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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 25/11/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 756/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Carla Venditti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 756/2025 promossa da
(c.f. ), nato in [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
ST CC D'DD (LO) rappresentato e difeso dall'avv. l'Avv. Massimiliano Galetta
- Ricorrente -
nei confronti di
(c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
14.09.1967 e residente a [...]
(c.f. nato a [...] il [...] Controparte_2 C.F._3
e residente a [...].
- Resistenti, contumaci -
Pubblico Ministero
- Intervenuto -
Conclusioni di parte ricorrente
“dichiarare che, per i motivi esposti nel presente ricorso, il sig. è Controparte_2 soggetto autosufficiente in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento ed alle proprie esigenze di vita e per l'effetto, a modifica delle condizioni del divorzio sancito tra le parti ed in applicazione degli artt. 316 bis e 337 quinquies c.c:
- 1 - revocare l'obbligo posto in capo al sig. di provvedere al versamento Parte_1 dell'assegno di mantenimento e di tutti i contributi economici a favore del figlio CP_2
, a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso;
[...] disporre a carico dei Resistenti l'obbligo di restituzione delle somme che risulteranno versate
a titolo di mantenimento e/o di altri contributi economici nelle more del presente giudizio tra la data del deposito del ricorso introduttivo fino all'emissione del provvedimento definitivo del giudizio;
Dichiarare compensate le spese di lite in caso di mancata contestazione da parte dei Resistenti alle domande svolte dal sig. , ovvero con la condanna dei Resistenti al Parte_1 pagamento del compenso professionale e delle spese di giudizio, oltre accessori di legge e di tariffa, in caso di contestazione delle medesime domande.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto
1.1 Con ricorso depositato in data 24.04.2025 ha adito il Tribunale di Lodi al Parte_1 fine di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio, domandando la revoca dell'obbligo di provvedere al versamento dell'assegno di mantenimento e di tutti i contributi economici a favore del figlio e la condanna dei resistenti alla restituzione delle somme Controparte_2 versate dalla data del deposito del ricorso fino all'emissione del provvedimento definitivo dello stesso.
A fondamento delle proprie domande il ricorrente ha dedotto quanto segue:
-il sig. e la sig.ra sono genitori di nato a [...] il Pt_1 CP_1 Controparte_2
31.03.2000, convivente con la madre;
- con sentenza n.809 emessa il 16.09.2016 e pubblicata il 06.10.2016, passata in giudicato il
12.10.2016, il Tribunale di Lodi ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in Castelmola in data 30.06.1993 e ha posto a carico del ricorrente un assegno di mantenimento del figlio allora minorenne, pari ad € CP_2
300,00 mensili, rivalutabili annualmente, oltre al 50% delle spese scolastiche, sanitarie non mutuabili, ricreative e sportive;
- in data 04.07.2018 il ricorrente ha ceduto a titolo gratuito al figlio la sua quota pari al 50% dell'immobile adibito a casa coniugale e sito in Sant'Angelo Lodigiano (LO), Via Delle Querce
n.37,
- 2 - - in data 31.03.2018 è divenuto maggiorenne e a decorrere dal 03.05.2024 è CP_2 stato assunto con contratto a tempo indeterminato dalla EY Advisory spa, con uno stipendio netto mensile pari ad € 2.444,70, e, successivamente, è stato assunto con contratto a tempo indeterminato dalla Dexelance spa, presso la quale tutt'ora è occupato, con uno stipendio netto mensile medio di circa € 1.465,00;
- le condizioni economiche del ricorrente hanno inoltre subito un'oggettiva variazione in quanto dal 2013 egli ha costituito un nuovo nucleo familiare con la presenza di figli minorenni;
- il ricorrente è impiegato presso e non è titolare di diritti reali su beni Controparte_3 immobili o mobili registrati.
