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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 07/04/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1)Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE rel.
3) Dott.ssa Alessia Annunziata - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 574 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 2024 avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili, vertente
T R A
( ), elettivamente domiciliato in Agropoli (SA), Parte_1 C.F._1 alla via A. Diaz n. 10, presso lo studio dell'avv. Angela Di Gennaro, dalla quale è rappresentato e difeso, come da mandato in atti;
RICORRENTE
E
( ), elettivamente domiciliata in Ogliastro Cilento CP_1 C.F._2
(SA) alla via Ferrari n° 16, presso e nello studio dell'avv. Emilio Miglino, dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo Controparte_2 della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 25/3/2025 da intendersi qui integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO Il sig. premesso di aver contratto matrimonio concordatario con la sig.ra Parte_2
in data 7/9/2002, che dal matrimonio erano nati il CP_1 Persona_1
29/09/2003 e il 13/09/2007 e che con la sentenza non definitiva Persona_2
n. 202/2017, pubblicata ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c. in data 21.06.2017, il Tribunale di Vallo della Lucania aveva dichiarato la separazione personale fra i coniugi ed Parte_1 [...]
- chiedeva al Tribunale di Vallo della Lucania di accogliere le seguenti conclusioni: “A) CP_1 pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra il sig. e la Sig.ra a tal fine provvedendo Parte_1 CP_1 quanto prima con sentenza parziale sullo status ai sensi dell'art. 473 bis 22 ult. comma c.p.c, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
B) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
C) disporre che i figli siano collocati presso il padre con assegnazione della casa coniugale, sita in Agropoli, Via Lanza, n. 16, al Sig. Pt_1
in quanto rispondente all'interesse della prole atteso che la madre dimostra di non possedere adeguate
[...] capacità genitoriali come dimostrato dalle numerose condanne penali riportate;
D) disporre il contributo della madre al mantenimento dei figli nella misura che il Tribunale, effettuate le opportune indagini, riterrà equo di determinare, tenendo comunque conto della nuova situazione determinata dall'azzeramento del reddito del sig.
e della disponibilità di un reddito proprio anche se non dichiarato fiscalmente da parte della Parte_1 sig.ra In via meramente subordinata : E) confermare le statuizioni contenute nella sentenza di CP_1 separazione sia di ordine economico che riguardo all'affidamento del figlio minore;
F) stabilire tempi e modalità della presenza del suddetto figlio minore presso i nonni. G) vinte le spese di giudizio.. Il ricorrente chiedeva di disporre l'affido condiviso della con collocamento prevalente presso di lui, di disciplinare il diritto di visita, di assegnarle la casa coniugale e di determinare la misura della contribuzione al mantenimento dell'altro coniuge”.
La resistente si costituiva in giudizio e aderiva alla richiesta di pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra lei e il sig. Parte_1
. Chiedeva di disporre l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, collocati
[...] presso la madre, l'assegnazione della casa familiare ubicata in Agropoli (SA) alla via Lanza n. 16, di disporre il contributo del padre sig. al mantenimento dei figli nella misura Parte_1 di euro 300,00 (150,00 per ciascun figlio) e di determinare le modalità di frequentazione dei figli coi genitori conformemente alla proposta di piano genitoriale predisposta, con vittoria delle spese di lite. All'udienza del 25/3/2025 le parti si riportavano alle rispettive difese e chiedevano l'emissione di sentenza non definitiva, rinunciando al deposito delle comparse conclusionali di cui all'art. 190
c.p.c. . La decisione era, pertanto, rimessa al Collegio.
Fondata, per le ragioni e con le precisazioni di cui in seguito, si ritiene la domanda proposta.
Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata, infatti, emerge la sussistenza delle condizioni normativamente richieste per la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra le parti.
Nel caso di specie, in particolare, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), legge n.
898/1970, così come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, ratione temporis applicabile alla controversia in esame, essendo decorso il termine normativamente previsto, computato a far data dall'avvenuta comparizione innanzi al presidente del tribunale nell'ambito della relativa procedura di separazione giudiziale fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Le parti istanti hanno altresì allegato al ricorso tutta la documentazione di rito ( sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato ed estratto dell'atto di matrimonio).
Il fallimento del tentativo di conciliazione delle parti, unitamente allo stato di separazione protrattosi da lungo tempo ed alle dichiarazioni rese da entrambi i coniugi in corso di causa, altresì, hanno evidenziato la sussistenza di circostanze oggettive che rendono insuscettibile di ricostituzione e mantenimento la relativa comunione spirituale e materiale.
