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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 18/03/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1425/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 4 marzo 2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. BARISCIANO MICHELE, presso Parte_1
cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
– C.F. con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n.21, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Ugo NUCCIARONE e
Antonella TESTA
in persona del l.r.p.t., rappresentato e Controparte_2 difeso dall'avv. Lucia Anna D' ALESSANDRO
RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.09.2022, proponeva opposizione Parte_1 all'intimazione di pagamento n. 027 2022 90025264 13/000, notificatagli dalla
[...]
in data 5.09.2022; deduceva che tale intimazione riguardava pregressi Controparte_2
avvisi di addebito e cartelle di pagamento, oggetto di impugnativa nella presente sede pagina 1 di 12 limitatamente agli atti rientranti nella competenza del Giudice del Lavoro (evidenziava, infatti, di aver già effettuato distinte impugnazioni dinanzi al Giudice ordinario e al Giudice Tributario per le residue posizioni).
Nello specifico, impugnava, unitamente alla intimazione di pagamento, i seguenti atti presupposti (tutti avvisi di addebito emessi dall ): CP_1
“1. n. 32720120000385164000, asseritamente notificato il 29/05/2012, per un importo pari ad euro 4.720,02;
2. n. 32720120001269573000, asseritamente notificato il 03/01/2013 per un importo pari ad euro 2.444,40;
3. n. 32720130000205215000, asseritamente notificato il 09/04/2013 per un importo pari ad euro 1.257,43;
4. n. 32720130000902715000, asseritamente notificato il 10/10/2013 per un importo pari ad euro 3.266,21;
5. n. 32720140000495215000, asseritamente notificato il 23/06/2014 per un importo pari ad euro 2.214,25;
6. n. 32720140001087276000, asseritamente notificato il 05/01/2015 per un importo pari ad euro 1.282,08;
7. n. 32720140001797619000, asseritamente notificato il 13/02/2015 per un importo pari ad euro 2.615,91;
8. n. 32720150000578587000, asseritamente notificato il 03/11/2015 per un importo pari ad euro 2.559,78;
9. n. 32720160000426942000, asseritamente notificato il 10/05/2016 per un importo pari ad euro 2.510,56;
10. n. 32720160001082285000, asseritamente notificato il 16/11/2016 per un importo pari ad euro 2.454,39;
11. n. 32720170000882524000, asseritamente notificato il 12/10/2017 per un importo pari ad euro 4.834,20;
pagina 2 di 12 12. n. 32720170001092073000, asseritamente notificato il 07/12/2017 per un importo pari ad euro 22.507,56;
13. n. 32720180000715511000, asseritamente notificato il 10/08/2018 per un importo pari ad euro 3.545,35;
14. n. 32720180001643079000, asseritamente notificato il 22/01/2019 per un importo pari ad euro 2.327,05;
15. n. 32720190000731359000, asseritamente notificato il 30/07/2019 per un importo pari ad euro 2.300,03;
16. n. 32720190001445641000, asseritamente notificato il 31/01/2020 per un importo pari ad euro 2.243,26”.
A sostegno della domanda, eccepiva: l'omessa notifica degli atti presupposti Pt_1
(avvisi di addebito); la prescrizione dei crediti fatti valere dall'ente impositore;
la decadenza, sia dell'Ente impositore (cfr. art. 25 d.lgs. n. 46/1999) che dell'Agente della Riscossione dal potere impositivo;
il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento opposta.
Chiedeva, quindi, di accertare la nullità/illegittimità/annullabilità dell'intimazione di pagamento, anche per prescrizione, decadenza, estinzione delle avverse pretese, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l , eccependo preliminarmente il Controparte_2
proprio difetto di legittimazione passiva in relazione a questioni concernenti il merito della pretesa contributiva, ovvero alle attività poste in essere dall'ente impositore, chiedendo in ogni caso rigetto del ricorso, in quanto inammissibile e infondato.
Si costituiva anche l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
La causa, previa sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento, è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti.
____
1.Risulta cessata la materia del contendere in relazione ai seguenti avvisi di addebito
(contemplati dall'intimazione di pagamento oggetto dell'odierna opposizione):
-Avvisi di addebito nn. 32720120000385164000, 32720120001269573000,
32720130000205215000, 32720130000902715000, 32720140000495215000,
pagina 3 di 12 32720140001087276000, 32720140001797619000, 32720150000578587000, i quali sono stati oggetto di discarico da parte della ai sensi della L.B. Controparte_2
2023 (cfr. istanza del 10.05.2024 depositata da , nonché allegato 1, ivi depositato;
cfr. CP_3 note conclusionali dell' ); CP_1
-Avviso di addebito n. 32720180001643079000, che risulta essere stato pagato in data
06.03.2023 (all.3 alla comparsa di costituzione per ); CP_3
-Avvisi di addebito n. 32720190000731359000 e n. 32720190001445641000, discaricati dall'
in data 5.09.23 (all.3 e 4 allegati da nella istanza del 10.05.2024, cfr. note CP_1 CP_3 conclusionali dell' ): l ha in proposito precisato che lo sgravio è stato disposto in CP_1 CP_1
seguito alla cancellazione del ricorrente dal Registro delle Imprese con effetto retroattivo dal
31/12/2017 per fine attività, in virtù di domanda di rettifica della cancellazione
(originariamente disposta dal 30/09/2022) presentata il 23/06/2023.
