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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/10/2025, n. 3606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3606 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Laura Scarlatelli Presidente
2.dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza DE 13/10/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2269/2022
T R A
, nata a [...] (oggi Piedimonte Matese) il 20/06/1946 e Parte_1 residente in [...]; , nato a [...] il CP_1
10/06/1977 e residente in [...]; CP_2 figlio DE de cuius, nato a [...] il [...] e residente in [...]; , nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_2
GR (NA) via Cefalonia 3, tutti n.q. di eredi di , nato a [...] Persona_1 il 14 marzo 1942 e deceduto il 18 aprile 2011, elettivamente domiciliati in Ercolano (NA) alla via A. Rossi n 42/D, presso lo studio degli avv.ti Valeria Perna e Marianna De Martino, che li rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente;
Appellante E
Controparte_3
, in persona DE pro tempore,
[...] Controparte_4 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Golia, presso la quale è domiciliato in Napoli in Via Nuova Poggioreale, angolo S. Lazzaro;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.9.2022 presso questa Corte territoriale, gli appellanti in epigrafe, nella qualità di eredi di , hanno proposto appello per la riforma DEla sentenza n. Persona_1
474/2022 DE 23.3.2022 DE Tribunale di TO Annunziata che ha respinto la loro domanda volta ad accertare la sussistenza DEla malattia professionale DE de cuius con i connessi benefici di legge.
1 Avevano esposto nel precedente grado: -che era perito in data 18 aprile 2011 Persona_1 dopo aver prestato servizio come marittimo, per circa 40 anni, con qualifica di operaio motorista/polivalente (Matricola n. 37244) a bordo DEle navi appartenenti alle compagnie dettagliatamente elencate nel libretto di navigazione;
-che il de cuius era deceduto a causa di una neoplasia dei dotti biliari sia intraepatici che extraepatici (colangiocarcinoma) con coinvolgimento DEle strutture pleuropolmonari, circostanze che costituivano inequivocabile controprova DEl'esposizione, DElo stesso, alle fibre di asbesto (amianto);
-che tra i principali fattori di rischio per lo sviluppo DE colangiocarcinoma è annoverabile l'asbesto ovvero l'esposizione continuativa all'amianto, inoppugnabilmente provata dalle mansioni svolte dal dante causa che aveva lavorato, per circa 40 anni in sala macchine di navi in qualità di operaio motorista in un ambiente in cui era inevitabile l'inalazione di fibre di amianto;
-che costituiva ulteriore riprova DEla malattia professionale l'assoluto dispregio sulle imbarcazioni, dove aveva esercitato la sua mansione di operaio meccanico motorista, DEle norme poste a tutela DEla salubrità DEl'ambiente lavorativo, DEla salute degli stessi lavoratori e DEl'obbligo di prevenzione sancito dall'art 2087 c.c;
-che il de cuius, stante la costante e continua inalazione di sostanze tossiche, aveva prima sviluppato la malattia e poi patito un graduale aggravamento DEla stessa sfociato, nell'evento morte;
-che quanto esposto è provato dalla missiva DE 22 luglio 2019 con il riconoscimento DEla CP_3 esposizione di ad amianto, dalle cartelle cliniche e dalla perizia medico-legale Persona_1 di parte;
-che i fatti descritti legittimano il riconoscimento, in favore di (e quindi dei Persona_1 ricorrenti), DEla malattia professionale, DE propedeutico danno biologico sofferto dal lavoratore a causa DEla medesima malattia professionale nonché DEla rendita per l'invalidità permanente;
-che il diniego DEl' è meramente strumentale in quanto volto a non riconoscere agli eredi CP_3 tutti i vantaggi/benefici che ne deriverebbero.
Ciò premesso, i ricorrenti avevano chiesto di: “-in via preliminare accertare e dichiarare la sussistenza DEla malattia professionale DE de cuius, e, per l'effetto, condannare l' al CP_3 pagamento, in favore degli eredi , DEla rendita ai superstiti come per legge;
Persona_1
- sempre in via preliminare accertare, e per l'effetto dichiarare, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore dei ricorrenti, DEl'indennizzo nella misura come per legge;
CP_3
- in via preliminare accertare la menomazione/inabilità conseguente alla lesione DEl'integrità psicofisica DE de cuius sig. per la protratta esposizione agli inquinanti Persona_1 tossici/amianto e, per l'effetto, condannare l'ente convenuto alla corresponsione DEla CP_3 rendita per l'invalidità permanente nella misura e con la decorrenza di legge oltre interessi legali;
- condannare l'ente convenuto alla refusione DEle spese di giudizio con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari”.
Con la sentenza impugnata il Tribunale, espletata c.t.u. medico-legale, ha respinto la domanda compensato le spese di lite e posto a carico DEl'Ente convenuto le spese di c.t.u. Nella motivazione si è limitato a fare proprie le valutazioni DE c.t.u., specificando che erano frutto di meditata analisi DEla situazione medico-legale ed esenti da errori logico-giuridici e concludendo che il de cuius non si trovava dal punto di vista sanitario nelle condizioni per fruire DE beneficio invocato.
2 Gli eredi di hanno impugnato detta statuizione, censurando con il primo motivo Persona_1 la assenza di motivazione e la omessa valutazione dei rilievi DE consulente di parte e, con il secondo motivo, la omessa/errata valutazione da parte DE c.t.u. di elementi e circostanze fondamentali.
Hanno concluso chiedendo, preliminarmente, se DE caso, la nomina di nuovo c.t.u. per l'espletamento di una consulenza completa, imparziale, analitica e rispondente ai rilievi DE c.t.p.; nel merito la riforma DEla sentenza gravata con accoglimento DEle medesime conclusioni formulate in primo grado e condanna DEl'ente convenuto alla refusione DEle spese di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione.
