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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 2299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2299 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21404/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07/06/2024 da
1) Parte_1
Nata a SA (UD) 27 luglio 1968 cittadina: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Emanuela Contin presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Giovanni Trasatti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NI – Orta San IU
(anno 1999; atto n. 031, parte 2 serie A)
Trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano (Anno 1999 Numero 0956 Registro 01
Parte 2 Serie B)
pagina 1 di 4 In separazione dei beni.
con i seguenti figli: nato il [...] residente in [...] italiano Persona_1 nato il [...] residente in [...] italiano Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con istanza ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11 ottobre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
• ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) I figli e maggiorenni e non economicamente autosufficienti saranno collocati Per_1 Parte_3 con la madre presso la casa coniugale in Milano via Melzo 12
2) La casa familiare sita a Milano via Melzo 12 sarà assegnata alla signora in virtù del Parte_1 collocamento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti
3) verserà a a titolo di contributo al mantenimento dei figli la Parte_2 Parte_1 somma di € 1000,00 (€ 500,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata alla moglie anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat,
4) terrà a proprio carico il 50 % delle spese extra assegno relative ai figli secondo Parte_2 le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g)
pagina 2 di 4 gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) A titolo di contributo al mantenimento di verserà alla stessa la Parte_1 Parte_2 somma di € 500,00, somma che sarà versata alla anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat
6) trasferirà alla signora l'immobile di proprietà dello stesso in Parte_2 Parte_1
Milano via Melzo 12 al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli e comunque entro e non oltre dicembre 2030.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'appello dell'emananda sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in NI (Orta San IU ) il 18/ 09/1999
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Da atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Orta San IU e del Comune di
Milano perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 26/2/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07/06/2024 da
1) Parte_1
Nata a SA (UD) 27 luglio 1968 cittadina: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Emanuela Contin presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Giovanni Trasatti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NI – Orta San IU
(anno 1999; atto n. 031, parte 2 serie A)
Trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano (Anno 1999 Numero 0956 Registro 01
Parte 2 Serie B)
pagina 1 di 4 In separazione dei beni.
con i seguenti figli: nato il [...] residente in [...] italiano Persona_1 nato il [...] residente in [...] italiano Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con istanza ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11 ottobre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
• ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) I figli e maggiorenni e non economicamente autosufficienti saranno collocati Per_1 Parte_3 con la madre presso la casa coniugale in Milano via Melzo 12
2) La casa familiare sita a Milano via Melzo 12 sarà assegnata alla signora in virtù del Parte_1 collocamento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti
3) verserà a a titolo di contributo al mantenimento dei figli la Parte_2 Parte_1 somma di € 1000,00 (€ 500,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata alla moglie anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat,
4) terrà a proprio carico il 50 % delle spese extra assegno relative ai figli secondo Parte_2 le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g)
pagina 2 di 4 gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) A titolo di contributo al mantenimento di verserà alla stessa la Parte_1 Parte_2 somma di € 500,00, somma che sarà versata alla anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat
6) trasferirà alla signora l'immobile di proprietà dello stesso in Parte_2 Parte_1
Milano via Melzo 12 al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli e comunque entro e non oltre dicembre 2030.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'appello dell'emananda sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in NI (Orta San IU ) il 18/ 09/1999
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Da atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Orta San IU e del Comune di
Milano perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 26/2/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
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