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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 07/08/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Campobasso
N. R.G. 50/2024
Sentenza n° 73/2025
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere
- dott. Elena Quaranta consigliere rel. ed est.
ha pronunciato, all'esito del deposito telematico di note scritte, ai sensi della vigente legislazione, mediante redazione di dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro, iscritta al n. 50/2024 R.G. Lav. promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, nonché da in proprio, rappresentati e difesi anche disgiuntamente dagli Parte_2 avv.ti Laura Venittelli e Vittorino Facciolla, elettivamente domiciliato come in atti appellanti
contro
:
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di e ivi ope legis domiciliato CP_1 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con sentenza del 17.10.2023, il Tribunale di Larino, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, ha rigettato l'opposizione proposta da Parte_1
unitamente al suo amministratore , avverso le ordinanze-
[...] Parte_2 ingiunzione n. 91-0/22 e n. 91-1/2022 emesse in data 2.05.2022 dall' Controparte_1
di Campobasso-Isernia Sede di per violazione dell'art. 22 del D. lgs. n.
[...] CP_1
151/2015 e dell'art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965.
1.1. I provvedimenti opposti erano scaturiti da un'indagine ispettiva eseguita dal Nucleo
Carabinieri dell' in seguito ad un incidente stradale occorso nel Controparte_1 pomeriggio del 6 agosto 2018, lungo la strada tra Lesina a Campomarino, nel quale erano rimasti vittime dodici dei quattordici braccianti agricoli che viaggiavano su un furgoncino.
Sette dei quali erano risultati privi di contratto di lavoro.
1.2. I ricorrenti avevano contestato le risultanze del verbale ispettivo negando che tutti i lavoratori coinvolti nell'incidente avessero quel giorno prestato attività lavorativa sui campi di sua proprietà, ovvero sia i sette lavoratori regolarmente assunti ( , Persona_1 Per_2
, e ),
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 Persona_7 sia gli altri sette non assunti ( , Persona_8 Persona_9 Per_10 Per_11
, , asserendo che questi ultimi non
[...] Persona_12 avevano effettuato la raccolta sui suoi terreni, ma solo condiviso con i propri dipendenti lo stesso mezzo di trasporto.
1.3. Avevano anche precisato che, in vista della campagna di raccolta dei pomodori, dal 3 agosto
2018 avevano assunto alle proprie dipendenze tredici braccianti e che, in aggiunta, avevano alle proprie dipendenze anche altri operai ed autisti. In presenza di tale forza lavoro non vi sarebbe stata alcuna ragione di utilizzare altre risorse umane prive di visto di soggiorno e /o a nero.
1.4. Avevano, dunque, dedotto la nullità del verbale ispettivo del dicembre 2018 e degli accertamenti eseguiti il 6.8.2018 per violazione dell'art. 12 dello Statuto del Contribuente e dell'art. 24 Cost. per non avere il personale ispettivo, in sede di interrogatorio espletato la sera dell'incidente, effettuato l'informativa circa il diritto di chiedere l'assistenza di un legale e/o di un consulente del lavoro, nonché dell'art. 33 della L. n. 183/2010, attesa l'omessa indicazione nel verbale medesimo delle fonti di prova. Richiesta in via istruttoria l'ammissione di prova testimoniale, avevano concluso spiegando le seguenti domande “1) annullare l'Ordinanza Ingiunzione n. 91-0/2022 ( prot. n. 9417/C.d.G.10453) del Direttore dell' , datata 2.05.2022, comunicata il successivo 03.05.2012 al Controparte_1 sig. nel duplice ruolo di amministratore della ed in proprio Parte_2 Controparte_2 quale socio Amministratore della medesima società avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento della complessiva somma di € 45.661,95, di cui € 9.900,00 per violazione dell'art. 22 del Decreto
Legislativo n. 151/2015, € 19.866 per violazione dell'art 53 del D.P.R. n. 1124/1965; € 15.840,00 per violazione dell'art. 22 del Decreto Legislativo n. 151/2015;
2) annullare l' Ordinanza Ingiunzione n. 91-1/2022 ( prot. n. 9465/C.d.G.10453) del Direttore dell' , datata 2.05.2022, comunicata il successivo 03.05.2012 al sig. Controparte_1 Pt_2
nel duplice ruolo di amministratore della ed in proprio quale socio
[...] Controparte_2
Amministratore della medesima società avente ad oggetto l'ingiunzione di pagamento della complessiva somma di € 45.661,95, di cui € 9.900,00 per violazione dell'art. 22 del Decreto
Legislativo n. 151/2015, € 19.866 per violazione dell'art 53 del D.P.R. n. 1124/1965; € 15.840,00 per violazione dell'art. 22 del Decreto Legislativo n. 151/201;
3) acclarare e dichiarare che tra la ditta ricorrente ed i sigg.ri , , Persona_8 Persona_9
non vi è stato alcun Per_10 Persona_11 Persona_12 rapporto di lavoro subordinato nel periodo contestato;
4) Acclarare e dichiarare, per i motivi indicati in premessa, la nullità del Verbale Unico di
Accertamento e, per invalidità derivata, delle due Ordinanze impugnate.