Ricostituito il contraddittorio, l' ha resistito al gravame e ne ha chiesto il Controparte_5 rigetto.
Disposta la trattazione cartolare DE procedimento, acquisite le note di trattazione scritta DEle parti, alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione
L'appello è infondato.
1.Con il primo motivo, gli appellanti lamentano che la motivazione DEla sentenza è DE tutto assente;
il Giudice non ha indicato alcuna argomentazione e si è limitato, utilizzando un mero prestampato, a richiamare le conclusioni DEla consulenza tecnica per relationem;
ha apoditticamente condiviso le conclusioni DE perito d'ufficio, senza considerare minimamente quanto evidenziato dal c.t.p.
Sulla motivazione inesistente e apparente, la S.C. ha osservato: “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento DEla decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione DE proprio convincimento” (Cass. Ord. 1986 DE 28.1.2025; Cass. Ord. n. 6758 DE 1.3.2022; Cass. Sez. U. n. 22232 DE 3.11.2016).
Invero, come affermato dalla Cassazione (Cass. 13977/2019), “il vizio di motivazione meramente apparente DEla sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, sesto comma), e cioè DEl'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e DEl'omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 DE 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto DEla decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato itixta alligata et probata… Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano DE tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (cfr. Cass. S.U. n. 8053 DE 2014; conf. Cass. n. 9 1257 DE 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, DE tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione 3 DEla decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi DEla sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (cfr. Cass. n. 4448 DE 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 DE 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata)”.
Sulla motivazione DEla sentenza per relationem, mediante rinvio alla consulenza d'ufficio, la S.C. ha specificamente chiarito che “Qualora il giudice DE merito aderisca al parere DE consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione DE parere, DEineando il percorso logico DEla decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche
“per relationem” DEl'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione DE percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze DEla consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice DE merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni DEla propria adesione all'una o all'altra conclusione” (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 31591 DE 4/11/2021, che richiama Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15147 DE 11/06/2018). Infatti, “allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione DEla sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni DE proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23637 DE 21711/2016; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25862 DE 2/12/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10688 24/4/2008).
Nella specie la sentenza impugnata si limita a richiamare e condividere le valutazioni DE c.t.u. senza nulla aggiungere né argomentare sull'iter logico seguito per pervenire alla determinazione. Non sono esposte le ragioni che hanno fondato il convincimento DE giudice e in particolare la sua scelta di aderire alle conclusioni DE perito d'ufficio, disattendendo le note critiche DE consulente e DE difensore di parte.
Sulle conseguenze DEla nullità DEla sentenza per difetto di motivazione, va tuttavia richiamato l'art. 354 c.p.c. sulla “Rimessione al primo giudice” secondo cui “Il giudice di appello, se dichiara la nullità DEla notificazione DEl'atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la nullità DEla sentenza di primo grado a norma DEl'articolo 161 secondo comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice”.
Il secondo comma DEl'art. 161, a sua volta, sancisce la nullità DEla sentenza per mancata sottoscrizione DE giudice. Negli altri casi di vizi attinenti alla sentenza (comprese le ipotesi di violazione DE diritto di difesa e difetto di motivazione) opera il diverso principio di conversione DEla nullità in motivi di gravame di cui al primo comma DE medesimo art. 161 c.p.c.
La S.C. a Sezioni Unite nella sentenza n. 36596 DE 25.11.2021 ha affermato che “La nullità DEla sentenza di primo grado, per lesione DE diritto di difesa e DE principio DE contraddittorio, si converte in un motivo d'appello. E l'appello è il rimedio istituito per porre riparo alla sentenza ingiusta nell'alveo DEla funzione sostitutiva”. 4 Il vizio di motivazione in esame costituisce, dunque, causa di nullità - e non di inesistenza - DEla sentenza di primo grado: opera il principio DEla conversione DEla nullità in mezzo di gravame ex art. 161 comma 1 c.p.c. e il giudice di appello non deve rimettere la causa al primo giudice, né limitarsi a dichiarare la nullità DEla sentenza, ma deve decidere la causa nel merito.
2. Con il secondo motivo, la parte appellante censura l'elaborato peritale alla base DEla decisione sotto plurimi aspetti.
Contesta al c.t.u. di aver ignorato che il de cuius era affetto anche da asbestosi polmonare per la presenza di inspessimenti pleurici, di fibrosi polmonare e di opacità reticolomicronodulare, comprovata dalla certificazione medica in atti;
di non aver assegnato rilievo all'esistenza di un legame tra l'esposizione all'amianto e il rischio di insorgenza di colangiocarcinoma, evidenziato in studi epidemiologici recenti e sostenuto dalla letteratura scientifica accreditata;
di non aver considerato che l'esposizione lavorativa DE de cuius all'asbesto è durata circa 40 anni, conformemente al lunghissimo periodo di latenza (30-40 anni) richiesto per la trasformazione maligna cellulare indotta da tale sostanza tossica;
di aver disatteso il principio giuridico di equivalenza DEle concause e la regola DEla “preponderanza DEl'evidenza”, avendo superato il fattore asbestosi come malattia incidente e determinante nello sviluppo DEle condizioni patologiche che hanno causato l'evento morte DE lavoratore, limitando la sua analisi e il suo convincimento al “colangiocarcinoma” a suo dire determinato da patologie pregresse DE paziente (epatite B e cirrosi epatica).
