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Sentenza 29 aprile 2024
Sentenza 29 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/04/2024, n. 2038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2038 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 10499/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – seconda sezione civile -, nella persona del Giudice
Marisa Attollino, ha pronunciato la seguente Oggetto: somministrazione. sentenza
nella causa civile iscritta al n. 10499 r.g.a.c. dell'anno 2017
tra
in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Vito P.IVA_1
Napoletano, domiciliatario, giusta procura in atti
- attrice e convenuta in riconvenzionale -
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Vagaggini, domiciliatario, giusta procura in atti
- convenuta e attrice in riconvenzionale -
(già , in persona del legale Controparte_2 Controparte_3
rappresentante p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_3
Giuliano Monterisi, domiciliatario, unitamente agli avv.ti Roberto Tanzariello
e Gaetano Grandolfo, giusta procura in atti
- convenuta –
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_4
pagina 1 di 14 il Giudice Marisa Attollino ), rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Minniti, P.IVA_4
domiciliatario, giusta procura in atti
- interventore volontario -
-============================================================================ All'udienza del 19 dicembre 2023, sostituita dalla trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte previamente depositate riportandosi ai rispettivi atti e scritti difensivi.
L'attrice: “chiede di a) accertare e dichiarare illegittima e infondata la ricostruzione dei consumi effettuata dalla società meglio indicata nella premessa dell'atto di citazione;
Controparte_2 b) per l'effetto, dichiarare non dovuta la somma di euro 19.452,88, portata dalla fattura n. 39698/D4 del 6 febbraio 2017, emessa dalla società convenuta c) per l'effetto, condannare la CP_1 società alla restituzione della somma di € 10.863,22 o della minor somma che risulterà non CP_1 dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. e danno da svalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese e competenze da distrarre in favore del sottoscritto difensore anticipatario.
In via istruttoria, chiede che venga disposta la riconvocazione dei testimoni e Testimone_1
affinché forniscano i chiarimenti già articolati all'udienza del giorno 8 novembre Testimone_2 2019”.
La convenuta “chiede di 1. accertare e dichiarare l'inammissibilità delle Controparte_2 domande proposte dalla nei confronti di Parte_1 Controparte_2 e per l'effetto rigettarle integralmente;
2. accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande proposte dalla nei confronti di e, per l'effetto, rigettarle CP_5 Controparte_2
[.. integralmente;
3. in ogni caso, rigettare ogni e qualsivoglia domanda avanzata nei confronti di in quanto inammissibile, improponibile e comunque infondata e condannare chi di Controparte_6 ragione al pagamento delle spese e competenze di causa”.
La società e in concordato preventivo e per la “vinte Controparte_7 Controparte_8 le spese di lite, la prima aderisce alla richiesta di estromissione formulata dalla seconda ed entrambe articolano le medesime conclusioni chiedendo A) In via principale e nel merito, respingere le domande tutte formulate dalla e quelle proposte da Parte_1 Controparte_2 nei confronti di e in concordato preventivo e/o
[...] Controparte_7 Controparte_8 con la memoria difensiva in data 21.03.2018, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
B) in via riconvenzionale, condannare nonché il socio accomandatario Parte_1 Parte_1 della stessa a pagare in favore di e in concordato Parte_1 Controparte_7 preventivo e/o l'importo di € 14.505,70, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del Controparte_8 d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo. C) In via subordinata e salvo gravame, per
l'inconcessa ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande proposte e fatte valere dall'attrice accerti e dichiari il diritto di e in concordato preventivo Controparte_7 e/o ad essere manlevate e tenute indenni dalla società con Controparte_8 Controparte_2 ogni conseguente statuizione di ragione e di legge, e con condanna della predetta società a rifondere a
e in concordato preventivo e/o gli oneri di Controparte_7 Controparte_8 dispacciamento, di trasporto, di sistema e di gestione del contatore eventualmente addebitati in eccesso rispetto al dovuto. D) In via istruttoria. Senza inversione dell'onere della prova dei fatti pagina 2 di 14 il Giudice Marisa Attollino che compete a parte attrice di dimostrare e ad integrazione e specificazione di quanto già risulta dalla documentazione acquisita in atti: A) chiede che si ordini a di esibire in Controparte_2 giudizio gli atti e i provvedimenti del procedimento penale radicato a seguito della denuncia-querela presentata dalla predetta società, cui e in concordato preventivo e Controparte_7 l'Assuntore, non hanno accesso;
B) chiede l'ammissione della prova testimoniale sui Controparte_8 capitoli analiticamente indicati”.
-============================================================================
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 08.06.2017 la società Parte_1 [...]
[... ha adito questo Tribunale chiedendo in danno delle società Parte_1
e di accertare e dichiarare illegittima ed Controparte_6 CP_7
infondata la ricostruzione dei consumi effettuata dalla prima convenuta in data 23 agosto 2016 e di dichiarare non dovuta la somma di € 19.452,88,
pretesa dalla seconda quale ricostruzione dei consumi relativi al periodo dal
1° ottobre 2012 alla data della verifica sulla base della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo;
ha chiesto inoltre di condannare la società alla restituzione della somma CP_7
di € 4.863,22 o di quella minore che fosse accertata, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria, il tutto con vittoria delle spese da riconoscere al procuratore antistatario.
Costituendosi la società in via preliminare, ha Controparte_2
eccepito l'inammissibilità delle domande proposte dall'attrice nei suoi confronti e, nel merito, ha contestato la ricostruzione dei fatti ex adverso
riportata.
