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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/07/2025, n. 3158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3158 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
in persona del dr. Francesco Rossini, in funzione di giudice dell'appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 6166 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2019, vertente:
TRA
, c.f, , c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 in proprio e quali genitori di c.f. , nonché Persona_1 C.F._3 Parte_3
c.f. ; tutti elettivamente domiciliato in Via A. De Gasperi, 3
[...] C.F._4
Castellammare di Stabia (NA) presso lo Studio dell'avv. Emidio Matteis che li rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa per nomina di nuovo difensore;
APPELLANTI
E
, c.f. , in proprio e quale legale rapp.te del CP_1 C.F._5 [...]
( , con sede in Altavilla Silentina, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2 P.IVA_1
Carmine Miele, con il quale elett.te domicilia presso lo Studio in Eboli, Loc. Santa Cecilia, Viale
Paestum n.23, giusta procura a margine della comparsa di costituzione;
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del GdP di Roccadaspide n. 627/2019 pubblicata in data 6/06/2019;
CONCLUSIONI: Come da note sostitutive dell'udienza del 27.03.2025
1
FATTO
1. Con atto di citazione tempestivamente notificato , in proprio Parte_1 Parte_2
e quali genitori di nonché , nelle more divenuto maggiorenne, Persona_1 Parte_3 impugnavano la sentenza del GdP di Roccadaspide (SA) n.627/2019, pubblicata in data 6.06.2019
e non notificata.
1.1. Premettevano di aver agito in giudizio per il risarcimento dei danni derivanti dalla responsabilità ex art. 2052 c.c. a carico di e del “ atteso CP_1 CP_2 CP_2 che, il giorno 03.08.2016, in Altavilla Silentina (SA) e più precisamente in Via Amedeo Molinari
n° 21 - loc. Cerelli all'interno del alle ore 18.30 circa, un cane di razza Controparte_2 pastore tedesco, di proprietà del sig. , all' apertura dello sportello dell' autovettura CP_1 di proprietà del , si avventava all'interno della stessa per azzannare il cagnolino Parte_1
di anni 4 e mordere il piccolo alla mano sinistra. Per_2 Pt_3
A seguito dell'aggressione il cane , nonostante le cure prestate, decedeva dopo 10 gg. di Per_2 ricovero mentre il riportava “morsi di cane al 4° e 5° dito mano sx” con prognosi Parte_3 di giorni 7 salvo complicazioni, come da referto ospedaliero.
1.2. Deducevano, a sostegno dell'appello, l'arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie ad opera del giudice di primo grado evidenziando: A) che il proprietario del cane non poteva ritenersi esentato da responsabilità per aver apposto il cartello di avviso circa la presenza di un cane;
B) che il dovere di custodire e gestire il proprio cane doveva ritenersi sussistente anche all'interno della proprietà privata.
1.3. Concludevano, pertanto, affinché, in riforma totale della sentenza impugnata, fosse riconosciuto il diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti, con condanna dei convenuti, in solido o non, all'integrale ristoro per € 5.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, maturati e maturandi dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
con vittoria delle spese di giustizia di entrambi i gradi di giudizio.
2. Si costituiva , in proprio e quale legale rapp.te del CP_1 Controparte_2 contestando l'ammissibilità dell'appello e la sua fondatezza con vittoria di spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Evidenziava che correttamente il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda atteso che gli attori-appellanti si erano introdotti all'interno di un luogo privato senza essere autorizzati, essendo l'ingresso riservato a soci, per di più approfittando del momento di apertura del cancello al fine di far uscire l'autovettura di uno dei soci.
2 Ribadiva, quindi, l'esclusiva responsabilità della controparte che aveva tra l'altro violato il divieto di introdurre cani, facendo scendere dalla macchina arbitrariamente un cane di razza
Pintcher.
Contestava, in ogni caso, la responsabilità per le lesioni riportate e la richiesta di CTU da ritenersi assolutamente generica.
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 27.03.2025, sostituita mediante scambio di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
MOTIVAZIONE
1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione stante la specificità dei motivi di appello.
Risultano indicate le parti del provvedimento che gli attori hanno inteso appellare e la manifestazione volitiva degli appellanti trova ampio supporto argomentativo, certamente idoneo a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, con specifico riferimento al capo della sentenza che ha ritenuto l'esclusiva responsabilità degli stessi nella causazione del sinistro.
2. Venendo al merito l'appello è infondato e va rigettato.
2.1. Va premesso che la responsabilità del proprietario di un cane costituisce un'ipotesi di colpa presunta in quanto si fonda sulla relazione che intercorre tra il soggetto e l'animale.