Diversamente da quanto argomentato nella consulenza d'ufficio, gli appellanti sostengono che l'asbestosi polmonare costituisce una inequivocabile controprova che l'esposizione alle fibre di amianto non solo vi era stata ma aveva anche comportato un danno alle strutture pleuro- polmonari, così confermando che tali fibre avevano circolato nell'intero corpo. Rimarcano che l'esposizione all'asbesto è annoverato tra i fattori di rischio per il colangiocarcinoma, allo stesso modo degli altri fattori di rischio (cirrosi epatiche, epatiti croniche, calcolosi dei dotti biliari e DEla cistifellea), e che la compresenza nel quadro clinico di di una patologia Persona_1 come l'asbestosi, considerata malattia tabellare e quindi direttamente riconducibile all'amianto, rende certa la sussistenza DE nesso causale.
I rilievi descritti non sono condivisibili.
Nell'elaborato peritale si dà atto che il de cuius è deceduto in data 18.04.11 a causa di un colangiocarcinoma intra-epatico diagnosticato pochi mesi prima e che, successivamente al decesso, gli eredi hanno chiesto all' il riconoscimento DEl'esposizione professionale CP_3 all'amianto, avendo lavorato per molti anni come operaio motorista su navi Persona_1 mercantili (a partire dai primi anni '60). Il perito precisa che la richiesta è stata accolta dall' CP_3 nel 2019 e che, DE resto, sarebbe stato difficile non accoglierla considerato il tipo di attività lavorativa svolta e soprattutto l'epoca in cui è stata svolta (cfr. pag. 5 relazione peritale).
Detti rilievi contenuti nella c.t.u. smentiscono che l'ausiliario DE Giudice abbia ignorato l'esposizione DE dante causa all'amianto nel corso dei 40 anni di attività lavorativa in qualità di operaio motorista a bordo di navi. Il perito considera detta circostanza, accertata dall' e anzi CP_3 la condivide, ritenendola innegabile alla luce DEle mansioni, DE luogo di lavoro e degli anni in cui è stata svolta la prestazione lavorativa.
5 L'esposizione professionale all'asbesto è fatto pacifico ed incontestato, valutato anche dal c.t.u., che tuttavia ha escluso che si tratti di fattore causale determinate rispetto alla patologia DElo Per_1
(colangiocarcinoma) che ne ha determinato il decesso
Sul colangiocarcinoma, il perito ha osservato che è una neoplasia rara e, come per la gran parte DEle neoplasie, non sono noti fattori causali certi ma piuttosto fattori di rischio, cioè condizioni la cui presenza risulta correlata in misura statisticamente significativa con l'insorgere DEla neoplasia.
Tra i più significativi fattori di rischio, il c.t.u. ha elencato l'infezione da virus DEl'epatite B e/o C e la cirrosi epatica, patologie di cui soffriva il dante causa. Ha precisato che “L'associazione tra questi fattori di rischio ed il colangiocarcinoma (in particolare la forma intra-epatica) viene definita in letteratura “forte” o “molto forte”. Un'associazione di entità "moderata" o “debole” viene postulata invece per altri fattori quali … il fumo di sigaretta. Nel caso in esame sono presenti nella storia clinica DE de cuius alcuni di questi fattori di rischio a correlazione “forte”
o “molto forte”, vale a dire l'epatite cronica da HBV e la cirrosi epatica. E' inoltre presente in anamnesi almeno un altro fattore di rischio, quest'ultimo a correlazione “debole”, vale a dire il fumo di sigaretta (risulta dai dati disponibili che il soggetto abbia fumato circa 30 sigarette al dì fino a 10 anni prima DE decesso)”.
Sulla correlazione DE colangiocarcinoma con l'esposizione all'amianto l'ausiliario DE giudice ha riportato la presenza di studi scientifici che hanno esaminato il tema e ha illustrato che “a) esistono gruppi di studio che, negli ultimi anni, hanno postulato un rapporto etio-patogenetico tra esposizione all'amianto ed insorgenza DE colangiocarcinoma nella varietà intra-epatica; b) alcune indagini epidemiologiche condotte a tale riguardo hanno evidenziato un incremento dei tumori epatici (complessivamente intesi) in coorti di popolazione esposte all'amianto ma si tratta di studi condotti su un numero di casi troppo esiguo per poter trarre conclusioni statisticamente significative rispetto ad un tumore ad incidenza così ridotta come il colangiocarcinoma;
c) pur trattandosi di un'ipotesi possibile, la correlazione causale tra esposizione all'amianto ed insorgenza DE colangiocarcinoma necessita di ulteriori verifiche e ricerche per provarne non solo la sussistenza ma anche, eventualmente, l'entità; d) al contrario, per altri fattori di rischio la suddetta correlazione causale è oggi non soltanto comunemente accettata ma anche ritenuta “forte” o “molto forte”: in particolare, ci si riferisce all'infezione epatica da virus B e/o C ed alla cirrosi epatica, condizioni, come abbiamo visto, presenti nella storia clinica DE de cuius”.
Nella consulenza d'ufficio si legge quindi che “l'ipotesi DEla correlazione causale tra esposizione all'asbesto e colangiocarcinoma intraepatico, in realtà, è, allo stato, ben lungi dall'essere caratterizzata da un “rilevante grado di probabilità”, costituendo piuttosto una
“mera possibilità”, inidonea a superare l'obiezione rappresentata dal suo carattere di malattia non tabellata in riferimento all'esposizione all'amianto, ancor più in presenza, come nel caso in esame, di fattori extra-lavorativi caratterizzati da un grado di correlazione forte o molto forte con l'insorgenza DEla patologia di cui trattasi”.
