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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 14/06/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5077/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5077/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Sara Tardio del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 18 aprile 2025, hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda intesa alla declaratoria di scioglimento del loro matrimonio alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che, con ricorso depositato il 3 luglio 2024 e hanno Parte_1 Parte_2 proposto domande cumulate di separazione e di scioglimento del matrimonio;
richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 319/2004, pubblicata il giorno 6 novembre 2024, con cui è stata dichiarata la separazione dei coniugi e omologate le condizioni tra loro concordate;
preso atto del passaggio in giudicato della suddetta sentenza;
considerato che
, con le note scritte depositate il 18 aprile 2024, i ricorrenti, confermando la volontà di non riconciliarsi, hanno insistito per l'accoglimento della domanda di divorzio già formulata in ricorso;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo pagina 1 di 2 previsto dalla legge a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi (sostituita dal deposito di note scritte); ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa e reiterata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto, per altro verso, potersi fare integrale richiamo alle motivazioni di cui alla suddetta sentenza di separazione in merito alle ulteriori condizioni concordate dai ricorrenti;
considerato, infine, che nulla debba statuirsi in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti anche sotto tale profilo;
visto il parere favorevole espresso dal P.M. il 5 febbraio 2025;
P. Q. M.
Visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c. e l'art 473 bis.49 c.p.c.; definitivamente decidendo:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e il 15 Parte_1 Parte_2 giugno 1996 a Langhirano (PR), iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 12, P. 2, S. C, anno 1996.
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- prende atto delle condizioni concordate dalle parti, testualmente riportate nel ricorso datato e depositato il 3 luglio 2024.
Così deciso in Parma il 13 giugno 2025
IL PRESIDENTE EST.
Simone Medioli Devoto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5077/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Sara Tardio del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 18 aprile 2025, hanno concluso congiuntamente chiedendo accogliersi la domanda intesa alla declaratoria di scioglimento del loro matrimonio alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso che, con ricorso depositato il 3 luglio 2024 e hanno Parte_1 Parte_2 proposto domande cumulate di separazione e di scioglimento del matrimonio;
richiamata la sentenza di questo Tribunale n. 319/2004, pubblicata il giorno 6 novembre 2024, con cui è stata dichiarata la separazione dei coniugi e omologate le condizioni tra loro concordate;
preso atto del passaggio in giudicato della suddetta sentenza;
considerato che
, con le note scritte depositate il 18 aprile 2024, i ricorrenti, confermando la volontà di non riconciliarsi, hanno insistito per l'accoglimento della domanda di divorzio già formulata in ricorso;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, posto che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo pagina 1 di 2 previsto dalla legge a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi (sostituita dal deposito di note scritte); ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa e reiterata dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto, per altro verso, potersi fare integrale richiamo alle motivazioni di cui alla suddetta sentenza di separazione in merito alle ulteriori condizioni concordate dai ricorrenti;
considerato, infine, che nulla debba statuirsi in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti anche sotto tale profilo;
visto il parere favorevole espresso dal P.M. il 5 febbraio 2025;
P. Q. M.
Visto l'art. 473 bis.51, comma 4, c.p.c. e l'art 473 bis.49 c.p.c.; definitivamente decidendo:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e il 15 Parte_1 Parte_2 giugno 1996 a Langhirano (PR), iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 12, P. 2, S. C, anno 1996.
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- prende atto delle condizioni concordate dalle parti, testualmente riportate nel ricorso datato e depositato il 3 luglio 2024.
Così deciso in Parma il 13 giugno 2025
IL PRESIDENTE EST.
Simone Medioli Devoto
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