Sentenza 22 aprile 2024
Ordinanza cautelare 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 17/02/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00650/2025 REG.PROV.CAU.
N. 05490/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5490 del 2024, proposto dalla Città di Guidonia Montecelio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Antonella Auciello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la società P&P S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via degli Avignonesi n. 5, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della società RFI- Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (già Ferrovie dello Stato Società di Trasporti e Servizi p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Federico Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 07947/2024, con la quale la Città di Guidonia Montecelio è stata condannata al risarcimento dei danni in favore della P&P s.r.l.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di RFI S.p.a. e di P&P S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Luca Monteferrante e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
Rilevato che la domanda cautelare di sospensione degli effetti della sentenza appellata non è, allo stato, assistita dal requisito del periculum in mora atteso che il legale rappresentante della società appellata, con nota depositata in data 10 febbraio 2025, ha dichiarato di rinunciare alla esecuzione della sentenza del T.a.r. per il Lazio n. 7947 del 2024, nelle more della definizione del presente giudizio di appello.
Rilevato che le spese della presente fase possono essere compensate, non essendo configurabile alcuna soccombenza in relazione alla circostanza di fatto sopravvenuta che ha determinato il venir meno dell’esigenza cautelare prospettata dalla appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l’istanza cautelare (Ricorso numero: 5490/2024) e compensa le spese di giudizio della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore
Paolo Marotta, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Monteferrante | Francesco Gambato Spisani |
IL SEGRETARIO