Il c.t.u. quindi, premesso che il colangiocarcinoma è malattia non tabellata in riferimento alle lavorazioni con esposizione ad amianto e che dunque grava sul lavoratore l'onere DEla prova DE rapporto di causalità, ha escluso detta correlazione causale qualificandola come meramente possibile, non avvalorata da un significativo grado di probabilità, in base alle evidenze 6 scientifiche DE momento e alle peculiarità DE caso concreto, connotato tra l'altro dalla presenza di fattori di rischio extralavorativo DE colangiocarcinoma di tipo “forte” o “molto forte” (epatite cronica e cirrosi epatica di cui soffriva il dante causa).
In sede di risposta alle note critiche DE consulente DEla parte ricorrente, il perito DE giudice ha fornito chiarimenti pertinenti ed esaustivi, idonei a superare le corrispondenti censure svolte nell'atto di appello. In particolare:
-con riguardo alla esposizione professionale DE de cuius all'asbesto, acclarata e tale da aver determinato manifestazioni clinicamente evidenti a carico DEl'apparato respiratorio, oltre ad aver avuto una durata tale da aver potuto determinare “in teoria” un processo neoplastico, ha osservato che si tratta di precisazioni sostanzialmente inutili, atteso che la questione dirimente è rappresentata non dalle circostanze fattuali prima elencate (non contestate) ma dalla solidità DEl'evidenza scientifica relativa all'incidenza DEl'esposizione all'asbesto (in rapporto anche a quella di altri fattori di rischio eventualmente presenti nel caso in esame) sull'insorgenza DE colangiocarcinoma intraepatico;
-relativamente agli studi che hanno trattato il tema DEla correlazione causale tra il colangiocarcinoma e l'esposizione all'amianto, ha rimarcato che si tratta di studi preliminari che giungono a conclusioni assolutamente ipotetiche. Riassumendo, il c.t.u. ha illustrato che recentemente (2008) un gruppo di ricerca ha avanzato l'ipotesi di un'incidenza DEl'esposizione all'amianto sull'insorgenza DE colangiocarcinoma intraepatico, sulla base dei risultati di uno studio preliminare che, in ogni caso, riguardava in massima parte (16 casi su 18) soggetti esposti all'amianto non per via inalatoria ma per ingestione DEle fibre. Negli anni seguenti, lo stesso gruppo ed altri hanno avviato ulteriori studi al riguardo, che hanno condotto a risultati altrettanto ipotetici, tanto che nelle relative conclusioni viene affermata esplicitamente la necessità di ulteriori indagini, che coinvolgano coorti di popolazione più ampie, vista la scarsa significatività statistica dei dati disponibili in base alle ricerche già effettuate;
-ha sottolineato che nel caso in esame non c'è alcuna prova DEla presenza di fibre di asbesto nel tessuto epatico DE soggetto;
-di contro, sussistono evidenze molto solide relative all'incidenza “forte” o “molto forte” DEl'infezione da virus B e DEla cirrosi epatica sull'insorgenza DEla neoplasia in discussione.
Sulla base di dette dettagliate argomentazioni, il perito DE Giudice ha ribadito che, diversamente da quanto asserito dai ricorrenti e dal loro consulente di parte, l'ipotesi DE rapporto causale o concausale tra esposizione all'asbesto ed insorgenza DE colangiocarcinoma intraepatico è allo stato soltanto un'ipotesi di lavoro o poco più, mentre l'ipotesi DE rapporto causale con l'infezione da virus epatitico B e da cirrosi epatica (condizioni da cui il soggetto è stato affetto per molti anni) è molto solida, con un'incidenza forte o molto forte dei due fattori sulla comparsa DE tumore.
In materia di causalità civile, la Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova DEla causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza DEla mera possibilità DEl'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche DE consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità DEl'esposizione DE lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale DEla malattia dalla tipologia DEla lavorazione, dalle 7 caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata DEla prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti” (Cass. n. 8773 DE 10.4.2018; Cass. n. 17438 DE 12.10.2012, che richiama Cass., nn. 6434/1994; 5352/2002; 11128/2004; 15080/2009).
Si ritiene che il c.t.u. abbia fatto applicazione di tali principi laddove ha ritenuto che l'ipotesi invocata da parte ricorrente, circa la genesi DE colangiocarcinoma correlata all'esposizione professionale alle fibre di amianto, sia ben lontana dall'essere caratterizzata da un “rilevante grado di probabilità” (carattere invece attribuibile senza alcun dubbio all'ipotesi DE rapporto causale con l'epatite B cronica e la cirrosi epatica) e rappresenti, almeno al momento, una “mera possibilità” teorica.
Il perito, con argomentazioni logiche ed esaurienti, tenuto conto DEla storia clinica e lavorativa DE de cuius, sulla base DEla classica criteriologia medico-legale, ha dunque escluso che la malattia che ha condotto a morte il de cuius sia in correlazione causale o concausale con l'esposizione all'asbesto, non ravvisando per le considerazioni diffusamente esposte il requisito DEla rilevante o elevata probabilità che integra il nesso eziologico.
Le descritte valutazioni medico-legali, sorrette da ampia documentazione medica, motivate in modo chiaro, coerente ed esaustivo, dimostrano l'inconsistenza DEle doglianze attoree.
Per le ragioni descritte, che assorbono ogni altra questione proposta, l'appello va rigettato.
