Accoglimento
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22/12/2025, n. 10188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10188 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10188/2025REG.PROV.COLL.
N. 03112/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3112 del 2025, proposto da RE TR e RE IA IA, quale erede di RE NT, rappresentati e difesi dall'Avvocato Nicola Grippa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonella Loiacono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. 01070/2024,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il Cons. FR IC e uditi per le parti gli Avvocati Nicola Grippa e Stefania Miccoli in delega dell'avv. Antonella Loiacono;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.TR RE e IA IA RE, in qualità di eredi del defunto padre NT RE, già dipendente della società Ferrovie del Sud Est, hanno chiesto il pagamento delle somme spettanti al loro dante causa, a titolo di riliquidazione degli aumenti della retribuzione, in base alla sentenza del T.a.r. Puglia n. 789 dell’8 luglio 1999, emessa nel giudizio instaurato nei confronti della Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie del Sud Est, a cui è subentrata la società ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l.
Il Tribunale ordinario di Bari, originariamente adito, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello amministrativo, con decisione confermata dalla Corte di appello di Bari (sentenza n. 265 del 2008).
I ricorrenti, dopo una serie di diffide stragiudiziali, hanno adito nel 2022 il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, che ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto successivamente alla scadenza del termine perentorio di 6 mesi (decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza declinatoria di giurisdizione) per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice munito di giurisdizione.
2. Avverso tale sentenza gli originari ricorrenti hanno proposto appello, notificato il 10 aprile 2025 e depositato il 16 aprile 2025, deducendo la violazione degli artt. 35 c.p.a., d.lgs. n. 104 del 2010 e 59 della legge n. 69 del 2009, oltre alla illogicità e contraddittorietà della motivazione, in quanto il giudizio in esame integra un nuovo giudizio e non la riassunzione o prosecuzione di quello originariamente proposto dinanzi al giudice ordinario, comportando l’inosservanza dei termini per la riassunzione solo l’estinzione del processo originario e l’impossibilità di conservarne gli effetti sostanziali e processuali, ma non la perdita del diritto e dell’azione. Nell’appello si chiede una pronuncia sul merito del ricorso, escludendosi l’applicabilità dell’art. 105 c.p.a., ed evidenziandosi l’omessa contestazione, da parte della resistente, dei conteggi prodotti, stante il tardivo deposito della documentazione e delle memorie.
Ferrorvie del Sud Est e servizi automobilistici s.r.l. si è costituita, concludendo per il rigetto dell’appello, e con successiva memoria del 12 maggio 2025, pur invocando, in caso di riforma della sentenza, la rimessione al giudice di primo grado (vedi punto 1.4. della prima memoria ex art. 73 c.p.a.), ha riproposto le eccezione formulate in primo grado ex art. 101, secondo comma, c.p.a. – 1) necessaria conversione del rito da ordinario in rito speciale, dovendosi qualificare l’azione come ottemperanza, stante la esistenza di una condanna specifica al pagamento di differenze retributive; 2) inammissibilità della domanda per carenza di prova di legittimazione attiva, non essendo stata prodotta alcuna documentazione in ordine alla coincidenza tra il creditore NT RE ed il padre dei ricorrenti; 3) infondatezza della pretesa azionata (quantomeno rispetto agli interessi, stante la mancata diligente attivazione nei confronti del concordato) ed eccessiva quantificazione del credito.
All’udienza del 2 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
3. L’appello è fondato e merita accoglimento.
La sentenza di primo grado, nel dichiarare inammissibile il ricorso per tardiva riassunzione, non ha tenuto conto che, pur a fronte di una tardiva riassunzione, l'atto introduttivo del giudizio può configurarsi come autonomo ricorso, in presenza di tutti i requisiti di carattere formale e sostanziale di un atto introduttivo ex novo, oltre che di una rituale costituzione in giudizio delle parti resistenti (vedi in tal senso Cass. civile, sez. lav., 21 ottobre 2019, n. 26768, proprio con riferimento ad un giudizio instaurato all’esito di una sentenza declinatoria di giurisdizione). Nel caso di specie, il ricorso introduttivo del giudizio contiene tutti gli elementi costitutivi della domanda, oltre che una regolare vocatio in ius. Difatti, la controparte si è costituita, accettando il contraddittorio ed esercitando il suo diritto di difesa. In tali condizioni, il processo, ancorché non tempestivamente riassunto, non può concludersi con una pronuncia di rito - pronuncia di rito che dovrebbe, comunque, essere quella di estinzione e non di inammissibilità del ricorso, così come previsto dall’art. 59 della legge n. 69 del 2009, applicabile anche nel processo amministrativo.