Come noto, la cessazione della materia del contendere è una pronuncia attraverso la quale il
Giudice dà atto della avvenuta insorgenza di una o più circostanze che hanno fatto venire meno le ragioni del giudizio, in quanto la parte interessata ha già ottenuto quanto richiesto con l'azione giudiziale o comunque è venuto meno l'interesse a ottenere il richiesto provvedimento, come verificatosi nel caso in esame. La pronuncia è quindi ricollegata direttamente ad una sopravvenuta carenza di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che si concretizza quando interviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto o l'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile o giuridicamente apprezzabile.
La cessazione della materia del contendere si ha quindi per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023, Rv. 669310 - 01).
In relazione ai menzionati avvisi, va quindi dichiarata cessata la materia del contendere in quanto, pacificamente, oggetto di discarico/sgravio e, con riferimento all'avviso n.
3272018000164307900014, di comprovato pagamento.
2.Resta da valutare l'opposizione riguardo ai residui avvisi di addebito (contenuti nella intimazione di pagamento oggetto di opposizione), di seguito indicati (seguendo la numerazione utilizzata dal ricorrente):
9. n. 32720160000426942000;
pagina 4 di 12 10. n. 32720160001082285000;
11. n. 32720170000882524000;
12. n. 32720170001092073000;
13 n. 32720180000715511000.
Alla luce delle argomentazioni delle parti e della documentazione acquisita al processo, può essere in primo luogo affermata l'incontestabilità ed irretrattabilità dei crediti previdenziali sottesi agli addebiti sopra elencati, per omessa tempestiva impugnativa degli avvisi stessi.
E' infatti consolidato il principio secondo cui i motivi di merito afferenti a situazioni consolidatesi prima della notifica dell'avviso di addebito possono essere fatti valere solo tramite la tempestiva opposizione all'avviso di addebito.
Dalle allegazioni e produzioni delle parti, è dato inferire la regolare e valida notificazione a parte ricorrente degli avvisi di addebito presupposti all'intimazione oggetto della presente impugnativa.
L' , infatti, ha prodotto: CP_1
con riferimento all'avviso di addebito n. 32720160000426942000, la relata di notifica del
10/05/2016, effettata presso il luogo di residenza del , sottoscritta dalla moglie del Pt_1
; Pt_1
con riferimento all'avviso di addebito n. 32720160001082285000, la relata di notifica del
16/11/2016, effettata presso il luogo di residenza del , sottoscritta dalla moglie del Pt_1
; Pt_1
con riferimento all'avviso di addebito n. 32720170000882524000, la relata di notifica del
12/10/2017, effettata presso il luogo di residenza del , sottoscritta dal destinatario, Pt_1
; Pt_1
con riferimento all'avviso di addebito n. 32720170001092073000, la relata di notifica del
7/12/2017, effettata presso il luogo di residenza del , sottoscritta dalla moglie del Pt_1 [...]
Pt_1
pagina 5 di 12 con riferimento all'avviso di addebito n. 32720180000715511000, la relata di notifica del
10/08/2018, effettata presso il luogo di residenza del , debitamente sottoscritta dal Pt_1
ricevente.
2.1 Le eccezioni sollevate dal ricorrente, volte a sostenere (per quanto interessa nella presente sede) la nullità delle notifiche degli avvisi di addebito dell' effettuati il CP_1
10.05.2016, 16.11.2016, 10.08.2018 (cfr. note di udienza del 30.03.2023), perché eseguite presso una residenza errata e/o perché “mancanti della CAN” ex art. 8 L. 890/1982, nonché, quanto alle notifiche del 10.05.2016 e del 16.11.2016, perché nulle in ragione del fatto che il ricorrente si sarebbe trovato, in quelle specifiche date, ristretto in carcere, sono infondate.
Invero: in base al certificato di residenza storico, nel periodo in contestazione era Pt_1
residente in [...], Salita Piaggia 12; le notifiche in esame sono state effettuate tramite servizio postale presso il suo luogo di residenza;
le relate di notifica risultano sottoscritte dalla moglie del o da persona reperita presso il luogo di residenza. Pt_1
Quanto alla contestazione circa la necessità della spedizione di una raccomandata informativa, si evidenzia che, nella specie, è pacifico che l ha provveduto CP_1
alla notifica diretta a mezzo del servizio postale degli avvisi di pagamento prodromici alla intimazione di pagamento.
Sul punto, si osserva che l'art. 30, co. 4, del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010 (che consente espressamente la notifica dell'avviso di addebito mediante invio di raccomandata con CP_1
avviso di ricevimento) non prevede che tale notificazione debba essere eseguita con le modalità di cui all'art. 149 c.p.c. (notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario con il servizio postale).
In tema di notificazione della cartella esattoriale ex art. 26 del D.P.R. 602/1973, la Corte di
Cassazione, nel valorizzare la norma di coordinamento contenuta nell'art. 30, comma 14, D.L.
n. 78/2010, conv. in L. 122/2010, ritiene applicabili all'avviso di addebito le stesse CP_1
norme vigenti in materia di riscossione dei tributi a mezzo ruolo e cartella di pagamento.
Pertanto, anche con riferimento alla notificazione dell'avviso di addebito dell' , si deve CP_1
considerare valido e operante il principio secondo cui "in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del pagina 6 di 12 concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982”.
