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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/04/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile – specializzata in materia di impresa
La Corte d'appello di Milano, in persona dei magistrati:
Marianna Galioto Presidente relatore
Alessandra Arceri Consigliere
Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1514/2024 R.G. tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ) assistite Parte_2 C.F._2
e difese dall'Avv. VISCIANO ENRICO, ed elettivamente domiciliato presso il difensore, appellanti e
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dagli Avv.ti Oscar Podda e Luciano Carnevale;
E Controparte_2
quali eredi accettanti con beneficio di inventario Controparte_3
l'eredità di assistiti e difesi dall'Avv. Persona_1
Alessandro Fermi, tutti elettivamente domiciliati presso i rispettivi difensori, appellati OGGETTO: ricognizione di debito
CONCLUSIONI: per le appellanti:
Pregiudizialmente e preliminarmente:
1) Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata o dell'esecuzione qualora iniziata ex art. 283 c.p.c. per tutti i gravi motivi dedotti e sulle evidenze emerse a probabile fondatezza d'accoglimento dell'appello;
2) Disporre la sospensione dell'esecutività della sentenza di prime cure, ove non dell'esecuzione, qualora già iniziata ex art. 351 c.p.c., mediante fissazione di udienza eventuale anticipatoria.
3) Con rifusione di spese e compensi di lite oltre IVA e CPA e 15% forf. Principalmente e nel merito: a) Riformare l'impugnata sentenza, erronea quanto a motivazione e presupposti, quale pronunzia affetta dai prefati vizi logici, sì come evidenziati in narrativa dell'atto di appello ed in peculiare riferimento alla revoca del decreto ingiuntivo emessa in carenza di prova scritta e pronta soluzione ex art. 648 cpc ed in violazione dei presupposti di legge ed in assenza di querela di falso e per l'effetto di ciò confermare il decreto opposto, oltre interessi sì come da domanda ed ulteriori frattanto maturati, in riforma dei capi 1) con riguardo all'accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto e 2) con riguardo alla condanna alle spese di lite liquidate oltre accessori di legge. b) Disporre ammissione ed assunzione di prova ai sensi e per gli effetti di cui ex art. 356 cpc in merito al giuramento decisorio ex artt. 2738 cc e 233 cpc anche sui capitoli espunti e/o non considerati dal giudice di prime cure ai fini della decisorietà e per testi nei confronti dei testimoni già indicati con memoria istruttoria ex art. 183 VI co. cpc nn.
2-3 per le convenute opposte e confermanti la volontà del de cuius attestante il debito degli appellati in somma precisa e pari ad € 4000.000,00, quale documento mai smentito né impugnato da alcuno né mai disconosciuto nella calligrafia proveniente dal genitore di tutte le parti in causa;
c) condannare gli appellati alla rifusione di spese e compensi di lite oltre 15% CPA ed Iva e successive occorrende per entrambi i gradi di giudizio. Subordinatamente ed in caso di denegata ipotesi principale:
1. Disporre rinnovazione istruttoria ex art. 356 cpc od ex art. 345 III co. cpc anche ex officio;
2. esperire il tentativo di conciliazione avanti a sé disponendo, se ritenuto opportuno, la comparizione delle parti, ovvero la c.d. mediazione demandata” disciplinata dall'art. 5 quater, d.lgs. n. 28/2010.
3. Riformare in tutti i casi la pronunzia di condanna alle spese, o pag. 2/14 l'eventuale compensazione delle spese di lite.
per gli appellati:
Voglia la Corte d'Appello di Milano:
- In via preliminare, occorrendo, respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- Nel merito, respingere l'appello avversario, in quanto inammissibile o manifestamente infondato, previa discussione orale della causa, ai sensi degli artt. 350, comma 3, 350-bis e 281-sexies c.p.c.;
- In ogni caso, eventualmente anche in subordine, respingere con la miglior formula l'appello avversario, in quanto infondato.
- Respingere con la miglior formula le istanze istruttorie avversarie.