5) Acclarare e dichiarare che le dichiarazioni rese dal sig. sono illegittime e quindi CP_3 vanno stralciate dal presente procedimento nell'eventualità in cui dovessero essere utilizzate ex adverso.
6) In ogni caso, condannare l' , al pagamento delle Controparte_4 spese e competenze di causa con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”.
2. Si era costituito in giudizio l' argomentando che gli esiti delle Controparte_1 indagini svolte con riferimento all'incidente avevano inconfutabilmente indotto ritenere che il giorno dell'incidente tutti i braccianti trasportati sul furgone e coinvolti nel sinistro avevano lavorato su terreni di proprietà della ditta ricorrente.
2.1. In particolare, si sottolineava che all'ispettore che aveva condotto le indagini, avviate la sera del
6.8.2018, fratello dell'odierno appellante e anch'egli amministratore della società, CP_3 aveva riferito che la mattina si erano presentati a lavoro solamente 7 dei 10 braccianti assunti, indicando in , l'autista del furgone deceduto nel sinistro, l'intermediario incaricato Persona_5 di organizzare la squadra di braccianti e di condurla sul luogo di lavoro. 2.2. Si aggiungeva che dalla istruttoria era risultato che i braccianti assunti dall'azienda ricorrente avevano lavorato in territorio sito in agro tra S. Martino in Pensilis e Campomarino (CB) e avevano raccolto circa 50 tonnellate di pomodori, pari a 176 cassoni, consegnati a Parte_3
, e che il presenziario al lavoro relativo alla giornata in cui si era verificato l'incidente
[...] acquisito presso l'azienda non poteva considerarsi veritiero poiché riportava tra i presenti un lavoratore di nome che invece quel giorno non si era recato al lavoro, mentre i Parte_4 lavoratori deceduto nell'incidente, e superstite, pur non essendo stati Persona_6 Per_7 registrati, avevano invece prestato lavoro nella stessa giornata.
2.3. Si deduceva che dalle dichiarazioni raccolte dai superstiti era stato confermato il ruolo di caporale di nonché la circostanza che tutti i passeggeri del furgone avevano lavorato sullo Persona_5 stesso campo di pomodori.
Alle stesse conclusioni, asseriva l' , conducevano le risultanze documentali e, in CP_1 particolare, gli appunti rinvenuti sul furgone con i quali il caporale aveva rendicontato il numero dei cassoni riempiti dai lavoratori, nonché i documenti di trasporto acquisiti presso la cooperativa
[...] di Lesina, in cui erano indicati il numero dei cassoni corrispondenti con quelli rendicontati Pt_3 giornalmente dal caporale.
2.4. L'allora resistente precisava, altresì, che in seguito alla vicenda era stato avviato un procedimento penale per il reato di cui all'art. 603 bis c.p. a carico di , per avere utilizzato Parte_2 manodopera extracomunitaria sprovvista del permesso di soggiorno ed in nero, mediante l'intermediazione del defunto caporale , sottoponendo i lavoratori a condizioni di Persona_5 sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno.
