TRIB
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/05/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Mercuri, a seguito dell'udienza cartolare del 10/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 281 sexies c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 2930 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2018, posta in deliberazione all'udienza cartolare del 10/04/25 e vertente tra:
- Parte_1
(C.F. , in persona del l.r.p.t., nonché e P.IVA_1 Parte_1
, con gli Avv.ti Fabio FILOGRASSO e Michele GUERRIERI;
Parte_1
- attori opponenti -
e
- ià C.F./P.IVA ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
persona del l.r.p.t., con l'Avv. Luigi MIRANDA;
- convenuta opposta -
§§§
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, i suddetti opponenti convenivano in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Foggia, la suddetta opposta, per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
“1) in via preliminare, ravvisata la contemporanea pendenza del presente giudizio e di quello n. RG
448/2018 pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, avente ad oggetto la pretesa rinveniente dal finanziamento agrario del 03.01.2012 di € 50.000,00, l'Ill.mo Giudice adito voglia disporre la sospensione ex art. 295 c.p.c. del procedimento incardinato successivamente;
2) in via ulteriormente preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto per i motivi indicati in narrativa;
3) nel merito, accogliere la presente opposizione per le motivazioni di cui in narrativa e, per
l'effetto, porre nel nulla e dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 357/2018 (RG 428/2018), emesso il 13-19.02.2018 e notificato il 26.03.2018 e il 09.04.2018;
4) con vittoria di spese del presente giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”;
Si è costituita in giudizio parte opposta, contestando integralmente la citazione avversaria e chiedendone l'integrale rigetto con conferma del d.i. opposto, con vittoria delle spese di lite, ma senza formulare subordinata domanda di condanna dell'opponente in caso di revoca del d.i.
Avviata l'opposizione il Giudice, respinta la domanda di sospensione ex art. 295 c.p.c. e sospesa la provvisoria esecutorietà già concessa al decreto ingiuntivo opposto, ha disposto la previa mediazione, svoltasi con esito negativo.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c., stante la natura documentale della controversia, dopo alcuni rinvii la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del
10.04.25, essendo già stati concessi in precedenza termini per note conclusive.
Depositate le note di trattazione scritta per la detta udienza, svoltasi con modalità cartolare, la causa
è ora decisa.
§§§
Va premesso che, per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valori oggi costituzionalizzati, l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. ragione più liquida, nel senso che la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione di più agevole e rapido scrutinio, anche se la stessa sia logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (v. Cass.
08.05.2014, n. 9931, secondo cui: “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale”; tale principio è stato poi applicato diffusamente dalla giurisprudenza di merito ad esempio da Trib. Reggio Emilia 27.05.2015 e 29.11.2012, Trib. Belluno 30.12.2013,
Trib. Piacenza 16.02.2011).
§§§
2 L'opposizione è dunque fondata in relazione all'assorbente motivo della inesigibilità del credito a favore di parte opposta, al momento dell'avvio del procedimento monitorio.
Dovendosi ulteriormente specificare che parte opposta, nella presente fase di merito, non ha ulteriormente spiegato domanda subordinata di condanna della controparte per l'eventuale sopraggiunta esigibilità del medesimo credito, né nella comparsa di costituzione, né nella successiva memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c (che non risulta proprio depositata), né infine in sede di precisazione delle conclusioni.
§§§
1. Al riguardo occorre dunque ulteriormente premettere che non è contestato tra le parti che:
- in data 17.01.2018 parte opposta ha presentato ricorso per decreto ingiuntivo sulla base del finanziamento agrario concesso alla società agricola opponente di € 50.000,00, a garanzia del quale fu rilasciata una cambiale agraria con scadenza al 31.10.2012, poi prorogata dapprima al 28.12.2012
e successivamente al 27.04.2013, nei confronti della società medesima, nonché nei confronti dei garanti sopra indicati;
- con racc. a.r. del 19.06.2013 l'istituto bancario opposto (a cui è poi subentrata, a seguito di fusione per incorporazione, la ha inviato agli opponenti la revoca dell'affidamenti Controparte_1
in conto corrente n. 00700/0027/13647, intimando il pagamento, in solido, delle somme relative all'esposizione del contro corrente predetto e alla cambiale agraria scaduta il 27.04.2013, non pagata;
- il Tribunale di Foggia ha concesso il decreto ingiuntivo n. 357/2018 (R.G. 428/2018), con il quale ha ingiunto il pagamento immediato e senza dilazione della somma di € 64,101,32, oltre interessi successivi e oltre alle spese e competenze del monitorio;
- in data 26.03.2018 il succitato decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva, è stato notificato alla società e in data 09.04.2018 ai fideiussori co-opponenti, i quali con atto di citazione congiunto in opposizione al suddetto d.i., hanno chiesto al Tribunale di Foggia adito, l'accoglimento delle conclusioni già sopra riportate;
- in data 05.10.2018 si è costituito in giudizio parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del d.i. opposto, ma:
1) non chiedendo ulteriormente, come visto, la condanna in caso di revoca del decreto ingiuntivo;
2) non contestando la qualifica di imprenditore agricolo della società opponente;
3) non contestando, altresì, né l'occorrenza delle calamità naturali denunciate nel territorio sul quale insiste l'azienda agricola della società opponente, né l'effettiva presentazione da parte di quest'ultima delle relative domande di riconoscimento dei benefici di legge e il riconoscimento da
3 parte del comune competente dei danni subiti;
4) limitandosi ad eccepire invece, per quanto qui rileva, l'inesistenza di un diritto soggettivo in capo all'agricoltore a ottenere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo agrario, anche in caso di applicazione dei benefici di cui al D.lgs. 102/2004, ribadendo, sul punto, la piena libertà a contrarre della banca nell'ambito di rapporti che restano di natura privatistica, come anche emergerebbe da consolidata giurisprudenza di legittimità, e quindi l'inesistenza in capo alla banca medesima di alcun obbligo di sospendere la riscossione e di non procedere, conseguentemente, con il recesso dai medesimi contratti di finanziamento per inadempimento dell'obbligazione restitutoria.
§§§
2. Il Tribunale di Foggia, in numerose occasioni ormai, non ha però ritenuto di aderire alla detta impostazione e non si vedono ragioni per discostarsi dal detto orientamento.
2.1. Il quadro legislativo di riferimento dimostra, infatti, che non sussiste nessuna discrezionalità dell'istituto bancario di concedere o meno i particolari benefici previsti dal legislatore per favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da calamità naturali o eventi eccezionali (ex pluribus v. Trib. Foggia Sent. n. 1807/2023).
L'art. 5 del D.lgs. 102/2004 prevede che “Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dell'entità del danno, accertato nei termini previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere concessi i seguenti aiuti, in forma singola o combinata, a scelta delle regioni”.
Dalla lettura di tale norma si evince quindi che la scelta è rimessa alle Regioni e non già ai singoli istituti di credito.
La lett. c) del comma 2 del detto articolo rinvia poi all'art. 7 del medesimo decreto, a norma del quale: “Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, sono prorogate, fino all'erogazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), per una sola volta e per non più di 24 mesi, con
i privilegi previsti dalla legislazione in materia, le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario effettuate dalle imprese agricole di cui all'articolo 5, comma 1”.
2.2. Nel caso in esame, la scelta di rendere operativi i benefici previsti dal decreto suddetto è stata attuata, una prima volta, con il DM 04.01.2013 n. 168 emanato dal Ministero competente e anticipato dalla Delibera della Giunta Regionale della Puglia n. 2276 del 13.11.2012, con il quale è stata dichiarata “l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi” ed è stata prevista
“l'applicazione delle specifiche misure di intervento previste dal D.lgs. 102/2004”.
Dinnanzi ai detti atti non si ravvisa nessuna possibilità per l'istituto bancario di rifiutare la richiesta
4 di concessione delle speciali misure di intervento, in presenza delle condizioni previste dalla stessa legge per la possibilità di beneficiarne (qui non contestate dalla banca).
2.3. Successivamente, altra calamità naturale ha colpito la provincia di Foggia tra il 2 e il 5 settembre 2014 (alluvione a seguito di nubifragio), per il quale è stato emanato dal
[...]
il DM 03.09.2015 n. 18047, anticipato dalla Delibera della Giunta Controparte_3
Regionale della Puglia n. 1932 del 29.09.2014.
Infine, l'ultima calamità dedotta dagli opponenti (senza contestazione da parte di parte opposta) si è verificata nell'anno 2017 relativamente alle gelate verificatesi dal 05.01.2017 al 12.01.2017, per la quale pure il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, come già per gli eventi del
2012 e del 2014, è intervenuto nuovamente in ausilio delle aziende agricole colpite, emanando il
Decreto Ministeriale n. 26219 del 09.02.2017.
In relazione ai detti eventi, la società opponente (non contrastata sul punto dall'opposta) ha dedotto di aver sempre fatto richiesta scritta, entro i termini previsti dai citati D.M., per usufruire della proroga di legge, di aver rappresentato tale circostanza alla convenuta opposta, nonché il fatto che all'opposta sono pervenute, di volta in volta, da parte dei comuni interessati, le comunicazioni di ammissione ai benefici di legge.
L'istituto di credito, tuttavia, non ha applicato le norme di legge, procedendo con la risoluzione del contratto di finanziamento e la richiesta di rimborso delle somme residue, maggiorate degli interessi contrattuali.
§§§
3. L'unica sostanziale contestazione sul tema, proposta da parte opposta, nel corso del giudizio di opposizione, ha riguardato l'inesistenza dell'obbligo in capo alle banche di concedere le previste sospensioni nei pagamenti, in forza della natura privatistica del rapporto intercorrente tra finanziato e finanziatore, che risulterebbe insensibile alle norme pubblicistiche inerenti agli aiuti alle imrpese agricole.
Come visto, tuttavia, il tenore delle norme non consente di aderire alla detta impostazione, imponendo obblighi anche agli istituti di credito, in particolare la sospensione della riscossione delle rate ricadenti nei periodi di sospensione e, ovviamente, la conseguente impossibilità di dichiarare le imprese decadute dal beneficio del termine nei medesimi periodi.
Nel caso di specie l'ultima sospensione decretata nel 2017 rende illegittimo il decreto ingiuntivo qui opposto ottenuto nel febbraio 2018.
Né è fondata quindi l'ulteriore difesa di parte opposta con riguardo alla circostanza che la banca erogante, pur non essendo obbligata, avrebbe “di fatto” rispettato il termine di sospensione ex lege.
5 Come poi anticipato, la banca convenuta non ha spiegato domanda subordinata di condanna per eventuale sopraggiunta esigibilità del credito, nel corso del giudizio.
§§§
L'opposizione va dunque accolta per quanto sopra premesso, restando assorbite ogni altra deduzione e richiesta delle parti, e il decreto ingiuntivo opposto va revocato, con condanna dell'opposta alle spese del presente giudizio di opposizione, stante l'integrale soccombenza.
Le stesse si liquidano in dispositivo con applicazione dei vigenti parametri, tenuto conto del valore del credito controverso, al punto minimo (stante la prossimità al valore più basso dello scaglione di riferimento e non essendosi avuta una vera e propria fase istruttoria), con maggiorazione per la pluralità di parti aventi unica posizione processuale.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbite, così provvede:
- accoglie l'opposizione spiegata e, per l'effetto,
- revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Foggia n. 357/2018 del 13.02.2018;
- condanna parte opposta alla refusione in favore degli opponenti delle spese del presente giudizio di opposizione che si liquidano in € 406,50 per esborsi ed € 11.283,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali (15%), nonché iva e cpa se e come dovute per legge, da distrarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Si comunichi.
Così deciso lì 09/05/2025
Il Giudice dott. Luca Mercuri
6