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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/07/2025, n. 11264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11264 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 52575/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa FL MA, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 52575 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza dell'11.12.2023 e vertente
T R A
e Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliati presso in Roma, Via Alberico II n. 10, presso lo Studio degli Avv.ti Caterina Zuardi Scorsone, Francesco A. Scorsone, Flavio Scorsone, Dario Scorsone, in virtù di procura allegata in via telematica all'atto di citazione.
ATTORI
E
Controparte_1
elettivamente domiciliato in Roma, Viale Somalia n. 289, presso lo Studio dell'Avv. Silvio Agresti, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura allegata in via telematica alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 06.12.2023
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.12.2023 le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. R.G. n. 52575/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio , esponendo che: Controparte_1
- essi erano componenti del , ove avevano ricoperto la Controparte_2 carica di Presidente e Vicepresidente;
- l'Assemblea del 15.04.2015 aveva: deliberato la messa in liquidazione del per CP_2 conseguimento dello scopo sociale;
nominato liquidatore approvato un Controparte_1 preventivo di quattro anni per completare la liquidazione;
stabilito l'onorario del liquidatore;
approvato la ridistribuzione tra i soci dell'avanzo liquido attivo al momento della chiusura della liquidazione;
- a quella data, il non registrava alcun debito, ma riportava un avanzo liquido CP_2 attivo, di cui l'Assemblea aveva approvato la ridistribuzione tra i soci al momento della chiusura della liquidazione;
- il chiamato a svolgere l'attività di recupero crediti, era rimasto inerte, poiché: non CP_1 aveva assicurato il recupero delle morosità dei soci;
non aveva trasmesso agli Studi Legali quanto necessario alla proposizione dei ricorsi;
non aveva informato l'assemblea sull'esito del recupero dei crediti, né redatto un rendiconto aggiornato;
aveva conferito incarico ad uno Studio Legale, affinché conseguisse avverso un consorziato moroso un decreto ingiuntivo già ottenuto;
aveva pagato le fatture emesse dallo sebbene Controparte_3 difformi rispetto agli accordi con il;
non aveva redatto il bilancio finale di CP_2 liquidazione e non aveva ridistribuito il residuo attivo;
- le condotte del avevano cagionato il prolungamento della liquidazione, CP_1
l'incremento dei suoi onorari e la riduzione della liquidità, danneggiando i consorziati;
- dopo reiterate richieste, il Liquidatore aveva convocato un'Assemblea per il 30.05.2018, indicando al punto 3 dell'ordine del giorno le sue dimissioni;
- in tale Assemblea aveva rilevato la grave diminuzione della liquidità, che ad inizio Pt_1 liquidazione era di € 115.763,52, poi ingiustificatamente ridottasi a soli € 69.000;
- all'Assemblea era stata sottoposta tale proposta: 1-“Il Liquidatore ritira le dimissioni con l'impegno di rinunciare dal 01-01-2018 per tutta la durata del Consorzio al compenso a suo tempo deliberato ed approvato;
2- Cancellare entro il 30-11-2018 il dalla Camera CP_2 di Commercio;
3- Ridistribuire la somma di € 69.000,00 ai consorziati (delibera Assem.15-04 2015) in proporzione ai rispettivi metri cubi (di abitazione secondo quanto stabilito dallo Statuto) con esclusione dei consorziati morosi o che hanno sottoscritto atti di transazione.
