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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/06/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. Sossio Pellec- chia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1191/2020 R.G., assegnata in decisione all'udienza “cartolare” del
06.03.2025, con fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse con- clusionali e delle memorie di replica, avente ad oggetto “Appalto di opere pubbliche” e vertente
TRA liquidazione, (P.IVA ), in persona del liquidatore, rappresen- Parte_1 P.IVA_1
tata e difesa dall'Avv. ROSSI PASQUALE, in virtù di procura in atti,
ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CICENIA DO- AR P.IVA_2
NATO, in virtù di procura in atti,
CONVENUTA
NONCHE'
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._1
GUERRIERO ANTONELLA, in virtù di procura in atti,
CONVENUTO
NONCHE'
(C.F. P.IVA ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti PINZA RO- CP_3 P.IVA_3
BERTO e CARBONE ENZO RAFFAELE, in virtù di procura in atti,
CONVENUTA
NONCHE'
(P.IVA ), rappresentata e difesa dagli Avv. DI Controparte_4 P.IVA_4
LAURO MASSIMO e PENTA MARCELLO, in virtù di procura in atti,
CONVENUTA NONCHE'
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_5 CodiceFiscale_2
MUGNANO ANNA, in virtù di procura in atti,
CONVENUTO
NONCHE'
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. PAL- CP_6 C.F._3
MIERI GILDA, in virtù di procura in atti,
CONVENUTO
CONCLUSIONE DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice conveniva in giudizio il CP_1
, , , e innanzi
[...] Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 all'intestato Tribunale chiedendo di “accertare e dichiarare la illegittimità dell'attività posta in essere dal , con particolare riferimento all'attività di interdizione nella vicenda narrata AR
e conseguente incongrua pretesa di riscossione della polizza fideiussoria;
per l'effetto, voglia con- dannare l'Ente al risarcimento del danno rappresentato dalla somma della polizza incassata, richie- sta dalla Compagnia Assicurativa, in via di rivalsa, all'attrice; voglia condannare il predetto Ente al risarcimento di ogni altro pregiudizio subito, o che si potrà ancora verificare, quale conseguenza diretta od indiretta;
accertare e dichiarare l'eventuale responsabilità dei professionisti tecnici, in assoluto od in concorso con la Stazione appaltante, con conseguente condanna al risarcimento del danno, anche futuro;
accertare e dichiarare la responsabilità, qualora dovesse emergere nel corso dell'indagine istruttoria, della e con pedissequa conseguenza risar- CP_3 Controparte_4 citoria”. Con vittoria di spese, da attribuirsi al procuratore antistatario. Con la spiegata domanda, parte attrice deduceva: i) di aver conseguito, previa aggiudicazione di gara di appalto indetta dal con contratto n. 1/2014, l'affidamento di “Lavori di riqualificazione e recupero AR urbano, nell'ambito del PSR Campania 2007-2013, misura 322”; “Rilancio della terra, delle chiese e dei monasteri”, per l'importo di euro 1.615.138,16. Il progetto prevedeva la fornitura di un corpo illuminante del tipo “light 804” estesi poi a 137 su richiesta di parte attrice e di alimentatori elettronici con funzioni di autodiagnostica e regolazione del flusso luminoso 0-10v; ii) di aver eseguito e col- laudato nei termini previsti le opere oggetto di appalto;
iii) che il ha lamentato il AR malfunzionamento di uno dei corpi illuminanti, così la ha contattato il responsabile Parte_1 della qualità della il quale inizialmente ha individuato il difetto nell'alimentatore e suc- CP_3 cessivamente a seguito di altre segnalazioni pervenute da parte del ha individuato la causa CP_1 del malfunzionamento in una sovratensione;
l'Ente ha chiesto ed ottenuto dalla compagnia assicura- trice della la F.A.T.A, la escussione della polizza fideiussoria dell'importo di Parte_1
36.983,75.
Si costituiva , quale collaudatore tecnico, chiedendo di dichiarare la propria carenza CP_6 di legittimazione passiva e per l'effetto la propria estromissione dal presente giudizio, in quanto ha svolto la sua attività in maniera tempestiva e con la diligenza professionale richiesta, e, nel merito, il rigetto della domanda attorea. Il tutto con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva eccependo la nullità dell'atto di citazione, la prescrizione e la decadenza CP_3 dell'azione posta in essere da parte attrice, chiedendo di dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Forlì e chiedendo altresì il rigetto della domanda attorea.
Si costituiva che si è occupata della distribuzione dei corpi illuminanti, Controparte_4 eccependo in via preliminare la nullità dell'atto introduttivo per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c, la nullità della domanda avanza da parte attrice per indeterminatezza del petitum e della causa petendi e chiedendo il rigetto della domanda e spiegando in via riconvenzionale di con- danna al risarcimento dei danni da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Si costituiva eccependo la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. Controparte_5
163 e 164 c.p.c., chiedendo di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva e per l'effetto la propria estromissione dal presente giudizio e chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata, avendo il direttore dei lavori vigilato sulla corretta esecuzione delle opere oggetto di ap- palto.