- Vinte le spese.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri Persona_1
e convenivano in giudizio innanzi al
[...] Controparte_1
Tribunale di Milano le sig.re e Parte_2 CP [...]
proponendo opposizione avverso il decreto Parte_3 ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 2779/2021 con il quale era stato ingiunto agli attori, in solido, il pagamento della somma di € 4.000.000,00, oltre interessi moratori e spese del procedimento monitorio, in forza riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c.1 legato, in tesi, a non meglio precisati pregressi rapporti economici, familiari e successori intervenuti tra le parti.
In particolare, gli opponenti eccepivano e sostenevano:
- l'inesistenza del credito, azionato sulla base di documenti apocrifi e senza alcuna base sostanziale;
- il disconoscimento della copia fotostatica della dichiarazione di riconoscimento di debito del 16.05.2012, contestando l'autenticità della fotocopia prodotta dalle opposte;
pag. 3/14 - il disconoscimento del documento originale di riconoscimento di debito, per non avere mai sottoscritto alcuna dichiarazione in tal senso a favore delle parti avverse;
- la manipolazione dell'e-mail di sollecito del 10.10.2018, prodotta dalle opposte, essendo inesistente la richiesta di pagamento;
- l'inesistenza del rapporto sottostante al credito azionato in sede monitoria, che gli asseriti creditori saranno tenuti a dimostrare, stante il disconoscimento della ricognizione di debito.
Gli opponenti, quindi, concludevano chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva ex art. 649 c.p.c., di revocare il d.i. opposto, in quanto illegittimo e/o inefficace e/o nullo;
di rigettare ogni diversa domanda comunque formulata dalle convenute opposte;
in subordine, di accertare e dichiarare che nulla era dovuto alle opposte;
in ogni caso, di condannare controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.; con vittoria di spese e compensi di causa.
Si costituivano e , le Parte_2 Parte_3 quali contestavano la fondatezza delle pretese degli opponenti e chiedevano di respingere le domande attoree, concludendo per il rigetto dell'istanza di sospensione, per la condanna di controparte al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e alla rifusione delle spese del giudizio.
Accolta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del d.i. opposto ed istruita la causa, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4243/2024 pubblicata il 17.04.2024, ha accolto le domande degli opponenti, revocando il decreto ingiuntivo e condannando in solido le opposte al rimborso in favore di controparte delle spese di lite, liquidate in complessivi € 84.249,00, oltre iva e cpa come per legge.
In particolare, il primo Giudice ha osservato che:
- il rapporto giuridico sottostante e fonte della domanda formulata in sede monitoria dal e Parte_2 Parte_3 sulla base di una scrittura intitolata “riconoscimento di debito”, è stato pag. 4/14 genericamente indicato come attinente ad un obbligo di restituzione del controvalore delle quote immobiliari concesse in godimento, nonché delle quote del 25% della Faci Europe s.p.a. solo nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. Tuttavia, il diritto alla prova può essere esercitato solo relativamente a fatti tempestivamente allegati e dedotti prima dello spirare delle preclusioni assertive, pacificamente individuate nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. Risultano, pertanto, inammissibili le richiese probatorie relative al rapporto sottostante dedotte per la prima volta nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.;
- in ogni caso, le opposte non hanno provato come il credito, che si assumeva sorto in capo ad (deceduto nel 2015), sarebbe Persona_2 stato trasferito nel 2012 alle medesime attrici opponenti. Inoltre, gli elementi costitutivi del rapporto obbligatorio non trovano sufficiente riscontro in un documento di provenienza della stessa parte che intende avvalersene o del suo asserito dante causa2, né nella conoscenza che un terzo abbia del debito3, né nella lettera di sollecito di pagamento del 10.10.20184 inviata da una delle parte opposte, che, quand'anche pervenuta a una delle due opponenti, non è neppure riferibile in modo univoco e certo al debito oggetto della scrittura disconosciuta;
- la mancata conformità all'originale del riconoscimento di debito prodotto in copia, di cui gli opponenti negano l'esistenza, è stata oggetto di puntuale contestazione, così come inequivoco è stato il disconoscimento del contenuto del documento e delle sue sottoscrizioni5. Tuttavia, l'originale del documento non è stato prodotto e/o esibito né in sede di delibazione dell'istanza ex art.