La società negando la fondatezza delle avverse allegazioni in CP_7
fatto e in diritto, ha chiesto in via riconvenzionale la condanna della società attrice al pagamento della somma di € 12.167,61 oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture pagina 3 di 14 il Giudice Marisa Attollino al saldo, nonché, in caso di accoglimento della domanda attorea, la condanna della a manlevarla e tenerla indenne da quanto fosse tenuta a Controparte_2
riconoscere all'attrice con restituzione degli oneri di dispacciamento trasporto, di sistema e di gestione del contatore eventualmente addebitati in eccesso.
Con la memoria istruttoria ex art. 183 co VI n.2 c.p.c. depositata in data 12
giugno 2018 la stessa convenuta ha dato atto che la aveva, nelle Pt_1
more, provveduto a pagare le fatture n. 292731/D4 e n. 328142/D4 e che la fornitura era comunque cessata a fine gennaio 2018 per morosità. Sennonché
erano state emesse altre fatture rimaste insolute per complessivi € 14.505,70
e ha quindi riprecisato la domanda riconvenzionale portando la condanna richiesta ad € 14.505,70.
Con atto depositato in data 24 febbraio 2023 è intervenuta la società
[...]
riferendo che in data 26 novembre 2021 aveva inviato alla CP_4 CP_7
una proposta di assunzione del concordato preventivo (già richiesto
[...]
dalla indicata convenuta con ricorso depositato al Tribunale di Milano in data 30 giugno 2020), che, in assenza di opposizioni, era stato omologato e reso definitivo;
ha aggiunto che con decreto del 5 dicembre 2022 il Giudice
Delegato ha disposto il trasferimento in suo favore, quale soggetto
Assuntore, di tutti gli attivi di comprese le azioni giudiziarie CP_7
pendenti. Ha quindi chiesto l'estromissione dal giudizio della CP_7
aderendo all'attività difensiva già spiegata in favore della ridetta convenuta e rassegnando le medesime conclusioni.
Escussi i testi e disposta c.t.u. a mezzo della dott.ssa Anna Coluccia, la causa è giunta per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19
dicembre 2023, sostituita dalla trattazione, ed è stata trattenuta in pagina 4 di 14 il Giudice Marisa Attollino decisione con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusive.
In rito va subito chiarito che non è possibile dichiarare l'estromissione dal giudizio della società non ricorrendo le condizioni di cui CP_7
all'art. 111 c.p.c. e, specificamente, il consenso di tutte le parti processuali.
Sempre in rito ogni richiesta nuova avanzata dalla convenuta, attrice in riconvenzionale, oltre lo spirare dei termini preclusivi per la precisazione della domanda (memoria ex art. 183 co VI n. 1 c.p.c.) è inammissibile, sicché
la richiesta azionata in riconvenzionale rimane cristallizzata sulla somma indicata in comparsa di costituzione e risposta essendo stata precisata tardivamente, ossia solo con la prima memoria istruttoria (memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c.).
La domanda attorea è infondata e va rigettata.
[... È accaduto che il 23 agosto 2016, tecnici incaricati dalla società
avevano eseguito una verifica sul punto di fornitura intestato CP_6
alla identificato con POD n. Controparte_9
IT001E72003432, sito in Castellana TT (Ba) alla via Michele Latorre n.
64/D, e avevano constatato che dal punto di consegna veniva fraudolentemente prelevata energia elettrica (verbale di verifica n. 296/2016 del 23.08.2016
allegato al fascicolo della ridetta convenuta); in particolare nel corso della verifica era rinvenuto un bypass del misuratore realizzato “tramite 4
conduttori unipolari di colore nero da 16 mmq. in rame”; i tecnici avevano anche constatato che “L'allaccio diretto si riscontrava all'interno del
locale dietro una cassetta di derivazione, coperto da intonaco e schiuma
poliuretanica” e che “In queste condizioni era possibile prelevare energia pagina 5 di 14 il Giudice Marisa Attollino senza che la stessa fosse misurata”.
L'accertamento era stato compiuto (e il relativo verbale redatto) alla presenza del amministratore e legale rappresentante in Parte_1
carica della società attrice, il quale non aveva aggiunto alcuna sua dichiarazione apponendo la propria sottoscrizione. Sul punto il difensore dell'attrice ha ripetutamente negato che il verbale fosse stato accettato con la sottoscrizione dell'utente, ma il documento reca in calce la firma del
, agevolmente riconoscibile su tutti i fogli perché identica o Pt_1
comunque sovrapponibile a quella autenticata dal difensore e apposta sul mandato redatto a margine della citazione introduttiva del presente giudizio.
A seguito dell'accertamento la società di distribuzione aveva ricostruito i consumi di energia elettrica effettivamente prelevati dalla società attrice per il periodo compreso tra l'01.10.2012 e il 22.08.2016 (in tale periodo,
invero, per stessa ammissione della convenuta, si erano avvicendati più
Fornitori, ma il periodo di competenza della – cui appunto si CP_7
riferisce la fattura n. 39698/D4 – è stato solo quello dal 1° giugno 2015 al
22 agosto 2016), applicando il criterio della potenza tecnicamente prelevabile sulla base della sezione di cavo rilevata, come comunicato alla
(poi ) e per conoscenza anche al Controparte_10 Controparte_11
cliente con nota del 29 agosto 2016; era seguita la fattura della CP_7
n. 39698/D4 del 6 febbraio 2017 nella quale era riportata la somma di
[...]
€ 14.716,19 a titolo di “ricalcoli”.