Si costituiva tempestivamente in qualità di RUP, chiedendo in via preliminare Controparte_2 di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva e per l'effetto la propria estromissione ed il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatti e in diritto.
Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice, dedu- AR cendo di aver inoltrato la richiesta di escussione della polizza fideiussoria alla invi- Parte_1 tando la stessa ad intervenire e che in mancanza di un riscontro l'Ente avrebbe esercitato il potere sostitutorio, eseguendo i lavori e ponendoli a carico della polizza presentata dall'impresa.
In data 26/01/2023 questo Giudicante ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c.. In sede di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. parte attrice e le parti convenute precisavano le rispettive domande e formulavano le istanze istruttorie.
All'udienza del 06/07/2023 questo Giudice ha ritenuto opportuno conferire incarico ad un CTU per la ricostruzione delle vicende oggetto di causa. Dopo il deposito della relazione definitiva ad opera del CTU nominato, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Fatte precisare le conclusioni alle parti, lo scrivente assegnava la causa a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Si rappresenta che, con note scritte depositate in data 24/02/2025, il procuratore della Parte_1 ha dato atto della messa in liquidazione della società.
Come è noto, la società non rappresenta, dopo il suo scioglimento, nella fase della liquidazione, un ente diverso da quello originario, sicché la messa in liquidazione della società non esclude che conti- nui a rappresentarla - sino all'estinzione – l'avvocato che era a ciò designato anteriormente allo scio- glimento, conservando la società la propria legittimazione nei rapporti di dare ed avere con i terzi.
La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
E' documentato tra le parti che fosse stipulato in data 23/07/2014 un contratto scritto n.1/2014 avente ad oggetto l'appalto di lavori di “rilancio della terra delle chiese e dei monasteri”.
Occorre precisare che nei contratti degli enti pubblici, per i quali è richiesta forma scritta ab substan- tiam, il contenuto del programma negoziale deve essere desunto unicamente dal contenuto dell'atto ed è quindi al contratto che occorre far riferimento ai fini della individuazione degli obblighi reciproci tra i contraenti non potendosi attribuire alcuna rilevanza al contenuto di altri documenti, estranei all'atto, che non siano in esso espressamente richiamati.
In punto di diritto, giova evidenziare come, in tema di appalti pubblici la giurisprudenza ha precisato che entrambe le parti contraenti sono obbligate ad osservare i doveri di correttezza e di buona fede nell'esecuzione del contratto tramite tutti quei comportamenti che, indipendentemente dagli specifici obblighi contrattuali e dal dovere generale del "neminem laedere", siano idonei a preservare gli inte- ressi della controparte (Trib Roma 6.12.2021; TAR Lombardia Milano 187/2017).
Stante il principio dispositivo della prova che regge il processo civile (a mente del combinato disposto di cui all'art. 2697 c.c. e 115 c.p.c.), colui il quale intende far valere in giudizio un diritto è chiamato a provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Ebbene, in caso di domanda di ripetizione di indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c. “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti
e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”. L'onere probatorio che grava sul creditore istante (in que- sto caso la è quello di fornire la dimostrazione dell'avvenuto pagamento di un im- Parte_1 porto economico e dell'inesistenza di una causa giustificativa di detto pagamento (v. all. 25 prod. parte attrice).
Per pagamento si intende l'adempimento, in senso lato, dell'obbligazione o, meglio, della supposta obbligazione: cioè, la praestatio eius quod est in obbligatione: quindi la dazione di denaro e, comun- que, ogni adempimento che significhi esatta prestazione di ciò che si riteneva dovuto. Ciò che è rile- vante dell'indebito oggettivo, a differenza di quello soggettivo, è la mancanza dell'obbligazione. Oc- corre precisare che il soggetto che ha diritto alla ripetizione di indebito è colui che ha effettuato il pagamento non dovuto in favore del nel caso in esame, la compagnia assicurativa AR
, subentrata nei diritti del creditore nei confronti del debitore. Il fideius- Controparte_7 sore è un terzo che si impegna a pagare un debito al creditore, il fideiussore che paga un debito si surroga nei diritti del creditore, in base all'articolo 1949 del Codice civile. Se il pagamento del fi- deiussore si rivela non dovuto, il debitore può esercitare l'azione di ripetizione di indebito nei con- fronti del creditore (Cass. Civile n. 30713 del 27/11/2018). La ripetizione d'indebito oggettivo, di cui all'art. 2033 c.c., rappresenta un'azione restitutoria, non risarcitoria, a carattere personale, che riflette l'obbligazione insorta tra il solvens ed il destinatario del pagamento privo di causa acquirendi sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante.
(Cass. Civ. n. 13829 del 23/07/2004).
