Art. 21.
All'onere di lire 550 miliardi per l'anno 1981 e di lire 1.300 miliardi per l'anno 1982 derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Misure particolari in alcuni settori dell'economia".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 550 miliardi per l'anno 1981 e di lire 1.300 miliardi per l'anno 1982 derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Misure particolari in alcuni settori dell'economia".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.