Sul danneggiato che agisce per il risarcimento ex art. 2052 c.c., incombe dunque il solo onere di provare l'esistenza del danno ed il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo.
2.2. La responsabilità civile del proprietario dell'animale trova tuttavia limite nel caso fortuito, che può anche avere ad oggetto anche il comportamento del danneggiato, che deve avere il carattere dell'imprevedibilità ed eccezionalità ovvero essere idoneo a provocare l'evento lesivo.
2.3. Nella specie l'appellato ha dedotto e provato che l'evento è da imputarsi a colpa del danneggiato, riconducibile al caso fortuito di cui al comma 2 dell'art. 2052 c.c..
2.3. E' in primo luogo circostanza pacifica che l'accesso al club ippico – teatro dell'aggressione ad opera del cane di proprietà del titolare della struttura – fosse riservato esclusivamente ai soci e che gli attori, odierni appellanti, pur non essendo soci, vi accedevano superando il cancello di ingresso.
E' altrettanto pacifico, oltre che corroborato da riscontri fotografici e dalla prova testimoniale, che il libero ingresso era impedito da un cancello e che vi era ivi posizionato sia l'avviso di prestare attenzione al cane di grossa taglia sia il divieto di introdurre cani di piccola taglia.
3 2.4. L'istruttoria espletata in primo grado ha poi confermato quanto allegato da parte convenuta, ossia che gli appellanti si introdussero all'interno del non solo privi di autorizzazione ma CP_2 anche repentinamente e senza annunciarsi, profittando del momento in cui il cancello veniva aperto per consentire l'uscita di uno dei soci, così di fatto impedendo ogni possibile intervento ulteriormente precauzionale del gestore/custode dell'animale.
Si riporta stralcio della deposizione resa in data 31.05.2018 da a diretta Testimone_1 conoscenza dei fatti di causa, sulla genuinità delle cui dichiarazioni non vi è motivo di dubitare:
“Sono un socio del maneggio e tale maneggio non è aperto al pubblico ma vi possono CP_2 accedere solo i soci. Io circa due anni fa, era estate, ero in attesa di uscire dal maneggio all'interno della mia auto, era pomeriggio, e quando si aprì il cancello un'auto si inserii nel cancello e riuscì ad entrare. Dalla stessa scesero due adulti e due bambini ed un cane che iniziò ad abbaiare a quel punto un pastore tedesco che stava all'interno del maneggio che è un cane docile, arrivò di corsa verso il cagnolino e lo aggredì… Io non ho mai visto quelle persone all'interno del maneggio…riconosco nelle foto che mi si mostrano lo stato dei luoghi…”.
Anche la teste ha riferito che l'auto degli attori entrò nel maneggio allorquando il Tes_2 cancello si aprì per consentire l'uscita di un'altra autovettura.
Alla luce delle evidenze probatorie raccolte non può non rilevarsi la condotta gravemente imprudente della parte danneggiata che, entrando nel maneggio senza averne diritto e senza annunciarsi al cancello (circostanza che avrebbe consentito al proprietario di apprestare ulteriori cautele o comunque di intervenire prontamente) anzi repentinamente, varcando il cancello che si era nel frattempo aperto per consentire l'uscita ad un'auto di un socio, si è esposto al pericolo di aggressione.
Comportamento tanto più imprudente in quanto l'ingresso non autorizzato e senza preavviso alcuno è avvenuto consentendo poi anche la discesa dall'auto di un cane, nonostante la presenza di un divieto di ingresso con tali animali.
La responsabilità del proprietario del cane è pertanto esclusa, in quanto il danno non è stato causato direttamente dalle forze fisiche ingenite dell'animale, ma si ricollega esclusivamente alla condotta del danneggiato che ha svolto un ruolo causale autonomo, tale da interrompere qualunque nesso fra la custodia dell'animale e l'evento.
4. Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del presente grado, in ragione delle tariffe vigenti, dell'attività espletata, dei valori minimi stante l'assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
4 5. Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma
1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in funzione di giudice monocratico d'appello, definitivamente pronunciando sull'appello, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
3. condanna e in proprio e quali genitori di Parte_1 Parte_2 Persona_1 nonché , al rimborso delle spese di lite in favore di , in proprio e Parte_3 CP_1 quale legale rapp.te del , liquidate complessivamente ed unitariamente Controparte_2 in € 1.278,00, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'Avv. Carmine Miele, dichiaratosi antistatario;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo per la parte che ha proposto l'appello di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Salerno, in data 16.07.2025
Il Giudice
Francesco Rossini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
in persona del dr. Francesco Rossini, in funzione di giudice dell'appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 6166 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2019, vertente:
TRA
, c.f, , c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 in proprio e quali genitori di c.f. , nonché Persona_1 C.F._3 Parte_3
c.f. ; tutti elettivamente domiciliato in Via A. De Gasperi, 3
[...] C.F._4
Castellammare di Stabia (NA) presso lo Studio dell'avv. Emidio Matteis che li rappresenta e difende giusta delega in calce alla comparsa per nomina di nuovo difensore;
APPELLANTI
E
, c.f. , in proprio e quale legale rapp.te del CP_1 C.F._5 [...]