Nell'ipotesi di notificazione della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento, la stessa si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, in quanto l'avvenuta effettuazione della notificazione su istanza del soggetto legittimato e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700
c.c. (cfr. Cass. n. 4275/2018)".
Si legga anche la sentenza della S.C. n. 28708/2021, ove è stato osservato:
“la S.C. è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 (cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n.
911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario).
Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale della L. n. 890 del 1982, art.
14, come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art. 20, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari - e per quel che qui interessa alla società concessionaria - di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale - con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. D.M. 9 aprile 2001, art. 39 (cfr. Cass. n. 27319/2014) - senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per pagina 7 di 12 quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014)" (Cass. ord. n. 3254/16)"
(cfr. Cass. n. 802 del 2018; coni. Cass. n. 12083 del 2016 e n. 29022 del 2017;12/11/2018, n.
28872 Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019; 2020 nr 23426).
Tale orientamento giurisprudenziale ha trovato recente autorevole avallo nella sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 23/07/2018 che ha dichiarato la conformità a
Costituzione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1.
Ha preliminarmente osservato la Corte "come il regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte risponde all'esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica, affermando che "da disciplina speciale della riscossione coattiva delle imposte non pagate risponde all'esigenza della pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato"
(sentenze n. 90 del 2018 e n. 281 del 2011). In questo contesto, l'agente per la riscossione svolge una funzione pubblicistica finalizzata al raggiungimento di questo scopo. E' questa particolare funzione svolta dall'agente per la riscossione a giustificare un regime differenziato, qual è la censurata previsione della speciale facoltà del medesimo di avvalersi della notificazione "diretta" delle cartelle di pagamento". Ha poi rilevato che "da semplificazione insita nella notificazione diretta", consistente "nella mancanza della relazione di notificazione di cui all'art. 148 c.p.c. e L. n. 890 del 1982, art. 3" e nella "mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN)", "anche se (...) comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all'ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 890 del 1982, non di meno (...) è comunque garantita al destinatario un'effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973. art. 26, comma 1".
Ha precisato il Giudice delle leggi che, seppure non sia prevista la relata di notifica, nella notificazione "diretta" ai sensi del citato art. 26 "c'è' il completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo".
Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica (ma solo nel caso in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere), "non costituisce nella disciplina della notificazione", nonostante tale "obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24 Cost., commi 1 e 2) del destinatario dell'atto", "una
pagina 8 di 12 condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto".
Ogni eccezione sul punto (ossia la assenza della CAN) va, quindi, rigettata.
2.2 In relazione al fatto che , quanto alle notifiche effettuate il 10.05.2016 e il Pt_1
16.11.2016, si trovava in carcere (circostanza che documenta sub doc. 6), anche tale eccezione non è condivisibile.
Devono ribadirsi i principi affermati in termini generali dalla giurisprudenza di legittimità in materia di notificazioni, applicabili anche alla odierna fattispecie, ricorrendo la medesima ratio, laddove è stato sostenuto che la residenza non si perde per effetto di un allontanamento più o meno protratto nel tempo, salvo che la persona non abbia fissato altrove una nuova dimora abituale e quindi una nuova residenza;
pertanto, risulta conforme a diritto la notifica a persona detenuta effettuata, nelle mani di persona di famiglia, nel luogo di residenza (Cass. n. 9279 del 17/09/1998), come avvenuto nel caso in esame.
2.3 Quanto al regime di prescrizione applicabile, come chiarito dalle S.U. della Cassazione,
"la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del
17/11/2016).
Deve, quindi, essere applicata la prescrizione quinquennale.
CP_ Nel caso di specie, come appena visto, l ha documentato di aver notificato tutti gli avvisi di addebito indicati in ricorso (oggetto di residua verifica in questa sede) in data 10.05.2016,
16.11.2016, 12.10.2017, 7.12.2017 e 10.08.2018.
Tali notifiche sono regolari, come già argomentato.
pagina 9 di 12 3. La S.C. ha pure precisato (cfr. SS.UU. n.23397/16) che “una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alla cartella esattoriale (come avvenuto nel caso di specie), non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale di che trattasi e ciò che può prescriversi
è soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo così definitivamente formatosi”, indicando in
5 anni il termine di prescrizione successivo alla irretrattabilità dei crediti.
Anche termine non è maturato.
Infatti, dalla notificazione dei cinque avvisi di addebito indicati (notificazione, lo si ripete, avvenuta il 10.05.2016, 16.11.2016, 12.10.2017, 7.12.2017 e 10.08.2018) al 5.09.2022 (data di notificazione della intimazione di pagamento oggi opposta), il termine quinquennale (in particolare valutando la decorrenza di un nuovo termine quinquennale per le notifiche effettuate nel 2016) è stato interrotto -ulteriormente- da parte di con i seguenti atti: CP_3
-notifica dell'intimazione di pagamento n. 02720189000831255000 (cfr. all.5) in data
7.08.2018 - cui sono sottesi anche alcuni degli Avvisi di Addebito oggi (ancora) in contestazione, ossia l' avviso di addebito n. 32720160000426942000 e l'avviso di addebito n.
32720160001082285000- personalmente dal;
Pt_2 Pt_1
-notifica in data 14.11.2018 dell'atto di Pignoramento dei crediti verso terzi n.