Per completezza va precisato che a seguito della predetta verifica il distributore ed hanno presentato denuncia/querela alla Procura CP_7
della Repubblica presso questo Tribunale.
Orbene, l'anomalia nella registrazione del contatore è fatto che può pagina 6 di 14 il Giudice Marisa Attollino ritenersi certamente comprovato dalla documentazione prodotta dalla convenuta e, in particolare, dal richiamato verbale. Infatti, nella qualità di concessionaria del servizio di trasporto, consegna e misurazione dell'energia, la società è responsabile e gestore Controparte_2
degli impianti elettrici di distribuzione e degli strumenti di registrazione,
nonché della raccolta e registrazione dei dati di prelievo e degli elementi necessari per la determinazione del corrispettivo. Nell'ambito di tali funzioni è altresì titolare del potere-dovere di ispezione e verifica degli impianti e dei misuratori di cui è manutentore per legge, poteri che possono essere esercitati liberamente dal gestore laddove l'apparecchio sia a lui accessibile.
A ciò si aggiunge che, secondo l'ormai granitica giurisprudenza della Corte
di Cassazione, nel corso delle verifiche sui misuratori di energia gli addetti delle società di distribuzione assumono la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, indipendentemente da quale sia l'ente che ha predisposto il controllo o la loro qualifica formale, in quanto ciò che caratterizza l'attività è la funzione pubblica che essi esercitano
("In tema di sanzioni amministrative per prelievo irregolare di energia
elettrica, l'attività di accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai
dipendenti dell' - incaricati dell'esazione dei pagamenti dovuti ad un CP_3
ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio
disciplinato da norme di natura pubblica - rientra tra quelle del pubblico
ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini
dell'assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica,
pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni
esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti pagina 7 di 14 il Giudice Marisa Attollino autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p; pertanto tali attività
attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successivamente
trasfuso nell'atto di contestazione" - Cass., Sez. V, sent. nr. 7075/2020).
Di conseguenza, il verbale di accertamento redatto dai funzionari fa prova fino a querela di falso di quanto in esso riportato e accertato dai verbalizzanti, in applicazione del dettato di cui all'art. 2700 c.c.: "L'atto
pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del
documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle
dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale
attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti".
Gli esiti dell'accertamento compiuto in loco sono stati poi trasfusi nella ricostruzione dei consumi, operata dalla fornitrice dell'energia, che ha tenuto conto dell'errore di misurazione riscontrato.
Poiché il difensore dell'attrice ha posto la questione del titolo di responsabilità fatto valere dalla venditrice dell'energia, che ha agito in riconvenzionale, chiedendo il pagamento dei consumi così come ricostruiti ex post, va chiarito che il prelievo non autorizzato di energia elettrica mediante allaccio diretto alla rete pubblica bypassando il misuratore rientra comunque nel rapporto di fornitura in essere, sicché il titolo di responsabilità azionato in riconvenzionale è il contratto di fornitura la cui corretta esecuzione è stata deviata dall'utente del servizio attraverso un meccanismo di alterazione della misurazione dei consumi effettivi di energia,
che va pertanto compensato in favore della società erogatrice dell'energia con il pagamento commisurato alla tariffa applicata al contratto stipulato con l'utilizzatore.
La questione appare rilevante per le ripercussioni che ha sul riparto pagina 8 di 14 il Giudice Marisa Attollino dell'onere della prova.
Non si ignora che la Suprema Corte (cfr. ordinanza n. 34701/2021) abbia affermato che "in tema di somministrazione con registrazione del consumo
mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del
principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il
malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare
l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato
statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e
corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato); incombe,
invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione era
regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare
che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego
abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di
misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite” (da ultimo:
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 297 del 09/01/2020, Cass. civ. Sez. III Ord.,
18/10/2023, n. 28984). In sostanza, è orami principio consolidato quello secondo cui la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante - anche ove sia semplicemente convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito -, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Sez. 3, Ordinanza n. 19154 del 19/07/2018; Sez.
6 - pagina 9 di 14 il Giudice Marisa Attollino 3, Ordinanza n. 30290 del 15/12/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23699 del
22/11/2016).
Sennonché nella specie i consumi non sono stati rilevati o misurati dal contatore, ma solo stimati dalla società creditrice, in quanto la manomissione aveva consentito all'attrice di fruire, nel corso del rapporto di somministrazione, di una parte di energia elettrica che non era stata in alcun modo registrata dal gruppo di misura regolarmente funzionante e, di conseguenza, non poteva essere contabilizzata nelle fatture emesse dal fornitore.
Confermato, dunque, il prelievo abusivo (e sul punto le deposizioni dei testi sono state anche superflue), avvenuto alla presenza dell'interessato che aveva anche sottoscritto il verbale, ha proceduto alla Controparte_2
ricostruzione dei consumi di energia elettrica effettivamente prelevata,
applicando il criterio della potenza tecnicamente prelevabile determinata in base alla sezione del cavo rilevato in sede di verifica.
Quanto all'individuazione della data di inizio del prelievo fraudolento di energia elettrica i tecnici avevano elaborato lo studio delle c.d. curve di carico, rilevando a far data dal mese di ottobre 2012 un anomalo abbassamento dei consumi da kWh 251 a kWh 56 al giorno, valore che a seguito del ripristino dell'impianto elettrico era nuovamente risalito a kWh 262.