( , con sede in Altavilla Silentina, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_2 P.IVA_1
Carmine Miele, con il quale elett.te domicilia presso lo Studio in Eboli, Loc. Santa Cecilia, Viale
Paestum n.23, giusta procura a margine della comparsa di costituzione;
APPELLATI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del GdP di Roccadaspide n. 627/2019 pubblicata in data 6/06/2019;
CONCLUSIONI: Come da note sostitutive dell'udienza del 27.03.2025
1
FATTO
1. Con atto di citazione tempestivamente notificato , in proprio Parte_1 Parte_2
e quali genitori di nonché , nelle more divenuto maggiorenne, Persona_1 Parte_3 impugnavano la sentenza del GdP di Roccadaspide (SA) n.627/2019, pubblicata in data 6.06.2019
e non notificata.
1.1. Premettevano di aver agito in giudizio per il risarcimento dei danni derivanti dalla responsabilità ex art. 2052 c.c. a carico di e del “ atteso CP_1 CP_2 CP_2 che, il giorno 03.08.2016, in Altavilla Silentina (SA) e più precisamente in Via Amedeo Molinari
n° 21 - loc. Cerelli all'interno del alle ore 18.30 circa, un cane di razza Controparte_2 pastore tedesco, di proprietà del sig. , all' apertura dello sportello dell' autovettura CP_1 di proprietà del , si avventava all'interno della stessa per azzannare il cagnolino Parte_1
di anni 4 e mordere il piccolo alla mano sinistra. Per_2 Pt_3
A seguito dell'aggressione il cane , nonostante le cure prestate, decedeva dopo 10 gg. di Per_2 ricovero mentre il riportava “morsi di cane al 4° e 5° dito mano sx” con prognosi Parte_3 di giorni 7 salvo complicazioni, come da referto ospedaliero.
1.2. Deducevano, a sostegno dell'appello, l'arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie ad opera del giudice di primo grado evidenziando: A) che il proprietario del cane non poteva ritenersi esentato da responsabilità per aver apposto il cartello di avviso circa la presenza di un cane;
B) che il dovere di custodire e gestire il proprio cane doveva ritenersi sussistente anche all'interno della proprietà privata.
1.3. Concludevano, pertanto, affinché, in riforma totale della sentenza impugnata, fosse riconosciuto il diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti, con condanna dei convenuti, in solido o non, all'integrale ristoro per € 5.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, maturati e maturandi dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
con vittoria delle spese di giustizia di entrambi i gradi di giudizio.
2. Si costituiva , in proprio e quale legale rapp.te del CP_1 Controparte_2 contestando l'ammissibilità dell'appello e la sua fondatezza con vittoria di spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Evidenziava che correttamente il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda atteso che gli attori-appellanti si erano introdotti all'interno di un luogo privato senza essere autorizzati, essendo l'ingresso riservato a soci, per di più approfittando del momento di apertura del cancello al fine di far uscire l'autovettura di uno dei soci.
2 Ribadiva, quindi, l'esclusiva responsabilità della controparte che aveva tra l'altro violato il divieto di introdurre cani, facendo scendere dalla macchina arbitrariamente un cane di razza
Pintcher.
Contestava, in ogni caso, la responsabilità per le lesioni riportate e la richiesta di CTU da ritenersi assolutamente generica.
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 27.03.2025, sostituita mediante scambio di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
MOTIVAZIONE
1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione stante la specificità dei motivi di appello.
Risultano indicate le parti del provvedimento che gli attori hanno inteso appellare e la manifestazione volitiva degli appellanti trova ampio supporto argomentativo, certamente idoneo a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, con specifico riferimento al capo della sentenza che ha ritenuto l'esclusiva responsabilità degli stessi nella causazione del sinistro.
2. Venendo al merito l'appello è infondato e va rigettato.
2.1. Va premesso che la responsabilità del proprietario di un cane costituisce un'ipotesi di colpa presunta in quanto si fonda sulla relazione che intercorre tra il soggetto e l'animale.