4- Cedere tutti i crediti del derivanti dai decreti ingiuntivi e quelli derivanti dal CP_2 debitore ad una Società di recupero crediti il tutto senza alcun onere, Parte_3
a qualunque titolo, a carico del ”; Controparte_2
- poiché l'Assemblea aveva approvato detta proposta, il Liquidatore aveva ritirato le dimissioni e dichiarato che si sarebbe attivato per attuarla;
- tuttavia, egli non vi aveva provveduto, né espletato l'incarico già affidatogli;
- con raccomandata del 18.03.2019, aveva diffidato il Liquidatore, affinché entro 30 Pt_1 giorni attuasse la delibera del 30.05.2018, ma on vi aveva provveduto;
CP_1
- gli attori avevano poi attivato una procedura di mediazione, terminata con esito negativo;
- il 21.07.2020 aveva chiesto invano a i fornire l'estratto conto bancario;
Pt_1 CP_1
- il 14.09.2020, gli attori avevano diffidato il convenuto, lamentandone l'inerzia, contestando le risultanze di cassa e chiedendone un resoconto aggiornato;
R.G. n. 52575/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- anche in tale occasione on aveva dato riscontro. CP_1
Premesso ciò, gli attori chiedevano:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'inadempienza del Dott. in proprio e nella sua qualità di liquidatore del Controparte_1
, relativamente all'incarico ed alla carica ricoperta, ai principi di Controparte_2 professionalità, correttezza e diligenza stabiliti dall'ordinamento in relazione alla liquidazione del e per l'effetto riconoscere l'illegittimo Controparte_2 comportamento e il conseguente obbligo e la responsabilità del Dott. er Controparte_1
i fatti sopra descritti condannandolo al risarcimento dei danni quantificati in € 3.000,00 (€ 1.500,00 cad) cagionati ai Sig.ri e anche per il mancato accredito dei Pt_1 Pt_2 dividendi ovvero della quota a loro dovuta sulla base della procedura di liquidazione del
o in subordine da liquidarsi, se del caso, in via Controparte_2 equitativa in misura minore o maggiore rispetto a quanto domandato. Con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre somme accessorie.”
^^^^^^
Si costituiva in giudizio , deducendo: Controparte_1
- che il era un consorzio di urbanizzazione, cui si applicava la normativa Controparte_2 relativa al condominio e, in via residuale, quella delle associazioni non riconosciute;
- che il 15.04.2015 il era stato posto in liquidazione e i Consorziati avevano CP_2 nominato quale liquidatore il Dott. il quale aveva accettato l'incarico; CP_1
- che la nomina era divenuta efficace il 10.06.2015, con la pubblicazione e iscrizione effettuata dalla Camera di Commercio;
- l'incompetenza per valore del Giudice adito, in favore del Giudice di Pace di Roma, ai sensi degli artt. 7 e 10 c.p.c., poiché il valore della causa era inferiore a € 5.000,00;
- l'incompetenza per materia del Tribunale delle Imprese di Roma, in favore del Giudice di Pace di Roma, giacché al si applicava la normativa del Controparte_2
Condominio e in via residuale quella delle associazioni non riconosciute;
- la carenza dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., poiché gli attori non avevano provato l'esistenza e l'ammontare del danno, che non era né concreto né attuale, in quanto avrebbe potuto verificarsi solo al momento della liquidazione del , con il CP_2 conseguimento e la ripartizione dell'eventuale avanzo;
- l'infondatezza e la mancanza di prova delle inadempienze contestate a poiché egli CP_1 svolgeva l'incarico di liquidatore con diligenza e buona fede, proseguendo le attività di recupero crediti già affidate ad alcuni studi legali, conferendo loro nuovi mandati, nonchè curando la contabilità e la redazione dei bilanci;
- era infondata la circostanza per cui al 15.04.2015 il non presentava debiti, CP_2 giacché il consuntivo 2014 e il preventivo 2015 evidenziavano passività per € 281.000,18;
- era infondata la circostanza secondo cui ra rimasto inerte nell'attività di recupero CP_1 delle morosità, in quanto questa era costantemente monitorata dagli attori;
- non era provato che il Liquidatore trascurasse di trasmettere agli Studi Legali quanto necessario alla proposizione dei ricorsi;
- era infondata la circostanza secondo cui il Liquidatore non aveva informato l'assemblea sul recupero dei crediti, né tenuto un rendiconto aggiornato, poiché all'ordine del giorno delle R.G. n. 52575/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
assemblee del 18.05.2017 e 30.05.2018 vi erano la Relazione del Liquidatore, nonchè i bilanci consuntivi 2015-2016-2017 e preventivo 2018;
- non era provato che il Liquidatore avesse conferito incarico ad uno Studio Legale per richiedere avverso un consorziato moroso un decreto ingiuntivo già ottenuto;
- il comportamento del liquidatore non aveva prolungato la liquidazione e dall'01.01.2018 on aveva percepito più alcun compenso;
CP_1
- i legali del avevano reputato improcedibile la proposta deliberata in assemblea, CP_2 poiché non prevista dall'ordine del giorno e recante criticità insuperabili;
- era stato impossibile per ealizzare la proposta cessione sottopostagli da CP_1 Pt_1
- era infondata la circostanza secondo cui la parcella corrisposta all'Avv.Agresti era difforme rispetto agli accordi sottoscritti;
- la mail menzionata da controparte non era stata ricevuta dal il quale aveva CP_1 riscontrato le richieste dell'Avv. Scorsone.