2.5. Si deduceva, in punto di diritto, l'infondatezza delle eccezioni sollevate dai ricorrenti in merito alla legittimità dell'accertamento condotto dagli agenti ispettivi, rilevando che delle indagini il maresciallo delegato aveva dato conto analiticamente nel rapporto inviato alla Procura, rapporto allegato alla memoria di costituzione, risultando ormai conclusa la fase delle indagini preliminari del procedimento penale e non residuando esigenze di riservatezza che avevano fin lì impedito una puntuale indicazione delle fonti di prova.
Si contestava il richiamo fatto da parte ricorrente ad una presunta violazione dello Statuto del contribuente, non applicabile alla fattispecie in esame, deducendosi la correttezza dell'operato degli ispettori in riferimento alla normativa disciplinante il procedimento di accertamento e contestazione contenuto nel cd. Collegato Lavoro (art. 33). Si precisava, al riguardo, in particolare, che al Pt_2 venne dato avviso della possibilità di farsi assistere da un consulente di sua fiducia e che pertanto,
l'assenza del professionista non avrebbe inciso sulla legittima prosecuzione dell'attività ispettiva, con conseguente piena utilizzabilità delle spontanee dichiarazioni rilasciate dallo stesso nell'ambito del procedimento accertativo di illecito amministrativo, da non confondere con quello di carattere penale.
3. Ritenuta la prova orale chiesta dall'allora ricorrente superflua, alla luce della documentazione già versata in atti, il Tribunale di Larino osservava come l'ordinanza-ingiunzione assolvesse pienamente l'onere motivazionale, fornendo esaustiva spiegazione delle ragioni per le quali era stato emesso il verbale di accertamento e irrogata la sanzione, escludendo un vulnus difensivo ai danni dell'opponente.
Quanto all'asserita violazione dell'art. 12 dello Statuto del Contribuente, evidenziava che la fattispecie in esame si applicasse la disciplina di cui all' art. 33 della legge n.183/2010, c.d. Collegato
Lavoro, sull'accesso ispettivo, di cui non si rilevava alcuna violazione. Nel merito il GL riteneva che le circostanze contestate all'azienda fossero state provate dalle dichiarazioni raccolte e dai documenti acquisiti in sede di ispezione.
4. Avverso detta decisione ha proposto appello la ditta unitamente all'amministratore , Parte_2 chiedendone la riforma.
4.1. Parte appellante eccepisce, con il primo motivo, la “violazione e falsa applicazione dell'art.
12 dello Statuto del Contribuente (legge 212/2000) , in riferimento all'art. 7 del D.L.
70/2011, alla Legge 241/1990 ed all' art. 24 Cost. Violazione e falsa applicazione dell'art.
33 della legge 183/2010 in riferimento sempre all'art. 12 dello Statuto del Contribuente, art.
7 DL 70/2011 e art. 24 cost.”.
Si duole parte appellante che erroneamente il giudice di prime cure aveva ritenuto non applicabile alla fattispecie le garanzie previste dal cd. Statuto del contribuente, dal cui mancato rispetto derivava la nullità del verbale ispettivo dal quale era scaturita l'ordinanza opposta.
Contesta anche l'omessa indicazione nel verbale stesso delle fonti di prova degli illeciti rilevati, ritenuta ammissibile dal GL per la preclusione di cui all'art. 329 c.p.p., stante la pendenza delle indagini penali, e che avrebbe invece impedito l'esercizio del proprio diritto di difesa.
4.2. Si denuncia, con il secondo motivo la “violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116,
244, 245 cpc per omesso accoglimento di istanze istruttorie della Parte_5 della subordinazione. Erronea ricostruzione dei fatti”, per avere il Tribunale immotivatamente rigettato le istanze istruttorie avanzate dall'allora parte ricorrente, asserendo che l'espletamento delle prove richieste avrebbe, invece, consentito ad essa parte appellante di dimostrare l'insussistenza dei rapporti di lavoro subordinati contestati.
4.3. Si impugna, inoltre, la sentenza per “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc, 2700 cc Erronea interpretazione del verbale 53/2019, Erronea ricostruzione dei fatti.