02784201800002195001 (cfr. all.6 ), che concerneva, tra gli altri, gli avvisi CP_3
32720160000426942000, 32720160001082285000, 3272017000109207300, atto notificato direttamente al;
Pt_1
-notifica al dell'intimazione di pagamento n. 02720199000433156000 (cfr. all.7 Pt_1
) in data 6.06.2019, ricevuta dalla moglie del , che aveva ad oggetto i CP_3 Pt_1
seguenti avvisi di addebito oggi in contestazione: avviso di addebito n.
32720160000426942000, avviso di addebito n. 32720160001082285000; avviso di addebito n. 32720170000882524000, avviso di addebito n. 32720170001092073000;
- notifica al , in data 23.11.2019, dell'atto di Pignoramento dei crediti presso terzi n. Pt_1
02784201900003425001 (cfr. all.8 ), cui erano sottesi gli avvisi di addebito n. CP_3
32720160000426942000, 32720160001082285000, n. 32720170000882524000, n.
32720170001092073000, con ricezione da parte di familiare convivente.
pagina 10 di 12 Anche tali notifiche sono, quindi, del tutto regolari, dato che l'intimazione di pagamento del
7.08.2018 è stata ricevuta personalmente dall'opponente; inoltre, le eccezioni sollevate dal ricorrente volte a sostenere la nullità delle notifiche effettuate il 6.06.2019 e il 23.11.2019 per omesso invio della CAN o per lo stato di detenzione del sono, in ogni caso, da Pt_1
rigettare, per le stesse argomentazioni già spese ai precedenti punti 2.1 e 2.2, che integralmente si richiamano.
E' quindi evidente, dato che l'intimazione di pagamento oggi opposta è stata notificata dal
[...]
il 5.09.2022, che alcuna prescrizione quinquennale risulta maturata neppure in data Pt_1
successiva alla notifica degli avvisi di addebito da parte dell (pur non volendo neppure CP_1 considerare la sospensione dei termini per l'emergenza Covid), per effetto degli atti interruttivi posti in essere da , debitamente documentati, nonché per effetto della notifica il CP_3
5.09.2022 dell'intimazione oggi opposta.
4.Va, infine, rigettata l'eccezione attinente al vizio di motivazione dell'intimazione di pagamento.
Come noto, detta censura integra un'opposizione agli atti esecutivi;
tale tipo di eccezione, concernente la regolarità formale dell'intimazione di pagamento, deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla loro notificazione ex art. 617, II comma,
c.p.c.
Nel caso in esame, il ricorrente ha proposto opposizione il 26.09.2022, a fronte della notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 5.09.2022 e, quindi, risulta effettuata nei termini (in quanto il ventesimo giorno scadeva di domenica, il 25.09.2022, con termine per il deposito prorogato al 26.09.2022 (ex art. 155 comma IV cpc).
Tuttavia, tale eccezione è -nel merito- infondata, dato che l'intimazione di pagamento opposta
è stata redatta sulla base di un modello ministeriale, che si presume conforme a legge;
peraltro, l'intimazione di pagamento opposta contiene l'esplicitazione delle specifiche ragioni di credito, tramite elencazione degli avvisi di addebito e dei rispettivi dettagli del debito; contiene altresì l'indicazione delle somme addebitate a titolo di interessi, spese e sanzioni, gli estremi dei titoli da cui deriva il carico, corredati delle informazioni essenziali (descrizione e anno di riferimento del debito, somme aggiuntive, interessi di mora e oneri di riscossione) e, quindi, l'esatta quantificazione delle somme indicate è effettuata per relationem rispetto agli atti presupposti, che risultavano conosciuti o conoscibili dalla parte;
tali indicazioni, pagina 11 di 12 complessivamente valutate, risultano quindi idonee a ritenere soddisfatto il requisito della motivazione;
nessuna violazione dello Statuto del contribuente è stata dunque perpetrata, anche perché sono chiaramente indicati il termine per impugnare l'atto e l'organo giurisdizionale al quale ricorrere, nonché il nome del responsabile della procedura.
6.Le spese processuali del presente giudizio possono essere compensate parzialmente tra le parti, nella misura del 50%, vista la pronuncia di cessazione della materia del contendere relativamente ad alcuni degli avvisi di addebito presupposti e, per la parte residua, seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1)Dichiara cessata la materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito di addebito nn. 32720120000385164000, 32720120001269573000, 32720130000205215000,
32720130000902715000, 32720140000495215000, 32720140001087276000,
32720140001797619000, 32720150000578587000, 32720180001643079000,
32720190000731359000 e 32720190001445641000;
2) Rigetta, per il resto, l'opposizione;
3) Compensa tra le parti le spese processuali nella misura del 50% e condanna Parte_1
al pagamento in favore dell' e di delle spese processuali residue, che
[...] CP_1 CP_3
liquida in detta proporzione, in favore di ciascuna parte resistente, in euro 2.500,00 per compensi, oltre iva, cpa come per legge e rimborso forfettario del 15%, con distrazione quanto ai compensi liquidati in favore di . CP_3
Campobasso, 18 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 4 marzo 2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. BARISCIANO MICHELE, presso Parte_1
cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
– C.F. con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n.21, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Ugo NUCCIARONE e
Antonella TESTA
in persona del l.r.p.t., rappresentato e Controparte_2 difeso dall'avv. Lucia Anna D' ALESSANDRO
RESISTENTI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.09.2022, proponeva opposizione Parte_1 all'intimazione di pagamento n. 027 2022 90025264 13/000, notificatagli dalla
[...]
in data 5.09.2022; deduceva che tale intimazione riguardava pregressi Controparte_2
avvisi di addebito e cartelle di pagamento, oggetto di impugnativa nella presente sede pagina 1 di 12 limitatamente agli atti rientranti nella competenza del Giudice del Lavoro (evidenziava, infatti, di aver già effettuato distinte impugnazioni dinanzi al Giudice ordinario e al Giudice Tributario per le residue posizioni).