Ciò premesso, il convenuto rassegnava le seguenti conclusioni:
- in via preliminare, dichiari la propria incompetenza per valore per essere competente l'Ufficio del Giudice di pace di Roma;
- sempre in via preliminare, dichiari la propria incompetenza per materia per essere competente l'Ufficio del Giudice di pace di Roma;
- ancora in via preliminare, rigetti la domanda attorea in quanto proposta in carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.;
- nel merito, rigetti la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati in narrativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali per il presente giudizio.
^^^^^^
Con la memoria I termine gli attori precisavano le conclusioni, rideterminando in € 5.200,00 l'ammontare del risarcimento richiesto.
Con la memoria II termine, gli attori chiedevano ordinarsi ex art. 210 c.p.c. a parte convenuta il deposito degli estratti conto bancari dei conti intestati al dalla nomina del liquidatore, nonché degli atti CP_2 dei giudizi intrapresi per il recupero dei crediti.
Con ordinanza del 14.12.2021 il Giudice, reputando la causa sufficientemente istruita e superfluo l'ordine di esibizione richiesto, rinviava il giudizio all'udienza dell'11.12.2023, ove la causa veniva riservata in decisione, con assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
Preliminarmente, in accoglimento dell'eccezione di parte convenuta, deve rilevarsi come la presente controversia esula dalla competenza della Sezione Specializzata in materia di Imprese, in quanto attiene ad un consorzio di urbanizzazione.
Tale consorzio si caratterizza per essere costituito tra proprietari di immobili per la gestione delle parti e/o dei servizi comuni di una zona residenziale, che, non rientrando in nessuna delle categorie tipiche disciplinate dal codice o dalle leggi speciali, è assimilabile in parte ad un'associazione non riconosciuta ed in parte, presentando forti profili di realità, ad un condominio, donde la normativa applicabile, in assenza R.G. n. 52575/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
di disposizioni statutarie, è in parte quella relativa alle associazioni non riconosciute ed in parte quella relativa ai condomini.
Invero, secondo giurisprudenza pacifica (da ultimo Cass. 30 gennaio 2019 n. 2694), i consorzi di urbanizzazione - consistenti in aggregazioni di persone fisiche o giuridiche preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi - sono figure atipiche, nelle quali i connotati delle associazioni non riconosciute si coniugano con un forte profilo di realità, sicché il giudice, nell'individuare la disciplina applicabile, deve avere riguardo, in primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto e, solo ove questo non disponga, alla normativa delle associazioni o della comunione, a seconda della sussistenza e prevalenza, nel singolo caso di specie, del requisito della “realità” (ex plurimis, Cass.12 febbraio 2018 n. 3389; Cass. 26 maggio 2017 n. 13369; Cass. 13 aprile 2017 n. 9568; Cass.27 settembre 2016 n. 18939).
Peraltro, la stessa Suprema Corte, a specificazione del principio testé riportato, ha statuito che l'istituto del consorzio di urbanizzazione, pur presentando numerose analogie con il , mostra Parte_4 caratteristiche ontologicamente diverse che non ne permettono una adeguata corrispondenza;
infatti, se è vero che il condominio di edifici è una forma di proprietà plurima, regolata interamente da norme che completano la disciplina dei diritti reali, per la struttura stessa del fabbricato che presenta una comunione forzosamente verticale, è altrettanto vero che il consorzio, che ha un livello di organizzazione più elevato, appartiene, invece, alla categoria delle associazioni (v. Cass. 11035/2015).
