Articolo 1 della Legge 12 febbraio 1974, n. 109
Articolo 2
Versione
12 maggio 1974
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:
a) convenzione sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, firmata a Parigi il 29 luglio 1960;
b) convenzione complementare alla convenzione di Parigi del 29 luglio 1960, sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, firmata a Bruxelles il 31 gennaio 1963;
c) protocollo addizionale alla convenzione del 29 luglio 1960, firmato a Parigi il 28 gennaio 1964;
d) protocollo addizionale alla convenzione complementare del 31 gennaio 1963, firmato a Parigi il 28 gennaio 1964.
Entrata in vigore il 12 maggio 1974