Sul punto il teste dipendente della Testimone_3 Controparte_2
addetto al reparto ricostruttori, escusso all'udienza del 10 maggio 2019, ha precisato che “i consumi teleletti da remoto presentavano valori leggermente
superiori a quelli registrati sino a ottobre 2012, data di inizio dei
prelievi irregolari”; quelli rilevati in seguito coincidevano appunto con i suddetti valori. pagina 10 di 14 il Giudice Marisa Attollino Ebbene, la ricostruzione offerta dall'interessata è stata correttamente effettuata sul periodo indicato e risulta anche condivisibile con riferimento alla metodologia di calcolo, basata sul criterio della potenza tecnicamente prelevabile in considerazione della sezione del cavo in ingresso al contatore
(cfr. missiva allegata alla 2. memoria da parte prot. E Controparte_3
DIS-27/07/2017-0460247) e non, invece, sui consumi effettivi dei periodi precedenti o adiacenti a quello in cui si è accertata l'irregolarità secondo quanto prescritto dall'art. 11 della Delib. n. 200 del 1999 ARERA (Autorità
di regolazione per energia reti e ambiente) e dall'art. 16 del TIME (Testo
Integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica) riferiti alla diversa ipotesi di guasto o rottura del contatore;
detti criteri, del resto, ove anche richiamabili per analogia, non avrebbero potuto trovare applicazione in quanto l'interessata non ha offerto prove specifiche e certe dello storico dei consumi dai quali eventualmente poter desumere che quelli effettivi era stati differenti.
Invero le modalità di ricostruzione dei consumi da parte di Controparte_2
erano state comunicate alla cliente e nuovamente illustrate dalla CP_7
in una lettera del 21 aprile 2017 (all. 4 del relativo fascicolo),
[...]
alla quale fu allegata la comunicazione pervenuta dal distributore.
Ad ogni modo la debitrice, limitandosi ad affermare che “il consumo
complessivo di energia elettrica ammonterebbe ad € 33.120,91, che è
oggettivamente eccessivo ed inverosimile per un piccolo bar, come quello
gestito dall'attrice” non ha fornito alcuna prova liberatoria a lei spettante, concentrando le proprie difese su generiche contestazioni, da ritenersi del tutto inconsistenti a fronte della avversa posizione e della documentazione prodotta. Non v'è, infatti, alcuna allegazione in ordine ad un pagina 11 di 14 il Giudice Marisa Attollino eventuale diverso autore materiale della manomissione, atteso che il contatore, peraltro posto all'interno dei locali dell'attrice, era stato affidato alla sua custodia e vigilanza come da condizioni di contratto,
sicché la stessa era l'unica a rispondere dell'eventuale alterazione e del danneggiamento. A tutto voler concedere, la circostanza che il contatore fosse interno o esterno all'immobile dell'utente sarebbe stata del tutto irrilevante sul piano civilistico, atteso che in ogni caso l'attrice si è
avvantaggiata di tale condotta illecita (anche ove posta in essere da terzi)
beneficiando di consumi di energia sottostimata.
Per tutte le ragioni esposte, verificata la correttezza degli importi calcolati anche con riferimento all'aliquota IVA applicata, la domanda attorea va integralmente rigettata e, stante l'inammissibilità della precisazione della domanda riconvenzionale contenuta nella memoria istruttoria depositata in data 12 giugno 2018, in accoglimento della dell'istanza così come contenuta nella comparsa di costituzione e risposta,
nonché in applicazione della tariffa scelta dall'utente in libero mercato e dell'imposta IVA dovuta al 10% sulla fattura n. 39698/D4 del 06.02.2017, la va condannata al pagamento di € Controparte_9
12.676,26 (somma residua rispetto agli acconti già versati sulla medesima fattura), oltre agli interessi di mora dal 6 febbraio 2017 all'integrale soddisfo.
Ogni altra questione posta dalle parti rimane assorbita.
Nel rapporto processuale fra le originarie parti in causa le spese di lite,
compresi gli oneri di c.t.u., seguono l'ordinario criterio della soccombenza
[... e sono poste in capo all'attrice con liquidazione in favore della e della con liquidazione in base ai Controparte_6 CP_7
pagina 12 di 14 il Giudice Marisa Attollino parametri medi fissati dal D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022,
scaglione di valore sino ad € 26.000,00.
Le spese processuali sostenute dalla società intervenuta che ha proposto atti difensivi identici a quelli della convenuta possono essere CP_7
compensate fra le parti.
p.q.m.
il Giudice del Tribunale di Bari – seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con citazione notificata in data 8 giugno 2017 dalla società
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., nei Parte_1
confronti della società in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t. e della in persona del legale CP_7
rappresentante p.t., nonché con l'intervento della in Controparte_4
persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta ogni domanda attorea;
2. accoglie, per quanto di ragione, la domanda riconvenzionale avanzata dalla e, per l'effetto, condanna l'attrice al pagamento in favore CP_7
della ridetta società della somma di € 12.676,26, oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/02 dal 6 febbraio 2017 all'integrale soddisfo;
3. condanna l'attrice al pagamento in favore della e Controparte_2
della delle spese processuali che si liquidano, per ciascuna CP_7
di essa, in complessivi € 5.077,00, oltre € 761,55 per spese generali, IVA
e CPA come per legge;
4. pone definitivamente in capo all'attrice gli oneri di c.t.u. già liquidati in corso di causa, con obbligo di rimborso in favore delle controparti di pagina 13 di 14 il Giudice Marisa Attollino quanto a tale titolo eventualmente già corrisposto al consulente dell'ufficio;
5. compensa fra le parti ogni altra spesa processuale.