Si ritiene che il vizio motivazionale DEla sentenza impugnata rappresenti un giusto motivo per la compensazione DEle spese DE grado.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, DEl'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-respinge l'appello;
-compensa le spese DE grado;
-Ai sensi DEl'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto, ai fini DEle valutazioni di competenza di questo collegio, DEla sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, DEl'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma DE comma 1-bis DElo stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 13/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Laura Scarlatelli
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composta dai magistrati:
1.dr.ssa Laura Scarlatelli Presidente
2.dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza DE 13/10/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2269/2022
T R A
, nata a [...] (oggi Piedimonte Matese) il 20/06/1946 e Parte_1 residente in [...]; , nato a [...] il CP_1
10/06/1977 e residente in [...]; CP_2 figlio DE de cuius, nato a [...] il [...] e residente in [...]; , nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_2
GR (NA) via Cefalonia 3, tutti n.q. di eredi di , nato a [...] Persona_1 il 14 marzo 1942 e deceduto il 18 aprile 2011, elettivamente domiciliati in Ercolano (NA) alla via A. Rossi n 42/D, presso lo studio degli avv.ti Valeria Perna e Marianna De Martino, che li rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente;
Appellante E
Controparte_3
, in persona DE pro tempore,
[...] Controparte_4 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Golia, presso la quale è domiciliato in Napoli in Via Nuova Poggioreale, angolo S. Lazzaro;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.9.2022 presso questa Corte territoriale, gli appellanti in epigrafe, nella qualità di eredi di , hanno proposto appello per la riforma DEla sentenza n. Persona_1
474/2022 DE 23.3.2022 DE Tribunale di TO Annunziata che ha respinto la loro domanda volta ad accertare la sussistenza DEla malattia professionale DE de cuius con i connessi benefici di legge.
1 Avevano esposto nel precedente grado: -che era perito in data 18 aprile 2011 Persona_1 dopo aver prestato servizio come marittimo, per circa 40 anni, con qualifica di operaio motorista/polivalente (Matricola n. 37244) a bordo DEle navi appartenenti alle compagnie dettagliatamente elencate nel libretto di navigazione;
-che il de cuius era deceduto a causa di una neoplasia dei dotti biliari sia intraepatici che extraepatici (colangiocarcinoma) con coinvolgimento DEle strutture pleuropolmonari, circostanze che costituivano inequivocabile controprova DEl'esposizione, DElo stesso, alle fibre di asbesto (amianto);
-che tra i principali fattori di rischio per lo sviluppo DE colangiocarcinoma è annoverabile l'asbesto ovvero l'esposizione continuativa all'amianto, inoppugnabilmente provata dalle mansioni svolte dal dante causa che aveva lavorato, per circa 40 anni in sala macchine di navi in qualità di operaio motorista in un ambiente in cui era inevitabile l'inalazione di fibre di amianto;
-che costituiva ulteriore riprova DEla malattia professionale l'assoluto dispregio sulle imbarcazioni, dove aveva esercitato la sua mansione di operaio meccanico motorista, DEle norme poste a tutela DEla salubrità DEl'ambiente lavorativo, DEla salute degli stessi lavoratori e DEl'obbligo di prevenzione sancito dall'art 2087 c.c;
-che il de cuius, stante la costante e continua inalazione di sostanze tossiche, aveva prima sviluppato la malattia e poi patito un graduale aggravamento DEla stessa sfociato, nell'evento morte;
-che quanto esposto è provato dalla missiva DE 22 luglio 2019 con il riconoscimento DEla CP_3 esposizione di ad amianto, dalle cartelle cliniche e dalla perizia medico-legale Persona_1 di parte;
-che i fatti descritti legittimano il riconoscimento, in favore di (e quindi dei Persona_1 ricorrenti), DEla malattia professionale, DE propedeutico danno biologico sofferto dal lavoratore a causa DEla medesima malattia professionale nonché DEla rendita per l'invalidità permanente;
-che il diniego DEl' è meramente strumentale in quanto volto a non riconoscere agli eredi CP_3 tutti i vantaggi/benefici che ne deriverebbero.
Ciò premesso, i ricorrenti avevano chiesto di: “-in via preliminare accertare e dichiarare la sussistenza DEla malattia professionale DE de cuius, e, per l'effetto, condannare l' al CP_3 pagamento, in favore degli eredi , DEla rendita ai superstiti come per legge;
Persona_1
- sempre in via preliminare accertare, e per l'effetto dichiarare, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore dei ricorrenti, DEl'indennizzo nella misura come per legge;
CP_3
- in via preliminare accertare la menomazione/inabilità conseguente alla lesione DEl'integrità psicofisica DE de cuius sig. per la protratta esposizione agli inquinanti Persona_1 tossici/amianto e, per l'effetto, condannare l'ente convenuto alla corresponsione DEla CP_3 rendita per l'invalidità permanente nella misura e con la decorrenza di legge oltre interessi legali;
- condannare l'ente convenuto alla refusione DEle spese di giudizio con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari”.
Con la sentenza impugnata il Tribunale, espletata c.t.u. medico-legale, ha respinto la domanda compensato le spese di lite e posto a carico DEl'Ente convenuto le spese di c.t.u. Nella motivazione si è limitato a fare proprie le valutazioni DE c.t.u., specificando che erano frutto di meditata analisi DEla situazione medico-legale ed esenti da errori logico-giuridici e concludendo che il de cuius non si trovava dal punto di vista sanitario nelle condizioni per fruire DE beneficio invocato.
2 Gli eredi di hanno impugnato detta statuizione, censurando con il primo motivo Persona_1 la assenza di motivazione e la omessa valutazione dei rilievi DE consulente di parte e, con il secondo motivo, la omessa/errata valutazione da parte DE c.t.u. di elementi e circostanze fondamentali.
Hanno concluso chiedendo, preliminarmente, se DE caso, la nomina di nuovo c.t.u. per l'espletamento di una consulenza completa, imparziale, analitica e rispondente ai rilievi DE c.t.p.; nel merito la riforma DEla sentenza gravata con accoglimento DEle medesime conclusioni formulate in primo grado e condanna DEl'ente convenuto alla refusione DEle spese di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione.
Ricostituito il contraddittorio, l' ha resistito al gravame e ne ha chiesto il Controparte_5 rigetto.