Violazione del principio del contraddittorio per omesso accoglimento di istanze istruttorie”. Parte appellante asserisce, quindi, che la mancata ammissione da parte del Tribunale delle prove testimoniali gli avrebbe precluso di provare l'infondatezza delle risultanze del verbale ispettivo non coperte da fede privilegiata, al riguardo deducendo che nel caso in cui il verbale ispettivo riporta solo situazioni “ de relato” e non certificate de visu dall'ispettore, sarebbe doveroso ammettere la prova testimoniale richiesta e che, in caso di mancata ammissione delle prove, il giudice deve motivare la scelta, cosa che nel caso di specie non sarebbe avvenuto.
4.4. Impugnava, infine, la statuizione sulle spese che, in ragione della particolare complessità della vicenda, avrebbero potute essere compensate.
5. Costituitosi in giudizio, l' resiste all'appello, deducendo in primo luogo Controparte_1
l'inammissibilità per manifesta infondatezza dell'appello.
5.1. Quanto al primo motivo di doglianza, evidenzia che, così come ritenuto dal Tribunale, la normativa di riferimento per la piena regolarità della procedura ispettiva svolta è costituita non già dallo Statuto del Contribuente, ma dall'art. 33 della Legge 183/2010 (c.d. Collegato lavoro), che nel caso in esame era stato pienamente rispettato dal Nucleo ispettivo.
5.2. Con riferimento ai vizi formali dell'ordinanza ingiunzione, pure invocati dall'appellante a sostegno del gravame, si ribadisce che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, essi non inficierebbero la validità dell'ordinanza.
5.3. Si aggiunge che i verbali ispettivi sono stati posti dal giudicante a fondamento del proprio convincimento con motivazione logica e immune da vizi e mediante operazione del tutto legittima, atteso che nel giudizio di opposizione tali documenti rivestono valore probatorio anche nelle parti non assistite da fede privilegiata. Si precisa che, avendo detti documenti consentito una ricostruzione chiara e incontrovertibile della vicenda, correttamente il giudice ha rigettato le istanze di prova testimoniale.
5.4. L'appellato chiede, quindi, la declaratoria di inammissibilità del gravame e, nel merito, il rigetto dello stesso con vittoria di spese.
5.5. Assunta prova testimoniale e acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti, che si sono riportate alle conclusioni già rassegnate, la causa era decisa come da separato dispositivo.
********************
6. L'appello, pur ammissibile, è fondato.
6.1. Osserva la Corte, con riguardo al primo motivo di doglianza, che l'art. 7 comma 2 lett. d) del
D.L. 13 maggio 2011, n. 70, conv. in L. 12 luglio 2011, n. 106, effettivamente prevede che
“d) le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria” dovendosi concordare con parte appellante sul fatto che alla fattispecie in esame si applicano le garanzie previste a tutela del contribuente.
Parte appellante, in particolare, denuncia la violazione dell'art. 12 dello Statuto del Contribuente in connessione con l'art. 24 Cost. per avere l'ispettore omesso “in occasione dell'indagine effettuata la sera dell'incidente, di consentire al sig. , interrogato dal medesimo ispettore, l'assistenza, Pt_2 fin dal momento iniziale degli accertamenti, di un legale e/o di un consulente del lavoro, così da evitare che le dichiarazioni spontanee rese dal detto sig. , venissero, come di fatto è accaduto, Pt_2 utilizzate contro di lui” e che ciò comporti la nullità del verbale ispettivo.
Ebbene, premesso che “il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti…” (così Cass. civ., Sez. Unite,
25/11/1992, n. 12545; cfr nello stesso senso C. 7913/90, Cass. civ., Sez. Unite, 24/7/2009, N°17355,
Cass. Civ., Sez. II, 27/10/2008, N° 25844; Cass. Civ., Sez. I, 21/9/2006, N°20441) si osserva che nel verbale di primo accesso ispettivo n. 20 del 6.8.2018 (cfr. All. n. 5 alla mamoria di costituzione dell' ) si dà atto che “Gli scriventi informano il datore di lavoro, nella persona del soggetto CP_1 presente, persona cui è consegnato il verbale, sog. della possibilità di farsi assistere, CP_3 nel corso dell'accertamento, da un professionista abilitato ai sensi dell'art. 1 della legge 12/1979, affinché presenzi alle attività di controllo e verifica, nonché di rilasciare dichiarazioni prima della chiusura del presente verbale” con la precisazione che “L'assenza di tale professionista non è comunque ostativa alla prosecuzione dell'attività ispettiva, né inficia la sua validità”.