Bari, 29 aprile 2024
Il Giudice
Marisa Attollino
pagina 14 di 14 il Giudice Marisa Attollino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari – seconda sezione civile -, nella persona del Giudice
Marisa Attollino, ha pronunciato la seguente Oggetto: somministrazione. sentenza
nella causa civile iscritta al n. 10499 r.g.a.c. dell'anno 2017
tra
in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Vito P.IVA_1
Napoletano, domiciliatario, giusta procura in atti
- attrice e convenuta in riconvenzionale -
e
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. ), CP_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Vagaggini, domiciliatario, giusta procura in atti
- convenuta e attrice in riconvenzionale -
(già , in persona del legale Controparte_2 Controparte_3
rappresentante p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_3
Giuliano Monterisi, domiciliatario, unitamente agli avv.ti Roberto Tanzariello
e Gaetano Grandolfo, giusta procura in atti
- convenuta –
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I. Controparte_4
pagina 1 di 14 il Giudice Marisa Attollino ), rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Minniti, P.IVA_4
domiciliatario, giusta procura in atti
- interventore volontario -
-============================================================================ All'udienza del 19 dicembre 2023, sostituita dalla trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte previamente depositate riportandosi ai rispettivi atti e scritti difensivi.
L'attrice: “chiede di a) accertare e dichiarare illegittima e infondata la ricostruzione dei consumi effettuata dalla società meglio indicata nella premessa dell'atto di citazione;
Controparte_2 b) per l'effetto, dichiarare non dovuta la somma di euro 19.452,88, portata dalla fattura n. 39698/D4 del 6 febbraio 2017, emessa dalla società convenuta c) per l'effetto, condannare la CP_1 società alla restituzione della somma di € 10.863,22 o della minor somma che risulterà non CP_1 dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. e danno da svalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese e competenze da distrarre in favore del sottoscritto difensore anticipatario.
In via istruttoria, chiede che venga disposta la riconvocazione dei testimoni e Testimone_1
affinché forniscano i chiarimenti già articolati all'udienza del giorno 8 novembre Testimone_2 2019”.
La convenuta “chiede di 1. accertare e dichiarare l'inammissibilità delle Controparte_2 domande proposte dalla nei confronti di Parte_1 Controparte_2 e per l'effetto rigettarle integralmente;
2. accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande proposte dalla nei confronti di e, per l'effetto, rigettarle CP_5 Controparte_2
[.. integralmente;
3. in ogni caso, rigettare ogni e qualsivoglia domanda avanzata nei confronti di in quanto inammissibile, improponibile e comunque infondata e condannare chi di Controparte_6 ragione al pagamento delle spese e competenze di causa”.
La società e in concordato preventivo e per la “vinte Controparte_7 Controparte_8 le spese di lite, la prima aderisce alla richiesta di estromissione formulata dalla seconda ed entrambe articolano le medesime conclusioni chiedendo A) In via principale e nel merito, respingere le domande tutte formulate dalla e quelle proposte da Parte_1 Controparte_2 nei confronti di e in concordato preventivo e/o
[...] Controparte_7 Controparte_8 con la memoria difensiva in data 21.03.2018, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
B) in via riconvenzionale, condannare nonché il socio accomandatario Parte_1 Parte_1 della stessa a pagare in favore di e in concordato Parte_1 Controparte_7 preventivo e/o l'importo di € 14.505,70, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del Controparte_8 d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo. C) In via subordinata e salvo gravame, per
l'inconcessa ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande proposte e fatte valere dall'attrice accerti e dichiari il diritto di e in concordato preventivo Controparte_7 e/o ad essere manlevate e tenute indenni dalla società con Controparte_8 Controparte_2 ogni conseguente statuizione di ragione e di legge, e con condanna della predetta società a rifondere a
e in concordato preventivo e/o gli oneri di Controparte_7 Controparte_8 dispacciamento, di trasporto, di sistema e di gestione del contatore eventualmente addebitati in eccesso rispetto al dovuto. D) In via istruttoria. Senza inversione dell'onere della prova dei fatti pagina 2 di 14 il Giudice Marisa Attollino che compete a parte attrice di dimostrare e ad integrazione e specificazione di quanto già risulta dalla documentazione acquisita in atti: A) chiede che si ordini a di esibire in Controparte_2 giudizio gli atti e i provvedimenti del procedimento penale radicato a seguito della denuncia-querela presentata dalla predetta società, cui e in concordato preventivo e Controparte_7 l'Assuntore, non hanno accesso;
B) chiede l'ammissione della prova testimoniale sui Controparte_8 capitoli analiticamente indicati”.
-============================================================================
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 08.06.2017 la società Parte_1 [...]
[... ha adito questo Tribunale chiedendo in danno delle società Parte_1
e di accertare e dichiarare illegittima ed Controparte_6 CP_7
infondata la ricostruzione dei consumi effettuata dalla prima convenuta in data 23 agosto 2016 e di dichiarare non dovuta la somma di € 19.452,88,
pretesa dalla seconda quale ricostruzione dei consumi relativi al periodo dal
1° ottobre 2012 alla data della verifica sulla base della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo;
ha chiesto inoltre di condannare la società alla restituzione della somma CP_7
di € 4.863,22 o di quella minore che fosse accertata, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria, il tutto con vittoria delle spese da riconoscere al procuratore antistatario.
Costituendosi la società in via preliminare, ha Controparte_2
eccepito l'inammissibilità delle domande proposte dall'attrice nei suoi confronti e, nel merito, ha contestato la ricostruzione dei fatti ex adverso
riportata.