Disposta la trattazione cartolare DE procedimento, acquisite le note di trattazione scritta DEle parti, alla odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione
L'appello è infondato.
1.Con il primo motivo, gli appellanti lamentano che la motivazione DEla sentenza è DE tutto assente;
il Giudice non ha indicato alcuna argomentazione e si è limitato, utilizzando un mero prestampato, a richiamare le conclusioni DEla consulenza tecnica per relationem;
ha apoditticamente condiviso le conclusioni DE perito d'ufficio, senza considerare minimamente quanto evidenziato dal c.t.p.
Sulla motivazione inesistente e apparente, la S.C. ha osservato: “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento DEla decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione DE proprio convincimento” (Cass. Ord. 1986 DE 28.1.2025; Cass. Ord. n. 6758 DE 1.3.2022; Cass. Sez. U. n. 22232 DE 3.11.2016).
Invero, come affermato dalla Cassazione (Cass. 13977/2019), “il vizio di motivazione meramente apparente DEla sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (Cost., art. 111, sesto comma), e cioè DEl'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) e DEl'omologo art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 DE 1992 (in materia di processo tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto DEla decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato itixta alligata et probata… Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano DE tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (che sembra potersi ritenere mera ipotesi di scuola) o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (cfr. Cass. S.U. n. 8053 DE 2014; conf. Cass. n. 9 1257 DE 2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, DE tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione 3 DEla decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi DEla sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (cfr. Cass. n. 4448 DE 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass. cit.; v. anche Cass., Sez. un., n. 22232 DE 2016 e la giurisprudenza ivi richiamata)”.
Sulla motivazione DEla sentenza per relationem, mediante rinvio alla consulenza d'ufficio, la S.C. ha specificamente chiarito che “Qualora il giudice DE merito aderisca al parere DE consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione DE parere, DEineando il percorso logico DEla decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche
“per relationem” DEl'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione DE percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze DEla consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice DE merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni DEla propria adesione all'una o all'altra conclusione” (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 31591 DE 4/11/2021, che richiama Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15147 DE 11/06/2018). Infatti, “allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione DEla sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni DE proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23637 DE 21711/2016; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25862 DE 2/12/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10688 24/4/2008).
Nella specie la sentenza impugnata si limita a richiamare e condividere le valutazioni DE c.t.u. senza nulla aggiungere né argomentare sull'iter logico seguito per pervenire alla determinazione. Non sono esposte le ragioni che hanno fondato il convincimento DE giudice e in particolare la sua scelta di aderire alle conclusioni DE perito d'ufficio, disattendendo le note critiche DE consulente e DE difensore di parte.
Sulle conseguenze DEla nullità DEla sentenza per difetto di motivazione, va tuttavia richiamato l'art. 354 c.p.c. sulla “Rimessione al primo giudice” secondo cui “Il giudice di appello, se dichiara la nullità DEla notificazione DEl'atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la nullità DEla sentenza di primo grado a norma DEl'articolo 161 secondo comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice”.
Il secondo comma DEl'art. 161, a sua volta, sancisce la nullità DEla sentenza per mancata sottoscrizione DE giudice. Negli altri casi di vizi attinenti alla sentenza (comprese le ipotesi di violazione DE diritto di difesa e difetto di motivazione) opera il diverso principio di conversione DEla nullità in motivi di gravame di cui al primo comma DE medesimo art. 161 c.p.c.
La S.C. a Sezioni Unite nella sentenza n. 36596 DE 25.11.2021 ha affermato che “La nullità DEla sentenza di primo grado, per lesione DE diritto di difesa e DE principio DE contraddittorio, si converte in un motivo d'appello. E l'appello è il rimedio istituito per porre riparo alla sentenza ingiusta nell'alveo DEla funzione sostitutiva”. 4 Il vizio di motivazione in esame costituisce, dunque, causa di nullità - e non di inesistenza - DEla sentenza di primo grado: opera il principio DEla conversione DEla nullità in mezzo di gravame ex art. 161 comma 1 c.p.c. e il giudice di appello non deve rimettere la causa al primo giudice, né limitarsi a dichiarare la nullità DEla sentenza, ma deve decidere la causa nel merito.
2. Con il secondo motivo, la parte appellante censura l'elaborato peritale alla base DEla decisione sotto plurimi aspetti.
Contesta al c.t.u. di aver ignorato che il de cuius era affetto anche da asbestosi polmonare per la presenza di inspessimenti pleurici, di fibrosi polmonare e di opacità reticolomicronodulare, comprovata dalla certificazione medica in atti;
di non aver assegnato rilievo all'esistenza di un legame tra l'esposizione all'amianto e il rischio di insorgenza di colangiocarcinoma, evidenziato in studi epidemiologici recenti e sostenuto dalla letteratura scientifica accreditata;
di non aver considerato che l'esposizione lavorativa DE de cuius all'asbesto è durata circa 40 anni, conformemente al lunghissimo periodo di latenza (30-40 anni) richiesto per la trasformazione maligna cellulare indotta da tale sostanza tossica;
di aver disatteso il principio giuridico di equivalenza DEle concause e la regola DEla “preponderanza DEl'evidenza”, avendo superato il fattore asbestosi come malattia incidente e determinante nello sviluppo DEle condizioni patologiche che hanno causato l'evento morte DE lavoratore, limitando la sua analisi e il suo convincimento al “colangiocarcinoma” a suo dire determinato da patologie pregresse DE paziente (epatite B e cirrosi epatica).
