TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/12/2025, n. 2255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2255 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3335/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. RT TE Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. IE LO Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3335/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Bosco Marinella, in virtù di procura Parte_1 speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Terzolo IE, in virtù di procura speciale in atti Controparte_1 ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito civile in TORINO il 05/02/2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 137 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005). Per_ Dal matrimonio nasceva una figlia: l'8.11.2005.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 29.05.2018.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 15/02/2025 i coniugi chiedevano a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Con ordinanza del 28.11.2025, il Giudice Relatore, rilevata l'incongruenza delle condizioni di divorzio depositate dalle parti, assegnava alle stesse termine per fornire chiarimenti ed integrazioni, riservando, all'esito, di rimettere la causa al Collegio per la decisione.
Nel termine assegnato, le parti rassegnavano conclusioni conformi.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: Per_ DÀ ATTO che la figlia è ormai maggiorenne, continuerà a vivere con la madre e frequenterà il padre a proprio piacimento.
DISPONE che, a titolo di mantenimento ordinario della figlia, fino all'indipendenza economica, il signor corrisponda alla signora l'importo mensile di € 300,00 mensili, entro il giorno 20 di ogni Pt_1 CP_1 mese, a decorrere dall'iscrizione a ruolo della procedura, importo che sarà aggiornato annualmente secondo l'indice Istat, oltre ad € 150,00 aggiuntivi nei mesi di luglio e dicembre di ogni anno.
DISPONE che, a titolo di mantenimento straordinario della figlia, il signor si farà carico del 50% Pt_1 delle spese mediche, scolastiche e ludico sportive, secondo il Protocollo d'intesa del marzo 2016.
DÀ ATTO che il signor ha riconosciuto di dovere l'importo di € 4.045,62, oltre quanto maturato Pt_1 e non versato dal mese di novembre '23 fino alla sottoscrizione del ricorso per lo scioglimento del pagina 2 di 3 matrimonio, pari ad € 86,16 per differenze assegno mesi novembre e dicembre 2023, e così complessivamente € 4.131,78, che ha corrisposto alla signora , in un'unica soluzione, alla CP_1 sottoscrizione e contestuale deposito di detto ricorso, a titolo di arretrati.
DÀ ATTO che la signora ha accettato a saldo e stralcio del credito relativo a differenze per CP_1 assegni di mantenimento e spese mediche, scolastiche e ludico – sportive, ordinarie e straordinarie, Per_ pregresse, della figlia , che riteneva di avere nei confronti del signor e con l'incasso della Pt_1 somma sopra indicata si dichiara soddisfatta e rinuncia a pretendere ulteriori somme per i sopraccitati titoli, maturate fino all'iscrizione a ruolo della presente causa.
DÀ ATTO che il signor si impegna a tenere indenne la signora per qualsiasi multa, Pt_1 CP_1 sanzione o cartella ella riceva, successivamente al deposito del presente ricorso, in riferimento alle autovetture Alfa 156 targata CA024SF e Opel Meriva targata DK050YS, già a lei intestate e utilizzate esclusivamente dal sig. Pt_1
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a richieste di mantenimento.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 19.12.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
IE LO RT TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. RT TE Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. IE LO Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3335/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Bosco Marinella, in virtù di procura Parte_1 speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Terzolo IE, in virtù di procura speciale in atti Controparte_1 ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito civile in TORINO il 05/02/2005.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 137 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005). Per_ Dal matrimonio nasceva una figlia: l'8.11.2005.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 29.05.2018.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 15/02/2025 i coniugi chiedevano a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Con ordinanza del 28.11.2025, il Giudice Relatore, rilevata l'incongruenza delle condizioni di divorzio depositate dalle parti, assegnava alle stesse termine per fornire chiarimenti ed integrazioni, riservando, all'esito, di rimettere la causa al Collegio per la decisione.
Nel termine assegnato, le parti rassegnavano conclusioni conformi.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: Per_ DÀ ATTO che la figlia è ormai maggiorenne, continuerà a vivere con la madre e frequenterà il padre a proprio piacimento.
DISPONE che, a titolo di mantenimento ordinario della figlia, fino all'indipendenza economica, il signor corrisponda alla signora l'importo mensile di € 300,00 mensili, entro il giorno 20 di ogni Pt_1 CP_1 mese, a decorrere dall'iscrizione a ruolo della procedura, importo che sarà aggiornato annualmente secondo l'indice Istat, oltre ad € 150,00 aggiuntivi nei mesi di luglio e dicembre di ogni anno.
DISPONE che, a titolo di mantenimento straordinario della figlia, il signor si farà carico del 50% Pt_1 delle spese mediche, scolastiche e ludico sportive, secondo il Protocollo d'intesa del marzo 2016.
DÀ ATTO che il signor ha riconosciuto di dovere l'importo di € 4.045,62, oltre quanto maturato Pt_1 e non versato dal mese di novembre '23 fino alla sottoscrizione del ricorso per lo scioglimento del pagina 2 di 3 matrimonio, pari ad € 86,16 per differenze assegno mesi novembre e dicembre 2023, e così complessivamente € 4.131,78, che ha corrisposto alla signora , in un'unica soluzione, alla CP_1 sottoscrizione e contestuale deposito di detto ricorso, a titolo di arretrati.
DÀ ATTO che la signora ha accettato a saldo e stralcio del credito relativo a differenze per CP_1 assegni di mantenimento e spese mediche, scolastiche e ludico – sportive, ordinarie e straordinarie, Per_ pregresse, della figlia , che riteneva di avere nei confronti del signor e con l'incasso della Pt_1 somma sopra indicata si dichiara soddisfatta e rinuncia a pretendere ulteriori somme per i sopraccitati titoli, maturate fino all'iscrizione a ruolo della presente causa.
DÀ ATTO che il signor si impegna a tenere indenne la signora per qualsiasi multa, Pt_1 CP_1 sanzione o cartella ella riceva, successivamente al deposito del presente ricorso, in riferimento alle autovetture Alfa 156 targata CA024SF e Opel Meriva targata DK050YS, già a lei intestate e utilizzate esclusivamente dal sig. Pt_1
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a richieste di mantenimento.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 19.12.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
IE LO RT TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3