Dal comportamento delle parti, inoltre, può ritenersi provato che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
Poichè la causa non risulta adeguatamente istruita con riguardo alle ulteriori domande, deve essere disposta la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Il governo delle spese viene rimesso alla decisione definitiva.
PQM
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 15/5/2024 dal Sig. nei confronti della sig.ra Parte_1 CP_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione
[...] reietta, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
AGROPOLI il 07/09/2002 fra ed;
Parte_1 CP_1 2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune, in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni rituali e gli ulteriori provvedimenti di competenza;
3) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Vallo della Lucania, 3/4/2025
LA PRESIDENTE est.
Dott.ssa Elvira Bellantoni
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1)Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE rel.
3) Dott.ssa Alessia Annunziata - GIUDICE ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 574 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 2024 avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili, vertente
T R A
( ), elettivamente domiciliato in Agropoli (SA), Parte_1 C.F._1 alla via A. Diaz n. 10, presso lo studio dell'avv. Angela Di Gennaro, dalla quale è rappresentato e difeso, come da mandato in atti;
RICORRENTE
E
( ), elettivamente domiciliata in Ogliastro Cilento CP_1 C.F._2
(SA) alla via Ferrari n° 16, presso e nello studio dell'avv. Emilio Miglino, dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo Controparte_2 della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE vista la sentenza emessa in pari data;
ritenuto che
la controversia debba proseguire in ordine alle statuizioni accessorie;
P. Q. M.
dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio della dott.ssa Elvira Bellantoni per l'udienza del 25/11/2025 e che l'udienza del 25/11/2025 sia sostituita con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e, pertanto, ASSEGNA alle parti termine perentorio fino al giorno dell'udienza originariamente fissata per il deposito telematico delle predette note;
considerato che
, ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo, il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti,
AVVERTE che se nessuna delle parti deposita le note nel termine indicato, verrà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissata nuova udienza;
se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, seguirà la cancellazione della causa dal ruolo l'estinzione del processo.
Si comunichi.
Vallo della Lucania, 3/4/2025
dott. Elvira Bellantoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1)Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE rel.
3) Dott.ssa Alessia Annunziata - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 574 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 2024 avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili, vertente
T R A
( ), elettivamente domiciliato in Agropoli (SA), Parte_1 C.F._1 alla via A. Diaz n. 10, presso lo studio dell'avv. Angela Di Gennaro, dalla quale è rappresentato e difeso, come da mandato in atti;
RICORRENTE
E
( ), elettivamente domiciliata in Ogliastro Cilento CP_1 C.F._2
(SA) alla via Ferrari n° 16, presso e nello studio dell'avv. Emilio Miglino, dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo Controparte_2 della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 25/3/2025 da intendersi qui integralmente trascritto.
FATTO E DIRITTO Il sig. premesso di aver contratto matrimonio concordatario con la sig.ra Parte_2
in data 7/9/2002, che dal matrimonio erano nati il CP_1 Persona_1
29/09/2003 e il 13/09/2007 e che con la sentenza non definitiva Persona_2
n. 202/2017, pubblicata ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c. in data 21.06.2017, il Tribunale di Vallo della Lucania aveva dichiarato la separazione personale fra i coniugi ed Parte_1 [...]
- chiedeva al Tribunale di Vallo della Lucania di accogliere le seguenti conclusioni: “A) CP_1 pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra il sig. e la Sig.ra a tal fine provvedendo Parte_1 CP_1 quanto prima con sentenza parziale sullo status ai sensi dell'art. 473 bis 22 ult. comma c.p.c, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
B) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
C) disporre che i figli siano collocati presso il padre con assegnazione della casa coniugale, sita in Agropoli, Via Lanza, n. 16, al Sig. Pt_1
in quanto rispondente all'interesse della prole atteso che la madre dimostra di non possedere adeguate
[...] capacità genitoriali come dimostrato dalle numerose condanne penali riportate;
D) disporre il contributo della madre al mantenimento dei figli nella misura che il Tribunale, effettuate le opportune indagini, riterrà equo di determinare, tenendo comunque conto della nuova situazione determinata dall'azzeramento del reddito del sig.
e della disponibilità di un reddito proprio anche se non dichiarato fiscalmente da parte della Parte_1 sig.ra In via meramente subordinata : E) confermare le statuizioni contenute nella sentenza di CP_1 separazione sia di ordine economico che riguardo all'affidamento del figlio minore;
F) stabilire tempi e modalità della presenza del suddetto figlio minore presso i nonni. G) vinte le spese di giudizio.. Il ricorrente chiedeva di disporre l'affido condiviso della con collocamento prevalente presso di lui, di disciplinare il diritto di visita, di assegnarle la casa coniugale e di determinare la misura della contribuzione al mantenimento dell'altro coniuge”.
