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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 03/10/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
GI ER Presidente
ER ON Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5004/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 25/09/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MORELLI LUISELLA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. PEZZOLI ERICA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti condizioni: 1) disporre, a parziale modifica delle condizioni di cui al punto da 1) del provvedimento del 15.10.2020 del Tribunale di Mantova, che , dal 1° luglio Pt_2 2025, pur continuando a mantenere la residenza presso la casa materna, avrà il collocamento presso il padre in Asola Via Pieve Cadelora n. 3, mentre Pt_3 continuerà ad avere residenza e collocamento con la madre a San Cataldo, nella casa familiare già alla stessa assegnata. Resta fermo l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con la condivisione delle decisioni, fuori dalla ordinaria amministrazione (a titolo di esempio: questioni di salute, trasferimento all'estero, scelte religiose, ecc, che andranno concertate tra loro, il dovere di relazionarsi reciprocamente per la salute, la vita sociale e le problematiche personali). 2) trasferirà la residenza da casa della madre, a far tempo dal 1° luglio Pt_2 2026 presso l'indirizzo di residenza del padre, il quale, contestualmente, dovrà a sua volta trasferire la residenza, che, ad oggi, risulta essere ancora presso la casa familiare, dandone tempestiva comunicazione alla madre. 3) Disporre, a modifica delle condizioni di cui ai punti 1) 2) 3) del decreto del 29.06.23 del Tribunale di Mantova e ad integrazione del provvedimento del 15.10.20 del Tribunale di Mantova, quanto segue: Diritto di visita e permanenza
- mantenimento dei fine settimana alternati, dal sabato alle 15.30 (ore 15,00 d'estate) alla domenica alle 21.00 (ore 22,00 d'estate), con la precisazione che, quando andrà dal padre, ivi vi sarà e sarà la madre che si occuperà Pt_3 Pt_2 di portare e recuperare il figlio . Quando andrà dalla madre (sarà Pt_3 Pt_2 il padre che si occuperà di portare e di recuperarla alla domenica), ivi vi Pt_2 sarà , così da mantenere un rapporto equilibrato tra i fratelli. Pt_3
- mantenimento, durante la settimana, dell'attuale regime di visita del padre rispetto al figlio , il mercoledì, considerando anche la volontà espressa da Pt_3
di stare col papà un giorno in cui non ha allenamento, dalle 15,00 alle Pt_3 21.00 (ore 22,00 d'estate). Previsione di un ulteriore giorno infrasettimanale da concordare, in cui Pt_2 andrà dalla madre, da fissare ad inizio anno scolastico, visti gli impegni sportivi della ragazza (il lunedì se libero dall'allenamento, da gestire con le stesse modalità di cui sopra). Con la specifica che, durante la settimana, nel giorno concordato, il padre si occuperà di andare a prendere a casa della madre e di riportarlo a casa Pt_3 (come già definito e d'abitudine), mentre la madre, durante la settimana, nel giorno concordato, si occuperà di , aspettandola a fine scuola e Pt_2 riaccompagnandola dal padre la sera.
- mantenimento dei disposti periodi inerenti alle vacanze estive, natalizie e pasquali così come previsti nel decreto citato, salvo diverso accordo tra i genitori, con la precisazione che, in detti periodi, dovrà garantirsi la convivenza fra i fratelli. Con la specifica che: quanto ai periodi relativi alle vacanze estive, nel caso in cui esprima il desiderio di partecipare ad un camp estivo (di pallavolo o di Pt_2 musica…), sarà il padre ad occuparsene (iscrizione, pagamenti, autorizzazioni, abbigliamento tecnico e divise, accompagnamento e ritiro). Allo stesso modo, si occuperà la madre laddove vi fosse medesima richiesta da parte del figlio. Una volta definiti questi impegni, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli quattro settimane, di cui due anche consecutive, durante le vacanze estive, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno, con modalità di accompagno e ripresa dei figli da parte dei genitori, alternandosi. Nelle restanti settimane estive, verrà rispettato il calendario ordinario, mantenendo gli orari già definiti. I ponti e gli ulteriori giorni festivi verranno concordati ad anno scolastico iniziato, seguendo la logica usata in questi anni (alternanza), cercando di facilitare la continuità col genitore, evitando ulteriori e stressanti spostamenti, già notevolmente onerosi. Mantenimento:
- mantenimento diretto dei figli da parte dei genitori: ogni genitore manterrà
2 integralmente il figlio con sé convivente, per tutte le spese ordinarie. Sono espressamente considerate spese ordinarie: abbigliamento, cura della persona e trattamenti estetici (parrucchiere, profumeria/erboristeria, estetista, ecc.), farmaci da banco, integratori, medicinali alternativi e/o comunque tutto ciò che non è stato prescritto dal medico, attività ricreative e sociali (elenco esemplificativo non esaustivo: mance, uscite con gli amici, feste, regali per partecipazione a festeggiamenti e/o compleanni, festa di compleanno per sé, concerti, discoteche e gite fuori porta, shopping, ricariche telefoniche, abbonamento internet, mezzi di trasporto non scolastico, benzina), vacanze estive/invernali decise in autonomia dal figlio con il genitore collocatario con abbigliamento e relative attrezzature. Ogni genitore sarà altresì tenuto al mantenimento dell'altro figlio durante i periodi di permanenza presso di lui, nonché per le vacanze natalizie, pasquali ed estive presso di lui.
- L'assegno unico e universale continuerà ad essere percepito integralmente dalla sig.ra , come oggi avviene. Parte_1 Il sig. si rende disponibile a sottoscrivere la domanda per CP_1 l'erogazione di detti assegni, nonché a fornire l'eventuale documentazione richiesta.
- Saranno suddivise tra i genitori le spese straordinarie dei figli minori, secondo l'ultimo protocollo d'intesa del Tribunale di Mantova del 28.05.24, nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) secondo il seguente schema:
- senza necessità di previo accordo le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche:
- tutte quelle per visite mediche, esami trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN);
- quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche:
- tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi);
- acquisto dei libri di terso scolastici e universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitari) con messo pubblico;
- spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano), con l'intesa che i genitori continueranno come sempre fatto sino ad ora ad accordarsi;
- spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo Firmato Da: MORELLI LUISELLA Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: 1ee820 14
3 svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500 (cinquecento,00);
• spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami).
−Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente semplificativo: centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc... Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta. A partire dal mese di ottobre 2025, entro e non oltre il giorno 10 del mese e così successivamente a cadenza bimestrale, ciascun genitore dovrà inviare la scansione, a mezzo mail, di tutta la documentazione delle spese straordinarie previste come da suddividere senza necessità di accordo e di quelle previste come da suddividere solo se preventivamente concordate, relative al mese precedente (ricevute, scontrini, fatture, ecc.); tali spese dovranno essere rigorosamente intestate al figlio/a minore così da poterle scaricare nel Mod. 730, nella misura del 50% per ciascun genitore. Calcolate le spese totali sostenute da ciascun genitore, verificata la conformità all'accordo della spesa esposta e calcolato l'importo in disavanzo da entrambe le parti, si procederà al conguaglio, con l'eventuale versamento del 50% della parte eccedente, al genitore che avrà documentalmente dimostrato di aver sostenuto le spese maggiori: il conguaglio dovrà essere versato, a mezzo bonifico, entro e non oltre il giorno 20 del mese.
4) Visto il trasferimento di presso il padre e considerato che ivi Pt_2 trascorrerà la maggior parte del tempo, la stessa ha già portato con sè il pianoforte digitale con sgabello e cuffie, regalatole dalla madre e dai nonni materni, per poter continuare ad esercitarsi e riportato, a casa della madre, l'altra pianola da lei già utilizzata. Le spese di manutenzione ordinaria degli strumenti musicali, pianole e clarinetto saranno suddivise in pari misura tra i genitori, come fatto sino ad oggi.
5) Le spese della presente procedura sono interamente compensate tra le parti.
6) Confermati i precedenti provvedimenti nel resto. …(omissis)…”
4 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età della coppia, tenuto conto delle esigenze di modifica delle vigenti statuizioni rappresentate dalle parti.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti/della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede a modifica del decreto emesso ai sensi dell'art 337 bis c.c. in data 15.10.2020 dal Tribunale di Mantova:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti relativi ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 02.10.2025
La Giudice relatrice
ER ON
Il Presidente
GI ER
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
GI ER Presidente
ER ON Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5004/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 25/09/2025
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MORELLI LUISELLA
E
) rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. PEZZOLI ERICA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti condizioni: 1) disporre, a parziale modifica delle condizioni di cui al punto da 1) del provvedimento del 15.10.2020 del Tribunale di Mantova, che , dal 1° luglio Pt_2 2025, pur continuando a mantenere la residenza presso la casa materna, avrà il collocamento presso il padre in Asola Via Pieve Cadelora n. 3, mentre Pt_3 continuerà ad avere residenza e collocamento con la madre a San Cataldo, nella casa familiare già alla stessa assegnata. Resta fermo l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con la condivisione delle decisioni, fuori dalla ordinaria amministrazione (a titolo di esempio: questioni di salute, trasferimento all'estero, scelte religiose, ecc, che andranno concertate tra loro, il dovere di relazionarsi reciprocamente per la salute, la vita sociale e le problematiche personali). 2) trasferirà la residenza da casa della madre, a far tempo dal 1° luglio Pt_2 2026 presso l'indirizzo di residenza del padre, il quale, contestualmente, dovrà a sua volta trasferire la residenza, che, ad oggi, risulta essere ancora presso la casa familiare, dandone tempestiva comunicazione alla madre. 3) Disporre, a modifica delle condizioni di cui ai punti 1) 2) 3) del decreto del 29.06.23 del Tribunale di Mantova e ad integrazione del provvedimento del 15.10.20 del Tribunale di Mantova, quanto segue: Diritto di visita e permanenza
- mantenimento dei fine settimana alternati, dal sabato alle 15.30 (ore 15,00 d'estate) alla domenica alle 21.00 (ore 22,00 d'estate), con la precisazione che, quando andrà dal padre, ivi vi sarà e sarà la madre che si occuperà Pt_3 Pt_2 di portare e recuperare il figlio . Quando andrà dalla madre (sarà Pt_3 Pt_2 il padre che si occuperà di portare e di recuperarla alla domenica), ivi vi Pt_2 sarà , così da mantenere un rapporto equilibrato tra i fratelli. Pt_3
- mantenimento, durante la settimana, dell'attuale regime di visita del padre rispetto al figlio , il mercoledì, considerando anche la volontà espressa da Pt_3
di stare col papà un giorno in cui non ha allenamento, dalle 15,00 alle Pt_3 21.00 (ore 22,00 d'estate). Previsione di un ulteriore giorno infrasettimanale da concordare, in cui Pt_2 andrà dalla madre, da fissare ad inizio anno scolastico, visti gli impegni sportivi della ragazza (il lunedì se libero dall'allenamento, da gestire con le stesse modalità di cui sopra). Con la specifica che, durante la settimana, nel giorno concordato, il padre si occuperà di andare a prendere a casa della madre e di riportarlo a casa Pt_3 (come già definito e d'abitudine), mentre la madre, durante la settimana, nel giorno concordato, si occuperà di , aspettandola a fine scuola e Pt_2 riaccompagnandola dal padre la sera.
- mantenimento dei disposti periodi inerenti alle vacanze estive, natalizie e pasquali così come previsti nel decreto citato, salvo diverso accordo tra i genitori, con la precisazione che, in detti periodi, dovrà garantirsi la convivenza fra i fratelli. Con la specifica che: quanto ai periodi relativi alle vacanze estive, nel caso in cui esprima il desiderio di partecipare ad un camp estivo (di pallavolo o di Pt_2 musica…), sarà il padre ad occuparsene (iscrizione, pagamenti, autorizzazioni, abbigliamento tecnico e divise, accompagnamento e ritiro). Allo stesso modo, si occuperà la madre laddove vi fosse medesima richiesta da parte del figlio. Una volta definiti questi impegni, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli quattro settimane, di cui due anche consecutive, durante le vacanze estive, da concordare entro il 30 aprile di ogni anno, con modalità di accompagno e ripresa dei figli da parte dei genitori, alternandosi. Nelle restanti settimane estive, verrà rispettato il calendario ordinario, mantenendo gli orari già definiti. I ponti e gli ulteriori giorni festivi verranno concordati ad anno scolastico iniziato, seguendo la logica usata in questi anni (alternanza), cercando di facilitare la continuità col genitore, evitando ulteriori e stressanti spostamenti, già notevolmente onerosi. Mantenimento:
- mantenimento diretto dei figli da parte dei genitori: ogni genitore manterrà
2 integralmente il figlio con sé convivente, per tutte le spese ordinarie. Sono espressamente considerate spese ordinarie: abbigliamento, cura della persona e trattamenti estetici (parrucchiere, profumeria/erboristeria, estetista, ecc.), farmaci da banco, integratori, medicinali alternativi e/o comunque tutto ciò che non è stato prescritto dal medico, attività ricreative e sociali (elenco esemplificativo non esaustivo: mance, uscite con gli amici, feste, regali per partecipazione a festeggiamenti e/o compleanni, festa di compleanno per sé, concerti, discoteche e gite fuori porta, shopping, ricariche telefoniche, abbonamento internet, mezzi di trasporto non scolastico, benzina), vacanze estive/invernali decise in autonomia dal figlio con il genitore collocatario con abbigliamento e relative attrezzature. Ogni genitore sarà altresì tenuto al mantenimento dell'altro figlio durante i periodi di permanenza presso di lui, nonché per le vacanze natalizie, pasquali ed estive presso di lui.