La società negando la fondatezza delle avverse allegazioni in CP_7
fatto e in diritto, ha chiesto in via riconvenzionale la condanna della società attrice al pagamento della somma di € 12.167,61 oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle fatture pagina 3 di 14 il Giudice Marisa Attollino al saldo, nonché, in caso di accoglimento della domanda attorea, la condanna della a manlevarla e tenerla indenne da quanto fosse tenuta a Controparte_2
riconoscere all'attrice con restituzione degli oneri di dispacciamento trasporto, di sistema e di gestione del contatore eventualmente addebitati in eccesso.
Con la memoria istruttoria ex art. 183 co VI n.2 c.p.c. depositata in data 12
giugno 2018 la stessa convenuta ha dato atto che la aveva, nelle Pt_1
more, provveduto a pagare le fatture n. 292731/D4 e n. 328142/D4 e che la fornitura era comunque cessata a fine gennaio 2018 per morosità. Sennonché
erano state emesse altre fatture rimaste insolute per complessivi € 14.505,70
e ha quindi riprecisato la domanda riconvenzionale portando la condanna richiesta ad € 14.505,70.
Con atto depositato in data 24 febbraio 2023 è intervenuta la società
[...]
riferendo che in data 26 novembre 2021 aveva inviato alla CP_4 CP_7
una proposta di assunzione del concordato preventivo (già richiesto
[...]
dalla indicata convenuta con ricorso depositato al Tribunale di Milano in data 30 giugno 2020), che, in assenza di opposizioni, era stato omologato e reso definitivo;
ha aggiunto che con decreto del 5 dicembre 2022 il Giudice
Delegato ha disposto il trasferimento in suo favore, quale soggetto
Assuntore, di tutti gli attivi di comprese le azioni giudiziarie CP_7
pendenti. Ha quindi chiesto l'estromissione dal giudizio della CP_7
aderendo all'attività difensiva già spiegata in favore della ridetta convenuta e rassegnando le medesime conclusioni.
Escussi i testi e disposta c.t.u. a mezzo della dott.ssa Anna Coluccia, la causa è giunta per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19
dicembre 2023, sostituita dalla trattazione, ed è stata trattenuta in pagina 4 di 14 il Giudice Marisa Attollino decisione con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusive.
In rito va subito chiarito che non è possibile dichiarare l'estromissione dal giudizio della società non ricorrendo le condizioni di cui CP_7
all'art. 111 c.p.c. e, specificamente, il consenso di tutte le parti processuali.
Sempre in rito ogni richiesta nuova avanzata dalla convenuta, attrice in riconvenzionale, oltre lo spirare dei termini preclusivi per la precisazione della domanda (memoria ex art. 183 co VI n. 1 c.p.c.) è inammissibile, sicché
la richiesta azionata in riconvenzionale rimane cristallizzata sulla somma indicata in comparsa di costituzione e risposta essendo stata precisata tardivamente, ossia solo con la prima memoria istruttoria (memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c.).
La domanda attorea è infondata e va rigettata.
[... È accaduto che il 23 agosto 2016, tecnici incaricati dalla società
avevano eseguito una verifica sul punto di fornitura intestato CP_6
alla identificato con POD n. Controparte_9
IT001E72003432, sito in Castellana TT (Ba) alla via Michele Latorre n.
64/D, e avevano constatato che dal punto di consegna veniva fraudolentemente prelevata energia elettrica (verbale di verifica n. 296/2016 del 23.08.2016
allegato al fascicolo della ridetta convenuta); in particolare nel corso della verifica era rinvenuto un bypass del misuratore realizzato “tramite 4
conduttori unipolari di colore nero da 16 mmq. in rame”; i tecnici avevano anche constatato che “L'allaccio diretto si riscontrava all'interno del
locale dietro una cassetta di derivazione, coperto da intonaco e schiuma
poliuretanica” e che “In queste condizioni era possibile prelevare energia pagina 5 di 14 il Giudice Marisa Attollino senza che la stessa fosse misurata”.
L'accertamento era stato compiuto (e il relativo verbale redatto) alla presenza del amministratore e legale rappresentante in Parte_1
carica della società attrice, il quale non aveva aggiunto alcuna sua dichiarazione apponendo la propria sottoscrizione. Sul punto il difensore dell'attrice ha ripetutamente negato che il verbale fosse stato accettato con la sottoscrizione dell'utente, ma il documento reca in calce la firma del
, agevolmente riconoscibile su tutti i fogli perché identica o Pt_1
comunque sovrapponibile a quella autenticata dal difensore e apposta sul mandato redatto a margine della citazione introduttiva del presente giudizio.
A seguito dell'accertamento la società di distribuzione aveva ricostruito i consumi di energia elettrica effettivamente prelevati dalla società attrice per il periodo compreso tra l'01.10.2012 e il 22.08.2016 (in tale periodo,
invero, per stessa ammissione della convenuta, si erano avvicendati più
Fornitori, ma il periodo di competenza della – cui appunto si CP_7
riferisce la fattura n. 39698/D4 – è stato solo quello dal 1° giugno 2015 al
22 agosto 2016), applicando il criterio della potenza tecnicamente prelevabile sulla base della sezione di cavo rilevata, come comunicato alla
(poi ) e per conoscenza anche al Controparte_10 Controparte_11
cliente con nota del 29 agosto 2016; era seguita la fattura della CP_7
n. 39698/D4 del 6 febbraio 2017 nella quale era riportata la somma di
[...]
€ 14.716,19 a titolo di “ricalcoli”.
Per completezza va precisato che a seguito della predetta verifica il distributore ed hanno presentato denuncia/querela alla Procura CP_7
della Repubblica presso questo Tribunale.