1.2 All'udienza del 11.07.2025, verificata la regolarità delle notifiche, è stata dichiarata la contumacia dei resistenti e, all'esito dell'udienza, il Giudice ha fissato, per la discussione,
l'udienza del 07/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte, assegnando termine per il deposito della documentazione reddituale mancante.
Depositate le note in sostituzione d'udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2.Sul contributo al mantenimento del figlio CP_2
Esaminata la documentazione in atti e tenuto conto delle dichiarazioni di parte ricorrente, il
Collegio ritiene di dover disporre la revoca del contributo al mantenimento del figlio CP_2 divenuto maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
[...]
Ai sensi dell'art. 9 l. 898/1970 il Tribunale può disporre la revisione delle disposizioni relative alla misura e alla modalità dei contribuiti al mantenimento dei figli “qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Ne consegue che presupposto per disporre la modifica delle statuizioni adottate è l'allegazione e la prova di fatti nuovi rispetto alla pronuncia della sentenza di divorzio.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica si estende “ per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel “figlio adulto” l'attesa ad ogni costo di un
'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata” (Cass. 26875/2023).
- 3 - Peraltro, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro (anche a tempo determinato v. tra le molte
Cass. 40282/21) con la percezione di una retribuzione sia pure modesta ma che prelude ad una successiva spendita della capacità lavorativa a rendimenti crescenti, giustifica la cessazione dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore, tanto che la successiva o eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. 6509/17, 19696/19)
In altri termini, l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli cessa quando viene dimostrato l'avvenuto ingresso nel mondo del lavoro, seppure con lavori saltuari a tempo determinato.
Nel caso di specie il ricorrente ha documentato che il figlio ha iniziato a lavorare CP_2 in data 03.05.2024 presso la società EY Advisory s.p.a., come da lettera di assunzione in atti, e in data 13.01.2025 egli è stato assunto a tempo indeterminato dalla società Dexelance spa, con uno stipendio netto mensile pari a € 1.024,00 a gennaio 2025 e a € 1.907,00 a febbraio 2025, come da buste paga in atti.
Del pari risulta documentalmente che il figlio risulta residente con la madre e che, di contro, il ricorrente convive con la nuova compagna e la figlia nata il [...]. Per_1
La documentazione prodotta, ad avviso di questo Tribunale, è da ritenersi idonea e sufficiente a corroborare la sopravvenuta indipendenza economica del figlio e a CP_2 giustificare, dunque, con decorrenza dal deposito della domanda giudiziale, la revoca dell'onere, gravante sul padre di concorrere al suo mantenimento. Parte_1
Alla luce delle argomentazioni che precedono, dunque, la domanda di revoca del contributo al mantenimento formulata da parte ricorrente deve trovare accoglimento e, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 809/16 del Tribunale di Lodi, deve essere disposta, con decorrenza dal deposito della domanda giudiziale, la revoca del contributo del padre al mantenimento del figlio , in quanto maggiorenne ed Parte_1 CP_2 economicamente indipendente.
L'ulteriore domanda di condanna alla restituzione delle somme eventualmente versate dal ricorrente nelle more del presente giudizio è da ritenersi invece in questa sede inammissibile.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite, tenuto conto della natura della causa e della mancata opposizione dei resistenti rimasti contumaci alle domande del ricorrente, vengono dichiarate non ripetibili.
P.Q.M
- 4 - Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, a modifica della sentenza del Tribunale di Lodi n.809 emessa il 16.09.2016 e pubblicata il 06.10.2016, così statuisce:
1) Revoca, con decorrenza dal deposito della domanda giudiziale, l'obbligo posto in capo a di contribuire al mantenimento per il figlio Parte_1 Controparte_2
2) Dichiara inammissibile la domanda di disporre a carico dei resistenti l'obbligo alla restituzione di quanto eventualmente versato dal ricorrente a titolo di contributo di mantenimento del figlio nelle more del giudizio;
3) spese di lite non ripetibili.