Sul danneggiato che agisce per il risarcimento ex art. 2052 c.c., incombe dunque il solo onere di provare l'esistenza del danno ed il nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo.
2.2. La responsabilità civile del proprietario dell'animale trova tuttavia limite nel caso fortuito, che può anche avere ad oggetto anche il comportamento del danneggiato, che deve avere il carattere dell'imprevedibilità ed eccezionalità ovvero essere idoneo a provocare l'evento lesivo.
2.3. Nella specie l'appellato ha dedotto e provato che l'evento è da imputarsi a colpa del danneggiato, riconducibile al caso fortuito di cui al comma 2 dell'art. 2052 c.c..
2.3. E' in primo luogo circostanza pacifica che l'accesso al club ippico – teatro dell'aggressione ad opera del cane di proprietà del titolare della struttura – fosse riservato esclusivamente ai soci e che gli attori, odierni appellanti, pur non essendo soci, vi accedevano superando il cancello di ingresso.
E' altrettanto pacifico, oltre che corroborato da riscontri fotografici e dalla prova testimoniale, che il libero ingresso era impedito da un cancello e che vi era ivi posizionato sia l'avviso di prestare attenzione al cane di grossa taglia sia il divieto di introdurre cani di piccola taglia.
3 2.4. L'istruttoria espletata in primo grado ha poi confermato quanto allegato da parte convenuta, ossia che gli appellanti si introdussero all'interno del non solo privi di autorizzazione ma CP_2 anche repentinamente e senza annunciarsi, profittando del momento in cui il cancello veniva aperto per consentire l'uscita di uno dei soci, così di fatto impedendo ogni possibile intervento ulteriormente precauzionale del gestore/custode dell'animale.
Si riporta stralcio della deposizione resa in data 31.05.2018 da a diretta Testimone_1 conoscenza dei fatti di causa, sulla genuinità delle cui dichiarazioni non vi è motivo di dubitare:
“Sono un socio del maneggio e tale maneggio non è aperto al pubblico ma vi possono CP_2 accedere solo i soci. Io circa due anni fa, era estate, ero in attesa di uscire dal maneggio all'interno della mia auto, era pomeriggio, e quando si aprì il cancello un'auto si inserii nel cancello e riuscì ad entrare. Dalla stessa scesero due adulti e due bambini ed un cane che iniziò ad abbaiare a quel punto un pastore tedesco che stava all'interno del maneggio che è un cane docile, arrivò di corsa verso il cagnolino e lo aggredì… Io non ho mai visto quelle persone all'interno del maneggio…riconosco nelle foto che mi si mostrano lo stato dei luoghi…”.
Anche la teste ha riferito che l'auto degli attori entrò nel maneggio allorquando il Tes_2 cancello si aprì per consentire l'uscita di un'altra autovettura.
Alla luce delle evidenze probatorie raccolte non può non rilevarsi la condotta gravemente imprudente della parte danneggiata che, entrando nel maneggio senza averne diritto e senza annunciarsi al cancello (circostanza che avrebbe consentito al proprietario di apprestare ulteriori cautele o comunque di intervenire prontamente) anzi repentinamente, varcando il cancello che si era nel frattempo aperto per consentire l'uscita ad un'auto di un socio, si è esposto al pericolo di aggressione.
Comportamento tanto più imprudente in quanto l'ingresso non autorizzato e senza preavviso alcuno è avvenuto consentendo poi anche la discesa dall'auto di un cane, nonostante la presenza di un divieto di ingresso con tali animali.
La responsabilità del proprietario del cane è pertanto esclusa, in quanto il danno non è stato causato direttamente dalle forze fisiche ingenite dell'animale, ma si ricollega esclusivamente alla condotta del danneggiato che ha svolto un ruolo causale autonomo, tale da interrompere qualunque nesso fra la custodia dell'animale e l'evento.
4. Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese del presente grado, in ragione delle tariffe vigenti, dell'attività espletata, dei valori minimi stante l'assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
4 5. Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma
1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in funzione di giudice monocratico d'appello, definitivamente pronunciando sull'appello, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
3. condanna e in proprio e quali genitori di Parte_1 Parte_2 Persona_1 nonché , al rimborso delle spese di lite in favore di , in proprio e Parte_3 CP_1 quale legale rapp.te del , liquidate complessivamente ed unitariamente Controparte_2 in € 1.278,00, oltre rimborso spese generali al 15%, oltre ulteriori accessori come per legge;
dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'Avv. Carmine Miele, dichiaratosi antistatario;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo per la parte che ha proposto l'appello di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Salerno, in data 16.07.2025
Il Giudice
Francesco Rossini
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