pag. 5/14 649 c.p.c., né in sede di costituzione delle convenute opposte, di talché il documento disconosciuto è privo dell'efficacia probatoria ex l'art. 2702 c.c.;
- parte opposta ha allegato, con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.,
l'avvenuto smarrimento del documento originale, chiedendo di provarne per testi le circostanze. Tuttavia, la prova orale non è stata ammessa, poiché, qualunque ne fosse stato il risultato, sarebbe stato inidoneo a scalfire l'esito del giuramento decisorio, che le parti convenute hanno deferito alle opponenti al fine di dimostrare l'autenticità del riconoscimento di debito e delle sue sottoscrizioni, così da essere sollevate dall'onere della dimostrazione del fondamento del credito oggetto di giudizio;
- se la parte si rifiuta di giurare o non si presenta senza giustificato motivo all'udienza all'uopo fissata, la sua versione del fatto non può più essere considerata vera dal giudice, indipendentemente da qualsiasi altra prova a suo favore. Diversamente, se presta il giuramento, l'efficacia di prova legale fa sì che il giudice risulti vincolato all'affermazione ed è obbligato a decidere in conformità all'esito del giuramento, non potendo far altro che giudicare vincitrice la parte che ha giurato e soccombente l'altra a cui non è consentito dimostrare il contrario. e hanno Persona_1 Controparte_1 entrambi prestato il giuramento loro deferito, negando di avere mai sottoscritto il riconoscimento di debito. Il giuramento ha valore di prova assoluta e, di conseguenza, deve escludersi l'esistenza del riconoscimento di debito azionato;
- la mancata produzione della scrittura in originale a fronte del tempestivo disconoscimento con l'istanza ex art. 649 c.p.c., non costituisce un contegno processuale di per sé idoneo a frustrare le ragioni dell'opponente e non si ritengono, perciò, sussistenti i presupposti di una condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
L'appello
Avverso la predetta sentenza, hanno proposto appello Parte_3
e , chiedendo: in via principale, di
[...] Parte_2
pag. 6/14 riformare il provvedimento impugnato e, per l'effetto, di confermare il d.i. opposto, nonché di disporre ammissione ed assunzione di prova in merito al giuramento decisorio e per testi nei confronti dei testimoni già indicati con memoria ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3, c.p.c., con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio;
in via subordinata, di disporre la rinnovazione dell'istruttoria ex artt. 356 e/o 345 c.p.c. (anche ex officio), di esperire il tentativo di conciliazione avanti a sé e di riformare la pronunzia di condanna alle spese.
Le appellanti hanno affidato il proprio gravame ai seguenti cinque motivi di appello:
I. “ERROR IN IUDICANDO – ERRONEA VALUTAZIONE DEI MEZZI ISTRUTTORI”
Col primo motivo viene censurata la sentenza impugnata per avere il primo
Giudice ammesso il giuramento decisorio solo su uno dei quattro capitoli articolati. Nella tesi delle appellanti, ciò comporta che il giuramento non può presentare il carattere della decisorietà. Invero, un giuramento prestato solo su un singolo capitolo – peraltro riguardante solo parzialmente l'oggetto del contendere – non consente al Giudice di definire la lite. Inoltre, con l'ammissione di un solo capitolo di giuramento, è stato snaturato lo stesso mezzo di prova, configurandosi una lesione del diritto di difesa.
II. “ERROR IN PROCEDENDO – ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ONUS
PROBANDI EX ART. 116 C.P.C.”
Col secondo motivo viene censurata la sentenza impugnata per non avere il primo Giudice tenuto conto dell'art. 1988 c.c., ai sensi del quale il destinatario della promessa di pagamento è dispensato dal provare il rapporto fondamentale. Pertanto, il giuramento decisorio, posto a fondamento della decisione di primo grado, non può decidere totalmente ed in modo esclusivo la causa, dato che gli allora attori non hanno fornito elementi sufficienti per poter affermare di aver rispettato l'onus probandi sugli stessi gravante. Inoltre, non appare possibile neppure affermare che le appellanti abbiano rinunciato al vantaggio della dispensa dall'onere della pag. 7/14 prova, poiché tale rinuncia richiede una inequivoca manifestazione della volontà abdicativa configurabile quando il beneficiario, nell'azionare il credito, deduca, oltre alla promessa di pagamento, il rapporto ad essa sottostante chiedendo di provarlo (al riguardo invocano i principi affermati da Cass. n. 14773/2019 e n. 20899/2018).
