Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 11/02/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1703/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1703/2023 R.G
TRA nato a [...] il [...], avente c.f. CRT- Parte_1
residente in [...], rappre- C.F._1 sentato e difeso dall'Avv. Filiberto Perelli, con studio in Forlì in C.so della Re- pubblica n.19;
E
avente Controparte_1
codice fiscale , rappresentata e difesa dall'avv. Piero Novelli, elettiva- P.IVA_1
mente domiciliata presso il suo studio in Ancona al Corso Mazzini n. 107;
E nata a [...] il [...], avente codice fiscale , CP_2 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Avv. Morena Farneti, avente indirizzo pec: Email_1
E avente partita I.V.A. quale mandataria di CP_3 P.IVA_2 [...]
a v e n t e codice fiscale , rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Parte_2 P.IVA_3
Pinza, avente pec;
Email_2
Con sentenza n. 502/2023, pubblicata il 17 luglio 2023, il Tribunale di Forlì dichiara ineffi- cace, ex art. 2901 c.c., nei confronti di l'atto del 19.2.2016, con il qua- Parte_2
le aveva venduto, alla sorella , un fabbricato di civile abitazione, Parte_1 CP_2
con annessi servizi in corpo staccato e corte pertinenziale, sito in Forlì, frazione AN Martino in Villafranca, Via Plaustro n. 5.
Avverso tale sentenza proponeva appello , insistendo per il rigetto della do- Parte_1
manda revocatoria.
La sorella nel costituirsi, proponeva appello incidentale, insistendo anch'essa CP_4
per il rigetto di tale domanda.
Resisteva quale mandataria di CP_3 Parte_2
Si costituiva anche Controparte_1
convenuta in primo grado da in relazione alla domanda di simulazione, Parte_2
rigettata dal primo giudice, con statuizione passata in giudicato. Riproponeva le conclusioni del primo grado.
Precisate le conclusioni come in atti, la causa veniva posta in decisione con ordinanza del
5.1.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Va, anzitutto, evidenziato che con l'atto di citazione in appello continua, Parte_1
diffusamente argomentando, a contestare la sussistenza del credito a tutela del quale è stata accolta la domanda revocatoria, senza considerare affatto la circostanza, evidenziata dal primo giudice, che tale credito è stato accertato con sentenza passata in giudicato, specifica- tamente con la sentenza del Tribunale di Forlì n. 340/2021 del 22.3.2021, con la quale è sta- ta rigettata la sua opposizione avverso il decreto ingiuntivo per € 160.000 emesso in favore di , di cui parte attrice, aveva allegato di essere cessio- CP_5 Parte_2
naria ex art. 58 T.U.B.
Ne consegue che le censure mosse al primo giudice in relazione al riconoscimento di tale credito sono inammissibili, in quanto formulate senza considerare tale giudicato.
2)Sgombrato il campo da tali considerazioni dell'appello, residuano da esaminarsi solo tre censure: -la prima relativa alla legittimazione attiva di Parte_2
-la seconda relativa alla mancata ammissione delle richieste prove testimoniali;
-la terza relativa all'elemento soggettivo dell'azione revocatoria.
3)Con la prima si contesta come il primo giudice non abbia esaminato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Parte_2
4)Vero essendo che il primo giudice non ha esaminato tale eccezione, deve provvedervi il collegio.
5)Tale eccezione è infondata, atteso che è stata prodotta in atti dichiarazione di CP_5
(in alcun modo considerata dai convenuti, odierni appellanti) in favore della quale, è stato emesso il decreto ingiuntivo nei confronti di e confermato con la suindicata Parte_1
sentenza passata in giudicato, che riconosce come il credito de quo rientri fra quelli, oggetto della cessione in considerazione.
6)Con la seconda censura ci si duole della mancata ammissione delle prove testimoniali ri- chieste, per il cui accoglimento si insiste, deducendo che avrebbero consentito di provare
<le circostanze della malattia dell sorella e che l stato com->
pravenduto tra fratelli per motivi di gratitudine e cortesia>.
7)In relazione a tale censura, è sufficiente rilevare che tali circostanze sono del tutto irrile- vanti a fronte della natura, a titolo oneroso dell'atto, da affermarsi sia pure in contrasto con quanto affermato dal primo giudice e contestato dalla stessa appellante incidentale nel grado con il suo specifico primo motivo, che può parzialmente essere qui esaminato.
8)Onde escludere tale natura, a fronte di un atto pubblico di compravendita, dovrebbe infatti riconoscersi la simulazione di tale atto, esclusa dal primo giudice, con statuizione non impu- gnata e dunque passata in giudicato, incompatibile sul piano logico con la sua successiva af- fermazione (contestata, come già evidenziato, da nel grado), secondo cui l'atto CP_2
in questione sarebbe a titolo gratuito, in quanto cari e, soprattutto, non vi è dimostrazione dell'accredito della somma versata, a titolo di corrispettivo, da parte della sorella, quale acquirente, in favore del fratello-venditore e comprovante la effettiva traditio>. 9)Con la terza censura, si ribadisce come non siano stati posti in essere
10) Tale censura è da rigettare in conseguenza della riconosciuta natura a titolo oneroso dell'atto, compiuto dopo la notifica del decreto ingiuntivo, a fronte del quale è necessaria la mera consapevolezza delle parti di arrecare pregiudizio ai creditori, ex art. 2901, comma se- condo, c.c.
