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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 11/02/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli -Presidente
Dott. Marco Rossi -Consigliere
Dott. Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 964/2022 R.G. promossa da
IN PERSONA DEL TITOLARE Parte_1 [...]
(COD. FISC: ) - elettivamente domiciliato presso il Parte_1 P.IVA_1
difensore in VIA DE PINEDO 42 70022 ALTAMURA - rappresentato e difeso dall'Avv. GIORGIO PASQUALE appellante nei confronti di
(COD. FISC. ) Controparte_1 P.IVA_2
1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale in CORSO CAVALLOTTI
59 rappresentato e difeso dagli Avv.ti NUVOLONI GIOVANNI e CP_1
LUPPINO GIUSEPPE;
appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante “Piaccia alla Corte d'Appello Parte_1
adita, respinta ogni contraria istanza
A) in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
B) in via pregiudiziale e cautelare, accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata in quanto emessa da magistrato onorario, in relazione aduna causa che, per complessità, esorbita i limiti di attribuzione impostigli e, per l'effetto, rimettere la causa innanzi al Tribunale, quale Giudice di prime cure o, alternativamente, riformarla, anche per i motivi che seguono;
”
C) in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della la Sentenza n. 495/2022 pubblicata il 29/08/2022 n.
889/2022 del 29/08/2022 emessa dal Tribunale di Imperia, G.O.T. Avv. Andrea
Saccone in data 27.08.2022, depositata in Cancelleria in data 29/08/2022, a definizione del procedimento recante RG n. 114/2018 promosso da (P. Controparte_1
IVA ), corrente in al Corso Cavallotti n. 59, rappresentata e P.IVA_2 CP_1
difesa, nel giudizio di primo grado, dagli avvocati Sara Rossi, Giuseppe Luppino e
Giovanni Nuvoloni, avverso di (P. IVA ), in Pt_1 Parte_1 P.IVA_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 629/2017, depositato il 3-4/12/2017, sentenza notificata il 30.08.2022, promosso da corrente in Controparte_1 CP_1
al Corso Cavallotti n. 59 (P. IVA ), in persona del legale rappresentante P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa, nel giudizio di primo grado, dagli avvocati Sara
Rossi, Giuseppe Luppino e Giovanni Nuvoloni, avverso di Pt_1 Parte_1
(P. IVA ), in opposizione al decreto ingiuntivo n. 629/2017, depositato il P.IVA_1
3-4/12/2017, accogliere le seguenti CONCLUSIONI
2 1) Dichiararsi fondate le pretese creditorie poste dalla ditta Parte_1
a base del ricorso per ingiunzione e, di conseguenza, del D.I. n. 629/2017, ad eccezione delle somme portate dalle fatture n. 28 del 31.01.2017 di € 34.521,97 e n. 252 del31.05.2017 di € 32.329,02 e, per l'effetto, condannare il , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare, in favore della ditta
[...]
la somma di €.155.152,76, oltre interessi moratori, come per legge, Parte_1
maturati, sino al pagamento effettivo, su tutte le fatture azionate con ricorso ex art. 633
c.p.c..
2) In via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento, pur parziale, delle avverse rivendicazioni, accertarsi e dichiararsi l'ammontare delle somme di cui la ditta ha diritto alla ricezione, nella misura maggiore o Parte_1
minore che sarà ritenuta di diritto, e per l'effetto, conseguentemente, condannarsi il al pagamento di detta somma, oltre interessi moratori e Controparte_1
rivalutazione monetaria.
3) Dichiarare la temerarietà dell'opposizione, e per l'effetto condannare il CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione del danno ex
[...]
artt. 96 c.p.c., in favore della ditta Parte_1
4) In ogni caso, condannarsi l'amministrazione opponente, odierna appellata, alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, in favore della ditta
Ciò, viepiù, in ragione dello spontaneo ma tardivo Parte_1
pagamento delle somme portate dalle fatture n. 28 del 31.01.2017 di € 34.521,97 e n.
252 del 31.05.2017 di € 32.329,02 e, dunque, della c.d. “soccombenza virtuale”.
Per l'appellato : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Controparte_1
Genova, contrariis reiectis,
Rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza del Tribunale di Imperia n.
495/2022 pubblicata in data 29/08/2022.
Con il favore delle spese, oneri previdenziali e irap di entrambi i gradi di giudizio.”
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata “1. Con atto di citazione ritualmente notificato il
[...]
ha proposto formale opposizione al decreto ingiuntivo n. 629/17, a mezzo CP_1
del quale è stato ordinato il pagamento della somma di euro 222.003,75 oltre interessi e spese di procedura, a favore della in relazione alle Parte_2
seguenti prestazioni di servizi e relative fatture:
- a titolo di servizi di vigilanza presso Mercato dei Fiori e Mercato Annonario, come da fatture n. 762 del 30/4/2014 di 12.553,80 euro, n. 763 del 30/4/2014 di 5.254,14 euro, n. 973 del 31/5/2014 di 12.553,80 euro, n. 974 del 31/5/2014 di 13.712,80 euro,
n. 975 del 31/5/2014 di 5.254,14 euro, n. 976 del 31/5/2014 di 933,30 euro, non pagate, in quanto il ha asserito che non trovano copertura amministrativa Controparte_1
e contabile per il periodo successivo all'1/4/2014;
- a titolo di attività straordinaria di ripristino lampade (contratto asseritamente collegato alla Determina Dirigenziale n. 1298 del 15/11/2012), come da fattura n. 683 del 2/11/2016 di 104.890,78 euro, non pagata, in quanto il ha Controparte_1
asserito che non sussiste alcun affidamento specifico né perizie di variante;
- per il contratto collegato alla Determina Dirigenziale n. 180 del 26/1/2016, come da fatture n. 28 del 31/1/2017 di 34.521,97 euro e n. 252 del 31/5/2017 di 32.329,02 euro, entrambe liquidate e pagate in data 16/11/2017.
La si è costituita ritualmente nel presente giudizio di Parte_2 Parte_1
opposizione, contestando le avversarie allegazioni in fatto e in diritto e ribadendo di aver eseguito le prestazioni fatturate, anche a seguito di richiesta a mezzo mail da parte dell'Ing. del . Controparte_2 Controparte_1
Concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita documentalmente e con l'interrogatorio formale di parte attrice opponente;
all'esito, previa precisazione delle conclusioni ed assegnazione dei termini ex art. 190
C.P.C., è stata trattenuta a sentenza”.
Con sentenza definitiva n. 495/2022 del pubb. il 20.08.2022 il Tribunale di IMPERIA, in composizione monocratica, così decideva: “1) accoglie l'opposizione proposta dal
4 nei confronti della avverso il Controparte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 629/2017 che, per l'effetto, va revocato e dichiarato nullo e privo di ogni effetto;
2) dichiara tenuta e condannata la IT EL di alla rifusione delle Parte_1
spese di lite, a favore del , pari a complessivi euro euro 7.795,00 Controparte_1
per compensi, spese generali 15%, accessori di legge se ed in quanto dovuti, nonché esborsi anticipati per euro 406,50.”
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte GI DI
[...]
, con atto notificato in data 30.09.2022. Parte_1
Con comparsa si costituiva , il quale instava per il rigetto Controparte_1
dell'appello.
Con ordinanza in data 27.03.2023 la Corte respingeva l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e condannava parte appellante al pagamento di una pena pecuniaria di euro 250,00;
Infine, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe all'udienza collegiale in data 26.06.2024, e quindi la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c. 1 c.p.c. (gg. 60 per le conclusionali e gg. 20 per le repliche).
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È INFONDATO E DEVE ESSERE
RIGETTATO.
