Decreto cautelare 4 agosto 2022
Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 19/12/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01615/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00590/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 590 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di esercente la potestà genitoriale di -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Continisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione - Istituto Comprensivo "-OMISSIS-" - -OMISSIS- - Fraz. -OMISSIS- - Ravenna, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia6;
per l'annullamento
del provvedimento pubblicato in data 24 giugno 2022 in forza del quale parte ricorrente non è stata promossa all’esito dell’esame di terza media;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione - Istituto Comprensivo "-OMISSIS-" - -OMISSIS- - Fraz. -OMISSIS- - Ravenna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. PA SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
con ricorso depositato in data 2 agosto 2022 parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in forza del quale la minore non è stata promossa, dall’Amministrazione scolastica, all’esito dell’esame di terza media;
a fondamento del ricorso è stata lamentata, anzitutto, una gestione della prova orale asseritamente non dispettosa delle modalità prevista dalla normativa vigente per la tutela dello studente con DSA, sia non consentendole di utilizzare le slides, sia interrompendo continuamente la studentessa;
sotto altro profilo, il provvedimento sarebbe carente di motivazione, sia con riferimento al voto relativo alla prova scritta, sia tenendo conto dei risultati del lavoro svolto con l’insegnante di sostegno;
parte ricorrente ha altresì chiesto la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni;
si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione per resistere al ricorso;
l’intestato Tar, con ordinanza n. -OMISSIS- del 2022, pubblicata in data 8 settembre 2022, ha respinto la domanda cautelare con la seguente motivazione: « ritenuto, ad un sommario esame, di non poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari attesa la carenza di sufficienti profili di fondatezza del ricorso risultando l’impugnato giudizio di non ammissione alla classe successiva sufficientemente e non illogicamente motivato »;
in sede di appello cautelare, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento di prime cure, con ordinanza n. -OMISSIS- del 2022, pubblicato in data 11 ottobre 2022 con la seguente motivazione « l’ordinanza appellata appare correttamente motivata nel senso che non emergono sufficienti profili di fondatezza del ricorso proposto in primo grado, risultando l’impugnato giudizio di bocciatura all’esame di terza media congruamente e specificamente motivato con riferimento ad una insufficiente prova d’esame pur nell’avvenuta considerazione dei disturbi di apprendimento dell’alunna »;
all’esito dell’udienza pubblica del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
a seguito dei provvedimenti cautelari sopra ricordati parte ricorrente non ha svolto ulteriori difese, né è intervenuta in sede di discussione all’udienza pubblica ricordata;
in tal senso, il Collegio non riscontra ragioni per discostarsi da quanto già rilevato dall’intestato Tar in sede cautelare e, nell’ambito del relativo appello, dal Consiglio di Stato,
infatti, per un verso, la motivazione della bocciatura emerge chiaramente dagli atti di causa, è sufficiente e idonea a giustificare il provvedimento censurato, stante, in particolare, una pessima votazione nella prova scritta di matematica e una prova orale insufficiente, senza che sia ravvisabile alcun difetto motivazionale al riguardo;
per altro verso, le doglianze dedotte da parte ricorrente in ordine al mancato rispetto delle previsioni a tutela degli studenti con DSA non trovano riscontro nella documentazione di causa;
pertanto, il ricorso deve essere respinto;
le spese di lite devono essere compensate attesa la particolarità della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA PE, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
PA SI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA SI | PA PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.