Deve, pertanto, ritenersi provato, che siano state sostanzialmente rispettate le garanzie previste dallo
Statuto dei contribuenti che l'appellante asserisce non essere state assicurate.
Tanto vale anche per la censura relativa all'ora in cui l'accesso è stato eseguito.
Il controllo venne, infatti, effettuato alle ore 23.35 del 6.8.2018, su richiesta della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Foggia, a seguito del sinistro stradale in cui quello stesso giorno erano deceduti dodici dei quattordici lavoratori di origine africana trasportati a bordo di un furgone condotto da un caporale. Vi era, dunque, oggettivamente, una situazione di urgenza che giustificava l'espletamento della verifica in orario diverso da quello di svolgimento dell'attività dell'azienda ispezionata.
6.2. Quanto alla contestata violazione dell'art. 33 della L. n. 183/2010, per l'asserita omessa indicazione nei verbali ispettivi degli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati, si evidenzia che il verbalizzante ha dato atto che “le fonti di prova non sono state indicate perché strettamente legate all'indagine penale”. Al riguardo, in disparte al rilievo che, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, la mancata indicazione delle fonti di prova è stata imposta dalla preclusione di cui all'art. 329 c.p.p., stante la pendenza di indagini penali al momento della redazione del verbale, vi è che parte appellante, pur dolendosi di non poter esercitare “a tutt'oggi” il diritto di difesa per l'omessa indicazione delle fonti di prova, non evidenzia, in concreto il pregiudizio derivatole, emergendo, peraltro, che fin dal ricorso di primo grado il si è difeso nel merito dalle contestazioni mossegli. Pt_2
Sul punto è opportuno ricordare il principio secondo cui “In tema di sanzioni amministrative in materia di previdenza e lavoro, la mancata indicazione, nel verbale di accertamento, delle fonti di prova degli illeciti costituisce un vizio formale che rileva solo ove impedisca una adeguata tutela difensiva” (Cass., sez. L, ordinanza n. 26050 del 07.09.2023, in fattispecie in cui la S.C. ha confermato sul punto la sentenza impugnata che aveva escluso essersi verificata, nel caso, alcuna lesione del diritto di difesa, avendo il trasgressore proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione senza evidenziare, in concreto, il pregiudizio al medesimo derivato dalla mancata indicazione delle fonti di prova).
Di qui il rigetto del primo motivo di appello.
7. Il secondo e il terzo motivo di gravame possono essere trattati unitariamente, essendo entrambi correlati alla contestazione della mancata ammissione della prova orale chiesta dall'allora parte ricorrente, prova che, secondo l'appellante, avrebbe consentito di assolvere l'onere probatorio sull'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato con gli irregolari.
Alla denunciata mancata ammissione si è posto rimedio nel presente grado di giudizio, disponendosi la prova per testi articolata dalla parte ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Ritiene, tuttavia, il collegio che le dichiarazioni dei testi escussi non hanno scalfito l'evidenza, risultante dai verbali ispettivi, per cui tutti i lavoratori coinvolti nel sinistro lavoravano, allorquando lo stesso si verificò, per l'azienda . Pt_6
7.1. Sentiti all'udienza del 28.2.2025, e dipendenti della ditta, hanno asserito Persona_13 Per_14 che il giorno 6 agosto 2018 le uniche forze lavorative operanti sui campi erano i lavoratori regolarmente assunti e non anche gli altri per cui è stata elevata la contestazione. I due testi, peraltro, non hanno potuto identificare i lavoratori regolarmente assunti, non essendo in grado di ricordarne i nomi, donde la genericità delle dichiarazioni rese. Si aggiunga, come osservato dalla difesa erariale, che è inverosimile che i testi fossero in grado di affermare che i lavoratori presenti sul campo il
06.08.2018 fossero esattamente quelli assunti solo tre giorni prima e che avevano iniziato a lavorare al più presto il 03.08.2018.