- L'assegno unico e universale continuerà ad essere percepito integralmente dalla sig.ra , come oggi avviene. Parte_1 Il sig. si rende disponibile a sottoscrivere la domanda per CP_1 l'erogazione di detti assegni, nonché a fornire l'eventuale documentazione richiesta.
- Saranno suddivise tra i genitori le spese straordinarie dei figli minori, secondo l'ultimo protocollo d'intesa del Tribunale di Mantova del 28.05.24, nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) secondo il seguente schema:
- senza necessità di previo accordo le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche:
- tutte quelle per visite mediche, esami trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN);
- quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche:
- tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi);
- acquisto dei libri di terso scolastici e universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitari) con messo pubblico;
- spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano), con l'intesa che i genitori continueranno come sempre fatto sino ad ora ad accordarsi;
- spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo Firmato Da: MORELLI LUISELLA Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: 1ee820 14
3 svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500 (cinquecento,00);
• spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami).
−Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente semplificativo: centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc... Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta. A partire dal mese di ottobre 2025, entro e non oltre il giorno 10 del mese e così successivamente a cadenza bimestrale, ciascun genitore dovrà inviare la scansione, a mezzo mail, di tutta la documentazione delle spese straordinarie previste come da suddividere senza necessità di accordo e di quelle previste come da suddividere solo se preventivamente concordate, relative al mese precedente (ricevute, scontrini, fatture, ecc.); tali spese dovranno essere rigorosamente intestate al figlio/a minore così da poterle scaricare nel Mod. 730, nella misura del 50% per ciascun genitore. Calcolate le spese totali sostenute da ciascun genitore, verificata la conformità all'accordo della spesa esposta e calcolato l'importo in disavanzo da entrambe le parti, si procederà al conguaglio, con l'eventuale versamento del 50% della parte eccedente, al genitore che avrà documentalmente dimostrato di aver sostenuto le spese maggiori: il conguaglio dovrà essere versato, a mezzo bonifico, entro e non oltre il giorno 20 del mese.
4) Visto il trasferimento di presso il padre e considerato che ivi Pt_2 trascorrerà la maggior parte del tempo, la stessa ha già portato con sè il pianoforte digitale con sgabello e cuffie, regalatole dalla madre e dai nonni materni, per poter continuare ad esercitarsi e riportato, a casa della madre, l'altra pianola da lei già utilizzata. Le spese di manutenzione ordinaria degli strumenti musicali, pianole e clarinetto saranno suddivise in pari misura tra i genitori, come fatto sino ad oggi.
5) Le spese della presente procedura sono interamente compensate tra le parti.
6) Confermati i precedenti provvedimenti nel resto. …(omissis)…”
4 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età della coppia, tenuto conto delle esigenze di modifica delle vigenti statuizioni rappresentate dalle parti.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti/della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede a modifica del decreto emesso ai sensi dell'art 337 bis c.c. in data 15.10.2020 dal Tribunale di Mantova:
1) omologa gli accordi intervenuti tra le parti relativi ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 02.10.2025
La Giudice relatrice
ER ON
Il Presidente
GI ER
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