Al fine di valutare la fondatezza delle doglianze attoree, è stata disposta C.T.U., le cui conclusioni risultano, a parere di questo Tribunale, pienamente condivisibili, in quanto frutto di un ragionamento oggettivamente apprezzabile. La consulenza tecnica, pur avendo, di regola, la funzione di fornire al giudice una valutazione relativa a fatti già probatoriamente acquisiti al processo (consulenza dedu- cente), può legittimamente costituire, ex se, fonte oggettiva di prova qualora si risolva, come nella fattispecie al vaglio, in valutazioni tecniche tali da essere rilevabili solo con il ricorso a determinate cognizioni specialistiche (consulenza percipiente) (cfr. Cass. 11190/1998, 321/1999, 2957/1999,
15136/2000, 2887/2003, 7635/2003, 88/2004).
Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi delle parti, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indica- zione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni delle parti, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (cfr. Cass. 1815/2015; conf.: Cass. 282/2009 e 8355/2007).
Come verificato dal CTU, nel caso in esame “Non si ravvisano inadempienze della società attrice nell'esecuzione dei lavori, le opere previste nelle proposte migliorative risultano eseguite come da progetto, non si è riscontrata alcuna osservazione e/o contestazione da parte dei professionisti inca- ricati della D.L. e del collaudo … non sussistono le condizioni per l'escussione della polizza fideius- soria, in quanto dalle analisi eseguite, sia dai tecnici della casa produttrice che dal perito CP_3 nominato dal , risulta che la causa del malfunzionamento è dovuta alla presenza AR di sovratensioni che hanno danneggiato le piastre led, in realtà il sistema che consente di prevenire il danneggiamento dell'alimentatore è quello di introdurre nel circuito uno scaricatore di sovraten- sioni del tipo SPD che svolge la funzione di filtrare e scaricare a terra scariche elettrostatiche di notevole entità; … L'evento dedotto in lite può annoverarsi sicuramente come imprevisto, trattandosi di danno generato da sovratensioni, o di origine atmosferica (fulmini), o dovute ad altre cause, quali ad esempio manovre sulla rete elettrica. Non può considerarsi dovuto ad un errore di progettazione, visto che la norma tecnica di riferimento non prevedeva l'obbligo di installazione di uno scaricatore di sovratensioni specificamente dimensionato, di conseguenza non può considerarsi neanche dovuto ad un errore di esecuzione, visto che l'impresa appaltatrice ha fornito corpi illuminanti coerenti con le previsioni progettuali e con le norme tecniche rispetto alle quali le ha certificate;
… Il CP_1
ha affidato l'incarico per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria della
[...] pubblica illuminazione, volti alla sostituzione delle armature a led poste su via Toppole, via Castello, piazza dei Martiri, Corso Umberto I, piazzetta del Giudice, via Roma, piazzetta San Agostino, vicolo
Ferrari, con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 58 del 15/10/2018, all'impresa Ligman
S.r.l. con sede in Prata P.U. (AV) alla via Tavernanova n.30 per un importo di € 16.053,69 compren- sivo di IVA. Detta impresa ha provveduto a sostituire n. 85 piastre led da 60 W della marca con CP_3 nuove piastre da 60 W marca EULUX, rilasciando regolare certificazione. Con tale fornitura le pia- stre led, modello OXANA 60, sono state installate con scaricatori di sovratensione SPD, marca
Dall'epoca della loro installazione i nuovi corpi illuminanti non hanno più subito mal- CP_8 funzionamenti, confermando la tesi che la presenza degli scaricatori SPD, specificamente dimensio- nati, hanno protetto le piastre led garantendone il corretto funzionamento.” (v. pagg. 13-14-16-17-
18 dell'elaborato peritale).
In definitiva, alla luce delle argomentazioni esposte in premessa e considerate le conclusioni condi- visibili a cui è giunto il CTU nell'elaborato peritale depositato, la domanda proposta da parte attrice
è fondata e va accolta nei limiti esposti in parte motiva;
per l'effetto va dichiarato il diritto di parte attrice ad ottenere lo storno delle annotazioni indebite, con la condanna del al AR pagamento della somma di euro 36.983,75.
Nei rapporti tra società attrice ed ente convenuto, le spese di lite seguono la soccombenza dell'ente convenuto e si liquidano come in dispositivo (IV scaglione di riferimento, valori tra i minimi e i medi).
La novità e la particolarità della controversia danno corpo alle gravi ed eccezionali ragioni che giu- stificano la compensazione delle spese di lite nei confronti delle restanti parti processuali, che hanno avuto nella vicenda dedotta in lite ciascuna uno specifico ruolo, variamente riverberatosi sulla posi- zione della società attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. CONDANNA il convenuto a pagare all'attrice AR Parte_2
la somma di euro 36.983,75, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
[...]
2. RIGETTA ogni ulteriore domanda di parte attrice;
3. CONDANNA il convenuto a pagare all'attrice AR Parte_2
le spese di lite, liquidate in € 545,00 per esborsi ed € 4.500,00 per compensi pro-
[...] fessionali, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi professionali,
IVA, se dovuta, e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. PASQUALE ROSSI;
4. COMPENSA le spese di lite tra le restanti parti processuali;
4. PONE le spese della CTU, liquidate come da decreto in atti, a definitivo carico del convenuto
. AR
Avellino, 24/6/2025
Il giudice
Dott. Sossio Pellecchia