7.2. Anche le affermazioni di non confortano le prospettazioni dell'appellante. Testimone_1 È, infatti, inverosimile che lo stesso, dopo aver visto i lavoratori il 3 agosto 2018 “intenti al lavoro”, li avesse potuti nettamente riconoscere tre giorni dopo (egli ha affermato che “i sette collaboratori visti il 6 agosto erano quelli a lavoro il precedente 3 agosto”). E, anche a voler ammettere che il teste abbia potuto individuare e riconoscere i lavoratori visti intenti al lavoro nelle due occasioni, va evidenziato che, non essendosi trattenuto sul campo tutto il giorno, non è improbabile che, al momento del suo arrivo sul campo del , i sette lavoratori in nero, anche allertati dalla presenza Pt_6 di un estraneo, si siano potuti temporaneamente allontanare, ovvero che effettivamente si trovassero in quel momento altrove, per qualche necessità personale o del datore di lavoro.
7.3. Reputa, quindi, il collegio che la prova orale espletata non ha fornito elementi probatori in grado di contrastare le inequivoche risultanze della corposa indagine espletata dal Nucleo ispettivo dell'ITL
(di cui al verbale ispettivo, allegato n. 5 alla memoria di costituzione in primo grado dell' ) CP_1 al fine di ipotizzare una ricostruzione alternativa dei fatti.
7.4. Va rilevato, infatti, che i lavoratori sopravvissuti all'incidente, e Persona_15 Persona_7
(cfr. all. 7 e 8 alla stessa memoria), hanno in maniera inequivoca confermato che tutti i tredici lavoratori trasportati sul furgone del HA avevano lavorato quel giorno sullo stesso campo.
Dalle dichiarazioni dei due superstiti è emerso che l'attività lavorativa degli stranieri (assunti e non assunti) era assicurata dall'intermediazione illecita del caporale (l'autista del Persona_5 mezzo, anch'egli deceduto nel sinistro), il quale, infatti, si occupava del trasporto dei lavoratori, di annotare su un quaderno nome e cognome di ciascuno, con l'indicazione del numero di cassoni riempiti ogni giorno e della corrispondente retribuzione, che egli stesso provvedeva a corrispondere.
Il ruolo di “intermediario” di HA è stato, peraltro, confermato dallo stesso che, CP_3 sentito il 7 agosto 2018, ha dichiarato ai carabinieri di avere rapporti solo con quest'ultimo, il quale si occupava dell'organizzazione del lavoro e di condurre i lavoratori sul campo.
Anche dipendente del , ha confermato la circostanza (“Ho conosciuto un tale Parte_4 Pt_2 di nome “ ” che mi ha proposto di andare a lavorare per la raccolta di pomodori in Per_5
Campomarino pattuendo un compenso di euro 3,5 per ogni cassone raccolto. Ho consegnato a
“ ” i miei documenti per l'assunzione ...” (cfr. all. 9 alla memoria). Per_5
7.5. Le circostanze riferite dai lavoratori trovano ulteriore conferma nel compendio documentale e, in particolare, negli appunti riportati sui due block notes utilizzati dal e rinvenuti sul Per_5 furgone dopo l'incidente, In essi, tra l'altro, per il giorno 6.8.2018, accanto al nome ” (in altro Per_16 appunto viene indicato “Franko Kampo Marino”, da identificarsi verosimilmente proprio con ER
, i cui campi sono allocati a Campomarino) sono indicati i nomi dei tredici lavoratori che
[...] viaggiavano sul furgone, con il numero dei cassoni da ciascuno riempiti, per un totale di 176. Lo stesso numero di cassoni è attestato nei documenti di trasporto della Cooperativa agricola Pt_3 cui la li aveva conferiti il giorno 6.8.2018 (cfr. All. 12 alla memoria). Parte_1
Alla luce di quanto sopra devono, perciò, ritenersi infondati anche il secondo e il terzo motivo di appello, con assorbimento del motivo sulle spese.
8. Dal rigetto dell'appello discende la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante, secondo il principio della soccombenza, al pagamento delle spese anche del presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
È, infine, dovuto da parte appellante un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso - Giudice del lavoro – del 17.10.2023, proposto con ricorso qui depositato il 16.4.2024, da in proprio e Parte_2 quale legale rappresentante p.t. della “ ”, in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore e in proprio, nei confronti di
[...]
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
Condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato.
Campobasso, 23.5.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Elena Quaranta Dr. Vincenzo Pupilella