In definitiva, alla luce dei principi affermati dal giudice di legittimità, considerata la mancanza di una specifica disciplina nello statuto del , il Tribunale ritiene che, per tutto ciò che non è CP_2 disciplinato dallo statuto, ci si debba rifare alla normativa codicistica delle associazioni non riconosciute.
Ciò premesso, tale materia non é devoluta alla competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa.
Infatti, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 168/2003, sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. d), del D.L. 1/2012, le sezioni specializzate in materia di impresa hanno competenza a decidere in ambito societario sulle seguenti materie: a) i rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;
b) il trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) i patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile;
d) le azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
e) i rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile;
f) i contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove CP_2 comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.
Pertanto, poiché tali sezioni sono competenti a trattare solo le controversie inerenti ai rapporti sociali nell'ambito di società di capitali, le vicende che investono i rapporti consortili con riguardo a consorzi non costituiti in forma societaria non rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs.168/2003. R.G. n. 52575/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Ne consegue l'incompetenza del Tribunale delle Imprese e la necessità di regolarizzare l'iscrizione a ruolo della causa, da assegnare al ruolo ordinario della Sezione Sedicesima Civile.
Ciò premesso e passando al merito della questione, la domanda attorea appare infondata.
Nel caso in esame, e hanno chiesto accertarsi la responsabilità del e, Pt_1 Pt_2 CP_1 conseguentemente, la sua condanna al risarcimento dei danni, per non aver diligentemente adempiuto all'incarico di liquidatore e per non aver accreditato i dividendi o la quota agli stessi dovuta in base alla procedura di liquidazione.
Gravava, pertanto, sull'attore l'onere di allegare nei propri atti difensivi non solo le condotte di mala gestio asseritamente poste in essere dal liquidatore, ma anche il danno che da queste sarebbe stato cagionato (da intendersi quale diminuzione patrimoniale eziologicamente collegata alla mancata osservanza dei doveri imposti dalla legge o dall'atto costitutivo). Per contro, era onere di parte convenuta dimostrare di aver correttamente adempiuto ai doveri suddetti, prendendo posizione sui singoli addebiti contestati dalla parte attrice.
Nel valutare l'operato del liquidatore, inoltre, si dovrà tener presente quello che è lo scopo della fase di liquidazione. Infatti, il liquidatore ha il compito di gestire e portare a termine la fase di liquidazione dell'ente, funzionale al pagamento dei debiti ed alla ripartizione del residuo tra i suoi componenti.
Orbene, nel caso in esame, i consorziati non hanno dimostrato alcun danno attuale e concreto. Invero, i medesimi avrebbero potuto subire un pregiudizio patrimoniale, solo qualora la procedura di liquidazione si fosse conclusa e il liquidatore non avesse provveduto al conseguimento e alla ripartizione dell'eventuale avanzo. Tuttavia, gli attori non hanno dato prova della chiusura della liquidazione, né dell'erronea ripartizione dell'attivo, rendendo superfluo ogni ulteriore accertamento. Ne consegue che parte attrice non ha debitamente assolto all'onere di allegazione e prova sulla medesima gravante.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del dm 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) RIGETTA la domanda proposta da e;
Parte_1 Parte_2
b) CONDANNA e alla refusione, in favore di Parte_1 Parte_2
, delle spese di lite, che liquida in € 2.800,00 per compensi, oltre Controparte_1 rimborso forfetario ed accessori come per legge.
Manda alla cancelleria per la correzione dell'iscrizione a ruolo della presente controversia, in quanto devoluta alla competenza della Sezione ordinaria.
Così deciso in Roma, in data 27.07.2025
Il Giudice
FL MA R.G. n. 52575/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
(provvedimento sottoscritto con firma digitale)
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa FL MA, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 52575 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza dell'11.12.2023 e vertente
T R A
e Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliati presso in Roma, Via Alberico II n. 10, presso lo Studio degli Avv.ti Caterina Zuardi Scorsone, Francesco A. Scorsone, Flavio Scorsone, Dario Scorsone, in virtù di procura allegata in via telematica all'atto di citazione.
ATTORI
E
Controparte_1
elettivamente domiciliato in Roma, Viale Somalia n. 289, presso lo Studio dell'Avv. Silvio Agresti, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura allegata in via telematica alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 06.12.2023
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.12.2023 le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. R.G. n. 52575/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio , esponendo che: Controparte_1
- essi erano componenti del , ove avevano ricoperto la Controparte_2 carica di Presidente e Vicepresidente;
- l'Assemblea del 15.04.2015 aveva: deliberato la messa in liquidazione del per CP_2 conseguimento dello scopo sociale;
nominato liquidatore approvato un Controparte_1 preventivo di quattro anni per completare la liquidazione;
stabilito l'onorario del liquidatore;
approvato la ridistribuzione tra i soci dell'avanzo liquido attivo al momento della chiusura della liquidazione;
- a quella data, il non registrava alcun debito, ma riportava un avanzo liquido CP_2 attivo, di cui l'Assemblea aveva approvato la ridistribuzione tra i soci al momento della chiusura della liquidazione;
- il chiamato a svolgere l'attività di recupero crediti, era rimasto inerte, poiché: non CP_1 aveva assicurato il recupero delle morosità dei soci;
non aveva trasmesso agli Studi Legali quanto necessario alla proposizione dei ricorsi;
non aveva informato l'assemblea sull'esito del recupero dei crediti, né redatto un rendiconto aggiornato;
aveva conferito incarico ad uno Studio Legale, affinché conseguisse avverso un consorziato moroso un decreto ingiuntivo già ottenuto;
aveva pagato le fatture emesse dallo sebbene Controparte_3 difformi rispetto agli accordi con il;
non aveva redatto il bilancio finale di CP_2 liquidazione e non aveva ridistribuito il residuo attivo;
- le condotte del avevano cagionato il prolungamento della liquidazione, CP_1
l'incremento dei suoi onorari e la riduzione della liquidità, danneggiando i consorziati;
- dopo reiterate richieste, il Liquidatore aveva convocato un'Assemblea per il 30.05.2018, indicando al punto 3 dell'ordine del giorno le sue dimissioni;
- in tale Assemblea aveva rilevato la grave diminuzione della liquidità, che ad inizio Pt_1 liquidazione era di € 115.763,52, poi ingiustificatamente ridottasi a soli € 69.000;
- all'Assemblea era stata sottoposta tale proposta: 1-“Il Liquidatore ritira le dimissioni con l'impegno di rinunciare dal 01-01-2018 per tutta la durata del Consorzio al compenso a suo tempo deliberato ed approvato;
2- Cancellare entro il 30-11-2018 il dalla Camera CP_2 di Commercio;
3- Ridistribuire la somma di € 69.000,00 ai consorziati (delibera Assem.15-04 2015) in proporzione ai rispettivi metri cubi (di abitazione secondo quanto stabilito dallo Statuto) con esclusione dei consorziati morosi o che hanno sottoscritto atti di transazione.
4- Cedere tutti i crediti del derivanti dai decreti ingiuntivi e quelli derivanti dal CP_2 debitore ad una Società di recupero crediti il tutto senza alcun onere, Parte_3
a qualunque titolo, a carico del ”; Controparte_2
- poiché l'Assemblea aveva approvato detta proposta, il Liquidatore aveva ritirato le dimissioni e dichiarato che si sarebbe attivato per attuarla;
- tuttavia, egli non vi aveva provveduto, né espletato l'incarico già affidatogli;
- con raccomandata del 18.03.2019, aveva diffidato il Liquidatore, affinché entro 30 Pt_1 giorni attuasse la delibera del 30.05.2018, ma on vi aveva provveduto;
CP_1
- gli attori avevano poi attivato una procedura di mediazione, terminata con esito negativo;
- il 21.07.2020 aveva chiesto invano a i fornire l'estratto conto bancario;
Pt_1 CP_1
- il 14.09.2020, gli attori avevano diffidato il convenuto, lamentandone l'inerzia, contestando le risultanze di cassa e chiedendone un resoconto aggiornato;
R.G. n. 52575/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- anche in tale occasione on aveva dato riscontro. CP_1
Premesso ciò, gli attori chiedevano:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'inadempienza del Dott. in proprio e nella sua qualità di liquidatore del Controparte_1
, relativamente all'incarico ed alla carica ricoperta, ai principi di Controparte_2 professionalità, correttezza e diligenza stabiliti dall'ordinamento in relazione alla liquidazione del e per l'effetto riconoscere l'illegittimo Controparte_2 comportamento e il conseguente obbligo e la responsabilità del Dott. er Controparte_1
i fatti sopra descritti condannandolo al risarcimento dei danni quantificati in € 3.000,00 (€ 1.500,00 cad) cagionati ai Sig.ri e anche per il mancato accredito dei Pt_1 Pt_2 dividendi ovvero della quota a loro dovuta sulla base della procedura di liquidazione del
o in subordine da liquidarsi, se del caso, in via Controparte_2 equitativa in misura minore o maggiore rispetto a quanto domandato. Con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre somme accessorie.”
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Si costituiva in giudizio , deducendo: Controparte_1
- che il era un consorzio di urbanizzazione, cui si applicava la normativa Controparte_2 relativa al condominio e, in via residuale, quella delle associazioni non riconosciute;
- che il 15.04.2015 il era stato posto in liquidazione e i Consorziati avevano CP_2 nominato quale liquidatore il Dott. il quale aveva accettato l'incarico; CP_1
- che la nomina era divenuta efficace il 10.06.2015, con la pubblicazione e iscrizione effettuata dalla Camera di Commercio;
- l'incompetenza per valore del Giudice adito, in favore del Giudice di Pace di Roma, ai sensi degli artt. 7 e 10 c.p.c., poiché il valore della causa era inferiore a € 5.000,00;
- l'incompetenza per materia del Tribunale delle Imprese di Roma, in favore del Giudice di Pace di Roma, giacché al si applicava la normativa del Controparte_2
Condominio e in via residuale quella delle associazioni non riconosciute;
- la carenza dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., poiché gli attori non avevano provato l'esistenza e l'ammontare del danno, che non era né concreto né attuale, in quanto avrebbe potuto verificarsi solo al momento della liquidazione del , con il CP_2 conseguimento e la ripartizione dell'eventuale avanzo;
- l'infondatezza e la mancanza di prova delle inadempienze contestate a poiché egli CP_1 svolgeva l'incarico di liquidatore con diligenza e buona fede, proseguendo le attività di recupero crediti già affidate ad alcuni studi legali, conferendo loro nuovi mandati, nonchè curando la contabilità e la redazione dei bilanci;
- era infondata la circostanza per cui al 15.04.2015 il non presentava debiti, CP_2 giacché il consuntivo 2014 e il preventivo 2015 evidenziavano passività per € 281.000,18;
- era infondata la circostanza secondo cui ra rimasto inerte nell'attività di recupero CP_1 delle morosità, in quanto questa era costantemente monitorata dagli attori;
- non era provato che il Liquidatore trascurasse di trasmettere agli Studi Legali quanto necessario alla proposizione dei ricorsi;
- era infondata la circostanza secondo cui il Liquidatore non aveva informato l'assemblea sul recupero dei crediti, né tenuto un rendiconto aggiornato, poiché all'ordine del giorno delle R.G. n. 52575/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
assemblee del 18.05.2017 e 30.05.2018 vi erano la Relazione del Liquidatore, nonchè i bilanci consuntivi 2015-2016-2017 e preventivo 2018;
- non era provato che il Liquidatore avesse conferito incarico ad uno Studio Legale per richiedere avverso un consorziato moroso un decreto ingiuntivo già ottenuto;
- il comportamento del liquidatore non aveva prolungato la liquidazione e dall'01.01.2018 on aveva percepito più alcun compenso;
CP_1
- i legali del avevano reputato improcedibile la proposta deliberata in assemblea, CP_2 poiché non prevista dall'ordine del giorno e recante criticità insuperabili;
- era stato impossibile per ealizzare la proposta cessione sottopostagli da CP_1 Pt_1
- era infondata la circostanza secondo cui la parcella corrisposta all'Avv.Agresti era difforme rispetto agli accordi sottoscritti;
- la mail menzionata da controparte non era stata ricevuta dal il quale aveva CP_1 riscontrato le richieste dell'Avv. Scorsone.
Ciò premesso, il convenuto rassegnava le seguenti conclusioni:
- in via preliminare, dichiari la propria incompetenza per valore per essere competente l'Ufficio del Giudice di pace di Roma;
- sempre in via preliminare, dichiari la propria incompetenza per materia per essere competente l'Ufficio del Giudice di pace di Roma;
- ancora in via preliminare, rigetti la domanda attorea in quanto proposta in carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.;
- nel merito, rigetti la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi indicati in narrativa;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali per il presente giudizio.
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Con la memoria I termine gli attori precisavano le conclusioni, rideterminando in € 5.200,00 l'ammontare del risarcimento richiesto.
Con la memoria II termine, gli attori chiedevano ordinarsi ex art. 210 c.p.c. a parte convenuta il deposito degli estratti conto bancari dei conti intestati al dalla nomina del liquidatore, nonché degli atti CP_2 dei giudizi intrapresi per il recupero dei crediti.
Con ordinanza del 14.12.2021 il Giudice, reputando la causa sufficientemente istruita e superfluo l'ordine di esibizione richiesto, rinviava il giudizio all'udienza dell'11.12.2023, ove la causa veniva riservata in decisione, con assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
Preliminarmente, in accoglimento dell'eccezione di parte convenuta, deve rilevarsi come la presente controversia esula dalla competenza della Sezione Specializzata in materia di Imprese, in quanto attiene ad un consorzio di urbanizzazione.
Tale consorzio si caratterizza per essere costituito tra proprietari di immobili per la gestione delle parti e/o dei servizi comuni di una zona residenziale, che, non rientrando in nessuna delle categorie tipiche disciplinate dal codice o dalle leggi speciali, è assimilabile in parte ad un'associazione non riconosciuta ed in parte, presentando forti profili di realità, ad un condominio, donde la normativa applicabile, in assenza R.G. n. 52575/2020
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di disposizioni statutarie, è in parte quella relativa alle associazioni non riconosciute ed in parte quella relativa ai condomini.
Invero, secondo giurisprudenza pacifica (da ultimo Cass. 30 gennaio 2019 n. 2694), i consorzi di urbanizzazione - consistenti in aggregazioni di persone fisiche o giuridiche preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi - sono figure atipiche, nelle quali i connotati delle associazioni non riconosciute si coniugano con un forte profilo di realità, sicché il giudice, nell'individuare la disciplina applicabile, deve avere riguardo, in primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto e, solo ove questo non disponga, alla normativa delle associazioni o della comunione, a seconda della sussistenza e prevalenza, nel singolo caso di specie, del requisito della “realità” (ex plurimis, Cass.12 febbraio 2018 n. 3389; Cass. 26 maggio 2017 n. 13369; Cass. 13 aprile 2017 n. 9568; Cass.27 settembre 2016 n. 18939).
Peraltro, la stessa Suprema Corte, a specificazione del principio testé riportato, ha statuito che l'istituto del consorzio di urbanizzazione, pur presentando numerose analogie con il , mostra Parte_4 caratteristiche ontologicamente diverse che non ne permettono una adeguata corrispondenza;
infatti, se è vero che il condominio di edifici è una forma di proprietà plurima, regolata interamente da norme che completano la disciplina dei diritti reali, per la struttura stessa del fabbricato che presenta una comunione forzosamente verticale, è altrettanto vero che il consorzio, che ha un livello di organizzazione più elevato, appartiene, invece, alla categoria delle associazioni (v. Cass. 11035/2015).
In definitiva, alla luce dei principi affermati dal giudice di legittimità, considerata la mancanza di una specifica disciplina nello statuto del , il Tribunale ritiene che, per tutto ciò che non è CP_2 disciplinato dallo statuto, ci si debba rifare alla normativa codicistica delle associazioni non riconosciute.
Ciò premesso, tale materia non é devoluta alla competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa.
Infatti, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 168/2003, sostituito dall'art. 2, co. 1, lett. d), del D.L. 1/2012, le sezioni specializzate in materia di impresa hanno competenza a decidere in ambito societario sulle seguenti materie: a) i rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;
b) il trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) i patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile;
d) le azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
e) i rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile;
f) i contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove CP_2 comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.
Pertanto, poiché tali sezioni sono competenti a trattare solo le controversie inerenti ai rapporti sociali nell'ambito di società di capitali, le vicende che investono i rapporti consortili con riguardo a consorzi non costituiti in forma societaria non rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs.168/2003. R.G. n. 52575/2020
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Ne consegue l'incompetenza del Tribunale delle Imprese e la necessità di regolarizzare l'iscrizione a ruolo della causa, da assegnare al ruolo ordinario della Sezione Sedicesima Civile.
Ciò premesso e passando al merito della questione, la domanda attorea appare infondata.
Nel caso in esame, e hanno chiesto accertarsi la responsabilità del e, Pt_1 Pt_2 CP_1 conseguentemente, la sua condanna al risarcimento dei danni, per non aver diligentemente adempiuto all'incarico di liquidatore e per non aver accreditato i dividendi o la quota agli stessi dovuta in base alla procedura di liquidazione.
Gravava, pertanto, sull'attore l'onere di allegare nei propri atti difensivi non solo le condotte di mala gestio asseritamente poste in essere dal liquidatore, ma anche il danno che da queste sarebbe stato cagionato (da intendersi quale diminuzione patrimoniale eziologicamente collegata alla mancata osservanza dei doveri imposti dalla legge o dall'atto costitutivo). Per contro, era onere di parte convenuta dimostrare di aver correttamente adempiuto ai doveri suddetti, prendendo posizione sui singoli addebiti contestati dalla parte attrice.
Nel valutare l'operato del liquidatore, inoltre, si dovrà tener presente quello che è lo scopo della fase di liquidazione. Infatti, il liquidatore ha il compito di gestire e portare a termine la fase di liquidazione dell'ente, funzionale al pagamento dei debiti ed alla ripartizione del residuo tra i suoi componenti.
Orbene, nel caso in esame, i consorziati non hanno dimostrato alcun danno attuale e concreto. Invero, i medesimi avrebbero potuto subire un pregiudizio patrimoniale, solo qualora la procedura di liquidazione si fosse conclusa e il liquidatore non avesse provveduto al conseguimento e alla ripartizione dell'eventuale avanzo. Tuttavia, gli attori non hanno dato prova della chiusura della liquidazione, né dell'erronea ripartizione dell'attivo, rendendo superfluo ogni ulteriore accertamento. Ne consegue che parte attrice non ha debitamente assolto all'onere di allegazione e prova sulla medesima gravante.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del dm 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) RIGETTA la domanda proposta da e;
Parte_1 Parte_2
b) CONDANNA e alla refusione, in favore di Parte_1 Parte_2
, delle spese di lite, che liquida in € 2.800,00 per compensi, oltre Controparte_1 rimborso forfetario ed accessori come per legge.
Manda alla cancelleria per la correzione dell'iscrizione a ruolo della presente controversia, in quanto devoluta alla competenza della Sezione ordinaria.
Così deciso in Roma, in data 27.07.2025
Il Giudice
FL MA R.G. n. 52575/2020
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(provvedimento sottoscritto con firma digitale)