PRIMO MOTIVO: L'impugnata sentenza è stata emessa da un Giudice Onorario di Tribunale, in quanto tale non competente a decidere una causa di tal grado di complessità, vertendo, essa, su peculiarità di un appalto pubblico e, persino, sulle conseguenze dell'indebito arricchimento dell'Amministrazione Pubblica, per fatto di suo dipendente, contro una fornitrice depauperata. - L'appellante deduce in via pregiudiziale la nullità della sentenza in quanto emessa da Giudice onorario di
Tribunale non competente vista la complessità della materia, evidenziando, come in sede di ispezione ministeriale, fosse stata delimitata “la competenza affidata al GOT
Saccone, come segue: “4.1.6 - …omissis… GOT Andrea Saccone: ruolo del togato
5 dott. Alessandro Cento – totalmente esonerato dal lavoro -, con esclusione delle cause complesse, collegiali, cautelari, possessorie e appelli avverso le sentenze del giudice di pace”. (atto appello pag. 9).
La doglianza ad avviso della Corte non è fondata.
Come insegnato dalla Giurisprudenza, “La disciplina, di legge e tabellare, in materia di attribuzioni dei giudici onorari di tribunale non preclude che a essi siano affidate cause di particolare rilevanza economica, ossia eccedenti un determinato limite di valore, in quanto la possibilità di delega della trattazione delle cause è esclusa con riferimento ad ambiti ben delimitati, per ragione di materia ma non di valore della controversia. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale si lamentava l'avvenuta decisione da parte di un giudice onorario di una causa avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno, indicato in citazione in euro 250.000, svolta ai sensi degli artt. 96 c.p.c. e 2043 c.c.)”. (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 30898 del 03/12/2024 (Rv. 673242 - 02).
SECONDO MOTIVO 2.1. - l'asserita impossibilità dell'ente di procurarsi beni e servizi, in mancanza di preventiva copertura di spese, ove i beni ed i servizi rispondano ad una necessità urgente di preservare la sicurezza dei luoghi, dei lavoratori e degli utenti;
tanto, in relazione alle prestazioni ottenute dall'ente e dedotte nelle fatture con competenza successiva all'1/4/2014. - Secondo l'appellante la sentenza sarebbe erronea laddove ha ritenuto che “per i servizi di vigilanza presso
Mercato dei Fiori e Mercato Annonario, è pacifico e non contestato che le fatture emesse per il periodo successivo all'1/4/2014 non hanno copertura amministrativa e contabile” in realtà per l'appellante le fatture sarebbero “state emesse in conseguenza della comunicazione del 28/05/2014, effettuata dell'Ing. del Controparte_2
Nell'email del 28/05/2014 (ALL. 1), infatti, il Controparte_1 CP_1
ha comunicato a che il servizio di vigilanza presso il Mercato dei Fiori
[...] Pt_1
e Annonario sarebbe stato sospeso il 31/05/2014”. (…) Le somme ulteriormente dovute, rispetto agli importi considerati nelle originarie determine (ALL. 4), sono analiticamente giustificate e riportate nella tabella riepilogativa (ALL. 5). L'assenza di
6 determine ad hoc, concernenti le richieste prestazioni ulteriori costituisce una omissione addebitabile unicamente alla controparte e solo da essa dipende la contestata assenza di riferimenti ad esse nel corpo delle fatture in esame” (atto di appello pag.
15).
Le doglianze ad avviso della Corte non sono fondate.
L'appellante si limita a reiterare le critiche svolte nel giudizio di prime cure avverso le allegazioni di parte opponente, non confrontandosi con la motivazione della sentenza di primo grado laddove il Tribunale ha correttamente ritenuto come le fatture non saldate relative all'anno 2014 emesse per il periodo successivo all'aprile 2014 non avessero copertura amministrava e contabile rilevando come “l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191 D. Lgs. 267/2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione”. (sentenza di primo grado pag. 5).