Tale consapevolezza va riconosciuta, in capo al fratello venditore, per aver già ricevuto, al momento della compravendita, nel dicembre 2015, la notifica del decreto ingiuntivo.
Va riconosciuta anche in capo alla sorella acquirente, in considerazione della loro stretta re- lazione, sulla quale entrambi si sono soffermati in primo grado, relazione deducibile peraltro dalla loro stessa convivenza presso l'immobile, oggetto della compravendita de qua, con- fermata anche dalla medesima residenza indicata negli atti.
Solo per esigenze di completezza, devono richiamarsi le seguenti considerazioni di parte ap- pellante:
<durante la grave malattia alla quale abbiamo accennato veniva accudito e parte_1>
assistito dalla sorella la quale, ammalatasi gravemente anche la madre era CP_2
costretta ad accudire anche quest'ultima>.
Ancora più esplicita al riguardo è la sorella che, in primo grado, esponeva quanto segue:
<nell il fratello della sig.ra risultava affetto da cp_2 parte_1>
"osteosarcoma” della tibia sinistra e veniva sottoposto a cure chemioterapiche.
Quest'ultimo iniziava un lungo percorso di operazioni chirurgiche (con ricovero) e di cure massicce con uso di medicinali chemioterapici altamente debilitanti ed anche di controlli medici/istologici che ne compromettevano ogni possibilità di accudire con costanza e profi- cuità alle attività della società.
[…..]
Ovviamente la Sig.ra vista la gravità della situazione, si metteva a disposi- CP_2
zione del fratello, celibe e nell'impossibilità di ottenere aiuti da altre parti.
Il padre, infatti, era già passato a miglior vita e la madre era anziana ed anch'essa malata.
pertanto, si metteva a disposizione del fratello. CP_2
Questo comportava una riduzione del proprio orario di lavoro e quindi una riduzione del
Suo reddito personale. si impegnava ad accudire ed assistere il fratello in ogni modo possibile, così CP_2
come verrà dimostrato e provato in corso di causa.
In particolare: “a) accompagnare il fratello presso l'Ospedale Rizzoli di Bologna ove questi affrontava le necessarie cure chemioterapiche;
b) assisteva il fratello, reduce da esse cure, presso la di lui abitazione con consuetudine giornaliera c) più precisamente lo assisteva nel corso delle cure, in modo costante nei quat- tro giorni consecutivi di durata del ciclo chemioterapico, così come anche co-assisteva nei successivi quattro giorni di riposo a casa;
d) assisteva, poi, sempre presso l'Ospedale Rizzoli di Bologna, per la durata di un mese il fratello che aveva subito una importante ed assolutamente necessaria operazione alla gam- ba sinistra;
…>.
Sempre per esigenze di completezza, deve anche evidenziarsi la significative tempistica: il decreto ingiuntivo è stato notificato nel dicembre 2015 e nel successivo gennaio i fratelli sottoscrivevano una scrittura privata, che anticipava la compravendita, poi oggetto del rogito del febbraio 2016.
11)Rigettato l'appello principale, va esaminato l'appello incidentale, con il quale CP_2
insiste nelle richieste istruttorie, tese a dimostrare le suindicate circostanze, sostenen-
[...]
do che il loro accertamento comporterebbe il rigetto della domanda revocatoria.
Deduce: < Tali richieste, valutate irrilevanti ai fini del decidere (v. ordinanza 25/5/2022) erano, invece, volte a dimostrare che l'intento del Sig. mediante la compra- Parte_1
vendita de qua, era di "rimediare" alle perdite economiche subite dalla sorella per occupar- si di lui, oltre che di gratificarla per la cura e l'impegno mostrato nei suoi confronti.
Dal che discende che controparte avrebbe dovuto anche provare (ma non lo ha fatto) che la
Sig.ra era consapevole e partecipe dell'intento (negato dalla difesa di CP_2 [...]
di porre in essere un atto pregiudizievole delle ragioni del creditore. Pt_1
In ciò, pertanto, ha errato il Giudice Istruttore, non avendo rilevato le carenze probatorie non soddisfatte dalla parte attrice>.
12) Il motivo va rigettato, richiamando le considerazioni sopra svolte con le quali si è evi- denziato come l'atto fosse effettivamente a titolo oneroso, ma anche che la scientia damni di entrambi i fratelli sia di ogni evidenza.
13) Il rigetto del primo motivo dell'appello incidentale comporta il rigetto del secondo moti- vo, afferente la statuizione sulle spese, in quanto ne presupponeva l'accoglimento. 14) Le spese sostenute da liquidate come in dispositivo, applicando lo sca- CP_3
glione delle cause di valore superiore ad € 52.000, tenuto conto della semplicità delle que- stioni sollevate, seguono la soccombenza.
15) Vanno, infine, compensate nel resto le spese, atteso che la Controparte_1
non aveva motivo alcuno per costituirsi nel grado ed infatti reitera solo le difese
[...]
del primo grado senza considerare affatto l'impugnata sentenza, che aveva rigettato l'azione di simulazione proposta anche nei suoi confronti, con statuizione non impugnata.
16) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 1703/2023 R.G., ri- getta l'appello principale e l'appello incidentale e condanna gli appellanti in solido alla re- fusione, in favore di delle spese del grado, liquidate in € 9.000, oltre Parte_2
rimborso spese generali, iva e cpa, compensando nel resto.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi appelli.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 21.1.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente
dott. Giovanni Salina