Nello specifico, impugnava, unitamente alla intimazione di pagamento, i seguenti atti presupposti (tutti avvisi di addebito emessi dall ): CP_1
“1. n. 32720120000385164000, asseritamente notificato il 29/05/2012, per un importo pari ad euro 4.720,02;
2. n. 32720120001269573000, asseritamente notificato il 03/01/2013 per un importo pari ad euro 2.444,40;
3. n. 32720130000205215000, asseritamente notificato il 09/04/2013 per un importo pari ad euro 1.257,43;
4. n. 32720130000902715000, asseritamente notificato il 10/10/2013 per un importo pari ad euro 3.266,21;
5. n. 32720140000495215000, asseritamente notificato il 23/06/2014 per un importo pari ad euro 2.214,25;
6. n. 32720140001087276000, asseritamente notificato il 05/01/2015 per un importo pari ad euro 1.282,08;
7. n. 32720140001797619000, asseritamente notificato il 13/02/2015 per un importo pari ad euro 2.615,91;
8. n. 32720150000578587000, asseritamente notificato il 03/11/2015 per un importo pari ad euro 2.559,78;
9. n. 32720160000426942000, asseritamente notificato il 10/05/2016 per un importo pari ad euro 2.510,56;
10. n. 32720160001082285000, asseritamente notificato il 16/11/2016 per un importo pari ad euro 2.454,39;
11. n. 32720170000882524000, asseritamente notificato il 12/10/2017 per un importo pari ad euro 4.834,20;
pagina 2 di 12 12. n. 32720170001092073000, asseritamente notificato il 07/12/2017 per un importo pari ad euro 22.507,56;
13. n. 32720180000715511000, asseritamente notificato il 10/08/2018 per un importo pari ad euro 3.545,35;
14. n. 32720180001643079000, asseritamente notificato il 22/01/2019 per un importo pari ad euro 2.327,05;
15. n. 32720190000731359000, asseritamente notificato il 30/07/2019 per un importo pari ad euro 2.300,03;
16. n. 32720190001445641000, asseritamente notificato il 31/01/2020 per un importo pari ad euro 2.243,26”.
A sostegno della domanda, eccepiva: l'omessa notifica degli atti presupposti Pt_1
(avvisi di addebito); la prescrizione dei crediti fatti valere dall'ente impositore;
la decadenza, sia dell'Ente impositore (cfr. art. 25 d.lgs. n. 46/1999) che dell'Agente della Riscossione dal potere impositivo;
il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento opposta.
Chiedeva, quindi, di accertare la nullità/illegittimità/annullabilità dell'intimazione di pagamento, anche per prescrizione, decadenza, estinzione delle avverse pretese, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l , eccependo preliminarmente il Controparte_2
proprio difetto di legittimazione passiva in relazione a questioni concernenti il merito della pretesa contributiva, ovvero alle attività poste in essere dall'ente impositore, chiedendo in ogni caso rigetto del ricorso, in quanto inammissibile e infondato.
Si costituiva anche l' , chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
La causa, previa sospensiva dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento, è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti.
____
1.Risulta cessata la materia del contendere in relazione ai seguenti avvisi di addebito
(contemplati dall'intimazione di pagamento oggetto dell'odierna opposizione):
-Avvisi di addebito nn. 32720120000385164000, 32720120001269573000,
32720130000205215000, 32720130000902715000, 32720140000495215000,
pagina 3 di 12 32720140001087276000, 32720140001797619000, 32720150000578587000, i quali sono stati oggetto di discarico da parte della ai sensi della L.B. Controparte_2
2023 (cfr. istanza del 10.05.2024 depositata da , nonché allegato 1, ivi depositato;
cfr. CP_3 note conclusionali dell' ); CP_1
-Avviso di addebito n. 32720180001643079000, che risulta essere stato pagato in data
06.03.2023 (all.3 alla comparsa di costituzione per ); CP_3
-Avvisi di addebito n. 32720190000731359000 e n. 32720190001445641000, discaricati dall'
in data 5.09.23 (all.3 e 4 allegati da nella istanza del 10.05.2024, cfr. note CP_1 CP_3 conclusionali dell' ): l ha in proposito precisato che lo sgravio è stato disposto in CP_1 CP_1
seguito alla cancellazione del ricorrente dal Registro delle Imprese con effetto retroattivo dal
31/12/2017 per fine attività, in virtù di domanda di rettifica della cancellazione
(originariamente disposta dal 30/09/2022) presentata il 23/06/2023.
Come noto, la cessazione della materia del contendere è una pronuncia attraverso la quale il
Giudice dà atto della avvenuta insorgenza di una o più circostanze che hanno fatto venire meno le ragioni del giudizio, in quanto la parte interessata ha già ottenuto quanto richiesto con l'azione giudiziale o comunque è venuto meno l'interesse a ottenere il richiesto provvedimento, come verificatosi nel caso in esame. La pronuncia è quindi ricollegata direttamente ad una sopravvenuta carenza di interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che si concretizza quando interviene una situazione tale da eliminare la ragione di contrasto o l'interesse delle parti ad ottenere un risultato utile o giuridicamente apprezzabile.