L'appellante, a comprova della “copertura amministrativa” delle prestazioni indicate nelle fatture produce, infatti, e-mail (doc. 1) asseritamente proveniente da funzionario del mediante la quale sarebbe stata autorizzata l'attività di servizio Controparte_1
di vigilanza antincendio di cui alle determine 96 e 99 del 2014 (cfr. all 8 monitorio) fino al 31.05.2014:
7 Tale comunicazione, (priva di riferimenti alle determine 96 e 99 del 2014 e proveniente da un indirizzo di posta non certificato) non risulta vincolante per l'ente. Costituisce principio consolidato in Giurisprudenza che, “In tema di contratti stipulati dai comuni,
è principio inderogabile quello della necessità dell'impegno di spesa, già ai sensi degli artt. da 284 a 288 del r.d. n. 383 del 1934, e succ. mod., la cui violazione, comportando radicale nullità del contratto, si ha non soltanto quando l'indicazione della spesa e dei mezzi per farvi fronte sia omessa del tutto nella delibera che autorizza il ricorso all'appalto, ma anche quando i relativi importi, per cui l'onere finanziario è assunto, risultino inferiori (nella specie, del 14%) a quelli per i quali è stipulato il relativo contratto che, per l'eccedenza, è invalido”. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24303 del
18/11/2011, Rv. 620602 - 01)
Recentemente la Suprema Corte ha statuito che “Per i contratti degli enti pubblici locali conclusi in forma scritta sulla base delle determinazioni a contrattare dei responsabili dei servizi, per i quali non sia intervenuta una delibera della Giunta comunale, o del
Consiglio comunale, richiedenti il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, la copertura finanziaria, costituente condizione di efficacia del contratto dell'ente pubblico locale, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio come eccezione in senso lato, esige, oltre all'indicazione del capitolo di bilancio impegnato, anche l'attestazione di copertura finanziaria, rappresentata dal visto di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, per garantire l'effettiva disponibilità di denaro nel capitolo di bilancio indicato”. (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n.
29828 del 27/10/2023, Rv. 669307 - 01).
TERZO MOTIVO: 2.2 - l'omessa condanna del per Controparte_1
soccombenza virtuale, in ordine al pagamento delle fatture n. 28 del 31/1/2017 di
34.521,97 euro e n. 252 del 31/5/2017 di 32.329,02 euro, per le quali è stato richiesto decreto ingiuntivo in data 26.10.2017 ed il cui pagamento è avvenuto in data
21.11.2017. Circa le fatture nn. 28 e 252 del 2017. - Secondo l'appellante la sentenza sarebbe erronea laddove ha omesso di liquidare le spese processuali tenendo conto del
“parziale adempimento del successivo alla proposizione del Controparte_1
8 ricorso per decreto ingiuntivo, (…) inferiore alla somma degli importi dedotti nelle fatture n. 28/2017 e n. 252/2017 e degli interessi maturati sugli stessi, ai sensi del D.lgs
231/02 e ss. mm. e ii., a decorrere dal trentesimo giorno successivo al termine di fattura, nella misura, rispettivamente, di €.2.141,31 per la fattura n. 28/2017 e di €.1.062,87 per la fattura n. 252/2017 (atto di appello pag. 16). Per l'appellante, infatti, il deposito del ricorso doveva considerarsi avvenuto in data antecedente al parziale adempimento del a tal fine produce (in sede di appello) comunicazioni pec inerenti al CP_1
deposito del ricorso (cfr. allegato “ricevute deposito ricorso”).
Il motivo a parere della Corte è infondato.
LA CORTE OSSERVA QUANTO SEGUE: i) il d.i. n. 629/2017 è stato emesso il
04/12/2017 e notificato in pari data;
ii) il ha provveduto al saldo Controparte_1
delle fatture 28 e 252 in data 16.11.2017 (doc. 22 primo grado attore in opposizione) e dunque in epoca antecedente alla notifica del d.i.;
iii) le ulteriori produzioni effettuate nel presente giudizio sono inammissibili (“Nel giudizio di appello non è ammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la produzione di documenti (nella specie, referti medici) che, ancorché formati successivamente, rappresentano fatti già esistenti all'epoca del giudizio di primo grado e che avrebbero potuto essere formati in precedenza e tempestivamente prodotti”. Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 21080 del 27/07/2024, Rv. 671832 - 01) e comunque irrilevanti stante l'avvenuto pagamento precedente alla notifica del decreto ingiuntivo.
