TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/11/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8104 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marzia Graziano, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
04/01/1976, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marzia Graziano, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
RT SS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 24/12/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, prestando fin d'ora vicendevole consenso al fine del rilascio dei documenti necessari all'espatrio.
2) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti, di non svolgere, pertanto, alcuna reciproca domanda di contribuzione/mantenimento in ragione e/o a motivo dell'insorto rapporto di coniugio non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra al dedotto titolo.
Pertanto, i coniugi convengono che ciascuno provvederà autonomamente al proprio sostentamento.
3) I Signori e danno atto di aver definito prima Controparte_1 Parte_1
d'ora ogni questione economico-patrimoniale tra loro.
Dichiarano pertanto di non avere altro da pretendere reciprocamente per nessun titolo o ragione sia patrimoniale che economica financo in ragione e/o a motivo dell'insorto rapporto di coniugio, di rinunciare reciprocamente ad ogni eventuale pretesa e a qualunque correlativa azione, accettando reciprocamente le rispettive rinunce.
Pag. 2 di 4 In ordine a tanto, ad ogni effetto di legge, i Signori e rilasciano Pt_1 CP_1 reciprocamente, con la sottoscrizione del presente atto, ampia e definitiva quietanza.
Per_ 4) Le figlie, allo stato minori, e , saranno affidate in via condivisa e Per_1 congiunta a entrambi i genitori con collocamento paritetico secondo alternanza settimanale e/o secondo la turnazione che di volta in volta i genitori stabiliranno in base alle esigenze delle stesse con conseguente obbligo in capo al Signor
e alla Signora di provvedere al mantenimento diretto delle figlie Pt_1 CP_1 nei periodi di rispettiva permanenza, fatta eccezione per le spese straordinarie, previamente concordate, che dovranno gravare su ciascuno in parti uguali nella misura del 50%.
Per_ e manterranno la residenza anagrafica presso il padre. Per_1
A ben vedere, infatti, il regime più confacente all'interesse delle figlie minori della coppia è l'affido condiviso e paritario.
Per_ Tanto tenuto conto, per un verso, della età di e , della comune Per_1 residenza dei genitori entro il Comune di Quartu Sant'Elena (i coniugi risiedono in due distinte abitazioni poste a brevissima distanza l'una dall'altra), nonché considerato il raggiungimento di una intesa serena tra i genitori e il solido rapporto tra gli stessi e le figlie oramai adolescenti.
Il Signor e la Signora convengono che possa così essere Pt_1 CP_1 garantito alle figlie la prosecuzione di un sereno ed armonico sviluppo dei rapporti con entrambi i genitori e una paritaria partecipazione del padre e della madre alla corretta crescita emotiva ed affettiva delle stesse in una condizione di costante ed armoniosa cooperazione.
I Signori e , pertanto, eserciteranno congiuntamente la CP_1 Pt_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le determinazioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il Per_ quale e di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione Per_1 della decisione.
Per_ La permanenza di e presso ciascun genitore durante le festività, fine Per_1 settimana, ponti infra annuali, vacanze natalizie, pasquali ed estive sarà regolata secondo il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo in ragione di sopravvenute esigenze sia delle ragazze che dei genitori e previa intesa tra gli stessi.
In particolare, il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo, verrà seguito anche durante le festività natalizie (vigilia di Natale e Natale, vigilia di Capodanno e Capodanno alternativamente, Epifania) e pasquali (Pasqua e Lunedì dell'Angelo alternativamente) concordate di volta in volta e con congruo preavviso tra i genitori tenuto conto dei loro impegni professionali e delle esigenze delle minori.
Pag. 3 di 4 Per_ Durante le vacanze estive e trascorreranno almeno quindi giorni Per_1 consecutivi con il padre e con la madre, salvo diverso accordo, con impegno reciproco di concordare la “turnazione” entro il mese di maggio di ogni anno così da poter programmare al meglio il piano di ferire dell'uno e dell'altro, con possibilità di spostamenti nella Regione, nella penisola e all'estero previamente concordati.
I coniugi si impegnano a garantire colloqui telefonici con le figlie.
Il criterio della alternanza verrà rispettato anche per i “ponti” infra annuali.
5) In ragione del regime di affido condiviso con collocamento paritetico presso i genitori, i Signori e provvederanno al mantenimento delle figlie CP_1 Pt_1 minori ciascuno per il tempo di permanenza delle ragazze presso di sé.
L'importo dell'assegno unico, di comune intesa, rimarrà ripartito al 50% tra i coniugi.
I coniugi contribuiranno per la quota del 50% alle spese straordinarie previamente concordate e documentate per le attività extrascolastiche, libri scolastici, mensa scolastica, trasporto scolastico, campi estivi, abbigliamento non minuto, spese mediche non coperte dal sistema sanitario nazionale, con ciò derivandone il diritto di chi le ha anticipate di richiedere il rimborso all'altro coniuge.
Qualsiasi altra spesa straordinaria diversa da quella sopra indicata, soggiacerà al previo assenso dell'altro coniuge e sarà ripartita al 50% tra gli stessi.
6) I coniugi prestano sin d'ora vicendevole consenso al fine del rilascio dei Per_ documenti necessari all'espatrio anche per le figlie minori e . Per_1
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 20/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8104 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marzia Graziano, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
04/01/1976, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marzia Graziano, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
RT SS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 24/12/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, prestando fin d'ora vicendevole consenso al fine del rilascio dei documenti necessari all'espatrio.
2) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti, di non svolgere, pertanto, alcuna reciproca domanda di contribuzione/mantenimento in ragione e/o a motivo dell'insorto rapporto di coniugio non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra al dedotto titolo.
Pertanto, i coniugi convengono che ciascuno provvederà autonomamente al proprio sostentamento.
3) I Signori e danno atto di aver definito prima Controparte_1 Parte_1
d'ora ogni questione economico-patrimoniale tra loro.
Dichiarano pertanto di non avere altro da pretendere reciprocamente per nessun titolo o ragione sia patrimoniale che economica financo in ragione e/o a motivo dell'insorto rapporto di coniugio, di rinunciare reciprocamente ad ogni eventuale pretesa e a qualunque correlativa azione, accettando reciprocamente le rispettive rinunce.
Pag. 2 di 4 In ordine a tanto, ad ogni effetto di legge, i Signori e rilasciano Pt_1 CP_1 reciprocamente, con la sottoscrizione del presente atto, ampia e definitiva quietanza.
Per_ 4) Le figlie, allo stato minori, e , saranno affidate in via condivisa e Per_1 congiunta a entrambi i genitori con collocamento paritetico secondo alternanza settimanale e/o secondo la turnazione che di volta in volta i genitori stabiliranno in base alle esigenze delle stesse con conseguente obbligo in capo al Signor
e alla Signora di provvedere al mantenimento diretto delle figlie Pt_1 CP_1 nei periodi di rispettiva permanenza, fatta eccezione per le spese straordinarie, previamente concordate, che dovranno gravare su ciascuno in parti uguali nella misura del 50%.
Per_ e manterranno la residenza anagrafica presso il padre. Per_1
A ben vedere, infatti, il regime più confacente all'interesse delle figlie minori della coppia è l'affido condiviso e paritario.
Per_ Tanto tenuto conto, per un verso, della età di e , della comune Per_1 residenza dei genitori entro il Comune di Quartu Sant'Elena (i coniugi risiedono in due distinte abitazioni poste a brevissima distanza l'una dall'altra), nonché considerato il raggiungimento di una intesa serena tra i genitori e il solido rapporto tra gli stessi e le figlie oramai adolescenti.
Il Signor e la Signora convengono che possa così essere Pt_1 CP_1 garantito alle figlie la prosecuzione di un sereno ed armonico sviluppo dei rapporti con entrambi i genitori e una paritaria partecipazione del padre e della madre alla corretta crescita emotiva ed affettiva delle stesse in una condizione di costante ed armoniosa cooperazione.
I Signori e , pertanto, eserciteranno congiuntamente la CP_1 Pt_1 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le determinazioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il Per_ quale e di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione Per_1 della decisione.
Per_ La permanenza di e presso ciascun genitore durante le festività, fine Per_1 settimana, ponti infra annuali, vacanze natalizie, pasquali ed estive sarà regolata secondo il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo in ragione di sopravvenute esigenze sia delle ragazze che dei genitori e previa intesa tra gli stessi.
In particolare, il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo, verrà seguito anche durante le festività natalizie (vigilia di Natale e Natale, vigilia di Capodanno e Capodanno alternativamente, Epifania) e pasquali (Pasqua e Lunedì dell'Angelo alternativamente) concordate di volta in volta e con congruo preavviso tra i genitori tenuto conto dei loro impegni professionali e delle esigenze delle minori.
Pag. 3 di 4 Per_ Durante le vacanze estive e trascorreranno almeno quindi giorni Per_1 consecutivi con il padre e con la madre, salvo diverso accordo, con impegno reciproco di concordare la “turnazione” entro il mese di maggio di ogni anno così da poter programmare al meglio il piano di ferire dell'uno e dell'altro, con possibilità di spostamenti nella Regione, nella penisola e all'estero previamente concordati.
I coniugi si impegnano a garantire colloqui telefonici con le figlie.
Il criterio della alternanza verrà rispettato anche per i “ponti” infra annuali.
5) In ragione del regime di affido condiviso con collocamento paritetico presso i genitori, i Signori e provvederanno al mantenimento delle figlie CP_1 Pt_1 minori ciascuno per il tempo di permanenza delle ragazze presso di sé.
L'importo dell'assegno unico, di comune intesa, rimarrà ripartito al 50% tra i coniugi.
I coniugi contribuiranno per la quota del 50% alle spese straordinarie previamente concordate e documentate per le attività extrascolastiche, libri scolastici, mensa scolastica, trasporto scolastico, campi estivi, abbigliamento non minuto, spese mediche non coperte dal sistema sanitario nazionale, con ciò derivandone il diritto di chi le ha anticipate di richiedere il rimborso all'altro coniuge.
Qualsiasi altra spesa straordinaria diversa da quella sopra indicata, soggiacerà al previo assenso dell'altro coniuge e sarà ripartita al 50% tra gli stessi.
6) I coniugi prestano sin d'ora vicendevole consenso al fine del rilascio dei Per_ documenti necessari all'espatrio anche per le figlie minori e . Per_1
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 20/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4