Diversamente da quanto argomentato nella consulenza d'ufficio, gli appellanti sostengono che l'asbestosi polmonare costituisce una inequivocabile controprova che l'esposizione alle fibre di amianto non solo vi era stata ma aveva anche comportato un danno alle strutture pleuro- polmonari, così confermando che tali fibre avevano circolato nell'intero corpo. Rimarcano che l'esposizione all'asbesto è annoverato tra i fattori di rischio per il colangiocarcinoma, allo stesso modo degli altri fattori di rischio (cirrosi epatiche, epatiti croniche, calcolosi dei dotti biliari e DEla cistifellea), e che la compresenza nel quadro clinico di di una patologia Persona_1 come l'asbestosi, considerata malattia tabellare e quindi direttamente riconducibile all'amianto, rende certa la sussistenza DE nesso causale.
I rilievi descritti non sono condivisibili.
Nell'elaborato peritale si dà atto che il de cuius è deceduto in data 18.04.11 a causa di un colangiocarcinoma intra-epatico diagnosticato pochi mesi prima e che, successivamente al decesso, gli eredi hanno chiesto all' il riconoscimento DEl'esposizione professionale CP_3 all'amianto, avendo lavorato per molti anni come operaio motorista su navi Persona_1 mercantili (a partire dai primi anni '60). Il perito precisa che la richiesta è stata accolta dall' CP_3 nel 2019 e che, DE resto, sarebbe stato difficile non accoglierla considerato il tipo di attività lavorativa svolta e soprattutto l'epoca in cui è stata svolta (cfr. pag. 5 relazione peritale).
Detti rilievi contenuti nella c.t.u. smentiscono che l'ausiliario DE Giudice abbia ignorato l'esposizione DE dante causa all'amianto nel corso dei 40 anni di attività lavorativa in qualità di operaio motorista a bordo di navi. Il perito considera detta circostanza, accertata dall' e anzi CP_3 la condivide, ritenendola innegabile alla luce DEle mansioni, DE luogo di lavoro e degli anni in cui è stata svolta la prestazione lavorativa.
5 L'esposizione professionale all'asbesto è fatto pacifico ed incontestato, valutato anche dal c.t.u., che tuttavia ha escluso che si tratti di fattore causale determinate rispetto alla patologia DElo Per_1
(colangiocarcinoma) che ne ha determinato il decesso
Sul colangiocarcinoma, il perito ha osservato che è una neoplasia rara e, come per la gran parte DEle neoplasie, non sono noti fattori causali certi ma piuttosto fattori di rischio, cioè condizioni la cui presenza risulta correlata in misura statisticamente significativa con l'insorgere DEla neoplasia.
Tra i più significativi fattori di rischio, il c.t.u. ha elencato l'infezione da virus DEl'epatite B e/o C e la cirrosi epatica, patologie di cui soffriva il dante causa. Ha precisato che “L'associazione tra questi fattori di rischio ed il colangiocarcinoma (in particolare la forma intra-epatica) viene definita in letteratura “forte” o “molto forte”. Un'associazione di entità "moderata" o “debole” viene postulata invece per altri fattori quali … il fumo di sigaretta. Nel caso in esame sono presenti nella storia clinica DE de cuius alcuni di questi fattori di rischio a correlazione “forte”
o “molto forte”, vale a dire l'epatite cronica da HBV e la cirrosi epatica. E' inoltre presente in anamnesi almeno un altro fattore di rischio, quest'ultimo a correlazione “debole”, vale a dire il fumo di sigaretta (risulta dai dati disponibili che il soggetto abbia fumato circa 30 sigarette al dì fino a 10 anni prima DE decesso)”.
Sulla correlazione DE colangiocarcinoma con l'esposizione all'amianto l'ausiliario DE giudice ha riportato la presenza di studi scientifici che hanno esaminato il tema e ha illustrato che “a) esistono gruppi di studio che, negli ultimi anni, hanno postulato un rapporto etio-patogenetico tra esposizione all'amianto ed insorgenza DE colangiocarcinoma nella varietà intra-epatica; b) alcune indagini epidemiologiche condotte a tale riguardo hanno evidenziato un incremento dei tumori epatici (complessivamente intesi) in coorti di popolazione esposte all'amianto ma si tratta di studi condotti su un numero di casi troppo esiguo per poter trarre conclusioni statisticamente significative rispetto ad un tumore ad incidenza così ridotta come il colangiocarcinoma;
c) pur trattandosi di un'ipotesi possibile, la correlazione causale tra esposizione all'amianto ed insorgenza DE colangiocarcinoma necessita di ulteriori verifiche e ricerche per provarne non solo la sussistenza ma anche, eventualmente, l'entità; d) al contrario, per altri fattori di rischio la suddetta correlazione causale è oggi non soltanto comunemente accettata ma anche ritenuta “forte” o “molto forte”: in particolare, ci si riferisce all'infezione epatica da virus B e/o C ed alla cirrosi epatica, condizioni, come abbiamo visto, presenti nella storia clinica DE de cuius”.
Nella consulenza d'ufficio si legge quindi che “l'ipotesi DEla correlazione causale tra esposizione all'asbesto e colangiocarcinoma intraepatico, in realtà, è, allo stato, ben lungi dall'essere caratterizzata da un “rilevante grado di probabilità”, costituendo piuttosto una
“mera possibilità”, inidonea a superare l'obiezione rappresentata dal suo carattere di malattia non tabellata in riferimento all'esposizione all'amianto, ancor più in presenza, come nel caso in esame, di fattori extra-lavorativi caratterizzati da un grado di correlazione forte o molto forte con l'insorgenza DEla patologia di cui trattasi”.