QUARTO MOTIVO2.3 - l'omessa considerazione del comportamento assunto dall'ente, non sottoponendosi al deferitogli interrogatorio formale. Sulle risultanze di prova per interpello. - Nella specie il funzionario delegato si è CP_3
sottoposto ad interrogatorio all'udienza del 27/1/2021 dichiarando che: “Non sono in grado di rispondere alle domande di cui ai capitoli di prova, in quanto all'epoca dei 9 fatti, ero addetto ad altro Servizio Comunale;
del Servizio specifico si occupavano l'Ing. in quanto Responsabile e il Dirigente Ing. Controparte_2 CP_4
i quali non sono più in servizio presso il;
A.D.R.: per
[...] Controparte_1
quanto ne so io, i lavori eseguiti sono stati tutti pagati, ho visto i certificati di regolare esecuzione, firmati dall'Ingegnere Capo e notificati alla controparte che non ha contestato”.
Dunque, pur dichiarando di non essere in grado di rispondere, il funzionario ha in realtà confermato che il ha saldato tutte le fatture avendo potuto esaminare i CP_1
“certificati di regolare esecuzione”.
In ogni caso, “La sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all'interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l'art. 232 c.p.c. riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova"), onde l'esercizio di tale facoltà, rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 32846 del
16/12/2024, Rv. 672976 - 01).
QUINTO MOTIVO2.4 - l'omessa considerazione della responsabilità del
[...]
per fatto imputabile a suo funzionario, in conseguenza del quale il CP_1
comune stesso ha conseguito un indebito arricchimento in danno del fornitore in buona fede, - Parte_1
Il motivo a parere della Corte non è accoglibile.
“L'art. 191 co. 4 del TUEL prevede che “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate
10 o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.”
Nel caso in esame il rapporto obbligatorio si è instaurato tra l'odierno appellante ed il funzionario che ha consentito le prestazioni contestate.
Come precisato dalla Suprema Corte “In tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme c.d. ad evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita. Ne consegue che, potendo il terzo interessato agire nei confronti del funzionario, per la mancanza dell'elemento della sussidiarietà, non è ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale il quale può soltanto riconoscere "a posteriori", ex art. 194 d. lgs. n. 267 del 2000 - nei limiti dell'utilità dell'arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato - il debito fuori bilancio. Tale riconoscimento deve avvenire espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto dal mero comportamento degli organi rappresentativi dell'ente, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico - finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative”. (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 30109 del 21/11/2018, Rv. 651591 -
01).
Avendo azione diretta nei confronti del funzionario cure, l'azione di arricchimento non
è pertanto ammissibile in virtù della sua stretta residualità.
Il rigetto del presente motivo determina la reiezione del SESTO MOTIVO cosi rubricato: 2.5 - l'asserito difetto di prova in ordine all'indebito arricchimento del
nei confronti della depauperata Controparte_1 Parte_1
ai sensi dell'art. 2041c.c..
TANTO PREMESSO, RITENUTANE L'INFONDATEZZA, L'APPELLO DEVE
ESSERE RIGETTATO.
11 SPESE
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte
[...]
le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da Parte_1
dispositivo in favore della parte , ritenendo, quanto alla Controparte_1
misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM
55/2014 e successive modificazioni, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite ed in particolare:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
E così complessivamente € 14.317,00.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da avverso Parte_1
l'impugnata sentenza pronunciata inter partes dal Tribunale di Imperia in composizione monocratica;
2) condanna a rifondere le spese del presente Parte_1
grado di giudizio liquidate in € 14.317,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore della parte;
Controparte_1
3) si dà atto ai sensi dell'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'impugnazione è stata completamente rigettata.
Genova, 4/12/2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Francesca Traverso Dott. Riccardo Baudinelli
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