Art. 74-bis. (((Prestazioni di soccorso nel caso di pericolo di
morte o lesioni dell'assuntore) )) (( 1. Quando l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia cagionato la morte o lesioni personali dell'assuntore e taluno, per aver determinato o comunque agevolato l'uso di sostanze, debba risponderne ai sensi degli articoli 586, 589 o 590 del codice penale , le pene stabilite da tali articoli, nonche' quelle stabilite per i reati previsti dalla presente legge eventualmente commessi nella predetta attivita' da determinazione o agevolazione, sono ridotte dalla meta' a due terzi se il colpevole ha prestato assistenza alla persona offesa ed ha tempestivamente informato l'autorita' sanitaria o di polizia ))
morte o lesioni dell'assuntore) )) (( 1. Quando l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia cagionato la morte o lesioni personali dell'assuntore e taluno, per aver determinato o comunque agevolato l'uso di sostanze, debba risponderne ai sensi degli articoli 586, 589 o 590 del codice penale , le pene stabilite da tali articoli, nonche' quelle stabilite per i reati previsti dalla presente legge eventualmente commessi nella predetta attivita' da determinazione o agevolazione, sono ridotte dalla meta' a due terzi se il colpevole ha prestato assistenza alla persona offesa ed ha tempestivamente informato l'autorita' sanitaria o di polizia ))