La resistente si costituiva in giudizio e aderiva alla richiesta di pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra lei e il sig. Parte_1
. Chiedeva di disporre l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, collocati
[...] presso la madre, l'assegnazione della casa familiare ubicata in Agropoli (SA) alla via Lanza n. 16, di disporre il contributo del padre sig. al mantenimento dei figli nella misura Parte_1 di euro 300,00 (150,00 per ciascun figlio) e di determinare le modalità di frequentazione dei figli coi genitori conformemente alla proposta di piano genitoriale predisposta, con vittoria delle spese di lite. All'udienza del 25/3/2025 le parti si riportavano alle rispettive difese e chiedevano l'emissione di sentenza non definitiva, rinunciando al deposito delle comparse conclusionali di cui all'art. 190
c.p.c. . La decisione era, pertanto, rimessa al Collegio.
Fondata, per le ragioni e con le precisazioni di cui in seguito, si ritiene la domanda proposta.
Dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata, infatti, emerge la sussistenza delle condizioni normativamente richieste per la pronunzia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra le parti.
Nel caso di specie, in particolare, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), legge n.
898/1970, così come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, ratione temporis applicabile alla controversia in esame, essendo decorso il termine normativamente previsto, computato a far data dall'avvenuta comparizione innanzi al presidente del tribunale nell'ambito della relativa procedura di separazione giudiziale fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Le parti istanti hanno altresì allegato al ricorso tutta la documentazione di rito ( sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato ed estratto dell'atto di matrimonio).
Il fallimento del tentativo di conciliazione delle parti, unitamente allo stato di separazione protrattosi da lungo tempo ed alle dichiarazioni rese da entrambi i coniugi in corso di causa, altresì, hanno evidenziato la sussistenza di circostanze oggettive che rendono insuscettibile di ricostituzione e mantenimento la relativa comunione spirituale e materiale.
Dal comportamento delle parti, inoltre, può ritenersi provato che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
Poichè la causa non risulta adeguatamente istruita con riguardo alle ulteriori domande, deve essere disposta la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Il governo delle spese viene rimesso alla decisione definitiva.
PQM
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 15/5/2024 dal Sig. nei confronti della sig.ra Parte_1 CP_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione
[...] reietta, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
AGROPOLI il 07/09/2002 fra ed;
Parte_1 CP_1 2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune, in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni rituali e gli ulteriori provvedimenti di competenza;
3) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Vallo della Lucania, 3/4/2025
LA PRESIDENTE est.
Dott.ssa Elvira Bellantoni
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1)Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE rel.
3) Dott.ssa Alessia Annunziata - GIUDICE ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 574 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 2024 avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili, vertente
T R A
( ), elettivamente domiciliato in Agropoli (SA), Parte_1 C.F._1 alla via A. Diaz n. 10, presso lo studio dell'avv. Angela Di Gennaro, dalla quale è rappresentato e difeso, come da mandato in atti;
RICORRENTE
E
( ), elettivamente domiciliata in Ogliastro Cilento CP_1 C.F._2
(SA) alla via Ferrari n° 16, presso e nello studio dell'avv. Emilio Miglino, dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo Controparte_2 della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE vista la sentenza emessa in pari data;
ritenuto che
la controversia debba proseguire in ordine alle statuizioni accessorie;
P. Q. M.
dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio della dott.ssa Elvira Bellantoni per l'udienza del 25/11/2025 e che l'udienza del 25/11/2025 sia sostituita con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e, pertanto, ASSEGNA alle parti termine perentorio fino al giorno dell'udienza originariamente fissata per il deposito telematico delle predette note;
considerato che
, ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo, il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti,
AVVERTE che se nessuna delle parti deposita le note nel termine indicato, verrà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissata nuova udienza;
se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, seguirà la cancellazione della causa dal ruolo l'estinzione del processo.
Si comunichi.
Vallo della Lucania, 3/4/2025
dott. Elvira Bellantoni