Così deciso in Lodi nella camera di consiglio del 14.10.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Carla Venditti dott.ssa Elena Giuppi
- 5 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Carla Venditti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 756/2025 promossa da
(c.f. ), nato in [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
ST CC D'DD (LO) rappresentato e difeso dall'avv. l'Avv. Massimiliano Galetta
- Ricorrente -
nei confronti di
(c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
14.09.1967 e residente a [...]
(c.f. nato a [...] il [...] Controparte_2 C.F._3
e residente a [...].
- Resistenti, contumaci -
Pubblico Ministero
- Intervenuto -
Conclusioni di parte ricorrente
“dichiarare che, per i motivi esposti nel presente ricorso, il sig. è Controparte_2 soggetto autosufficiente in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento ed alle proprie esigenze di vita e per l'effetto, a modifica delle condizioni del divorzio sancito tra le parti ed in applicazione degli artt. 316 bis e 337 quinquies c.c:
- 1 - revocare l'obbligo posto in capo al sig. di provvedere al versamento Parte_1 dell'assegno di mantenimento e di tutti i contributi economici a favore del figlio CP_2
, a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso;
[...] disporre a carico dei Resistenti l'obbligo di restituzione delle somme che risulteranno versate
a titolo di mantenimento e/o di altri contributi economici nelle more del presente giudizio tra la data del deposito del ricorso introduttivo fino all'emissione del provvedimento definitivo del giudizio;
Dichiarare compensate le spese di lite in caso di mancata contestazione da parte dei Resistenti alle domande svolte dal sig. , ovvero con la condanna dei Resistenti al Parte_1 pagamento del compenso professionale e delle spese di giudizio, oltre accessori di legge e di tariffa, in caso di contestazione delle medesime domande.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto
1.1 Con ricorso depositato in data 24.04.2025 ha adito il Tribunale di Lodi al Parte_1 fine di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio, domandando la revoca dell'obbligo di provvedere al versamento dell'assegno di mantenimento e di tutti i contributi economici a favore del figlio e la condanna dei resistenti alla restituzione delle somme Controparte_2 versate dalla data del deposito del ricorso fino all'emissione del provvedimento definitivo dello stesso.
A fondamento delle proprie domande il ricorrente ha dedotto quanto segue:
-il sig. e la sig.ra sono genitori di nato a [...] il Pt_1 CP_1 Controparte_2
31.03.2000, convivente con la madre;
- con sentenza n.809 emessa il 16.09.2016 e pubblicata il 06.10.2016, passata in giudicato il
12.10.2016, il Tribunale di Lodi ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario in Castelmola in data 30.06.1993 e ha posto a carico del ricorrente un assegno di mantenimento del figlio allora minorenne, pari ad € CP_2
300,00 mensili, rivalutabili annualmente, oltre al 50% delle spese scolastiche, sanitarie non mutuabili, ricreative e sportive;
- in data 04.07.2018 il ricorrente ha ceduto a titolo gratuito al figlio la sua quota pari al 50% dell'immobile adibito a casa coniugale e sito in Sant'Angelo Lodigiano (LO), Via Delle Querce
n.37,
- 2 - - in data 31.03.2018 è divenuto maggiorenne e a decorrere dal 03.05.2024 è CP_2 stato assunto con contratto a tempo indeterminato dalla EY Advisory spa, con uno stipendio netto mensile pari ad € 2.444,70, e, successivamente, è stato assunto con contratto a tempo indeterminato dalla Dexelance spa, presso la quale tutt'ora è occupato, con uno stipendio netto mensile medio di circa € 1.465,00;
- le condizioni economiche del ricorrente hanno inoltre subito un'oggettiva variazione in quanto dal 2013 egli ha costituito un nuovo nucleo familiare con la presenza di figli minorenni;
- il ricorrente è impiegato presso e non è titolare di diritti reali su beni Controparte_3 immobili o mobili registrati.
1.2 All'udienza del 11.07.2025, verificata la regolarità delle notifiche, è stata dichiarata la contumacia dei resistenti e, all'esito dell'udienza, il Giudice ha fissato, per la discussione,
l'udienza del 07/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte, assegnando termine per il deposito della documentazione reddituale mancante.
