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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/10/2025, n. 2029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2029 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3349/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RI AS presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. AR BR giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3349/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LO FAZIO Parte_1 C.F._1
IA ZI
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
AN ER IA SE
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 15.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Le parti indicate in epigrafe hanno contratto matrimonio in Ciampino in data 10.4.2005, come risulta dall'Estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, atto 2, parte II, serie
A. Dall'unione dei coniugi nascevano due figli: , nato a [...] il [...], e , nata a Per_1 Per_2
Roma il 06.12.2008.
Con ricorso depositato in data 3.7.2024, la ricorrente ha chiesto che venga pronunciata la separazione dei coniugi. Si è costituito in giudizio il resistente, non opponendosi alla domanda di separazione, ma formulando condizioni difformi da quelle della controparte.
Depositate le memorie di cui all'art. 473 bis 17 c.p.c., le parti sono comparse all'udienza del
29.1.2025 dinanzi al Giudice relatore delegato per la trattazione del procedimento il quale, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra i coniugi, ha sentito le parti e i rispettivi difensori.
All'esito dell'udienza il Giudice si è riservato e, a scioglimento della riserva, con ordinanza del
11.2.2025, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti;
la causa è quindi proseguita per l'istruttoria.
All'udienza del 15.10.2025, all'esito della audizione della minore , entrambe le parti hanno Per_3 chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione al solo fine di pronunciare la separazione giudiziale, precisando quindi le conclusioni sul punto.
La causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
Richiamati integralmente il ricorso, la memoria di costituzione e tutti gli atti di causa, la domanda di pronuncia della separazione merita accoglimento atteso che la separazione materiale preesistente all'instaurazione del giudizio, l'irreversibile situazione di crisi coniugale allegata in atti e la constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione sono elementi che consentono di ritenere accertata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va disposto con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Velletri, non definitivamente pronunciando nella causa n. 3349/2024, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- pronuncia la separazione personale di e;
Parte_1 Controparte_1
- manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 3/11/2000 n. 396;
- riserva di provvedere sulle spese all'esito del giudizio;
- rimette la causa innanzi al Giudice istruttore per il prosieguo dell'istruttoria con separata ordinanza.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 15/10/2025.
Il giudice estensore Il presidente
AR BR RI AS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RI AS presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. AR BR giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3349/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LO FAZIO Parte_1 C.F._1
IA ZI
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
AN ER IA SE
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 15.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Le parti indicate in epigrafe hanno contratto matrimonio in Ciampino in data 10.4.2005, come risulta dall'Estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, atto 2, parte II, serie
A. Dall'unione dei coniugi nascevano due figli: , nato a [...] il [...], e , nata a Per_1 Per_2
Roma il 06.12.2008.
Con ricorso depositato in data 3.7.2024, la ricorrente ha chiesto che venga pronunciata la separazione dei coniugi. Si è costituito in giudizio il resistente, non opponendosi alla domanda di separazione, ma formulando condizioni difformi da quelle della controparte.
Depositate le memorie di cui all'art. 473 bis 17 c.p.c., le parti sono comparse all'udienza del
29.1.2025 dinanzi al Giudice relatore delegato per la trattazione del procedimento il quale, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione tra i coniugi, ha sentito le parti e i rispettivi difensori.
All'esito dell'udienza il Giudice si è riservato e, a scioglimento della riserva, con ordinanza del
11.2.2025, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti;
la causa è quindi proseguita per l'istruttoria.
All'udienza del 15.10.2025, all'esito della audizione della minore , entrambe le parti hanno Per_3 chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione al solo fine di pronunciare la separazione giudiziale, precisando quindi le conclusioni sul punto.
La causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
Richiamati integralmente il ricorso, la memoria di costituzione e tutti gli atti di causa, la domanda di pronuncia della separazione merita accoglimento atteso che la separazione materiale preesistente all'instaurazione del giudizio, l'irreversibile situazione di crisi coniugale allegata in atti e la constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione sono elementi che consentono di ritenere accertata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va disposto con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Velletri, non definitivamente pronunciando nella causa n. 3349/2024, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- pronuncia la separazione personale di e;
Parte_1 Controparte_1
- manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 3/11/2000 n. 396;
- riserva di provvedere sulle spese all'esito del giudizio;
- rimette la causa innanzi al Giudice istruttore per il prosieguo dell'istruttoria con separata ordinanza.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 15/10/2025.
Il giudice estensore Il presidente
AR BR RI AS