La cessazione della materia del contendere si ha quindi per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023, Rv. 669310 - 01).
In relazione ai menzionati avvisi, va quindi dichiarata cessata la materia del contendere in quanto, pacificamente, oggetto di discarico/sgravio e, con riferimento all'avviso n.
3272018000164307900014, di comprovato pagamento.
2.Resta da valutare l'opposizione riguardo ai residui avvisi di addebito (contenuti nella intimazione di pagamento oggetto di opposizione), di seguito indicati (seguendo la numerazione utilizzata dal ricorrente):
9. n. 32720160000426942000;
pagina 4 di 12 10. n. 32720160001082285000;
11. n. 32720170000882524000;
12. n. 32720170001092073000;
13 n. 32720180000715511000.
Alla luce delle argomentazioni delle parti e della documentazione acquisita al processo, può essere in primo luogo affermata l'incontestabilità ed irretrattabilità dei crediti previdenziali sottesi agli addebiti sopra elencati, per omessa tempestiva impugnativa degli avvisi stessi.
E' infatti consolidato il principio secondo cui i motivi di merito afferenti a situazioni consolidatesi prima della notifica dell'avviso di addebito possono essere fatti valere solo tramite la tempestiva opposizione all'avviso di addebito.
Dalle allegazioni e produzioni delle parti, è dato inferire la regolare e valida notificazione a parte ricorrente degli avvisi di addebito presupposti all'intimazione oggetto della presente impugnativa.
L' , infatti, ha prodotto: CP_1
con riferimento all'avviso di addebito n. 32720160000426942000, la relata di notifica del
10/05/2016, effettata presso il luogo di residenza del , sottoscritta dalla moglie del Pt_1
; Pt_1
con riferimento all'avviso di addebito n. 32720160001082285000, la relata di notifica del
16/11/2016, effettata presso il luogo di residenza del , sottoscritta dalla moglie del Pt_1
; Pt_1
con riferimento all'avviso di addebito n. 32720170000882524000, la relata di notifica del
12/10/2017, effettata presso il luogo di residenza del , sottoscritta dal destinatario, Pt_1
; Pt_1
con riferimento all'avviso di addebito n. 32720170001092073000, la relata di notifica del
7/12/2017, effettata presso il luogo di residenza del , sottoscritta dalla moglie del Pt_1 [...]
Pt_1
pagina 5 di 12 con riferimento all'avviso di addebito n. 32720180000715511000, la relata di notifica del
10/08/2018, effettata presso il luogo di residenza del , debitamente sottoscritta dal Pt_1
ricevente.
2.1 Le eccezioni sollevate dal ricorrente, volte a sostenere (per quanto interessa nella presente sede) la nullità delle notifiche degli avvisi di addebito dell' effettuati il CP_1
10.05.2016, 16.11.2016, 10.08.2018 (cfr. note di udienza del 30.03.2023), perché eseguite presso una residenza errata e/o perché “mancanti della CAN” ex art. 8 L. 890/1982, nonché, quanto alle notifiche del 10.05.2016 e del 16.11.2016, perché nulle in ragione del fatto che il ricorrente si sarebbe trovato, in quelle specifiche date, ristretto in carcere, sono infondate.
Invero: in base al certificato di residenza storico, nel periodo in contestazione era Pt_1
residente in [...], Salita Piaggia 12; le notifiche in esame sono state effettuate tramite servizio postale presso il suo luogo di residenza;
le relate di notifica risultano sottoscritte dalla moglie del o da persona reperita presso il luogo di residenza. Pt_1
Quanto alla contestazione circa la necessità della spedizione di una raccomandata informativa, si evidenzia che, nella specie, è pacifico che l ha provveduto CP_1
alla notifica diretta a mezzo del servizio postale degli avvisi di pagamento prodromici alla intimazione di pagamento.
Sul punto, si osserva che l'art. 30, co. 4, del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010 (che consente espressamente la notifica dell'avviso di addebito mediante invio di raccomandata con CP_1
avviso di ricevimento) non prevede che tale notificazione debba essere eseguita con le modalità di cui all'art. 149 c.p.c. (notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario con il servizio postale).
In tema di notificazione della cartella esattoriale ex art. 26 del D.P.R. 602/1973, la Corte di
Cassazione, nel valorizzare la norma di coordinamento contenuta nell'art. 30, comma 14, D.L.
n. 78/2010, conv. in L. 122/2010, ritiene applicabili all'avviso di addebito le stesse CP_1
norme vigenti in materia di riscossione dei tributi a mezzo ruolo e cartella di pagamento.
Pertanto, anche con riferimento alla notificazione dell'avviso di addebito dell' , si deve CP_1
considerare valido e operante il principio secondo cui "in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del pagina 6 di 12 concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982”.
Nell'ipotesi di notificazione della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento, la stessa si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, in quanto l'avvenuta effettuazione della notificazione su istanza del soggetto legittimato e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l'atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di una attestazione dell'agente postale assistita dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700
c.c. (cfr. Cass. n. 4275/2018)".