Invero, la tardiva riassunzione del giudizio, all’esito di una sentenza declinatoria di giurisdizione, comporta la mancata produzione degli effetti - sostanziali e processuali - della traslatio iudicii di cui all’art. 59 della legge n. 69 del 2009. Ad esempio, in caso di tardiva riassunzione, dal punto di vista sostanziale, con la nuova domanda non può considerarsi prodotto l’effetto sospensivo della prescrizione ex art. 2945, secondo comma, c.c., ma solo quello interruttivo a decorrere dall’atto introduttivo del giudizio estinto, venendo meno l’unicità del processo (così Cass. civ., 15 novembre 2024, n. 29554); dal punto di vista processuale, la statuizione sulla giurisdizione, resa dal giudice a quo, non vincola quello ad quem, fatta eccezione per le sentenze resa dalla Suprema Corte, che hanno efficacia panprocessuale (vedi, tra le tante, Cass. civ., Sez. 6-1, 15 dicembre 2017, n. 30200). Tuttavia, il processo può concludersi con pronuncia in rito di estinzione solo laddove la domanda proposta non contenga gli elementi della editcio actionis e della vocatio in ius, necessari ed indispensabili per valere quale autonoma domanda. Al contrario, laddove la domanda contenga gli elementi della edictio actionis e della vocatio in ius, come nel caso di specie, il giudice deve pronunciarsi nel merito in virtù del principio generale di sanatoria o conversione dell’atto processuale idoneo al raggiungimento dello scopo – principio generale di cui è espressione l’art. 156 c.p.a., applicabile anche nel processo amministrativo in virtù del rinvio di cui all’art. 39 c.p.a..
4. L’accoglimento dell’appello comporta la riforma della sentenza impugnata e la rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 105 c.p.c.
In proposito occorre precisare che l’art. 105, primo comma, c.p.a. prevede testualmente la rimessione della causa al giudice di primo grado in caso di riforma della sentenza che ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, ma, come già evidenziato, l’applicazione dell’art. 59 della legge n. 69 del 2009 avrebbe imposto la declaratoria di estinzione del giudizio (art. 59, comma 4, della legge n. 69 del 2009, secondo cui l'inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l'estinzione del processo, che è dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda). Invero, la pronuncia di estinzione sarebbe stata imposta anche in virtù dell’art. 50 c.p.c., richiamato in sentenza, e più in generale dell’art. 35, secondo comma, c.p.a., che stabilisce che il giudice dichiara estinto il giudizio che non viene proseguito o riassunto nel temine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice.
Da tale premessa deriva che la causa va rimessa al giudice di primo grado, visto che il regime di cui all’art. 105 c.p.a. non è nella disponibilità né delle parti, né del giudice (di primo o di secondo grado), rispondendo ad interessi pubblici di ordine processuale, per cui deve tenersi conto non della formula usata nel dispositivo della sentenza, ma del contenuto complessivo della sentenza e della sua riconducibilità a quelle indicate nell’art. 105, primo comma, c.p.a.
Il giudice di primo grado dovrà, pertanto, pronunciarsi sulla domanda, previa qualificazione della stessa, con la valutazione di tutte le eccezioni formulate dalla parte resistente e non esaminate.
5.In conclusione, l’appello deve essere accolto e la sentenza impugnata annullata con rimessione della causa al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ai sensi dell’art. 105 c.p.a.
Le spese del doppio grado di giudizio devono essere compensate, stante la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata e rimette la causa dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GO AB, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
FR IC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR IC | GO AB |
IL SEGRETARIO