III. “ERROR IN PROCEDENDO”
Col terzo motivo, le appellanti si lamentano dei meri 'annunci' (mai dimostrati) svolti in primo grado dalla parte avversa in relazione alla pretesa falsità della comunicazione e-mail e sottolineano la rilevanza probatoria di un foglio di appunti sottoscritto dal de cuius, nel quale lo stesso si riferiva ad un debito dei fratelli verso le sorelle (oggi appellanti) preciso e circostanziato con somma pari ad € 4.000.000,00, rimasto incontestato. Chiedono, infine, alla Corte di prendere posizione su tale mancata dimostrazione dei predetti
'annunci', i quali hanno consentito la fondatezza dell'istanza di sospensiva, rimasti non provati.
IV. “ERROR IN IUDICANDO – ILLOGICITA' E COTRADDIZIONE DI
MOTIVAZIONE”
Col quarto motivo, le appellanti affermano la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, in quanto fondato su prova scritta, confermata dallo scritto paterno6 mai contestato dalla controparte, e sulla denuncia di smarrimento, anch'essa mai opposta o contestata da parte appellata.
V. “CARENZA ED ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE ED ERROR IN
PROCEDENDO”
Col quinto motivo viene censurata la sentenza impugnata, nella parte in cui il primo Giudice, affermando il valore di prova assoluta e il carattere dirimente ai fini della decisione del giuramento, ha escluso l'esistenza del riconoscimento del debito azionato.
Si sono costituiti i sig.ri , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
(questi ultimi due quali eredi accettanti con beneficio di CP_3
pag. 8/14 inventario l'eredità della sig.ra ), i quali hanno Persona_1 concluso per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, eccependo e sostenendo:
- l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza dell'impugnazione ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
- la palese infondatezza del primo motivo di appello, dato che: i) le appellanti non indicano quali sarebbero i capitoli esclusi e perché sarebbero ammissibili e rilevanti;
ii) la valutazione del primo Giudice sulle prove da ammettere è stata immune da vizi;
- la palese infondatezza del secondo motivo di appello, dato che nel caso di specie non esiste alcuna promessa di pagamento;
- l'incomprensibilità del terzo motivo di appello e la mancanza di qualsivoglia censura specifica sulla sentenza ex art. 342 c.p.c.;
- l'infondatezza del quarto motivo di appello, dato che in tutto il giudizio di primo grado di appellati hanno specificamente contestato sia l'esistenza di qualsiasi riconoscimento di debito, sia la genuinità del sollecito, sia la fondatezza della denuncia di smarrimento. Inoltre, anche in questo caso, non vi è alcuna censura specifica sulla sentenza impugnata ex art. 342
c.p.c.;
- l'infondatezza del quinto motivo di appello, dal momento che controparte non ha mai fornito alcuna promessa unilaterale, avendo prodotto una sola fotocopia priva di valore probatorio e disconosciuta dagli appellati;
- l'irritualità delle istanze istruttorie, dato che l'atto d'appello contiene un mero rinvio senza specificare contenuto e rilevanza dei mezzi di prova articolati. Peraltro, la difesa degli appellati osserva che, dopo il rigetto in istruttoria, i mezzi non erano più stati chiesti dalle appellanti nelle conclusioni precisate in primo grado, con conseguente decadenza delle stesse.
Parte appellante ha proposto anche istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., la quale è stata rinunciata nella prima udienza del 27.11.2024.
pag. 9/14 *****
La Corte reputa l'appello palesemente infondato.
I motivi d'appello – inscindibilmente connessi - vanno esaminati congiuntamente poiché tutti ruotano intorno alla prova del credito in tesi portato dalla ricognizione di debito, nonostante l'esito del giuramento sfavorevole per le appellanti.