Si legga anche la sentenza della S.C. n. 28708/2021, ove è stato osservato:
“la S.C. è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 (cfr. Cass. n. 17598/2010; Cass. n.
911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario).
Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale della L. n. 890 del 1982, art.
14, come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art. 20, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari - e per quel che qui interessa alla società concessionaria - di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale - con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. D.M. 9 aprile 2001, art. 39 (cfr. Cass. n. 27319/2014) - senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26, il rinvio al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, unicamente per pagina 7 di 12 quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014)" (Cass. ord. n. 3254/16)"
(cfr. Cass. n. 802 del 2018; coni. Cass. n. 12083 del 2016 e n. 29022 del 2017;12/11/2018, n.
28872 Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019; 2020 nr 23426).
Tale orientamento giurisprudenziale ha trovato recente autorevole avallo nella sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 23/07/2018 che ha dichiarato la conformità a
Costituzione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1.
Ha preliminarmente osservato la Corte "come il regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte risponde all'esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica, affermando che "da disciplina speciale della riscossione coattiva delle imposte non pagate risponde all'esigenza della pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato"
(sentenze n. 90 del 2018 e n. 281 del 2011). In questo contesto, l'agente per la riscossione svolge una funzione pubblicistica finalizzata al raggiungimento di questo scopo. E' questa particolare funzione svolta dall'agente per la riscossione a giustificare un regime differenziato, qual è la censurata previsione della speciale facoltà del medesimo di avvalersi della notificazione "diretta" delle cartelle di pagamento". Ha poi rilevato che "da semplificazione insita nella notificazione diretta", consistente "nella mancanza della relazione di notificazione di cui all'art. 148 c.p.c. e L. n. 890 del 1982, art. 3" e nella "mancata previsione della comunicazione di avvenuta notifica (cosiddetta CAN)", "anche se (...) comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all'ordinario procedimento notificatorio a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 890 del 1982, non di meno (...) è comunque garantita al destinatario un'effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973. art. 26, comma 1".
Ha precisato il Giudice delle leggi che, seppure non sia prevista la relata di notifica, nella notificazione "diretta" ai sensi del citato art. 26 "c'è' il completamento dell'avviso di ricevimento da parte dell'operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell'avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo".
Inoltre, la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica (ma solo nel caso in cui il plico sia consegnato dall'operatore postale direttamente al destinatario o a persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda o al portiere), "non costituisce nella disciplina della notificazione", nonostante tale "obbligo vale indubbiamente a rafforzare il diritto di azione e di difesa (art. 24 Cost., commi 1 e 2) del destinatario dell'atto", "una
pagina 8 di 12 condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria di tale, pur fondamentale, diritto".
Ogni eccezione sul punto (ossia la assenza della CAN) va, quindi, rigettata.
2.2 In relazione al fatto che , quanto alle notifiche effettuate il 10.05.2016 e il Pt_1
16.11.2016, si trovava in carcere (circostanza che documenta sub doc. 6), anche tale eccezione non è condivisibile.
Devono ribadirsi i principi affermati in termini generali dalla giurisprudenza di legittimità in materia di notificazioni, applicabili anche alla odierna fattispecie, ricorrendo la medesima ratio, laddove è stato sostenuto che la residenza non si perde per effetto di un allontanamento più o meno protratto nel tempo, salvo che la persona non abbia fissato altrove una nuova dimora abituale e quindi una nuova residenza;
pertanto, risulta conforme a diritto la notifica a persona detenuta effettuata, nelle mani di persona di famiglia, nel luogo di residenza (Cass. n. 9279 del 17/09/1998), come avvenuto nel caso in esame.
2.3 Quanto al regime di prescrizione applicabile, come chiarito dalle S.U. della Cassazione,
"la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del
17/11/2016).
Deve, quindi, essere applicata la prescrizione quinquennale.
CP_ Nel caso di specie, come appena visto, l ha documentato di aver notificato tutti gli avvisi di addebito indicati in ricorso (oggetto di residua verifica in questa sede) in data 10.05.2016,
16.11.2016, 12.10.2017, 7.12.2017 e 10.08.2018.
Tali notifiche sono regolari, come già argomentato.
pagina 9 di 12 3. La S.C. ha pure precisato (cfr. SS.UU. n.23397/16) che “una volta divenuta intangibile la pretesa contributiva per effetto della mancata proposizione dell'opposizione alla cartella esattoriale (come avvenuto nel caso di specie), non è più soggetto ad estinzione per prescrizione il diritto alla contribuzione previdenziale di che trattasi e ciò che può prescriversi
è soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo così definitivamente formatosi”, indicando in
5 anni il termine di prescrizione successivo alla irretrattabilità dei crediti.
Anche termine non è maturato.
Infatti, dalla notificazione dei cinque avvisi di addebito indicati (notificazione, lo si ripete, avvenuta il 10.05.2016, 16.11.2016, 12.10.2017, 7.12.2017 e 10.08.2018) al 5.09.2022 (data di notificazione della intimazione di pagamento oggi opposta), il termine quinquennale (in particolare valutando la decorrenza di un nuovo termine quinquennale per le notifiche effettuate nel 2016) è stato interrotto -ulteriormente- da parte di con i seguenti atti: CP_3
-notifica dell'intimazione di pagamento n. 02720189000831255000 (cfr. all.5) in data
7.08.2018 - cui sono sottesi anche alcuni degli Avvisi di Addebito oggi (ancora) in contestazione, ossia l' avviso di addebito n. 32720160000426942000 e l'avviso di addebito n.
