a quello di impresa industriale e quindi, deve intendersi, per ragioni di opportunità fiscale, per cui i bonifici in questione servivano a sostenere i costi dei dipendenti e gli altri correlati alla conduzione dell'azienda che il i era prestato ad CP_1 avviare – dall'altro tale operazione mostra l'evidente cointeressamento del nella CP_1
Manifattura Il Faro S.r.l., che vede nella propria compagine sociale familiari del medesimo, e ciò lascia presumere entrate superiori a quelle fiscalmente dichiarate, circostanza che del resto trova conferma nel recente acquisito di un'abitazione di 130 mq. e di una nuova autovettura. Considerato, altresì, che la sarà gravata di maggiori oneri di mantenimento Pt_1 diretto del figlio oltre che della maggior parte delle spese correlate al diritto di visita del padre, si ritiene in conclusione che il contributo del l mantenimento ordinario del CP_1 figlio vada determinato nell'importo di € 500,00 mensili.
Le spese straordinarie relative al minore graveranno su entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
L'Assegno Unico Universale spetterà integralmente alla madre, quale genitore prevalentemente collocatario.
4. In considerazione della particolare natura e dell'esito della causa sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. Resta perciò assorbito il quarto motivo di appello principale.
Va confermata la statuizione relativa alle spese di CTU, da porre a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M
. la Corte di Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o difesa disattesa, in riforma del decreto del Tribunale di Firenze datato 23.7.2024:
1. dispone che il minore sia affidato congiuntamente a entrambi i Persona_2 genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
2. conseguentemente, autorizza il trasferimento del minore da Firenze a Cava dè
TI presso la nuova residenza materna e la sua iscrizione ad una scuola materna del luogo;
3. dispone che il diritto di visita dal padre sia articolato come segue, salvo diverso accordo tra le parti:
- il padre vedrà il figlio il primo, terzo e quinto fine settimana di ogni mese, dal venerdì entro le ore 19.30 alla domenica alle ore 15.00; nel primo e terzo fine settimana del mese sarà la madre ad accompagnare e riprendere il figlio dal padre mentre nell'eventuale quinto fine settimana del mese sarà il padre a recarsi a
Cava de' TI per stare con il figlio
- durante il periodo estivo, il padre starà con il figlio tre settimane, di cui una a giugno, una a luglio ed una ad agosto, mentre la madre potrà stare con il figlio per due settimane anche consecutive;
a partire dal compimento del sesto anno di età, nel mese di agosto il padre potrà stare con il figlio per due settimane anche consecutive;
i periodi in questione dovranno essere concordati tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno (15 giugno per questo primo anno); in mancanza di accordo, il padre starà con il figlio l'ultima settimana di ciascuno dei tre mesi estivi (a partire dal sesto anno di età, le ultime due settimane di agosto) e spetteranno alla madre le prime due settimane di agosto;
- durante il periodo natalizio, il minore starà alternativamente con ciascuno dei genitori dal 24 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio (per questo primo anno, con il padre il primo periodo), mentre trascorrerà con il padre l'intero periodo delle vacanze pasquali.
- in occasione delle vacanze estive, natalizie e pasquali nei periodi di sua competenza sarà il padre ad andare a prendere il figlio a Cava de' TI mentre spetterà alla madre andarlo a riprendere;
- nel caso in cui il calendario della scuola frequentata dal minore dovesse prevedere ulteriori sospensioni dell'attività scolastica della durata di almeno quattro giorni, il figlio trascorrerà tali periodi con il padre, che andrà a prenderlo a Cava de'
TI mentre spetterà alla madre andarlo a riprendere;
4. entrambi i genitori potranno effettuare al figlio, quando non lo hanno con sé, una videochiamata giornaliera di durata non superiore a 15 minuti, nella fascia oraria che, in mancanza di diverso accordo tra le parti, va stabilita in quella tra le 19.30
e le 20.00;
5. dispone che corrisponda, entro il giorno 5 di ogni mese, a CP_1
la somma di € 500,00 a titolo di mantenimento ordinario del Parte_1 figlio, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat;
6. dispone che le spese straordinarie relative al minore siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e siano regolate dai parametri previsti dalle Linee
Guida del CNF del 2017;
7. dispone che l'Assegno Unico Universale spetti in via integrale alla madre;
8. compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio;
9. pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti, ciascuno nella misura della metà.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Firenze.
Così deciso in Firenze alla camera di consiglio del 26.5.2025
La cons. est. D.ssa Alessandra Guerrieri
La Presidente D.ssa Isabella Mariani Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni