TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/03/2025, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5626/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5626/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABIO COLLAVINI e Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA TIBULLO, 10 00193 ROMA presso il difensore;
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTEO CASTIONI, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CA' DEDE, 81 37029 SAN PIETRO IN CARIANO presso il difensore;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 4573/23 il Giudice di Pace di Milano ha dichiarato l'estinzione del giudizio promosso da e da nei confronti di condannando le Parte_1 Parte_2 CP_1 stesse al pagamento delle spese processuali verso quest'ultima. Il G.d.P. - avendo accolto l'eccezione di invalidità della procura ad litem rilasciata dall'attrice (anche in nome e per conto della figlia minorenne) al legale di fiducia - aveva assegnato termine ex art. 182 2c., c.p.c. alla stessa attrice per produrre in giudizio l'originale, verificata la mancata produzione il G.d.P. aveva accertato il difetto di legittimatio ad causam dell'attrice con la conseguente estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'attrice in proprio e quale esercente la potestà sulla minore la quale ha rilevato l'erroneità della pronuncia di primo grado, tenuto conto chela Persona_1 procura era stata prodotta in fotocopia mentre la decisione del G.d.P. avrebbe riguardato la diversa ipotesi della procura nulla o inesistente e tenuto conto del disposto di cui all'art. 156 c.p.c. secondo il quale la nullità di un atto processuale per inosservanza delle forme non può mai essere pronunciata se non è comminata dalla legge;
non ha mancato di rilevare come anche la controparte avesse depositato una procura in copia fotostatica. Ha insistito per l'accoglimento dell'appello con la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento del merito della domanda volta alla condanna della convenuta alla corresponsione nei suoi confronti della somma di 500 euro previsto a titolo di compensazione pecuniaria ex Reg. CE n. 261/20024.
Si è costituita l'appellata la quale ha insistito per la conferma della sentenza impugnata avuto riguardo alla circostanza che la parte attrice, pur avendo richiesto al Giudice l'assegnazione di un termine per la regolarizzazione della procura speciale prodotta in copia, non vi aveva provveduto nel termine assegnato, pertanto correttamente il G.d.P. aveva dichiarato l'estinzione del giudizio;
nel merito si è riportata alle proprie difese in primo grado rilevando come il ritardo di circa tre ore subito dal volo sul quale erano trasportate l'attrice e la figlia di lei aveva subito un ritardo a causa di una circostanza eccezionale, estranea al controllo del vettore, ovvero le avverse condizioni meteo che avevano costretto l'aeromobile, nella tratta immediatamente precedente, ad un dirottamento su un aeroporto diverso per poi fare rientro nell'aeroporto di partenza dell'attrice ciò aveva causato Pt_3 il ritardo lamentato dall'attrice alla quale tuttavia aveva ricevuto, insieme alla figlia l'assistenza prevista per legge oltre a ogni informazione utile.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 8.1.2025.
L'appello è fondato.
Il G.d.P. infatti, accogliendo l'eccezione di parte convenuta ha ritenuto il difetto di CP_1 legittimatio ad causam della parte attrice a causa dell'omessa produzione in giudizio dell'originale della procura rilasciata al difensore, pur nel termine assegnato ai sensi dell'art. 182 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del giudizio senza esaminare la causa nel merito.
Tuttavia il caso concreto non rientra in alcuna delle ipotesi di nullità della procura in quanto come ribadito più volte anche dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 2719 c.c. le riproduzioni fotografiche formano piena prova delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono state prodotte pagina 2 di 4 non ne disconosce la conformità, tuttavia poiché il disconoscimento della riproduzione non pone nel nulla l'esibizione della fotocopia, ma determina l'onere per chi l'ha prodotta di dimostrarne la conformità all'originale, una volta che tale conformità sia verificata, la fotocopia acquista ex tunc valore di piena prova riconosciutogli dall'art. 2719 c.c. (cfr. Cass. sent. N. 12299/2003); pertanto
“l'eventuale produzione in giudizio di una copia fotostatica non autenticata della procura generale o speciale, conferita per atto pubblico o scrittura privata - non determina automaticamente la nullità o l'inesistenza dell'atto introduttivo per difetto di ius postulandi, ancorchè sia stata disconosciuta dall'altra parte la conformità della copia all'originale, ma impone al giudice di accertare tale conformità attraverso la produzione dell'originale” (cfr. Cass. sent. n. 2590/2009).
In concreto dunque il G.d.P. non avrebbe dovuto fare ricorso al secondo comma dell'art. 182
c.p.c. bensì al primo comma del medesimo invitando il Legale di parte attrice a regolarizzare la procura, nel caso concreto per esempio avrebbe, più correttamente, potuto reiterare nuovamente l'invito a mettere in regola la procura ad litem, trattandosi di una mera irregolarità e non certo di una nullità della stessa.
Allo stato risulta che l'irregolarità della procura sia stata sanata ed occorre entrare nel merito della vicenda.
Nel merito la controversia in esame ha ad oggetto la richiesta di compensazione pecuniaria in favore delle due passeggere del volo FR 4112 Napoli-ER del 10.5.2022.
Al caso concreto è applicabile il Reg. Ce n. 261/2004 che ha introdotto la cd. compensazione pecuniaria per le ipotesi di ritardo aereo. L'art. 3 del Reg. CE n. 261/2004 stabilisce l'ambito di applicazione “a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario”. L'art. 7 del Regolamento CE 261/2004, nell'ambito di applicabilità sopra detto, ha istituito un indennizzo standardizzato e forfettario denominato compensazione pecuniaria da riconoscersi a favore del passeggero in ipotesi di cancellazione e ritardo superiore alle tre ore del volo oggetto del contratto di trasporto, tale compensazione prescinde del tutto dall'azione risarcitoria per danno da ritardo prevista dalla Convenzione di Montreal, come da principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, tanto è vero che la domanda di compensazione pecuniaria proposte ai sensi degli artt. 6, 7 del Regolamento CE 261/2004, può persino essere cumulata con quella risarcitoria di cui alla Convenzione di Montreal, la Corte di Giustizia ha da ultimo confermato tale pacifico orientamento anche con la sentenza del 7.11.2019 (C-213/2018).
Dagli atti si evince che le sig.re e avevano acquistato due Parte_1 Parte_2 biglietti aerei per la tratta Napoli (NAP) – ER (BGY) con il volo FR 4112 del 10.5.2022, cui il sistema informatico di attribuiva il AGMR2U (doc.1 convenuta, fascicolo primo grado). CP_1
Alla luce della produzione documentale dell'appellata si evince che il volo FR 4112 avrebbe dovuto essere effettuato con l'aeromobile contraddistinto con la sigla 9H-VUI, il quale avrebbe dovuto pagina 3 di 4 effettuare, nella tratta immediatamente precedente, il volo ER – Napoli (doc. 3 fascicolo primo grado, convenuta), l'aeromobile, partito regolarmente, avrebbe incontrato avverse condizioni meteo sull'aeroporto di e sarebbe stato costretto al dirottamento sull'aeroporto di Fiumicino, per Pt_3 ragioni di sicurezza (doc. 4, 5 fascicolo primo grado), pertanto il volo dell'appellante e della figlia di essa sarebbe partito in ritardo e giunto in ritardo nella destinazione finale di circa quattro ore.
Il caso di specie, ovvero le avverse condizioni meteorologiche, non assurge a circostanza eccezionale e imprevedibile, tale da giustificare il ritardo, secondo l'interpretazione offerta dalla stessa
Corte di Giustizia che, con la pronuncia nella causa C-549/07, ha precisato che “possono essere considerate circostanze eccezionali ai sensi del Regolamento gli eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non siano inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfuggano all'effettivo controllo di quest'ultimo” (cfr. sentenza 4 maggio 2017- C 315-15), al contrario i temporali, pur forti, le condizioni meteo avverse appaiono circostanze del tutto ordinarie nell'ambito dell'attività svolta da una compagnia aerea. Peraltro nel caso di specie l'evento ha pure interessato un volo diverso e precedente rispetto a quello acquistato dalle due passeggere, di qui la considerazione che tale appare una scelta propria della compagnia aerea di adibire il medesimo aeromobile per due voli diversi a distanza ravvicinata.
Pertanto l'appello dev'essere accolto con la riforma della sentenza di primo grado e con l'accoglimento della domanda proposta in primo grado dalle sig.re e per il ritardo del Pt_1 Pt_2 volo areo FR 4112 del 10.5.2022sulla tratta Napoli-ER e con conseguente condanna dell'appellata a corrispondere all'appellante la somma di 500 euro prevista ex art. 7 Reg. Ce n.
261/2004 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, come da dispositivo.
Le spese di lite del primo grado e del secondo grado devono essere liquidate in favore dell'appellante come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'appello; condanna l'appellata (già )., in persona del legale rappresentante pro CP_1 CP_2 tempore, a corrispondere all'appellante, sig.ra in proprio e quale esercente la potestà Parte_1 sulla figlia minore , la somma di 500 euro a titolo di compensazione Parte_2 pecuniaria ex art. 7 Reg. Ce n. 261/2004 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
condanna l'appellata (già )., in persona del legale rappresentante pro CP_1 CP_2 tempore, a corrispondere all'appellante, le spese di lite che liquida in 43 euro per spese e 330 per compensi per il primo grado e in 64,50 euro per spese e 470 euro per compensi per il presente grado di appello, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 28 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5626/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABIO COLLAVINI e Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA TIBULLO, 10 00193 ROMA presso il difensore;
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTEO CASTIONI, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA CA' DEDE, 81 37029 SAN PIETRO IN CARIANO presso il difensore;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 4573/23 il Giudice di Pace di Milano ha dichiarato l'estinzione del giudizio promosso da e da nei confronti di condannando le Parte_1 Parte_2 CP_1 stesse al pagamento delle spese processuali verso quest'ultima. Il G.d.P. - avendo accolto l'eccezione di invalidità della procura ad litem rilasciata dall'attrice (anche in nome e per conto della figlia minorenne) al legale di fiducia - aveva assegnato termine ex art. 182 2c., c.p.c. alla stessa attrice per produrre in giudizio l'originale, verificata la mancata produzione il G.d.P. aveva accertato il difetto di legittimatio ad causam dell'attrice con la conseguente estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l'attrice in proprio e quale esercente la potestà sulla minore la quale ha rilevato l'erroneità della pronuncia di primo grado, tenuto conto chela Persona_1 procura era stata prodotta in fotocopia mentre la decisione del G.d.P. avrebbe riguardato la diversa ipotesi della procura nulla o inesistente e tenuto conto del disposto di cui all'art. 156 c.p.c. secondo il quale la nullità di un atto processuale per inosservanza delle forme non può mai essere pronunciata se non è comminata dalla legge;
non ha mancato di rilevare come anche la controparte avesse depositato una procura in copia fotostatica. Ha insistito per l'accoglimento dell'appello con la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento del merito della domanda volta alla condanna della convenuta alla corresponsione nei suoi confronti della somma di 500 euro previsto a titolo di compensazione pecuniaria ex Reg. CE n. 261/20024.
Si è costituita l'appellata la quale ha insistito per la conferma della sentenza impugnata avuto riguardo alla circostanza che la parte attrice, pur avendo richiesto al Giudice l'assegnazione di un termine per la regolarizzazione della procura speciale prodotta in copia, non vi aveva provveduto nel termine assegnato, pertanto correttamente il G.d.P. aveva dichiarato l'estinzione del giudizio;
nel merito si è riportata alle proprie difese in primo grado rilevando come il ritardo di circa tre ore subito dal volo sul quale erano trasportate l'attrice e la figlia di lei aveva subito un ritardo a causa di una circostanza eccezionale, estranea al controllo del vettore, ovvero le avverse condizioni meteo che avevano costretto l'aeromobile, nella tratta immediatamente precedente, ad un dirottamento su un aeroporto diverso per poi fare rientro nell'aeroporto di partenza dell'attrice ciò aveva causato Pt_3 il ritardo lamentato dall'attrice alla quale tuttavia aveva ricevuto, insieme alla figlia l'assistenza prevista per legge oltre a ogni informazione utile.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 8.1.2025.
L'appello è fondato.
Il G.d.P. infatti, accogliendo l'eccezione di parte convenuta ha ritenuto il difetto di CP_1 legittimatio ad causam della parte attrice a causa dell'omessa produzione in giudizio dell'originale della procura rilasciata al difensore, pur nel termine assegnato ai sensi dell'art. 182 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del giudizio senza esaminare la causa nel merito.
Tuttavia il caso concreto non rientra in alcuna delle ipotesi di nullità della procura in quanto come ribadito più volte anche dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 2719 c.c. le riproduzioni fotografiche formano piena prova delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono state prodotte pagina 2 di 4 non ne disconosce la conformità, tuttavia poiché il disconoscimento della riproduzione non pone nel nulla l'esibizione della fotocopia, ma determina l'onere per chi l'ha prodotta di dimostrarne la conformità all'originale, una volta che tale conformità sia verificata, la fotocopia acquista ex tunc valore di piena prova riconosciutogli dall'art. 2719 c.c. (cfr. Cass. sent. N. 12299/2003); pertanto
“l'eventuale produzione in giudizio di una copia fotostatica non autenticata della procura generale o speciale, conferita per atto pubblico o scrittura privata - non determina automaticamente la nullità o l'inesistenza dell'atto introduttivo per difetto di ius postulandi, ancorchè sia stata disconosciuta dall'altra parte la conformità della copia all'originale, ma impone al giudice di accertare tale conformità attraverso la produzione dell'originale” (cfr. Cass. sent. n. 2590/2009).
In concreto dunque il G.d.P. non avrebbe dovuto fare ricorso al secondo comma dell'art. 182
c.p.c. bensì al primo comma del medesimo invitando il Legale di parte attrice a regolarizzare la procura, nel caso concreto per esempio avrebbe, più correttamente, potuto reiterare nuovamente l'invito a mettere in regola la procura ad litem, trattandosi di una mera irregolarità e non certo di una nullità della stessa.
Allo stato risulta che l'irregolarità della procura sia stata sanata ed occorre entrare nel merito della vicenda.
Nel merito la controversia in esame ha ad oggetto la richiesta di compensazione pecuniaria in favore delle due passeggere del volo FR 4112 Napoli-ER del 10.5.2022.
Al caso concreto è applicabile il Reg. Ce n. 261/2004 che ha introdotto la cd. compensazione pecuniaria per le ipotesi di ritardo aereo. L'art. 3 del Reg. CE n. 261/2004 stabilisce l'ambito di applicazione “a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario”. L'art. 7 del Regolamento CE 261/2004, nell'ambito di applicabilità sopra detto, ha istituito un indennizzo standardizzato e forfettario denominato compensazione pecuniaria da riconoscersi a favore del passeggero in ipotesi di cancellazione e ritardo superiore alle tre ore del volo oggetto del contratto di trasporto, tale compensazione prescinde del tutto dall'azione risarcitoria per danno da ritardo prevista dalla Convenzione di Montreal, come da principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, tanto è vero che la domanda di compensazione pecuniaria proposte ai sensi degli artt. 6, 7 del Regolamento CE 261/2004, può persino essere cumulata con quella risarcitoria di cui alla Convenzione di Montreal, la Corte di Giustizia ha da ultimo confermato tale pacifico orientamento anche con la sentenza del 7.11.2019 (C-213/2018).
Dagli atti si evince che le sig.re e avevano acquistato due Parte_1 Parte_2 biglietti aerei per la tratta Napoli (NAP) – ER (BGY) con il volo FR 4112 del 10.5.2022, cui il sistema informatico di attribuiva il AGMR2U (doc.1 convenuta, fascicolo primo grado). CP_1
Alla luce della produzione documentale dell'appellata si evince che il volo FR 4112 avrebbe dovuto essere effettuato con l'aeromobile contraddistinto con la sigla 9H-VUI, il quale avrebbe dovuto pagina 3 di 4 effettuare, nella tratta immediatamente precedente, il volo ER – Napoli (doc. 3 fascicolo primo grado, convenuta), l'aeromobile, partito regolarmente, avrebbe incontrato avverse condizioni meteo sull'aeroporto di e sarebbe stato costretto al dirottamento sull'aeroporto di Fiumicino, per Pt_3 ragioni di sicurezza (doc. 4, 5 fascicolo primo grado), pertanto il volo dell'appellante e della figlia di essa sarebbe partito in ritardo e giunto in ritardo nella destinazione finale di circa quattro ore.
Il caso di specie, ovvero le avverse condizioni meteorologiche, non assurge a circostanza eccezionale e imprevedibile, tale da giustificare il ritardo, secondo l'interpretazione offerta dalla stessa
Corte di Giustizia che, con la pronuncia nella causa C-549/07, ha precisato che “possono essere considerate circostanze eccezionali ai sensi del Regolamento gli eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non siano inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo in questione e sfuggano all'effettivo controllo di quest'ultimo” (cfr. sentenza 4 maggio 2017- C 315-15), al contrario i temporali, pur forti, le condizioni meteo avverse appaiono circostanze del tutto ordinarie nell'ambito dell'attività svolta da una compagnia aerea. Peraltro nel caso di specie l'evento ha pure interessato un volo diverso e precedente rispetto a quello acquistato dalle due passeggere, di qui la considerazione che tale appare una scelta propria della compagnia aerea di adibire il medesimo aeromobile per due voli diversi a distanza ravvicinata.
Pertanto l'appello dev'essere accolto con la riforma della sentenza di primo grado e con l'accoglimento della domanda proposta in primo grado dalle sig.re e per il ritardo del Pt_1 Pt_2 volo areo FR 4112 del 10.5.2022sulla tratta Napoli-ER e con conseguente condanna dell'appellata a corrispondere all'appellante la somma di 500 euro prevista ex art. 7 Reg. Ce n.
261/2004 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, come da dispositivo.
Le spese di lite del primo grado e del secondo grado devono essere liquidate in favore dell'appellante come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'appello; condanna l'appellata (già )., in persona del legale rappresentante pro CP_1 CP_2 tempore, a corrispondere all'appellante, sig.ra in proprio e quale esercente la potestà Parte_1 sulla figlia minore , la somma di 500 euro a titolo di compensazione Parte_2 pecuniaria ex art. 7 Reg. Ce n. 261/2004 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
condanna l'appellata (già )., in persona del legale rappresentante pro CP_1 CP_2 tempore, a corrispondere all'appellante, le spese di lite che liquida in 43 euro per spese e 330 per compensi per il primo grado e in 64,50 euro per spese e 470 euro per compensi per il presente grado di appello, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 28 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 4 di 4