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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/07/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1131/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1131/2025, avente per oggetto “separazione consensuale'', promossa da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Serena Seu presso il cui studio è elettivamente domiciliata e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Parte_2 C.F._2
Bianco e dall'Avv. Claudia Spezziga presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte precisate nel Ricorso introduttivo e confermate nelle Note di trattazione scritta del 24/06/2025 e del 25/06/2025 di seguito riportate:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ovunque la propria dimora stante l'impegno a darsi vicendevole comunicazione dell'eventuale variazione di domicilio/residenza.
2) I minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso il domicilio materno.
pagina 1 di 4 3) Il diritto di visita (e pernottamento) del (presso il) padre si articolerà secondo una progettualità sistematicamente condizionata dalla previsione di fine settimana con permanenza alternata. Più precisamente: nelle settimane in cui il weekend sarà di competenza della Sig.ra il Sig. Pt_1
trascorrerà con i figli le giornate del lunedì, mercoledì e giovedì, dalle h 18:00 alle h 19.30 Pt_2
(orario che si estenderà alle 20.30 durante il periodo estivo o comunque non scolastico); nelle settimane in cui il padre terrà i figli con sé durante il weekend, ovvero dalle h 17:00 del sabato sino alle h 17:00 della domenica, lo stesso trascorrerà con i minori anche le giornate del lunedì e giovedì, parimenti nell'arco temporale tra le 18:00 e le 19.30 (orario che si estenderà alle 20.30 durante il periodo estivo o comunque non scolastico). Al netto della sequela di incontri ivi regolamentata, che fungerà da riferimento prioritario in ipotesi di conflittualità sul punto, i genitori potranno accordarsi per consentire al padre di vedere i figli secondo un margine temporale più ampio.
In occasione delle principali festività civili e religiose si seguirà il criterio dell'alternanza.
Nel periodo estivo i minori trascorreranno con il almeno 15 giorni, anche non consecutivi, Pt_2 previa congrua organizzazione tra padre e madre;
da calibrarsi sulla base delle ferie rispettivamente fruite.
4) Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei Pt_2 Pt_1 minori figli e ed entro il giorno 10 di ciascun mese, l'importo di € 300,00; da Per_1 Per_2 rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT.
La Deliperi tratterrà, inoltre, l'intero importo dell'assegno unico, attualmente pari ad € 570,00.
5) Le parti concorreranno alle spese straordinarie, da sostenersi nell'interesse dei figli, nella misura del 50%,.
Stante l'obbiettiva necessità di sorta, di volta in volta, procederanno secondo rimborso in favore del genitore fautore di anticipo. Le spese in argomento involgono le erogazioni contingenti, specificamente individuate dalle Linee guida del CNF 2017, nei seguenti termini:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti pagina 2 di 4 sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d)dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b)corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludichee ricreative (pittura, teatro,boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero,stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli).
6) I coniugi si concedono il diritto al passaporto valido per l'espatrio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni economiche della separazione, il Collegio conferma le conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo e confermate nelle note di cui alla memoria di trattazione scritta del 24/06/2025 e del 25/06/2025 e riportate in epigrafe essendo conformi all'interesse preminente della prole e prende atto delle obbligazioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto
Le spese di lite vengono compensate. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi Parte_1
e autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
[...] Parte_2
VALLEDORIA (SS) alle trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di
VALLEDORIA (SS), N. 1, Parte I, Anno 2021); conferma le condizioni della separazione come contenute nel ricorso introduttivo e confermate nelle note di cui alla memoria di trattazione scritta del 24/06/2025 e del 25/06/2025 riportate in epigrafe e prende atto delle obbligazioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Compensa le spese di lite
Così deciso in Sassari il 11.07.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIIUDICE EST
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona dei magistrati
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1131/2025, avente per oggetto “separazione consensuale'', promossa da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Serena Seu presso il cui studio è elettivamente domiciliata e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Parte_2 C.F._2
Bianco e dall'Avv. Claudia Spezziga presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
Con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte precisate nel Ricorso introduttivo e confermate nelle Note di trattazione scritta del 24/06/2025 e del 25/06/2025 di seguito riportate:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ovunque la propria dimora stante l'impegno a darsi vicendevole comunicazione dell'eventuale variazione di domicilio/residenza.
2) I minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso il domicilio materno.
pagina 1 di 4 3) Il diritto di visita (e pernottamento) del (presso il) padre si articolerà secondo una progettualità sistematicamente condizionata dalla previsione di fine settimana con permanenza alternata. Più precisamente: nelle settimane in cui il weekend sarà di competenza della Sig.ra il Sig. Pt_1
trascorrerà con i figli le giornate del lunedì, mercoledì e giovedì, dalle h 18:00 alle h 19.30 Pt_2
(orario che si estenderà alle 20.30 durante il periodo estivo o comunque non scolastico); nelle settimane in cui il padre terrà i figli con sé durante il weekend, ovvero dalle h 17:00 del sabato sino alle h 17:00 della domenica, lo stesso trascorrerà con i minori anche le giornate del lunedì e giovedì, parimenti nell'arco temporale tra le 18:00 e le 19.30 (orario che si estenderà alle 20.30 durante il periodo estivo o comunque non scolastico). Al netto della sequela di incontri ivi regolamentata, che fungerà da riferimento prioritario in ipotesi di conflittualità sul punto, i genitori potranno accordarsi per consentire al padre di vedere i figli secondo un margine temporale più ampio.
In occasione delle principali festività civili e religiose si seguirà il criterio dell'alternanza.
Nel periodo estivo i minori trascorreranno con il almeno 15 giorni, anche non consecutivi, Pt_2 previa congrua organizzazione tra padre e madre;
da calibrarsi sulla base delle ferie rispettivamente fruite.
4) Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei Pt_2 Pt_1 minori figli e ed entro il giorno 10 di ciascun mese, l'importo di € 300,00; da Per_1 Per_2 rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT.
La Deliperi tratterrà, inoltre, l'intero importo dell'assegno unico, attualmente pari ad € 570,00.
5) Le parti concorreranno alle spese straordinarie, da sostenersi nell'interesse dei figli, nella misura del 50%,.
Stante l'obbiettiva necessità di sorta, di volta in volta, procederanno secondo rimborso in favore del genitore fautore di anticipo. Le spese in argomento involgono le erogazioni contingenti, specificamente individuate dalle Linee guida del CNF 2017, nei seguenti termini:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti pagina 2 di 4 sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d)dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b)corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludichee ricreative (pittura, teatro,boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero,stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli).
6) I coniugi si concedono il diritto al passaporto valido per l'espatrio.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni economiche della separazione, il Collegio conferma le conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo e confermate nelle note di cui alla memoria di trattazione scritta del 24/06/2025 e del 25/06/2025 e riportate in epigrafe essendo conformi all'interesse preminente della prole e prende atto delle obbligazioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto
Le spese di lite vengono compensate. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi Parte_1
e autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
[...] Parte_2
VALLEDORIA (SS) alle trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di
VALLEDORIA (SS), N. 1, Parte I, Anno 2021); conferma le condizioni della separazione come contenute nel ricorso introduttivo e confermate nelle note di cui alla memoria di trattazione scritta del 24/06/2025 e del 25/06/2025 riportate in epigrafe e prende atto delle obbligazioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Compensa le spese di lite
Così deciso in Sassari il 11.07.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIIUDICE EST
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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