Depositate le note in sostituzione d'udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
2.Sul contributo al mantenimento del figlio CP_2
Esaminata la documentazione in atti e tenuto conto delle dichiarazioni di parte ricorrente, il
Collegio ritiene di dover disporre la revoca del contributo al mantenimento del figlio CP_2 divenuto maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
[...]
Ai sensi dell'art. 9 l. 898/1970 il Tribunale può disporre la revisione delle disposizioni relative alla misura e alla modalità dei contribuiti al mantenimento dei figli “qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Ne consegue che presupposto per disporre la modifica delle statuizioni adottate è l'allegazione e la prova di fatti nuovi rispetto alla pronuncia della sentenza di divorzio.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica si estende “ per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel “figlio adulto” l'attesa ad ogni costo di un
'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata” (Cass. 26875/2023).
- 3 - Peraltro, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro (anche a tempo determinato v. tra le molte
Cass. 40282/21) con la percezione di una retribuzione sia pure modesta ma che prelude ad una successiva spendita della capacità lavorativa a rendimenti crescenti, giustifica la cessazione dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore, tanto che la successiva o eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. 6509/17, 19696/19)
In altri termini, l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli cessa quando viene dimostrato l'avvenuto ingresso nel mondo del lavoro, seppure con lavori saltuari a tempo determinato.
Nel caso di specie il ricorrente ha documentato che il figlio ha iniziato a lavorare CP_2 in data 03.05.2024 presso la società EY Advisory s.p.a., come da lettera di assunzione in atti, e in data 13.01.2025 egli è stato assunto a tempo indeterminato dalla società Dexelance spa, con uno stipendio netto mensile pari a € 1.024,00 a gennaio 2025 e a € 1.907,00 a febbraio 2025, come da buste paga in atti.
Del pari risulta documentalmente che il figlio risulta residente con la madre e che, di contro, il ricorrente convive con la nuova compagna e la figlia nata il [...]. Per_1
La documentazione prodotta, ad avviso di questo Tribunale, è da ritenersi idonea e sufficiente a corroborare la sopravvenuta indipendenza economica del figlio e a CP_2 giustificare, dunque, con decorrenza dal deposito della domanda giudiziale, la revoca dell'onere, gravante sul padre di concorrere al suo mantenimento. Parte_1
Alla luce delle argomentazioni che precedono, dunque, la domanda di revoca del contributo al mantenimento formulata da parte ricorrente deve trovare accoglimento e, a parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 809/16 del Tribunale di Lodi, deve essere disposta, con decorrenza dal deposito della domanda giudiziale, la revoca del contributo del padre al mantenimento del figlio , in quanto maggiorenne ed Parte_1 CP_2 economicamente indipendente.
L'ulteriore domanda di condanna alla restituzione delle somme eventualmente versate dal ricorrente nelle more del presente giudizio è da ritenersi invece in questa sede inammissibile.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite, tenuto conto della natura della causa e della mancata opposizione dei resistenti rimasti contumaci alle domande del ricorrente, vengono dichiarate non ripetibili.
P.Q.M
- 4 - Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, a modifica della sentenza del Tribunale di Lodi n.809 emessa il 16.09.2016 e pubblicata il 06.10.2016, così statuisce:
1) Revoca, con decorrenza dal deposito della domanda giudiziale, l'obbligo posto in capo a di contribuire al mantenimento per il figlio Parte_1 Controparte_2
2) Dichiara inammissibile la domanda di disporre a carico dei resistenti l'obbligo alla restituzione di quanto eventualmente versato dal ricorrente a titolo di contributo di mantenimento del figlio nelle more del giudizio;
3) spese di lite non ripetibili.
Così deciso in Lodi nella camera di consiglio del 14.10.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Carla Venditti dott.ssa Elena Giuppi
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