Va premesso che le appellanti nel corso del giudizio di primo grado non hanno espressamente ritrascritto in sede di precisazione delle conclusioni le istanze istruttorie formulate nella seconda memoria intermedia e rigettate dal Tribunale. Anche a voler, tuttavia, considerare detta richiesta perdurante e insita nel tenore complessivo delle difese di parte appellante, stante la reiterazione delle istanze istruttorie anche dopo la prestazione del giuramento all'udienza del 4 ottobre 2023, deve reputarsi che detta istanza è comunque inaccoglibile.
Con riferimento al giuramento decisorio, le opponenti in primo grado, ora appellanti, hanno così formulato i capitoli:
“le convenute (…) chiedono che l''Ill.mo Giudice voglia ammettere il giuramento decisorio di e sui seguenti capitoli: Controparte_1 Persona_1
1)“G e IU nego di aver mai sottoscritto il riconoscimento di debito di cui all'allegato n.1 fascicolo monitorio che si mostra?”
2)“G e IU nego di non aver alcun debito nei confronti delle sig.re
e ” Parte_3 Parte_2
3)“G e IU nego di non aver mai avuto nessuna pendenza nei confronti della Società Faci Europe S.p.a.?
4)“G e IU nego di non aver mai ricevuto la e mail del 10.10.2018 che mi viene mostrata (cfr. all.2 al ricorso monitorio)?”
Il primo giudice ha ammesso solo il primo capitolo.
La decisione del Tribunale appare esente da errori, posto che la domanda giudiziale in sede monitoria è stata fondata solo sulla ricognizione di debito.
Solamente nella seconda memoria ex art. 183 cpc (nella versione vigente pag. 10/14 all'epoca del processo di primo grado) le appellanti hanno incluso allegazioni circa il rapporto sottostante alla ricognizione di debito, e dunque intempestivamente.
Si rivela dunque esatta la scelta, operata in primo grado, di ammissione del giuramento decisorio solo sul primo capitolo, essendo, questo, l'unico concernente il thema decidendum fissato con lo scritto introduttivo e con la prima memoria intermedia. L'accenno al rapporto sottostante, nella prima memoria istruttoria, è stato infatti del seguente tenore: “Né si mancherà […] di ricostruire, in fase istruttoria, il rapporto sottostante al riconoscimento, che, si anticipa, riguarda la regolamentazione di rapporti patrimoniali di una famiglia che annoverava ben 13 fratelli e che, come tale, ha visto il dipanarsi di rapporti economici di ogni tipo”. Tale deduzione inerente ai rapporti sottostanti all'asserita ricognizione di debito è affatto sommaria ed espressamente rimandata, per i dettagli, al contenuto dei successivi scritti difensivi, sicché le vicende narrate nella seconda memoria istruttoria sono all'evidenza tardivamente dedotte.
Sono del pari allegati tardivamente, per la medesima ragione, i fatti che hanno formato oggetto della istanza di ammissione della prova per testimoni.
La Corte, alla luce del criterio della ragione più liquida, e in armonia con i condivisibili principi reiteratamente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, osserva che in primo grado gli appellati, in sede di giuramento decisorio, hanno negato d'avere mai sottoscritto la ricognizione di debito posta a fondamento del ricorso monitorio, così esprimendosi su un fatto da cui dipende la decisione della controversia, dando quindi luogo a prova legale e sovrana preclusiva di ogni altra indagine, e idonea anche a contrastare ogni altra ipotetica ed eventuale emergenza probatoria a favore delle appellate.
Si è infatti affermato che “Il giuramento può dirsi decisorio quando ha ad oggetto (non uno dei momenti necessari dell'iter da seguire per la decisione) ma circostanze dalle quali discende la decisione di uno o più capi della
pag. 11/14 domanda, circostanze, cioè, tali da comportare che il giudice, previo accertamento dell'"an iuratum sit", debba soltanto accogliere o rigettare la domanda - ovvero singoli capi di essa -, basandosi, quanto al fatto, solo sul giuramento prestato (ovvero sulla mancata prestazione del medesimo) e su eventuali fatti pacifici e notori” (Cass. n. 1506/2004).
