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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/11/2025, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.g. 653/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa LA Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 653/2025 del registro generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto "Divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio”, vertente
TRA
, (C.F. ), rappr.to e difeso dall'avv. Francesco Bosone, Parte_1 C.F._1 dom.to come in atti;
ricorrente
E
, (C.F. ), rappr.ta e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Liberato Saveriano, dom.ta come in atti;
resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 11.07.2025; in data 17.07.2025 è pervenuto visto del p.m. in sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.03.2025, il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con in Avellino il 25 gennaio 2014, trascritto nel registro di Stato Civile di Controparte_1
Avellino al n. 1, parte II, Serie A, anno 2014 e di aver avuto due figli, nato il Persona_1
27.04.2014 e nato il [...], entrambi minorenni, e premesso, altresì, di essersi Persona_2 separati consensualmente con decreto n. 1844/2020 del 06.07.2020 emesso dal Tribunale di Avellino, adiva il Tribunale perché, pronunciasse sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, disponesse l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre e un assegno di mantenimento in favore dei figli della somma di euro
350,00 mensili.
Si costituiva che chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili Controparte_1 del matrimonio.
All'udienza del 11.07.2025 entrambe le parti chiedevano decidersi la causa riportandosi all' accordo sottoscritto e depositato in data 09.07.2025.
La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E, infatti, provato il titolo a suo sostegno (decreto di omologa n. 1844/2020 del Tribunale di Avellino); sussistono i presupposti di legge (artt. 3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n. 898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data (22.06.2020) di comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Avellino sino al deposito del ricorso.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Tutte le condizioni sono state regolate dall'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti che risultano conformi alla legge. Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo depositato in atti.
Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
e trascritto nel registro di stato civile del Comune di Avellino al
[...] Controparte_1
n. 1, parte II, Serie A, anno 2014, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in data 09.07.2025;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda la Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile di Avellino, ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r. 3.11.2000, n. 396 ed ai sensi dell'art. 10
l. n. 898/1970.
Così deciso in Avellino, nella Camera di Consiglio del 2.10.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
dr.ssa LA Palladino dr. Raffaele Califano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa LA Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 653/2025 del registro generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto "Divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio”, vertente
TRA
, (C.F. ), rappr.to e difeso dall'avv. Francesco Bosone, Parte_1 C.F._1 dom.to come in atti;
ricorrente
E
, (C.F. ), rappr.ta e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Liberato Saveriano, dom.ta come in atti;
resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 11.07.2025; in data 17.07.2025 è pervenuto visto del p.m. in sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.03.2025, il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con in Avellino il 25 gennaio 2014, trascritto nel registro di Stato Civile di Controparte_1
Avellino al n. 1, parte II, Serie A, anno 2014 e di aver avuto due figli, nato il Persona_1
27.04.2014 e nato il [...], entrambi minorenni, e premesso, altresì, di essersi Persona_2 separati consensualmente con decreto n. 1844/2020 del 06.07.2020 emesso dal Tribunale di Avellino, adiva il Tribunale perché, pronunciasse sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, disponesse l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre e un assegno di mantenimento in favore dei figli della somma di euro
350,00 mensili.
Si costituiva che chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili Controparte_1 del matrimonio.
All'udienza del 11.07.2025 entrambe le parti chiedevano decidersi la causa riportandosi all' accordo sottoscritto e depositato in data 09.07.2025.
La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E, infatti, provato il titolo a suo sostegno (decreto di omologa n. 1844/2020 del Tribunale di Avellino); sussistono i presupposti di legge (artt. 3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n. 898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data (22.06.2020) di comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Avellino sino al deposito del ricorso.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Tutte le condizioni sono state regolate dall'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti che risultano conformi alla legge. Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo depositato in atti.
Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
e trascritto nel registro di stato civile del Comune di Avellino al
[...] Controparte_1
n. 1, parte II, Serie A, anno 2014, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in data 09.07.2025;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda la Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile di Avellino, ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r. 3.11.2000, n. 396 ed ai sensi dell'art. 10
l. n. 898/1970.
Così deciso in Avellino, nella Camera di Consiglio del 2.10.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
dr.ssa LA Palladino dr. Raffaele Califano