32720160001082285000- personalmente dal;
Pt_2 Pt_1
-notifica in data 14.11.2018 dell'atto di Pignoramento dei crediti verso terzi n.
02784201800002195001 (cfr. all.6 ), che concerneva, tra gli altri, gli avvisi CP_3
32720160000426942000, 32720160001082285000, 3272017000109207300, atto notificato direttamente al;
Pt_1
-notifica al dell'intimazione di pagamento n. 02720199000433156000 (cfr. all.7 Pt_1
) in data 6.06.2019, ricevuta dalla moglie del , che aveva ad oggetto i CP_3 Pt_1
seguenti avvisi di addebito oggi in contestazione: avviso di addebito n.
32720160000426942000, avviso di addebito n. 32720160001082285000; avviso di addebito n. 32720170000882524000, avviso di addebito n. 32720170001092073000;
- notifica al , in data 23.11.2019, dell'atto di Pignoramento dei crediti presso terzi n. Pt_1
02784201900003425001 (cfr. all.8 ), cui erano sottesi gli avvisi di addebito n. CP_3
32720160000426942000, 32720160001082285000, n. 32720170000882524000, n.
32720170001092073000, con ricezione da parte di familiare convivente.
pagina 10 di 12 Anche tali notifiche sono, quindi, del tutto regolari, dato che l'intimazione di pagamento del
7.08.2018 è stata ricevuta personalmente dall'opponente; inoltre, le eccezioni sollevate dal ricorrente volte a sostenere la nullità delle notifiche effettuate il 6.06.2019 e il 23.11.2019 per omesso invio della CAN o per lo stato di detenzione del sono, in ogni caso, da Pt_1
rigettare, per le stesse argomentazioni già spese ai precedenti punti 2.1 e 2.2, che integralmente si richiamano.
E' quindi evidente, dato che l'intimazione di pagamento oggi opposta è stata notificata dal
[...]
il 5.09.2022, che alcuna prescrizione quinquennale risulta maturata neppure in data Pt_1
successiva alla notifica degli avvisi di addebito da parte dell (pur non volendo neppure CP_1 considerare la sospensione dei termini per l'emergenza Covid), per effetto degli atti interruttivi posti in essere da , debitamente documentati, nonché per effetto della notifica il CP_3
5.09.2022 dell'intimazione oggi opposta.
4.Va, infine, rigettata l'eccezione attinente al vizio di motivazione dell'intimazione di pagamento.
Come noto, detta censura integra un'opposizione agli atti esecutivi;
tale tipo di eccezione, concernente la regolarità formale dell'intimazione di pagamento, deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla loro notificazione ex art. 617, II comma,
c.p.c.
Nel caso in esame, il ricorrente ha proposto opposizione il 26.09.2022, a fronte della notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta il 5.09.2022 e, quindi, risulta effettuata nei termini (in quanto il ventesimo giorno scadeva di domenica, il 25.09.2022, con termine per il deposito prorogato al 26.09.2022 (ex art. 155 comma IV cpc).
Tuttavia, tale eccezione è -nel merito- infondata, dato che l'intimazione di pagamento opposta
è stata redatta sulla base di un modello ministeriale, che si presume conforme a legge;
peraltro, l'intimazione di pagamento opposta contiene l'esplicitazione delle specifiche ragioni di credito, tramite elencazione degli avvisi di addebito e dei rispettivi dettagli del debito; contiene altresì l'indicazione delle somme addebitate a titolo di interessi, spese e sanzioni, gli estremi dei titoli da cui deriva il carico, corredati delle informazioni essenziali (descrizione e anno di riferimento del debito, somme aggiuntive, interessi di mora e oneri di riscossione) e, quindi, l'esatta quantificazione delle somme indicate è effettuata per relationem rispetto agli atti presupposti, che risultavano conosciuti o conoscibili dalla parte;
tali indicazioni, pagina 11 di 12 complessivamente valutate, risultano quindi idonee a ritenere soddisfatto il requisito della motivazione;
nessuna violazione dello Statuto del contribuente è stata dunque perpetrata, anche perché sono chiaramente indicati il termine per impugnare l'atto e l'organo giurisdizionale al quale ricorrere, nonché il nome del responsabile della procedura.
6.Le spese processuali del presente giudizio possono essere compensate parzialmente tra le parti, nella misura del 50%, vista la pronuncia di cessazione della materia del contendere relativamente ad alcuni degli avvisi di addebito presupposti e, per la parte residua, seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1)Dichiara cessata la materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito di addebito nn. 32720120000385164000, 32720120001269573000, 32720130000205215000,
32720130000902715000, 32720140000495215000, 32720140001087276000,
32720140001797619000, 32720150000578587000, 32720180001643079000,
32720190000731359000 e 32720190001445641000;
2) Rigetta, per il resto, l'opposizione;
3) Compensa tra le parti le spese processuali nella misura del 50% e condanna Parte_1
al pagamento in favore dell' e di delle spese processuali residue, che
[...] CP_1 CP_3
liquida in detta proporzione, in favore di ciascuna parte resistente, in euro 2.500,00 per compensi, oltre iva, cpa come per legge e rimborso forfettario del 15%, con distrazione quanto ai compensi liquidati in favore di . CP_3
Campobasso, 18 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
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