Ordinanza collegiale 3 febbraio 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 12/06/2025, n. 11555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11555 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 11555/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04531/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4531 del 2023, proposto da
Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ottavio Grandinetti, Daniele Majori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Anica - Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Letizia Mazzarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Po. 9;
per l’annullamento
a) della delibera n. 424/22/CONS, adottata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (in prosieguo anche “Autorità” o “AGCom”) il 14.12.2022, e resa disponibile sul sito istituzionale dell’AGCom il 30.12.2022, recante «Regolamento in materia di obblighi di programmazione e investimento in favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti», con i relativi allegati;
b) di tutti gli altri atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti, coevi o consequenziali, anche ove non conosciuti, ivi compresa, ove occorra, la delibera AGCom n. 267/22/CONS, recante «Consultazione pubblica sullo schema di Regolamento in materia di obblighi di programmazione e investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti», con i relativi allegati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Anica - Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali e della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni -Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Giuseppe Grauso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con atto depositato in data 20 maggio 2025 la società ricorrente ha dato atto della sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso di merito;
Di quanto sopra preso atto, dichiara il Collegio l’improcedibilità del gravame, per sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto di compensare tra le parti le spese di lite, sussistendone giustificati motivi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente
Giuseppe Grauso, Referendario, Estensore
Giuseppe Bianchi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Grauso | Francesco Mele |
IL SEGRETARIO