Orbene, l'anomalia nella registrazione del contatore è fatto che può pagina 6 di 14 il Giudice Marisa Attollino ritenersi certamente comprovato dalla documentazione prodotta dalla convenuta e, in particolare, dal richiamato verbale. Infatti, nella qualità di concessionaria del servizio di trasporto, consegna e misurazione dell'energia, la società è responsabile e gestore Controparte_2
degli impianti elettrici di distribuzione e degli strumenti di registrazione,
nonché della raccolta e registrazione dei dati di prelievo e degli elementi necessari per la determinazione del corrispettivo. Nell'ambito di tali funzioni è altresì titolare del potere-dovere di ispezione e verifica degli impianti e dei misuratori di cui è manutentore per legge, poteri che possono essere esercitati liberamente dal gestore laddove l'apparecchio sia a lui accessibile.
A ciò si aggiunge che, secondo l'ormai granitica giurisprudenza della Corte
di Cassazione, nel corso delle verifiche sui misuratori di energia gli addetti delle società di distribuzione assumono la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, indipendentemente da quale sia l'ente che ha predisposto il controllo o la loro qualifica formale, in quanto ciò che caratterizza l'attività è la funzione pubblica che essi esercitano
("In tema di sanzioni amministrative per prelievo irregolare di energia
elettrica, l'attività di accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai
dipendenti dell' - incaricati dell'esazione dei pagamenti dovuti ad un CP_3
ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio
disciplinato da norme di natura pubblica - rientra tra quelle del pubblico
ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini
dell'assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica,
pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni
esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti pagina 7 di 14 il Giudice Marisa Attollino autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p; pertanto tali attività
attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successivamente
trasfuso nell'atto di contestazione" - Cass., Sez. V, sent. nr. 7075/2020).
Di conseguenza, il verbale di accertamento redatto dai funzionari fa prova fino a querela di falso di quanto in esso riportato e accertato dai verbalizzanti, in applicazione del dettato di cui all'art. 2700 c.c.: "L'atto
pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del
documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle
dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale
attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti".
Gli esiti dell'accertamento compiuto in loco sono stati poi trasfusi nella ricostruzione dei consumi, operata dalla fornitrice dell'energia, che ha tenuto conto dell'errore di misurazione riscontrato.
Poiché il difensore dell'attrice ha posto la questione del titolo di responsabilità fatto valere dalla venditrice dell'energia, che ha agito in riconvenzionale, chiedendo il pagamento dei consumi così come ricostruiti ex post, va chiarito che il prelievo non autorizzato di energia elettrica mediante allaccio diretto alla rete pubblica bypassando il misuratore rientra comunque nel rapporto di fornitura in essere, sicché il titolo di responsabilità azionato in riconvenzionale è il contratto di fornitura la cui corretta esecuzione è stata deviata dall'utente del servizio attraverso un meccanismo di alterazione della misurazione dei consumi effettivi di energia,
che va pertanto compensato in favore della società erogatrice dell'energia con il pagamento commisurato alla tariffa applicata al contratto stipulato con l'utilizzatore.
La questione appare rilevante per le ripercussioni che ha sul riparto pagina 8 di 14 il Giudice Marisa Attollino dell'onere della prova.
Non si ignora che la Suprema Corte (cfr. ordinanza n. 34701/2021) abbia affermato che "in tema di somministrazione con registrazione del consumo
mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del
principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il
malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare
l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato
statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e
corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato); incombe,
invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione era
regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare
che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego
abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di
misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite” (da ultimo:
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 297 del 09/01/2020, Cass. civ. Sez. III Ord.,
18/10/2023, n. 28984). In sostanza, è orami principio consolidato quello secondo cui la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante - anche ove sia semplicemente convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito -, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Sez. 3, Ordinanza n. 19154 del 19/07/2018; Sez.
6 - pagina 9 di 14 il Giudice Marisa Attollino 3, Ordinanza n. 30290 del 15/12/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23699 del
22/11/2016).
Sennonché nella specie i consumi non sono stati rilevati o misurati dal contatore, ma solo stimati dalla società creditrice, in quanto la manomissione aveva consentito all'attrice di fruire, nel corso del rapporto di somministrazione, di una parte di energia elettrica che non era stata in alcun modo registrata dal gruppo di misura regolarmente funzionante e, di conseguenza, non poteva essere contabilizzata nelle fatture emesse dal fornitore.
Confermato, dunque, il prelievo abusivo (e sul punto le deposizioni dei testi sono state anche superflue), avvenuto alla presenza dell'interessato che aveva anche sottoscritto il verbale, ha proceduto alla Controparte_2
ricostruzione dei consumi di energia elettrica effettivamente prelevata,
applicando il criterio della potenza tecnicamente prelevabile determinata in base alla sezione del cavo rilevato in sede di verifica.
Quanto all'individuazione della data di inizio del prelievo fraudolento di energia elettrica i tecnici avevano elaborato lo studio delle c.d. curve di carico, rilevando a far data dal mese di ottobre 2012 un anomalo abbassamento dei consumi da kWh 251 a kWh 56 al giorno, valore che a seguito del ripristino dell'impianto elettrico era nuovamente risalito a kWh 262.