Il c.t.u. quindi, premesso che il colangiocarcinoma è malattia non tabellata in riferimento alle lavorazioni con esposizione ad amianto e che dunque grava sul lavoratore l'onere DEla prova DE rapporto di causalità, ha escluso detta correlazione causale qualificandola come meramente possibile, non avvalorata da un significativo grado di probabilità, in base alle evidenze 6 scientifiche DE momento e alle peculiarità DE caso concreto, connotato tra l'altro dalla presenza di fattori di rischio extralavorativo DE colangiocarcinoma di tipo “forte” o “molto forte” (epatite cronica e cirrosi epatica di cui soffriva il dante causa).
In sede di risposta alle note critiche DE consulente DEla parte ricorrente, il perito DE giudice ha fornito chiarimenti pertinenti ed esaustivi, idonei a superare le corrispondenti censure svolte nell'atto di appello. In particolare:
-con riguardo alla esposizione professionale DE de cuius all'asbesto, acclarata e tale da aver determinato manifestazioni clinicamente evidenti a carico DEl'apparato respiratorio, oltre ad aver avuto una durata tale da aver potuto determinare “in teoria” un processo neoplastico, ha osservato che si tratta di precisazioni sostanzialmente inutili, atteso che la questione dirimente è rappresentata non dalle circostanze fattuali prima elencate (non contestate) ma dalla solidità DEl'evidenza scientifica relativa all'incidenza DEl'esposizione all'asbesto (in rapporto anche a quella di altri fattori di rischio eventualmente presenti nel caso in esame) sull'insorgenza DE colangiocarcinoma intraepatico;
-relativamente agli studi che hanno trattato il tema DEla correlazione causale tra il colangiocarcinoma e l'esposizione all'amianto, ha rimarcato che si tratta di studi preliminari che giungono a conclusioni assolutamente ipotetiche. Riassumendo, il c.t.u. ha illustrato che recentemente (2008) un gruppo di ricerca ha avanzato l'ipotesi di un'incidenza DEl'esposizione all'amianto sull'insorgenza DE colangiocarcinoma intraepatico, sulla base dei risultati di uno studio preliminare che, in ogni caso, riguardava in massima parte (16 casi su 18) soggetti esposti all'amianto non per via inalatoria ma per ingestione DEle fibre. Negli anni seguenti, lo stesso gruppo ed altri hanno avviato ulteriori studi al riguardo, che hanno condotto a risultati altrettanto ipotetici, tanto che nelle relative conclusioni viene affermata esplicitamente la necessità di ulteriori indagini, che coinvolgano coorti di popolazione più ampie, vista la scarsa significatività statistica dei dati disponibili in base alle ricerche già effettuate;
-ha sottolineato che nel caso in esame non c'è alcuna prova DEla presenza di fibre di asbesto nel tessuto epatico DE soggetto;
-di contro, sussistono evidenze molto solide relative all'incidenza “forte” o “molto forte” DEl'infezione da virus B e DEla cirrosi epatica sull'insorgenza DEla neoplasia in discussione.
Sulla base di dette dettagliate argomentazioni, il perito DE Giudice ha ribadito che, diversamente da quanto asserito dai ricorrenti e dal loro consulente di parte, l'ipotesi DE rapporto causale o concausale tra esposizione all'asbesto ed insorgenza DE colangiocarcinoma intraepatico è allo stato soltanto un'ipotesi di lavoro o poco più, mentre l'ipotesi DE rapporto causale con l'infezione da virus epatitico B e da cirrosi epatica (condizioni da cui il soggetto è stato affetto per molti anni) è molto solida, con un'incidenza forte o molto forte dei due fattori sulla comparsa DE tumore.
In materia di causalità civile, la Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova DEla causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza DEla mera possibilità DEl'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche DE consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa "ex officio", diretta ad acquisire ulteriori elementi in relazione all'entità DEl'esposizione DE lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale DEla malattia dalla tipologia DEla lavorazione, dalle 7 caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata DEla prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti” (Cass. n. 8773 DE 10.4.2018; Cass. n. 17438 DE 12.10.2012, che richiama Cass., nn. 6434/1994; 5352/2002; 11128/2004; 15080/2009).
Si ritiene che il c.t.u. abbia fatto applicazione di tali principi laddove ha ritenuto che l'ipotesi invocata da parte ricorrente, circa la genesi DE colangiocarcinoma correlata all'esposizione professionale alle fibre di amianto, sia ben lontana dall'essere caratterizzata da un “rilevante grado di probabilità” (carattere invece attribuibile senza alcun dubbio all'ipotesi DE rapporto causale con l'epatite B cronica e la cirrosi epatica) e rappresenti, almeno al momento, una “mera possibilità” teorica.
Il perito, con argomentazioni logiche ed esaurienti, tenuto conto DEla storia clinica e lavorativa DE de cuius, sulla base DEla classica criteriologia medico-legale, ha dunque escluso che la malattia che ha condotto a morte il de cuius sia in correlazione causale o concausale con l'esposizione all'asbesto, non ravvisando per le considerazioni diffusamente esposte il requisito DEla rilevante o elevata probabilità che integra il nesso eziologico.
Le descritte valutazioni medico-legali, sorrette da ampia documentazione medica, motivate in modo chiaro, coerente ed esaustivo, dimostrano l'inconsistenza DEle doglianze attoree.
Per le ragioni descritte, che assorbono ogni altra questione proposta, l'appello va rigettato.
Si ritiene che il vizio motivazionale DEla sentenza impugnata rappresenti un giusto motivo per la compensazione DEle spese DE grado.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti, DEl'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-respinge l'appello;
-compensa le spese DE grado;
-Ai sensi DEl'art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002, come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, dà atto, ai fini DEle valutazioni di competenza di questo collegio, DEla sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, DEl'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma DE comma 1-bis DElo stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 13/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Laura Scarlatelli
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