Articolo 3 della Legge 23 dicembre 1970, n. 1141
Articolo 2
Versione
31 gennaio 1971
Art. 3.
All'onere di lire 20 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1970, si provvede rispettivamente a carico e a riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1969 e 1970. All'onere di lire 10 milioni, relativo all'anno finanziario 1971, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 31 gennaio 1971