Ed ancora: “Con il deferimento del giuramento decisorio - che si concreta in una solenne dichiarazione di verità, resa al giudice da una parte su istanza dell'altra, circa l'esistenza o meno di un determinato fatto - il deferente affida alla lealtà della controparte l'accertamento di quanto forma oggetto della formula all'uopo articolata;
e la prova in tal modo raggiunta deve ritenersi sovrana, con l'effetto che non sono ammissibili altre indagini dirette a risolvere la materia controversa in modo diverso da quello risultante dalla prestazione del giuramento”. (Cass. n. 3193/1983; conf. n. 3051/73).
In ultimo: “Il giuramento decisorio, che ha natura di prova legale in ordine alla quale è esclusa qualsiasi discrezionalità da parte del giudice, deve essere ammesso, pur se deferito all'udienza di discussione, anche quando i fatti dedotti siano stati già accertati in esito alle risultanze di causa e perfino quando dalla confessione giudiziale o da altra prova di carattere privilegiato risulti dimostrata una situazione di fatto contraria a quella che si intende provare con il giuramento”. (Cass. n. 12619/1993; conf. n. 9912/1998).
Alla luce dei rilievi che precedono, idonei, come detto a superare e assorbire ogni altra questione posta a base del gravame, è evidente che l'appello deve essere respinto e che va confermata la sentenza di primo grado.
Non ricorrono ragioni per riformare la statuizione emessa dal primo giudice sulle spese di lite, pienamente giustificata dalla soccombenza in giudizio.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo sia al valore della controversia che alla natura delle questioni trattate.
La Corte, inoltre, ritiene di disporre a carico delle appellanti – quali parti soccombenti – la condanna prevista dall'art. 96 comma 3 c.p.c. Il contegno pag. 12/14 processuale delle appellanti assunto nell'attuale vicenda processuale, in una con la manifesta inconsistenza giuridica e palese infondatezza delle censure svolte in sede di gravame, ad avviso della Corte, sono sufficienti a fondare la suddetta condanna, in linea con i principi enunciati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ss. uu. n. 22405/2018). Le appellanti hanno fondato la richiesta di riforma della sentenza di primo grado su eccezioni che si sono rivelate palesemente infondate alla luce dell'esito del giuramento decisorio e degli orientamenti giurisprudenziali largamente consolidati, così ponendo in essere una condotta processuale connotata almeno da colpa grave ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cpc. A carico dell'opponente deve dunque essere posta un'ulteriore somma da versare alla parte opposta, che in ragione del valore della controversia e della durata del giudizio appare equo indicare nella misura pari alle spese processuali.
Va dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e con Parte_1 Parte_2 CP atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di CP
; nonché e
[...] Controparte_2 Controparte_3 quali eredi accettanti con beneficio di inventario l'eredità di Persona_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4243/2024, ogni
[...] altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna le appellanti in solido al pagamento, in favore degli appellati delle spese del grado d'appello che liquida in € 31.000,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
pag. 13/14 3. condanna altresì le appellanti al pagamento, in favore degli appellati, dell'ulteriore somma di € 31.000,00, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cpc;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso a Milano, nella camera di consiglio del 22/04/2025.
Il presidente estensore
- Marianna Galioto -
pag. 14/14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A fondamento del ricorso per d.i. ex artt. 633 e 642, comma 2, c.p.c., le sig.re e Parte_3
producevano il riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c. Parte_2 2 Nella fattispecie, il quaderno in cui avrebbe annotato i conti economici e finanziari della Persona_2 società (cfr. docc. 3 – 5 fascicolo di parte convenuta). 3 Circostanza genericamente capitolata e oggetto di richiesta di prova orale. 4 Cfr. doc. 2 fascicolo monitorio. 5 Gli opponenti hanno disconosciuto l'autenticità della scrittura, negandone la conformità all'originale e asserendo di non avere mai sottoscritto il predetto riconoscimento di debito. Hanno inoltre allegato che il documento prodotto sarebbe stato asseritamente artefatto e frutto di manipolazione, rilevando che si tratterebbe di un collage ed evidenziandone le divergenze di caratteri tra il testo scritto e le sottolineature apposte al di sotto delle firme e la mancata coassialità tra le linee delle sottolineature rispetto al testo (cfr. verbale di udienza del 27.5.2021). 6 Padre delle appellanti.