Sul punto il teste dipendente della Testimone_3 Controparte_2
addetto al reparto ricostruttori, escusso all'udienza del 10 maggio 2019, ha precisato che “i consumi teleletti da remoto presentavano valori leggermente
superiori a quelli registrati sino a ottobre 2012, data di inizio dei
prelievi irregolari”; quelli rilevati in seguito coincidevano appunto con i suddetti valori. pagina 10 di 14 il Giudice Marisa Attollino Ebbene, la ricostruzione offerta dall'interessata è stata correttamente effettuata sul periodo indicato e risulta anche condivisibile con riferimento alla metodologia di calcolo, basata sul criterio della potenza tecnicamente prelevabile in considerazione della sezione del cavo in ingresso al contatore
(cfr. missiva allegata alla 2. memoria da parte prot. E Controparte_3
DIS-27/07/2017-0460247) e non, invece, sui consumi effettivi dei periodi precedenti o adiacenti a quello in cui si è accertata l'irregolarità secondo quanto prescritto dall'art. 11 della Delib. n. 200 del 1999 ARERA (Autorità
di regolazione per energia reti e ambiente) e dall'art. 16 del TIME (Testo
Integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica) riferiti alla diversa ipotesi di guasto o rottura del contatore;
detti criteri, del resto, ove anche richiamabili per analogia, non avrebbero potuto trovare applicazione in quanto l'interessata non ha offerto prove specifiche e certe dello storico dei consumi dai quali eventualmente poter desumere che quelli effettivi era stati differenti.
Invero le modalità di ricostruzione dei consumi da parte di Controparte_2
erano state comunicate alla cliente e nuovamente illustrate dalla CP_7
in una lettera del 21 aprile 2017 (all. 4 del relativo fascicolo),
[...]
alla quale fu allegata la comunicazione pervenuta dal distributore.
Ad ogni modo la debitrice, limitandosi ad affermare che “il consumo
complessivo di energia elettrica ammonterebbe ad € 33.120,91, che è
oggettivamente eccessivo ed inverosimile per un piccolo bar, come quello
gestito dall'attrice” non ha fornito alcuna prova liberatoria a lei spettante, concentrando le proprie difese su generiche contestazioni, da ritenersi del tutto inconsistenti a fronte della avversa posizione e della documentazione prodotta. Non v'è, infatti, alcuna allegazione in ordine ad un pagina 11 di 14 il Giudice Marisa Attollino eventuale diverso autore materiale della manomissione, atteso che il contatore, peraltro posto all'interno dei locali dell'attrice, era stato affidato alla sua custodia e vigilanza come da condizioni di contratto,
sicché la stessa era l'unica a rispondere dell'eventuale alterazione e del danneggiamento. A tutto voler concedere, la circostanza che il contatore fosse interno o esterno all'immobile dell'utente sarebbe stata del tutto irrilevante sul piano civilistico, atteso che in ogni caso l'attrice si è
avvantaggiata di tale condotta illecita (anche ove posta in essere da terzi)
beneficiando di consumi di energia sottostimata.
Per tutte le ragioni esposte, verificata la correttezza degli importi calcolati anche con riferimento all'aliquota IVA applicata, la domanda attorea va integralmente rigettata e, stante l'inammissibilità della precisazione della domanda riconvenzionale contenuta nella memoria istruttoria depositata in data 12 giugno 2018, in accoglimento della dell'istanza così come contenuta nella comparsa di costituzione e risposta,
nonché in applicazione della tariffa scelta dall'utente in libero mercato e dell'imposta IVA dovuta al 10% sulla fattura n. 39698/D4 del 06.02.2017, la va condannata al pagamento di € Controparte_9
12.676,26 (somma residua rispetto agli acconti già versati sulla medesima fattura), oltre agli interessi di mora dal 6 febbraio 2017 all'integrale soddisfo.
Ogni altra questione posta dalle parti rimane assorbita.
Nel rapporto processuale fra le originarie parti in causa le spese di lite,
compresi gli oneri di c.t.u., seguono l'ordinario criterio della soccombenza
[... e sono poste in capo all'attrice con liquidazione in favore della e della con liquidazione in base ai Controparte_6 CP_7
pagina 12 di 14 il Giudice Marisa Attollino parametri medi fissati dal D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022,
scaglione di valore sino ad € 26.000,00.
Le spese processuali sostenute dalla società intervenuta che ha proposto atti difensivi identici a quelli della convenuta possono essere CP_7
compensate fra le parti.
p.q.m.
il Giudice del Tribunale di Bari – seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con citazione notificata in data 8 giugno 2017 dalla società
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., nei Parte_1
confronti della società in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t. e della in persona del legale CP_7
rappresentante p.t., nonché con l'intervento della in Controparte_4
persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta ogni domanda attorea;
2. accoglie, per quanto di ragione, la domanda riconvenzionale avanzata dalla e, per l'effetto, condanna l'attrice al pagamento in favore CP_7
della ridetta società della somma di € 12.676,26, oltre interessi di mora ex D.Lgs. 231/02 dal 6 febbraio 2017 all'integrale soddisfo;
3. condanna l'attrice al pagamento in favore della e Controparte_2
della delle spese processuali che si liquidano, per ciascuna CP_7
di essa, in complessivi € 5.077,00, oltre € 761,55 per spese generali, IVA
e CPA come per legge;
4. pone definitivamente in capo all'attrice gli oneri di c.t.u. già liquidati in corso di causa, con obbligo di rimborso in favore delle controparti di pagina 13 di 14 il Giudice Marisa Attollino quanto a tale titolo eventualmente già corrisposto al consulente dell'ufficio;
5. compensa fra le parti ogni altra spesa processuale.
Bari, 29 aprile 2024
Il Giudice
Marisa Attollino
pagina 14 di 14 il Giudice Marisa Attollino