Articolo 74 bis della Legge 22 dicembre 1975, n. 685
Articolo 74Articolo 75
Versione
11 luglio 1990
Art. 74-bis. (((Prestazioni di soccorso nel caso di pericolo di
morte o lesioni dell'assuntore) )) (( 1. Quando l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia cagionato la morte o lesioni personali dell'assuntore e taluno, per aver determinato o comunque agevolato l'uso di sostanze, debba risponderne ai sensi degli articoli 586, 589 o 590 del codice penale , le pene stabilite da tali articoli, nonche' quelle stabilite per i reati previsti dalla presente legge eventualmente commessi nella predetta attivita' da determinazione o agevolazione, sono ridotte dalla meta' a due terzi se il colpevole ha prestato assistenza alla persona offesa ed ha tempestivamente informato l'autorita' sanitaria o di polizia ))
Entrata in vigore il 11 luglio 1990
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente